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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10591 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
COSSU IRENE presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
ABATEGIOVANNI CIRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/09/2010, dalla cui unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) La casa già adibita a residenza coniugale continuerà ad essere occupata dal signor in quanto la signora CP_1
si trasferirà nella abitazione di sua proprietà sita in Napoli alla via Speranzella n. Pt_1
193; 2) Il signor si obbliga a versare alla signora la complessiva somma di CP_1 Pt_1 euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale contributo economico per le spese relative a lavori in corso nella casa di via Speranzella n. 193 nonché arredo e la signora dichiara di aver Pt_1 già ricevuto in acconto l'importo di euro 2.922,00. Le parti concordano che altri tre acconti saranno versati all'atto della consegna degli arredi acquistati da per la nuova casa e il Pt_1 saldo dopo l'udienza, a prescindere dalla data del trasferimento della signora nella Pt_1 abitazione di via Speranzella n.193;3) Il signor si obbliga a versare a titolo di assegno CP_1 di mantenimento per la moglie l'importo mensile di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00) che sarà versato, il giorno 17 di ogni mese a partire dal mese di giugno 2025 sul c/c Unicredit intestato a IBAN [...] 00040130 5445. Come per Parte_1 leggel'assegno sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo indici ISTAT. In ogni caso l'obbligo per il signor di corrispondere l'assegno di mantenimento decorrerà dal CP_1 mese successivo l'avvenuto trasferimento della signora nella sua abitazione;
4) Le Pt_1 parti concordano che il cane di proprietà del signor registrato nell'Anagrafe canina CP_1 con il nome di “ ”, continuerà a vivere con lo stesso;
5) Le spese legali sono compensate tra Pt_2 le parti e gli avvocati costituiti rinunciano al vincolo della solidarietà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.174 ,parte I s. , Sez. A, , reg. Atti Matrimonio anno 2010 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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