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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1949/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Anna Smedile Giudice dott. Fabrizio Di Sano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1949/2015, avente ad oggetto separazione giudiziale e promossa da:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
68, c.f. , elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Umberto I, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Bruno, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], residente in [...]
n. 68, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Salvatore Maiorana C.F._2
n.32, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Amaddeo, giusta procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO
DI GOTTO, in persona del Procuratore pro tempore
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/11/2015 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24/05/2008 e che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli per esclusiva volontà del resistente. Evidenziava, inoltre, che il regime patrimoniale scelto era quello della separazione dei beni, che la ex casa coniugale in Milazzo, in via Addolorata n.
68, era di sua proprietà ed era stata abbandonata da ambo le parti, che la richiesta di separazione originava dalle “violazioni dei doveri coniugali da parte del signor , che hanno reso CP_1 impossibile la prosecuzione della convivenza, sia a causa della impossibilità di dialogo in trattative non andate a buon fine. Come atto conclusivo dei suoi comportamenti alteranti, il resistente si faceva lecito impedire alla moglie, in modo immotivato, l'accesso nella ex casa coniugale, sottraendole la chiave che la stessa aveva lasciato in custodia al nonno, CP_2
. La ricorrente, quindi, per rientrare nella casa di sua proprietà, si vedeva costretta a
[...] sporgere formale denuncia” (pag. 2) e, a questo proposito, aggiungeva che “Nel febbraio scorso
(2015), quindi, la signora , con il consenso del marito, si trasferiva a Milano, dove lo Pt_1 stesso, lasciando la casa coniugale, la seguiva, lasciando egli stesso la casa coniugale. Il resistente tuttavia decideva dopo solo 20 giorni di lasciare Milano, per fare rientro a Milazzo, nella casa dei propri genitori, soprastante la propria ditta, fortunatamente comunque non dismessa. La vita coniugale non veniva ripresa, né la convivenza;
entrambe le parti quindi iniziavano strade e percorsi diversi e autonomi. La ricorrente si sente ferita profondamente come donna per la negazione della maternità: all'età di 35 anni, sarebbe stato ben più che corretto e auspicabile realizzare tale suo naturale desiderio, per il quale normalmente si forma una famiglia. La negazione della prole da parte del resistente costituisce una omissione dei doveri coniugali, tale che avrebbe giustificato una pronuncia di addebito a suo carico” (pag. 5).
Chiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, e che la proprietà e l'uso della abitazione, prima destinata a casa coniugale, lasciata da entrambi i coniugi, vista la mancanza di figli minori, fosse regolata secondo le norme ordinarie del codice civile;
inoltre, pur senza richiesta di addebito della separazione al , chiedeva che venisse CP_1 dichiarato che la separazione era intervenuta tra le parti a causa delle gravi violazioni dei doveri pagina 2 di 6 coniugali poste in essere da quest'ultimo, per aver privato la moglie del giusto diritto e della legittima aspettativa alla maternità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/02/2016 si costituiva in giudizio CP_1
deducendo che il matrimonio era entrato in crisi in quanto la IG aveva realizzato
[...] una serie di atti e comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, tra cui relazione extraconiugale e abbandono della casa coniugale, che avevano determinato grave sofferenza e danni patrimoniali allo stesso (cfr. pagg. 7 e 10 comparsa). Chiedeva, dunque, con la pronuncia della separazione l'addebito della separazione alla IG e in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'importo di € 250.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (domande, tuttavia, espressamente rinunciate con la comparsa del
09/03/2025, ove si legge, a pag. 1, che “[…] il sig. non ha , già da tempo, alcuna CP_1 intenzione di coltivare oltre la domanda di addebito alla quale formalmente rinuncia” e, a pag.
