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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9867/2024 promossa da:
CP_1
e
, CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Comune a Torino il CP_1 CP_2
07/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune Torino (atto n. 215 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2011 e il 03/11/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio del matrimonio. pagina 1 di 3 Con sentenza n. 416/2024 del 11.10.2024, pubblicata in data 14.010.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comune Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, i quali manterranno la residenza anagrafica e la collocazione presso il padre con l'impegno da parte di entrambi a istruirli ed educarli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la madre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, i cui giorni della settimana dovranno essere preventivamente concordati almeno una settimana prima con il padre, in base ai turni di lavoro sia del padre e sia della madre qualora troverà lavoro.
pagina 2 di 3 DISPONE che i minori trascorrano, inoltre, con ciascun due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, metà delle festività natalizie (i minori trascorreranno una settimana, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza), metà delle vacanze pasquali (i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) e ad anni alterni ogni altra festività e/o ponte.
CONFERMA l'assegno di mantenimento per i figli minori pari nel complesso ad € 150,00 mensili (€ 75,00 per ciascun figlio) che la madre verserà al padre entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONFERMA che le spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, saranno a carico di entrambi genitori, nella misura del 75% a carico del sig. CP_1
e del 25% carico della signora;
per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al CP_2 Protocollo del Tribunale di Torino.
CONFERMA che l'assegno unico sarà percepito dal Sig. nella misura del 100%. CP_1
CONFERMA che le parti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
CONFERMA che le parti, ad integrale adempimento di quanto sopra pattuito, si riterranno ampiamente soddisfatte, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9867/2024 promossa da:
CP_1
e
, CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Comune a Torino il CP_1 CP_2
07/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune Torino (atto n. 215 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2011 e il 03/11/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio del matrimonio. pagina 1 di 3 Con sentenza n. 416/2024 del 11.10.2024, pubblicata in data 14.010.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comune Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, i quali manterranno la residenza anagrafica e la collocazione presso il padre con l'impegno da parte di entrambi a istruirli ed educarli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la madre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, i cui giorni della settimana dovranno essere preventivamente concordati almeno una settimana prima con il padre, in base ai turni di lavoro sia del padre e sia della madre qualora troverà lavoro.
pagina 2 di 3 DISPONE che i minori trascorrano, inoltre, con ciascun due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, metà delle festività natalizie (i minori trascorreranno una settimana, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza), metà delle vacanze pasquali (i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro genitore alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) e ad anni alterni ogni altra festività e/o ponte.
CONFERMA l'assegno di mantenimento per i figli minori pari nel complesso ad € 150,00 mensili (€ 75,00 per ciascun figlio) che la madre verserà al padre entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONFERMA che le spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, spese previamente concordate o altrimenti necessitate, saranno a carico di entrambi genitori, nella misura del 75% a carico del sig. CP_1
e del 25% carico della signora;
per quanto non espressamente previsto sul punto si rimanda al CP_2 Protocollo del Tribunale di Torino.
CONFERMA che l'assegno unico sarà percepito dal Sig. nella misura del 100%. CP_1
CONFERMA che le parti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori su quello di entrambi.
CONFERMA che le parti, ad integrale adempimento di quanto sopra pattuito, si riterranno ampiamente soddisfatte, dichiarando espressamente di non avere alcuna ulteriore pendenza e di rinunziare espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine ai rapporti tra esse intercorsi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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