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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/07/2024, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14621/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena, Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena, Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Andreani, Controparte_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in Ancona, P.za Kennedy n. 13, presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._2
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per , per per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
per
[...] Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE dichiarare la propria competenza, NEL
MERITO, accertato il comportamento illecito posto in essere da consistente CP_4 nella illegittima ed illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla e in quanto Parte_2 Parte_3 carente di tutti i presupposti necessari, e di conseguenza, condannare la convenuta
al risarcimento dei danni ingiusti occorsi alle odierne parti ricorrenti CP_4 così quantificati in via equitativa in:
€ 35.000,00 per la ricorrente e Parte_3 Controparte_2
€ 60.000,00per la ricorrente Parte_2
€ 25.000,00per la ricorrente Parte_4
€ 90.500,00 per il ricorrente Sig. Parte_1
o in quella somma maggiore o minore che il Sig. Giudice riterrà opportuna
Condannare, inoltre, l'odierna convenuta, , a provvedere senza indugio CP_4 alla cancellazione del nominativo delle e e Parte_3 Controparte_2 [...]
dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia e da Parte_5 qualsiasi altro registro o elenco ove le medesime sono state illegittimamente segnalate;
infine, qualora la somma liquidata a titolo di risarcimento danni sia inferiore rispetto alla somma dovuta dalle ricorrenti alla si chiede che il pagamento della Parte_6 medesima venga disposto a rate e senza escussione della garanzia fideiussoria del
Fondo Centrale di Garanzia, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le superiori motivazioni, accertata e dichiarata la legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da in Centrale Rischi presso la CP_4
pagina 2 di 16 Banca d'Italia dei nominativi Parte_2 Parte_3
rigettare ogni domanda, compresa quella risarcitoria, formulata da Controparte_2
CP_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nel giudizio incardinato al numero Controparte_3 di R.G. 14621/2022 in quanto infondata, indimostrata ed inammissibile.
Dichiarare inammissibile la costituzione di intervento volontario della Sig.ra CP_5
respingendone le domande poiché infondate in fatto e diritto. Con il favore
[...] delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare ammissibile il presente intervento,
NEL MERITO, accertato il comportamento illecito posto in essere da CP_4 consistente nella illegittima ed illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla Soc. NG in quanto carente del Controparte_2 preavviso necessario inviato al garante, ovvero la Sig.ra nonché in quanto CP_5 carente di tutti i presupposti necessari, così come evidenziato nel presente atto e in comparsa di intervento, condannare la convenuta al risarcimento del CP_4 danno esistenziale subito dall'odierna interveniente, , consistente nella Controparte_5 notevole sofferenza e stress psicologico sofferto, quantificabile in via equitativa in €
10.000,00 o in quella somma minore o maggiore che il Sig. Giudice adito riterrà opportuna;
si chiede inoltre che venga tenuto conto di quanto indicato nel ricorso principale ed in particolare che venga considerato, in parte de qua, il danno che la Sig.ra ha CP_5 subito quale comproprietaria dell'appartamento estivo che è stata costretta a vendere con conseguente liquidazione del danno già indicato ed esplicitato nel ricorso depositato dal marito, Ing. CP_2
Con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 quale amministratore e legale rappresentante della (d'ora Controparte_3 innanzi , della NG (d'ora innanzi CP_3 Controparte_2 CP_2
, nonché della conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 Controparte_4
pagina 3 di 16 chiedendo disporsi l'immediata cancellazione dei nominativi della Controparte_3
e della NG e dalla Centrale Rischi presso la Banca
[...] Pt_3 Controparte_2
d'Italia, nonché condannarsi l'istituto di credito resistente al risarcimento di tutti i danni quantificati rispettivamente in € 35.000,00 per NG e € Pt_3 Controparte_2
60.000,00 per € 25.000,00 per € Controparte_3 Controparte_1
90.500,00 per o della diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di Parte_1 giustizia.
