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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 15150 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Perrino Parte_1
Appellante
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giaconia CP_1
Appellata
e
Controparte_2
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 916/2022 emessa Parte_1
l'8.04.2022 con cui il Giudice di Pace di Palermo si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno dalla stessa avanzata nei confronti di e CP_1 _2
, in relazione ai danni causati al proprio ciclomotore Piaggio Beverly targato
[...]
EP18439, a seguito del sinistro occorso in data 21 settembre 2020, lungo la via Del
Vespro direzione Corso Tukory, allorquando detto motociclo, condotto da _3
, era stato tamponato da tergo dalla vettura Ford Focus targata CE135KW, di
[...]
proprietà di e dallo stesso condotta. _2 Il Giudice di pace in accoglimento della domanda disponeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 2.552,95 (poi corretto nell'importo di euro 2.098,58), ritenendo non dovuta l'iva.
L'appellante censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata: 1) non ha riconosciuto l'iva sulle somme necessarie alla riparazione del mezzo;
2) ha erroneamente quantificato le spese vive in 396,00 e non nella cifra corretta pari a € 498,41 (€ 125,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 16,91 per spese di notifica, € 6,50 per spesa intimazione teste, € 250,00 per acconto pagato al C.T.U., € 100,00 per spese di assistenza tecnica in sede di operazioni peritali da parte del geom. ). CP_4
Si è costituita in giudizio che ha resistito all'appello ex adverso proposto, CP_1 eccependone l'infondatezza. Ha inoltre proposto appello incidentale, contestando la decisione del Giudice di pace per aver questi ritenuto erroneamente provato l'evento dannoso e la riconducibilità eziologica ad esso dei danni al motociclo dell'attrice; per non aver rilevato il concorso di colpa del conducente del motociclo, stante l'inottemperanza all'ordine di esibizione della patente di guida del e la _3
scopertura assicurativa del ciclomotore, e per aver accordato il risarcimento del danno nonostante la mancanza di prova dell'esborso di denaro per la riparazione del mezzo.
L'appellata ha, infine, ritenuto manifestamente errata la liquidazione dell'importo di euro 1.990 per competenze e onorario di avvocato, avendo erroneamente fatto applicazione dello scaglione di valore superiore rispetto a quello di riferimento nel caso di specie, in cui il valore della causa era di euro 2.098,58.
Ha quindi domandato la condanna dell'appellante alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
, ritualmente citato è rimasto contumace. Controparte_2
***
Così riassunti i termini della controversia, si procede al previo esame dell'appello incidentale in quanto destinato ad assorbire, ove accolto, quello principale.
Per ciò che attiene il profilo dell'an della domanda di risarcimento del danno spiegata in prime cure, occorre rilevare che la dinamica del sinistro descritta da parte attrice e il nesso eziologico tra questo e i danni lamentati trovano validazione nelle dichiarazioni del testimone , il quale dà conferma del giorno, dei veicoli coinvolti e Testimone_1
della dinamica del sinistro. Ha infatti trovato conferma la circostanza del tamponamento da dietro del motociclo da parte della vettura.
La consulenza tecnica d'ufficio che, seppure effettuata su documentazione fotografica, ha poi evidenziato la compatibilità dei danni accertati sul mezzo alle modalità del sinistro come sopra descritte, avendo l'esperto rilevato, con motivazione argomentata ed ancorata ai dati fattuali, che autoveicolo mostra sulla parte anteriore plurimi segni
d'urto che possono essere riconducibili all'urto dato posteriormente al motociclo attore
e che i segni di abrasione presenti sul lato destro del motociclo attore possono essere riconducibili ad una caduta sul lato destro, come narra parte attrice nelle memorie difensive.
Va poi evidenziato che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
1295/2017).
Nel caso di specie, dall'analisi del compendio probatorio e dalle difese di CP_1
non emerge alcuna circostanza concreta idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento e il danno. In particolare, né la presunta mancanza di copertura assicurativa né
l'assenza di prova di patente valida per la guida del mezzo, pur costituendo circostanze censurabili che comportano esposizione a rischio, possono essere considerate fattori attinenti alla dinamica strettamente fattuale del sinistro da valutarsi ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 c.c.