3, che “Col passare del tempo, il resistente ha perduto interesse alla causa e non ha avuto motivo di coltivare la domanda di addebito. Per quanto sopra, si chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente con condanna alle spese e compensi del giudizio. Nulla da statuire sulle domande del sig. alle quale vi è espressa rinuncia”). CP_1
Sentite le parti all'udienza dell'1/3/2016 ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, reso in data 22/04/2016, con ordinanza del 29/04/2016 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione all'11/10/2016 e i termini per il deposito di memorie integrative. Con memoria integrativa del
09/09/2016 la IG chiedeva che venisse pronunciato l'addebito della separazione in capo al
. Con sentenza non definitiva del 19/01/2017, depositata il 31/01/2017, veniva CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data veniva fissata l'udienza del 10/04/2018 per l'ammissione delle prove. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del 17/05/2018, veniva dichiarato Controparte_1 decaduto dai mezzi istruttori e veniva ammessa la prova per testi chiesta dalla e Pt_1 all'udienza del 08/01/2019 veniva sentito . Successivamente all'udienza del Tes_1
01/04/2019 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, donde il rinvio all'udienza del 09/07/2019 e, per le medesime ragioni, all'udienza del 10/03/2020. All'udienza del pagina 3 di 6 24/05/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16/05/2023. Quindi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/12/2024 allorché la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente occorre prendere atto della rinuncia formulata da parte resistente alla richiesta di addebito della separazione e alla domanda riconvenzionale proposta, rinuncia espressamente formulata nel corpo della comparsa conclusionale del 10/3/2025 (cfr. supra).
Inoltre, occorre altresì prendere atto della sentenza non definitiva del 19/1/2017 con cui è già stata pronunciata la separazione tra le parti, sicché nulla va in parte qua ulteriormente disposto.
Rimangono, allora, da esaminare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nel corpo della propria memoria integrativa del 9/9/2016, ove si legge la richiesta di “Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito della separazione a carico del signor ” (pag. 7; dovendosi, invece, escludere Controparte_1
l'ammissibilità della domanda successivamente formulata: “In via subordinata e salvo gravame, dichiarare, ai fini della successiva azione di risarcimento del danno che la deducente riserva di avviare, che la separazione è intervenuta tra le parti a causa delle gravi violazioni dei doveri coniugali poste in essere dal signor ”). Controparte_1
Ciò posto e ritenuta l'ammissibilità della domanda suddetta formulata solo in sede di memoria integrativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 21/09/2022, n. 27597), ritiene questo decidente che la richiesta di addebito sia infondata e vada, dunque, respinta.
ha attribuito la responsabilità esclusiva della rottura del rapporto coniugale al Parte_1 marito in virtù della “scelta del di non avere figli. Tale scelta, palesata solo dopo la CP_1 celebrazione del matrimonio e mai svelata prima, rappresenta, da sé, una grave violazione degli obblighi matrimoniali. La volontà anti-procreativa del ha avuto conseguenze sui CP_1 rapporti sessuali tra i coniugi che – per esclusiva volontà del marito – sono sempre stati limitati
e non completi. La scelta del e le modalità attraverso le quali questi ne ha perseguito CP_1
l'attuazione durante l'intero arco della convivenza coniugale, non hanno consentito il corretto sviluppo di quell'intima comunione affettiva tra i coniugi che rappresenta uno degli aspetti più significativi del matrimonio. L'unilaterale scelta anti-procreativa è stata causa di gravi sofferenze sul piano personale da parte della ricorrente e di un profondo disagio familiare, del quale il PO, obnubilato dal proprio egoismo, non ha preso mai consapevolezza. In tale
pagina 4 di 6 contesto si inserisce lo sprezzante rifiuto opposto dal ai reiterati, accorati e pressanti, CP_1 inviti della deducente per seguire un percorso familiare assistito, al fine di recuperare una condizione familiare corretta ed equilibrata. La miope visione dei rapporti coniugali posseduta dal si completa con condotte offensive e prevaricanti, espressione di un temperamento CP_1 ossessivamente geloso, che giungeva a violare la posta privata della moglie e a metterle in studio una telecamera per controllarla” (pag. 3 memoria integrativa).