Premettendo di avere individuato il foro di Bologna come competente per le controversie inerenti i rapporti di mutuo sottoscritti con la banca, le parti attrici esponevano a sostegno delle proprie domande quanto segue:
- in data 11.05.2022 venivano recapitate alla n. 3 pec: Controparte_3
a) pec inviata da per conto della posizione CP_4 Parte_7 attualmente riceduta da a avente ad oggetto l'intimazione Parte_7 CP_4 di pagamento del finanziamento/mutuo n.8538977 di € 25.000,00 ove risultavano insolute n.3 rate da € 20,83 cadauna, per un totale di € 62,49, e ove veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.062,70 entro 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
b) pec di intimazione di pagamento del finanziamento/mutuo n. 8623811 di € 38.000,00 con 3 rate insolute da € 704,65 cadauna, per complessivi € 2.113,95, ove veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 34.869,26 entro 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
c) pec di revoca e intimazione di pagamento del finanziamento/contratto di di € Pt_8
25.000,00 relativo al c/c n. 30076016, con una esposizione complessiva pari ad €
7.721,77, e con termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima per il pagamento del dovuto;
- in data 12.05.2022 venivano inoltrate alla ulteriori Controparte_3 comunicazioni:
a) pec relativa al finanziamento rateale 8538977 con invito a pagare le rate arretrate nonché le rate in scadenza, per un totale di € 83,63, entro il 31.05.2022;
b) pec relativa al finanziamento rateale n. 8623811 con invito a pagare gli importi in scadenza e le rate scadute, per un totale di € 2.847,02 entro il 31.05.2022;
- in data del 11.05.22 venivano inviate alla NG e da Pt_3 Controparte_2 parte di le seguenti comunicazioni pec: CP_4
a) comunicazione di intimazione di pagamento relativa al finanziamento/mutuo n.8623777 di € 65.000,00 ove risultavano scadute n. 4 rate da € 1.206,32 cadauna per complessivi € 4.821,28, con invito al pagamento della complessiva somma di €
60.876,53 entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
pagina 4 di 16 b) comunicazione di revoca e intimazione di pagamento relativa al finanziamento/contratto di plafond di € 10.000,00 relativo al c/c n.2731279, che presentava una esposizione complessiva di € 10.822,97, e con termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima per il pagamento del dovuto;
- in data 12.05.2022 veniva comunicato, mediante la pec, alla NG CP_2 [...]
l'intimazione di pagamento relativa al finanziamento rateale n.8623777, con CP_2 invito a pagare le rate arretrate, nonché le rate in scadenza, per un totale di € 6.106,92, entro il 31.05.2022.
Le predette comunicazioni erano prevenute del tutto inaspettatamente, in quanto Pt_1
nulla sapeva in merito al mancato pagamento delle rate scadute dei mutui, in
[...] quanto addebitate automaticamente sui conti correnti delle due società ed egli non era stato avvisato della mancanza dei fondi. In seguito, apprendeva della segnalazione a sofferenza allorchè, in data 20.05.2022, veniva contattato dal referente di Banca Intesa
San Paolo - con cui la aveva rapporti finanziari ed aperto un conto corrente-, CP_3 che gli chiedeva chiarimenti sull'avvenuta segnalazione a sofferenza della medesima società.
Da una visura presso la Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi, risultava che per la aveva portato a sofferenza l'intero importo di € 65.193,00, CP_2 CP_4 mentre per vi era una segnalazione a sofferenza da parte della Impresa CP_3 Pt_7
[... di € 24.991,00 e da parte di di € 40.364,00. CP_4
Solo a seguito della richiesta di informazioni alla Banca D'Italia, l'attore apprendeva che la segnalazione era stata effettuata in data 17.05.2022. Gli avvisi di tali segnalazioni, tuttavia, venivano inoltrati dall' solo in data 1.7.2022 (a mezzo CP_4 raccomandate pervenute il 04.07.2022 ma datate 17.05.2022), indirizzate Con rispettivamente a e quali coobbligati per la a Controparte_5 Parte_1 CP_5 quale coobbligata per al quale coobbligato per la
[...] CP_2 Parte_1
CP_2
Gli attori deducevano inoltre che, a seguito della segnalazione, anche la
[...]
pur non avendo intrattenuto alcun rapporto bancario con , Controparte_1 CP_4 si era trovata coinvolta, in quanto socio unico della in quanto, a seguito della CP_3 segnalazione di detta ultima società, la Banca Intesa San Paolo aveva inviato alla
[...]
in data 06.09.2022, comunicazione di revoca dei rapporti e intimazione Controparte_1 di pagamento dell'intero capitale finanziato.