Occorre poi rammentare che secondo la giurisprudenza i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni
(Cass. ord. n. 17670/2024). Il risarcimento del danno ha, dunque, ad oggetto la perdita di valore del bene danneggiato;
nel caso di specie, accertata verificazione del sinistro, la sussistenza del danno ed il nesso causale tra gli stessi, esso va riconosciuto indipendentemente dalla prova dell'esborso. Il motivo di appello incidentale che intende quindi escludere la responsabilità del conducente del veicolo, ad affermare il concorso di colpa del conducente del motociclo,
e la esclusione del danno risarcibile, va quindi respinto.
Va di contro accolto l'appello proposto da Parte_1
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. n. 1688/2010).
Nel caso di specie quindi l'ammontare del risarcimento del danno statuito dal Giudice di prime cure avrebbe dovuto ricomprendere anche l'IVA.
E quindi sul punto la sentenza va riformata con conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma come quantificata dal c.t.u. comprensiva di iva e pari a euro
2.552,95, oltre interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo, così come statuito nella sentenza impugnata, non gravata sul punto da appello.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, giurisprudenza anche recente ha ribadito che avendo queste natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. sent. n. 10173/2015, cfr. Cass. ord. n.
26729/2024).
L'onere della prova in relazione a tale esborso è poi assolta con la dimostrazione dell'effettiva assunzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti del professionista per effetto dello svolgimento della relativa prestazione, non essendo invece necessario il relativo pagamento in data antecedente alla sentenza (cfr.Cass. 24188/2021).
Pertanto, va accordata la liquidazione dell'importo pari a euro 102,41 a favore di parte attrice, quale compenso per il consulente tecnico di parte geom. , relativo CP_4
alle operazioni peritali e alle note critiche sulla relazione di CTU.
In relazione infine alla quantificazione delle spese di lite, risulta fondato l'ulteriore motivo di appello incidentale spiegato da dovendo applicarsi le tariffe CP_1
previste dal d.m. 55/2014 e succ. modifiche, previste per le controversie davanti al
Giudice di Pace aventi valore tra € 1.100,00 e € 5.200,00, in ragione del valore della controversia come indicato dalla stessa parte attrice all'atto dell'iscrizione a ruolo della controversia.
Le spese di lite sostenute in primo grado dall'attrice devono quindi quantificarsi in €
1.265,00 per onorario, € 125,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 16,91 per spese di notifica, € 6,50 per spesa intimazione al teste;
le spese di c.t.u., come già liquidate in prime cure, vanno poi poste a carico dei convenuti soccombenti.
Risulta infine che ha già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata CP_1 la cifra di € 4.874,62 (somma comprensiva del danno liquidato, gli interessi maturati sino a quella data e delle spese di lite liquidate in sentenza) in data 13.5.2022. Poiché all'esito del gravame è stato rideterminato sia l'importo delle spese di lite (in misura inferiore a quelle liquidate in sentenza) che il danno (in misura superiore a quello liquidato in sentenza), per cui il complessivo credito vantato dall'appellante ammonta a
€ 4.068,77 (di cui € 2.552,95 a titolo di danno, oltre interessi dal sino al 13.5.2022 €.
1.265,00 per onorario € 125,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 16,91 per spese di notifica, € 6,50 per spesa intimazione al teste;
€ 102,41 per spese di ctp), in accoglimento della domanda di restituzione avanzata da CP_1 Parte_1 va condanna a corrispondere alla stessa la cifra di € 805,58 oltre interessi legali dal giorno del pagamento (13.5.2022) sino al soddisfo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio di appello e all'accoglimento sia dell'appello principale che parzialmente anche di quello incidentale, le spese del gravame vanno integralmente compensate tra le parti.
Pqm
In accoglimento dell'appello proposto da in parziale accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale spiegato da ed in riforma della sentenza del Giudice CP_1 di Pace di Palermo del l'8.04.2022:
a) dichiara che il danno patito da per il fatto indicato in parte Parte_1 motiva ammonta a € 2.552,95 oltre interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo;
b) quantifica le spese di lite del primo grado del giudizio sostenute da parte attrice
(e poste a carico in solido dei convenuti) nella misura di € 1.265,00 per onorario, €
125,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 16,91 per spese di notifica, € 6,50 per spesa intimazione al teste;
le spese di ctp pari a € 104,41; oltre le spese di c.t.u. come liquidate;
c) Condanna a restituire ad la somma di € 805,50 Parte_1 CP_1
oltre interessi legali da 13.5.2022 sino al soddisfo;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del gravame.
Palermo, 27.3.2025
Il Giudice
Claudia Spiga