La domanda è manifestamente infondata e va, dunque, rigettata.
Al netto di ogni ulteriore considerazione in merito, è invero assorbente il fatto che nel corso del giudizio non è stata acquisita alcuna prova in ordine alla rilevanza causale dei comportamenti addebitati all'odierno resistente rispetto alla rottura del legame e del vincolo coniugale.
Giova, infatti, ricordare che costituisce principio affermato quello per cui “La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.; è necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ., sez. I, 17/05/2017, n.
12392). La pronuncia di addebito postula, quindi, l'accertamento del fatto che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la condotta del coniuge responsabile si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi, che vanno specificamente provati dalla parte che ne ha interesse in uno alla prova del nesso eziologico tra le ridette condotte e l'emergere e il consolidarsi della crisi coniugale.
Nel caso di specie, è agevole osservare come l'attività istruttoria espletata si sia concretata nella audizione dell'unico testimone , sentito all'udienza dell'8/01/2019, il quale tuttavia Tes_1 non ha fornito alcuna informazione utile a sostegno delle circostanze allegate da parte attrice.
, peraltro, non ha insistito nell'acquisizione dell'altra testimonianza ammessa, Parte_1 omettendo quantomeno di formulare apposita richiesta a seguito dell'assunzione della causa in decisione (cfr. nota del 18/5/2022 e nota del 12/1/2024). Anzi, a questo proposito, è significativo che l'attrice abbia omesso di depositare le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., nonostante li abbia espressamente richiesti con la nota del 12/1/2024.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è, in via assorbente, rimasta priva di supporto probatorio e va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa coniugale già di proprietà della ricorrente né essendo controversa la relativa assegnazione.
Tenuto conto del rigetto e della rinuncia delle domande proposte ulteriori rispetto a quella di separazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1949/2015, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
Compensa le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 22/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Anna Smedile Giudice dott. Fabrizio Di Sano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1949/2015, avente ad oggetto separazione giudiziale e promossa da:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
68, c.f. , elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Umberto I, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Bruno, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], residente in [...]
n. 68, c.f. , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Salvatore Maiorana C.F._2
n.32, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Amaddeo, giusta procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO
DI GOTTO, in persona del Procuratore pro tempore
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/11/2015 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 24/05/2008 e che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli per esclusiva volontà del resistente. Evidenziava, inoltre, che il regime patrimoniale scelto era quello della separazione dei beni, che la ex casa coniugale in Milazzo, in via Addolorata n.
68, era di sua proprietà ed era stata abbandonata da ambo le parti, che la richiesta di separazione originava dalle “violazioni dei doveri coniugali da parte del signor , che hanno reso CP_1 impossibile la prosecuzione della convivenza, sia a causa della impossibilità di dialogo in trattative non andate a buon fine. Come atto conclusivo dei suoi comportamenti alteranti, il resistente si faceva lecito impedire alla moglie, in modo immotivato, l'accesso nella ex casa coniugale, sottraendole la chiave che la stessa aveva lasciato in custodia al nonno, CP_2
. La ricorrente, quindi, per rientrare nella casa di sua proprietà, si vedeva costretta a
[...] sporgere formale denuncia” (pag. 2) e, a questo proposito, aggiungeva che “Nel febbraio scorso
(2015), quindi, la signora , con il consenso del marito, si trasferiva a Milano, dove lo Pt_1 stesso, lasciando la casa coniugale, la seguiva, lasciando egli stesso la casa coniugale. Il resistente tuttavia decideva dopo solo 20 giorni di lasciare Milano, per fare rientro a Milazzo, nella casa dei propri genitori, soprastante la propria ditta, fortunatamente comunque non dismessa. La vita coniugale non veniva ripresa, né la convivenza;
entrambe le parti quindi iniziavano strade e percorsi diversi e autonomi. La ricorrente si sente ferita profondamente come donna per la negazione della maternità: all'età di 35 anni, sarebbe stato ben più che corretto e auspicabile realizzare tale suo naturale desiderio, per il quale normalmente si forma una famiglia. La negazione della prole da parte del resistente costituisce una omissione dei doveri coniugali, tale che avrebbe giustificato una pronuncia di addebito a suo carico” (pag. 5).