pagina 5 di 16 In diritto, le parti ricorrenti deducevano l'illiceità e l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi sotto plurimi profili:
- mancato rispetto del termine per sanare le posizioni finanziarie, atteso che CP_4 aveva provveduto ad avvisare con pec le società debitrici della decadenza dal
[...] beneficio del termine in data 11.05.2022 concedendo 15 giorni per il pagamento delle posizioni;
di contro dalla ricerca effettuata in Banca D'Italia, risultava che la segnalazione era stata presentata nelle more di tale decorrenza, ovvero in data
17.05.2022, con la conseguenza di impedire ogni possibile prestito o finanziamento per far fronte alla richiesta di rientro dell'intero debito e la richiesta da parte di altri istituti di credito di rientro immediato ed il saldo delle esposizioni riguardanti altri rapporti bancari;
- mancanza dei presupposti soggettivi per la segnalazione a sofferenza, in mancanza di una conclamata insolvenza, intesa come cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente dato che Parte_1 aveva continuato a pagare le rate scadute relative ai mutui delle società debitrici ed, inoltre, tutti i rapporti posti a sofferenza da erano garantiti dal Fondo Centrale CP_4 di garanzia, e dunque, garantiti dalla solvibilità dello Stato;
- mancanza dei presupposti oggettivi per la segnalazione: secondo la circolare n.139/1991 della Banca D'Italia, ai fini della segnalazione, si deve tener conto dell'ammontare dell'insoluto (almeno pari a 30.000,00 euro) ed un criterio temporale, ovvero che le rate siano scadute da oltre 90 giorni;
criteri nella specie insussistenti, dato che dagli estratti conto emergeva che il passaggio a sofferenza delle posizioni era relativo all'importo complessivo di € 8.244,32 per ed € Controparte_3
11.448,70 per NG Pt_3 Controparte_2
- mancanza di preavviso della segnalazione a sofferenza, per violazione del principio di buona fede e tutela del contradditorio, secondo quanto stabilito da Banca D'Italia nella circolare n.139/1991.
Lamentavano, dunque, che l'iscrizione nella Centrale Rischi aveva causato non solo un grave danno di immagine alle società attrici ed a , essendo quest'ultimo un Parte_1 noto e rinomato imprenditore, ma aveva, altresì, compromesso la loro affidabilità sul piano commerciale, essenziale per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, ma anche per continuare a svolgere le loro attività.
Aggiungevano, altresì, che per fare fronte a tale situazione debitoria, si era Parte_1 visto costretto a vendere la residenza estiva in comproprietà con sua moglie.
Sulla base di queste argomentazioni, le parti attrici concludevano nei termini riportati in premessa.
pagina 6 di 16 Con autonomo atto di intervento ex art. 105 c.p.c., in data 26.01.2023, si costituiva
, coniuge in comunione dei beni di , esponendo di essersi Controparte_5 Parte_1 trovata suo malgrado, essendo ella casalinga e non avendo mai partecipato all'attività del marito, coinvolta nella vicenda di cui è causa, in quanto garante dei mutui e dei finanziamenti accesi dalla NG e Pt_3 Controparte_2
In particolare, richiamandosi a quanto già dedotto dal coniuge, chiedeva in via preliminare dichiararsi ammissibile il proprio intervento;
nel merito, previo accertamento dell'illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla e NG da parte della Controparte_3 Pt_3 Controparte_2 resistente, condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente patito a causa della notevole sofferenza e stress psicologico sofferto, quantificabile in via equitativa in € 10.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, che venisse considerato il danno subito quale comproprietaria dell'appartamento estivo che era stata costretta a vendere per fare fronte alla situazione debitoria di cui è causa, con conseguente liquidazione del danno già indicato nel ricorso depositato dal coniuge.
Nel giudizio così radicato, si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava di avere legittimamente operato la segnalazione alla Centrale
Rischi nel maggio 2022, dopo la risoluzione dei rapporti bancari in essere e in considerazione della prognosi di irrecuperabilità dei crediti concessi, basata su dati oggettivi.
