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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 1295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.2700/2024 del Tribunale di
LA ( est. Pazienza) , e promossa da
, C.F. ,rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Segalerba e dall'avv. Sabrina Carniglia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Chiavari, Corso Dante 67/2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di LA ed elettivamente domiciliato in LA, Via C. Freguglia, 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE riformare integralmente la sentenza n. 2700 del 2024, resa dal Tribunale di MILANO,
Sezione Lavoro, dr. Luigi Pazienza, il 28/05/2024, nella causa iscritta al n° 6923/2023
r.g., non notificata, tra e per le ragioni e i Parte_1 Controparte_1
motivi di appello analiticamente sopra esposti, disponendo il rinnovo della ctu con l'ammissione delle prove prove dedotte, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. Parte_1
1 244/07 e 229/05 (e successive modifiche e integrazioni), con il metodo di calcolo sopra espresso riferito alla III categoria tabella A di cui al DPR 30/12/81 n. 834, e pertanto dichiarare tenuto e condannare il
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore, a Controparte_1 P.IVA_1 corrispondere e a pagare alla sig.ra l'indennizzo di cui alla legge n. Parte_1
244/07 e 229/05, compresi arretrati a far data dal 1 gennaio 2008, come previsto dall'art. 23-ter del D.L. 9 agosto 2022, n.
115, oltre interessi maturati dalla medesima data, dalle singole scadenze, al saldo.
Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre agli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
PER L' APPELLATO
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo.
- in via subordinata: nel denegato caso di riconoscimento del diritto ai benefici richiesti, rimettere la determinazione relativa alla loro quantificazione e decorrenza, al CP_1
appellato.
- Vinte le spese e i compensi di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2700/2024,il Tribunale di LA ha rigettato il ricorso promosso da tendente ad accertare il diritto della stessa a percepire l'indennizzo di Parte_1
cui alla legge n. 244/07 e 229/05 e successive modifiche e integrazioni, con richiesta di condanna del alla corresponsione dello stesso,compresi arretrati a Controparte_1
far data dal 1° gennaio 2008, oltre interessi maturati dalla medesima data e alla rivalutazione, dalle singole scadenze, al saldo.
La signora deduceva di essere affetta sin dalla nascita, avvenuta il 1 Parte_1 agosto 1967,da una grave malformazione all'arto inferiore sinistro, imputabile all'assunzione da parte della madre,durante la gravidanza, del farmaco contente
Talidomide che, all'epoca, veniva assunto al fine di contrastare alcuni effetti negativi della gravidanza quali la nausea.
In data 12 febbraio 2019,l'appellante presentava istanza al per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno e del trattamento previsto dalla L. 24.12.2007 n. 244 art. 2, comma 363 e succ. modifiche (inclusi gli arretrati all'1.1.2008) e si è sottoposta a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera (CMO), dipartimento Militare di
2 Medicina Legale di LA, in data 21 aprile 2021 che ha riconosciuto il nesso causale tra le lesioni e l'assunzione del farmaco talidomide.
Successivamente, il della Salute, ha chiesto la revisione/rettifica della CP_1
relazione emessa dalla CMO e, quindi, in data 29 luglio 2022 è stata resa una seconda relazione che “preso atto della mancanza di documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento e della mancanza della cartella clinica relativa al parto…. Questa commissione ritiene non sussista il nesso causale tra
l'infermità di cui al punto A del giudizio diagnostico e l'assunzione del talidomide”.
La sentenza gravata , a seguito di consulenza tecnica di ufficio, statuisce che “Nel caso che ci occupa non risulta provato il presupposto giustificativo del nesso di causalità che
è dato dalla assunzione da parte della madre della ricorrente durante lo stato di gravidanza di un farmaco a base di talidomide. Sul punto la difesa dell'istante non offre alcun elemento di carattere probatorio di matrice documentale. E' evidente che a tal proposito non appare idonea in termini di riscontro probatorio la richiesta di prova testimoniale formulata dalla difesa dell'istante in assenza di allegazioni puntuali e specifiche in ordine alla tipologia del farmaco, alle ragioni di una eventuale assunzione ed ai tempi della relativa assunzione”.
Avverso detta decisione ha interposto appello la signora ritenendo errata la Pt_1
sentenza per non avere tenuto in conto la presunzione di assunzione del farmaco, reiterando in questa sede la richiesta di assunzione delle testimonianze offerte per dinostrare detta assunzione.
Parte appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui statuisce che “Il ctu, chiarito, dunque, che la malformazione della ricorrente va ricondotta nell'ambito di una micromelia e non di una focomelia, rileva che “ ... una delle possibilità causative delle due predette condizioni è rappresentata dall'assunzione di talidomide. In entrambi casi, gli elementi in possesso non permettono tuttavia di confermare sul piano tecnico
l'ascrizione esclusiva del quadro malformativo ad effetto di assunzione materna di talidomide, alla luce in particolare dell'evidenza che alla base del medesimo quadro clinico di PFFD/CFD potrebbero esservi anche differenti (e parimenti idonee) eziologie, ed allo stato, in assenza di altre evidenze tecniche, non è possibile irrobustire la discussione medico-legale in prospettiva di verifica eziologica, evidenziando allo
3 scopo l'assenza di supporto documentale attestante l'effettiva assunzione farmacologica”
La sentenza sarenbbe errata perché la CTU afferma la compatibilità delle lesioni con l'assunzione da talidomide ma nel contempo ne esclude l'esclusività della causa delle stesse.
