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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11347/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo RIDOLFI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Dè Falegnami n. 5;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 novembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 7 agosto 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 marzo 1996 a Mercato San Severino (SA). Dall'unione sono nati , il 26 gennaio 1984, ed , il 5 aprile 1988, entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AN (TP) il 21 novembre 1957 e nato a [...] il 23 Controparte_1 settembre 1963, unitisi in matrimonio il 9 marzo 1996 a Mercato San Severino (SA), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 2 parte 1 - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade;
2) prende atto che le parti coniugi hanno dichiarato che non vivono più nell'immobile adibito a casa coniugale e hanno trasferito la loro residenza altrove;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato:
- di essere entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno e/o forma di mantenimento;
- di aver regolato tra loro i rapporti economici. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo RIDOLFI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Dè Falegnami n. 5;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 novembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 7 agosto 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 marzo 1996 a Mercato San Severino (SA). Dall'unione sono nati , il 26 gennaio 1984, ed , il 5 aprile 1988, entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AN (TP) il 21 novembre 1957 e nato a [...] il 23 Controparte_1 settembre 1963, unitisi in matrimonio il 9 marzo 1996 a Mercato San Severino (SA), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 2 parte 1 - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade;
2) prende atto che le parti coniugi hanno dichiarato che non vivono più nell'immobile adibito a casa coniugale e hanno trasferito la loro residenza altrove;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato:
- di essere entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno e/o forma di mantenimento;
- di aver regolato tra loro i rapporti economici. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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