Contrariamente alla ricostruzione di controparte secondo cui la illegittimità della segnalazione risiederebbe nell'aver effettuato la stessa senza attendere che le parti ricorrenti rientrassero di quanto richiesto a seguito della revoca e del recesso dai rapporti in essere, esponeva che tale circostanza poteva al più costituire una mera irregolarità relativa alla decorrenza della segnalazione, nella specie superata dall'avere le parti ricorrenti ricevuto comunicazione, a mezzo pec in data 29.12.2022, dell'avvenuta rettifica della segnalazione a variazione della decorrenza per tutte le varie posizioni coinvolte e oggetto di segnalazione.
Replicava che la situazione di sofferenza economica che si era venuta a creare per non avere le parti ricorrenti provveduto ad onorare i pagamenti dovuti alle scadenze previste, non poteva in alcun modo essere modificata dal pagamento postumo alla decadenza del beneficio del termine, atteso anche che il correntista non aveva più alcun titolo per eseguire pagamenti rateali. pagina 7 di 16 Precisava, altresì, che la segnalazione a sofferenza, secondo le normative di settore, rappresentava un obbligo per l'intermediario finanziario, il cui adempimento doveva avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali avessero accertato lo stato di sofferenza del cliente.
Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione al cliente non poteva avvenire che successivamente alla formale decisione in tal senso da parte degli organi amministrativi ed inevitabilmente a valle della stessa, ma comunque nel breve spatium temporis concesso dalle disposizioni di vigilanza per procedere alla trasmissione della decisione alla Centrale Rischi. Aggiungeva, altresì, che alle società commerciali ricorrenti non si applicava la disciplina del consumatore, che era l'unica a prevedere un obbligo di preavviso al correntista di cui agli artt. 125 TUB e 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004.
Infine, contestava l'assoluta genericità dell'allegazione di controparte sui dedotti danni.
All'udienza del 09.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Con provvedimento del 4.10.2023, a seguito della concessione di termine per deposito di note in sostituzione dell'udienza sulla precisazione delle conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento spiegato in causa da ai sensi dell'art. 105 c.p.c.. Tale intervento rientra nella categoria di Controparte_5 intervento litisconsortile o adesivo autonomo, finalizzato a far valere un diritto proprio del terzo, connesso, per l'oggetto o per il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente.
Con tale tipo di intervento il terzo propone, in sostanza, una domanda nei confronti di una o più – ma non tutte – le parti originarie, che va ad affiancarsi a quella già proposta dall'attore o spiegata dal convenuto in via riconvenzionale, e che avrebbe potuto essere formulata con queste ultime, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione (la cui effettiva sussistenza, d'altro canto, è condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'intervento, non essendo ravvisabile, in caso contrario, ragione alcuna che valga ad imporre ed a giustificare il simultaneus processus).
Alla luce di tali considerazioni, l'intervento di volto non solo a Controparte_5 sostenere le ragioni ed istanze degli attori, ma anche a far valere posizioni e diritti propri
- nella veste di coobbligata della società - nei confronti della parte CP_2 convenuta, non può che ritenersi ammissibile, stante la connessione e lo stretto nesso di dipendenza tra la domanda del terzo e quanto dedotto e richiesto da parte attrice.
pagina 8 di 16 Esaminata tale questione preliminare e passando all'esame del merito, ritiene questo
Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, si palesino infondate le doglianze svolte dagli attori e dall'intervenuta.
L'esame del merito delle domande impone una premessa preliminare di inquadramento sul sistema informativo della Centrale Rischi (d'ora innanzi C.R.) e dei relativi obblighi incombenti sugli intermediari.
Secondo la normativa primaria e secondaria vigente, la C.R. costituita presso la Banca
d'Italia è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.
Gli intermediari partecipanti al sistema comunicano alla Banca d'Italia le informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati e dei loro collegati.
La Circolare n. 139 dell'11.2.1991, e successivi aggiornamenti, disciplina i casi in cui gli intermediari sono obbligati a trasmettere le informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (c.d. “posizioni di rischio”). Tra le informazioni mensili che gli intermediari sono tenuti a trasmettere, ove se ne verifichino i presupposti, è la presenza di crediti per cassa in “sofferenza” (Sez. I – punto 4 della Circolare menzionata). Il successivo punto 5 della medesima Circolare prevede che “Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento):
- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a
30.000 €; (…)
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.
Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera”.
