Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Universita' di Roma per gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , da realizzare con le modalita' previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facolta' di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 (realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino) e' il seguente:
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed alla installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.
I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto.
Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 ".
E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Universita' di Roma per gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , da realizzare con le modalita' previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facolta' di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 (realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino) e' il seguente:
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed alla installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.
I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto.
Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 ".