Chiedeva la pronuncia di separazione dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, e che la proprietà e l'uso della abitazione, prima destinata a casa coniugale, lasciata da entrambi i coniugi, vista la mancanza di figli minori, fosse regolata secondo le norme ordinarie del codice civile;
inoltre, pur senza richiesta di addebito della separazione al , chiedeva che venisse CP_1 dichiarato che la separazione era intervenuta tra le parti a causa delle gravi violazioni dei doveri pagina 2 di 6 coniugali poste in essere da quest'ultimo, per aver privato la moglie del giusto diritto e della legittima aspettativa alla maternità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/02/2016 si costituiva in giudizio CP_1
deducendo che il matrimonio era entrato in crisi in quanto la IG aveva realizzato
[...] una serie di atti e comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, tra cui relazione extraconiugale e abbandono della casa coniugale, che avevano determinato grave sofferenza e danni patrimoniali allo stesso (cfr. pagg. 7 e 10 comparsa). Chiedeva, dunque, con la pronuncia della separazione l'addebito della separazione alla IG e in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'importo di € 250.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (domande, tuttavia, espressamente rinunciate con la comparsa del
09/03/2025, ove si legge, a pag. 1, che “[…] il sig. non ha , già da tempo, alcuna CP_1 intenzione di coltivare oltre la domanda di addebito alla quale formalmente rinuncia” e, a pag.
3, che “Col passare del tempo, il resistente ha perduto interesse alla causa e non ha avuto motivo di coltivare la domanda di addebito. Per quanto sopra, si chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente con condanna alle spese e compensi del giudizio. Nulla da statuire sulle domande del sig. alle quale vi è espressa rinuncia”). CP_1
Sentite le parti all'udienza dell'1/3/2016 ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, reso in data 22/04/2016, con ordinanza del 29/04/2016 autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione all'11/10/2016 e i termini per il deposito di memorie integrative. Con memoria integrativa del
09/09/2016 la IG chiedeva che venisse pronunciato l'addebito della separazione in capo al
. Con sentenza non definitiva del 19/01/2017, depositata il 31/01/2017, veniva CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data veniva fissata l'udienza del 10/04/2018 per l'ammissione delle prove. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del 17/05/2018, veniva dichiarato Controparte_1 decaduto dai mezzi istruttori e veniva ammessa la prova per testi chiesta dalla e Pt_1 all'udienza del 08/01/2019 veniva sentito . Successivamente all'udienza del Tes_1
01/04/2019 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, donde il rinvio all'udienza del 09/07/2019 e, per le medesime ragioni, all'udienza del 10/03/2020. All'udienza del pagina 3 di 6 24/05/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16/05/2023. Quindi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/12/2024 allorché la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente occorre prendere atto della rinuncia formulata da parte resistente alla richiesta di addebito della separazione e alla domanda riconvenzionale proposta, rinuncia espressamente formulata nel corpo della comparsa conclusionale del 10/3/2025 (cfr. supra).
Inoltre, occorre altresì prendere atto della sentenza non definitiva del 19/1/2017 con cui è già stata pronunciata la separazione tra le parti, sicché nulla va in parte qua ulteriormente disposto.