La Circolare fornisce una definizione della categoria di censimento “sofferenze” al par.
1.5 della Sezione 2, laddove si legge “Nella categoria di censimento sofferenze va
pagina 9 di 16 ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. … L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. … Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate”.
Tali istruzioni fornite agli intermediari sono state prese a riferimento per compiere l'apprezzamento della legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi. In particolare, secondo l'interpretazione elaborata dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte v. Cass. n. 28635/2020), “la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass.
16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)”. Si è ritenuto, dunque, che la situazione di sofferenza richiesta è contigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, in buona sostanza, una espressione attenuata, postulando una grave difficoltà economica, ma non una definitiva irrecuperabilità.
Altro obbligo dell'intermediario è quello informativo nei riguardi del cliente. A tal proposito la Circolare n. 139 citata stabilisce che “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può pagina 10 di 16 essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi”. Per il credito al consumo art. 125, comma 3, T.U.B. prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”. La Suprema
Corte ha chiarito in più occasioni (Cass. n. 39769/2021; Cass. 14382/2021) come non possa affermarsi l'illegittimità della segnalazione non preceduta dal preavviso di cui alla disposizione da ultimo citata, ove non si tratti di finanziamenti non destinati specificamente al consumo. Tale profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore - che rimane comunque un aspetto di legittimità formale e non sostanziale della segnalazione -, assume dunque rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Passando alla disamina del caso concreto, alla luce di quanto osservato in via generale, la domanda deve essere rigettata.
Gli attori hanno lamentato l'illegittimità della segnalazione alla C.R., da parte della banca convenuta, delle società (d'ora innanzi e CP_3 CP_3 CP_2
(d'ora innanzi , chiedendo conseguentemente il ristoro dei danni, CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente derivati ai suddetti soggetti e alla
[...]
(socio unico di da tale illegittima segnalazione. Controparte_1 CP_2
Le doglianze degli attori sono relative a diversi profili di illegittimità della segnalazione della banca;
in particolare:
- mancato rispetto del termine concesso per il pagamento degli insoluti: la banca, con comunicazione dell'11.5.2022 aveva concesso il termine di 15 giorni per il pagamento delle rate risultate non pagate (dunque fino al 26.5.2022), mentre la segnalazione alla
C.R. sarebbe avvenuta il 17.5.2022;
- mancanza dei presupposti sostanziali della segnalazione, che sarebbe stata effettuata - in tesi – in difetto di una situazione definibile quale “sofferenza” e in spregio ai parametri previsti dalla Circolare della n. 139/1991, che prevederebbe quale CP_6 ammontare minimo del credito insoluto l'importo di euro 30.000 e la scadenza delle rate impagate da almeno 90 giorni;
- mancanza di preavviso preventivo dell'imminente segnalazione a sofferenza, pagina 11 di 16 comunicata a e a , quali coobbligati della Parte_1 Controparte_5 CP_2 solo con raccomandate spedite in data 1/7/2022 e pervenute il 4/7/2022, dunque dopo l'avvenuta segnalazione del 17/5/2022.
Le argomentazioni attoree sono prive di pregio. Innanzitutto, deve escludersi, per quanto sopra detto in termini generali, che la banca avesse un obbligo di preavviso ai clienti: un obbligo di avviso preventivo, come visto, è codificato solo con riguardo alle operazioni di consumo, che nel caso in esame difettano (trattandosi di debiti connessi ad attività aziendali). In ogni caso, anche a ritenere diversamente, si tratterebbe solo di un profilo formale la cui mancanza non connota di illegittimità la segnalazione, che va apprezzata nei suoi presupposti sostanziali. Passando proprio alla valutazione di questi ultimi, come visto, la segnalazione è un obbligo per gli intermediari laddove ricorrano alcuni elementi sintomatici di uno stato di insolvenza inteso come situazione di difficoltà economica
“grave e non transitoria”, pur tuttavia non necessariamente irreversibile. Orbene, al momento della segnalazione, la banca ha valutato come sussistente detta situazione di difficoltà economica delle società facenti capo al Si tratta di accertare se detta CP_2 valutazione sia stata correttamente effettuata e se, dunque, la segnalazione sia stata legittimamente eseguita. A tal fine deve considerarsi quanto emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, da cui si evincono le seguenti circostanze in relazione ai rapporti intrattenuti con la banca convenuta, rispettivamente, dalle due società oggetto di segnalazione:
Controparte_3
1. mutuo n. 8538977 di euro 25.000: n. 3 rate impagate (rispettivamente rata n. 20 del
28.02.2022 dell'importo di euro 20,83, rata n. 21 del 31.03.2022 dell'importo di euro
20,83, rata n. 22 del 30.04.2022 dell'importo di euro 20,83) per un importo complessivo dell'insoluto di euro 62,49. A seguito della morosità rilevata, con pec dell'11.5.2022, la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 25.062,70 nel termine di 15 giorni (all. 6 convenuta).