Infine ritiene contraddittoria la motivazione della sentenza e della ctu per il mancato esame delle nuove evidenze scientifiche in materia come richiesto dalla legge precisando altresì che nella recente radiografia del 22/03/2024,la malformazione della signora è stata correttamente definita come “Sindrome focomelica dell'arto Pt_1 inferiore sinistro nella forma micromelia“.
Questa malformazione, seppur monolaterale, è riconducibile all'assunzione della talidomide durante la gravidanza da parte della madre del Sig.ra ed è Pt_1 inquadrabile in quella che viene giustamente definita nel referto come “sindrome talidomidica”.
Parte appellante insiste dunque per la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.
Resiste il con memoria del 05.02.2025, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello considerata la mancanza di prova circa l'assunzione del farmaco da parte dell'odierna appellata
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, occorre premettere che l'art. 2, co 363, della legge 24 dicembre 2007,
244, prevedeva che: “l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n.
229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”.
Successivamente con l'art. 31 del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la norma è stata riformata prevedendo che: “l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al 1965”. L'art.21 ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha nuovamente modificato la disciplina
4 dell'indennizzo per i talidomidici, prevedendo che “l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno
1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto[...]”, ossia dal 21 agosto 2016.
Con la sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 55 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, nella parte in cui l'indennizzo ivi indicato veniva riconosciuto ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, dalla “data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, anziché dalla “medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”, quindi dal 1° gennaio 2008.
Com'è noto, la talidomide era un farmaco commercializzato tra il 1957 ed il 1962, impiegato diffusamente dalle puerpere come rimedio antinausea e ritenuto, a seguito della verificazione di migliaia di casi, causa di malformazioni, in particolare, della focomelia, tanto da essere ritirato dal commercio.
Ne consegue che, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, il farmaco non è stato più prodotto ed i farmaci ancora presenti sul mercato sono stati necessariamente ritirati, essendone vietata la vendita.
Ciò detto, preliminarmente giova precisare che l'odierna appellante è nata nel 1967 e, dunque, in un periodo storico in cui il menzionato farmaco non era più oggetto di commercializzazione sul mercato farmacologico internazionale.
Occorre inoltre evidenziare che, dall'esame della documentazione prodotta, non emerge la prova della circostanza che la madre della appellante abbia assunto talidomide durante la gravidanza, non essendo stata prodotta alcuna documentazione medico- sanitaria che possa certificare la concreta assunzione del predetto farmaco.
Ad ogni buon conto, al fine di accertare la sussistenza di un collegamento causale tra l'asserita assunzione della talidomide e le malformazioni da cui è affetto la signora
,nel corso del giudizio di primo grado è stato disposto l'espletamento di CTU Pt_1
medico-legale.
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio. risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una
5 valutazione completa e accurata della documentazione medico-sanitaria prodotta, delle condizioni psico-fisiche dell'appellante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, ove viene affermato che “In particolare, il quadro clinico malformativo di micromelia potrebbe essere riconducibile ad una forma di
“PFFD” o, in alternativa, all'interno del più ampio macroambito patologico “CFD”
(vedasi allo scopo la Relazione Preliminare ed il commento alle note di Parte
Ricorrente). Una delle possibilità causative delle due predette condizioni è rappresentata dall'assunzione di Talidomide.
In entrambi casi, gli elementi in possesso non permettono tuttavia di confermare sul piano tecnico l'ascrizione esclusiva del quadro malformativo ad effetto di assunzione materna di Talidomide, alla luce in particolare dell'evidenza che alla base del medesimo quadro clinico di PFFD/CFD potrebbero esservi anche differenti (e parimenti idonee) eziologie, ed allo stato ,in assenza di altre evidenze tecniche, non è possibile irrobustire la discussione medico-legale in prospettiva di verifica eziologica, evidenziando allo scopo l'assenza di supporto documentale attestante l'effettiva assunzione farmacologica.”
Ritiene la Corte che, in tale contesto,il giudice di prime cure si sia correttamente attenuto a quanto espresso dal consulente tecnico di ufficio, così come alle considerazioni medico legali espresso della Commissione Medica Ospedaliera, che “ “preso atto della mancanza di documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide….e della mancanza della cartella clinica relativa al parto…né si può tener conto dell'autodichiarazione della sorella dell'interessata in merito alla possibile assunzione da parte della madre del farmaco di specie conto considerato….e ricorrendo la circostanza della mancata presentazione di documentazione sanitaria relativa all'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gestazione,…..ritiene NON sussista il nesso causale fra l'infermità e
l'assunzione del farmaco Talidomide”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
La natura delle questioni trattate e la comprensibilità di una richiesta di verifica giudiziale giustificano la compensazione fra le parti delle spese del grado.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater
6 del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n.
228
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2700/2024 del Tribunale di LA.
Compensa fra le parti le spese del grado.
LA,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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