Rimangono, allora, da esaminare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nel corpo della propria memoria integrativa del 9/9/2016, ove si legge la richiesta di “Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito della separazione a carico del signor ” (pag. 7; dovendosi, invece, escludere Controparte_1
l'ammissibilità della domanda successivamente formulata: “In via subordinata e salvo gravame, dichiarare, ai fini della successiva azione di risarcimento del danno che la deducente riserva di avviare, che la separazione è intervenuta tra le parti a causa delle gravi violazioni dei doveri coniugali poste in essere dal signor ”). Controparte_1
Ciò posto e ritenuta l'ammissibilità della domanda suddetta formulata solo in sede di memoria integrativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 21/09/2022, n. 27597), ritiene questo decidente che la richiesta di addebito sia infondata e vada, dunque, respinta.
ha attribuito la responsabilità esclusiva della rottura del rapporto coniugale al Parte_1 marito in virtù della “scelta del di non avere figli. Tale scelta, palesata solo dopo la CP_1 celebrazione del matrimonio e mai svelata prima, rappresenta, da sé, una grave violazione degli obblighi matrimoniali. La volontà anti-procreativa del ha avuto conseguenze sui CP_1 rapporti sessuali tra i coniugi che – per esclusiva volontà del marito – sono sempre stati limitati
e non completi. La scelta del e le modalità attraverso le quali questi ne ha perseguito CP_1
l'attuazione durante l'intero arco della convivenza coniugale, non hanno consentito il corretto sviluppo di quell'intima comunione affettiva tra i coniugi che rappresenta uno degli aspetti più significativi del matrimonio. L'unilaterale scelta anti-procreativa è stata causa di gravi sofferenze sul piano personale da parte della ricorrente e di un profondo disagio familiare, del quale il PO, obnubilato dal proprio egoismo, non ha preso mai consapevolezza. In tale
pagina 4 di 6 contesto si inserisce lo sprezzante rifiuto opposto dal ai reiterati, accorati e pressanti, CP_1 inviti della deducente per seguire un percorso familiare assistito, al fine di recuperare una condizione familiare corretta ed equilibrata. La miope visione dei rapporti coniugali posseduta dal si completa con condotte offensive e prevaricanti, espressione di un temperamento CP_1 ossessivamente geloso, che giungeva a violare la posta privata della moglie e a metterle in studio una telecamera per controllarla” (pag. 3 memoria integrativa).
La domanda è manifestamente infondata e va, dunque, rigettata.
Al netto di ogni ulteriore considerazione in merito, è invero assorbente il fatto che nel corso del giudizio non è stata acquisita alcuna prova in ordine alla rilevanza causale dei comportamenti addebitati all'odierno resistente rispetto alla rottura del legame e del vincolo coniugale.
Giova, infatti, ricordare che costituisce principio affermato quello per cui “La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.; è necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ., sez. I, 17/05/2017, n.
12392). La pronuncia di addebito postula, quindi, l'accertamento del fatto che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la condotta del coniuge responsabile si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi, che vanno specificamente provati dalla parte che ne ha interesse in uno alla prova del nesso eziologico tra le ridette condotte e l'emergere e il consolidarsi della crisi coniugale.
Nel caso di specie, è agevole osservare come l'attività istruttoria espletata si sia concretata nella audizione dell'unico testimone , sentito all'udienza dell'8/01/2019, il quale tuttavia Tes_1 non ha fornito alcuna informazione utile a sostegno delle circostanze allegate da parte attrice.
, peraltro, non ha insistito nell'acquisizione dell'altra testimonianza ammessa, Parte_1 omettendo quantomeno di formulare apposita richiesta a seguito dell'assunzione della causa in decisione (cfr. nota del 18/5/2022 e nota del 12/1/2024). Anzi, a questo proposito, è significativo che l'attrice abbia omesso di depositare le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., nonostante li abbia espressamente richiesti con la nota del 12/1/2024.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è, in via assorbente, rimasta priva di supporto probatorio e va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa coniugale già di proprietà della ricorrente né essendo controversa la relativa assegnazione.
Tenuto conto del rigetto e della rinuncia delle domande proposte ulteriori rispetto a quella di separazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1949/2015, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
Compensa le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 22/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
pagina 6 di 6