Nella medesima comunicazione la banca avvertiva, altresì, che in caso di mancato adempimento, avrebbe inoltrato la segnalazione alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria. Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento della rata n. 20 del 28.02.2022, con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa anche delle due rate successive;
2. mutuo n. 8623811 di euro 38.000: n. 3 rate insolute (rata n. 17 del 28.02.2022
pagina 12 di 16 dell'importo di euro 704,65, rata n. 18 del 31.03.2022 dell'importo di euro 704,65, rata n.
19 del 30.04.2022 dell'importo di euro 704,65) per un importo complessivo dell'insoluto di euro 2.113,95. A fronte dell'inadempimento riscontrato, con pec dell'11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 34.869,26 nel termine di 15 giorni (all. 8 attrice). Nella medesima comunicazione la banca avvertiva, altresì, che in caso di mancato adempimento, avrebbe inoltrato la segnalazione alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria. Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento della rata n. 17 del 28.02.2022, con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa anche delle due rate successive;
3. plafond di euro 25.000,00 relativo al c/c n. 30076016: a seguito di esposizione debitoria per euro 7.721,77, con pec dell'11.5.2022 la banca revocava il finanziamento e conseguentemente intimava il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in caso di inadempimento, avrebbe espletato le segnalazioni alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria (all. 7 convenuta). Anche in relazione a detto rapporto, la banca aveva fatto precedere la dichiarazione di revoca da una pec del 25.3.2022 (all. 3 convenuta) in cui si chiedeva l'immediata regolarizzazione del saldo negativo riscontrato per euro 7.451,16 sul conto citato.
Parte attrice ha altresì allegato ulteriori comunicazioni pervenute dalla banca in data
12.5.2022 (all.ti 6 e 7) con cui era richiesto il pagamento, entro il 31.5.2022, delle rate scadute ed impagate rispettivamente, per i due mutui in essere sopra indicati.
- CP_2
1. mutuo n. 8623777 di euro 65.000: n. 4 rate insolute per complessivi euro 4.821,28
(rata n. 16 del 31.01.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 17 del 28.02.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 18 del 31.03.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 19 del 30.04.2022 dell'importo di euro 1.205,32). A fronte dell'inadempimento riscontrato, con pec dell'11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 60.876,53 nel termine di 15 giorni (all. 8 attrice). Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento delle rate scadute il 31.1.2022 ed il 28.02.2022 (per un totale di euro 2.410,64), con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa pagina 13 di 16 anche delle due rate successive.
2. plafond su c/c n.2731279 di euro 10.822,97: a seguito di esposizione debitoria per euro 10.822,97, con pec dell'11.5.2022 la banca revocava il finanziamento e conseguentemente intimava il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in caso di inadempimento, avrebbe effettuato le segnalazioni alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria (all. 9 attori).
Orbene, ai fini della valutazione della ricorrenza di una situazione di “insolvenza”, intesa come sopra meglio indicato, è utile rilevare quanto segue: è emerso che, alla data della segnalazione (17.5.2022), le società avevano esposizioni debitorie pari non solo agli importi delle rate impagate, bensì, a seguito della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, dell'intero ammontare residuo dei finanziamenti (come previsto dalla
Circolare innanzi citata); importi che superavano la soglia oltre la quale la banca era tenuta a passare i crediti a sofferenza, in base alle direttive emanate dalla richiamata
Circolare (Sez. I – punto 5). L'inadempimento delle società si era verificato nello stesso periodo per i diversi rapporti rispettivamente aperti con la banca convenuta e si era protratto per mesi, anche dopo che il 25.3.2022 la banca aveva contestato alle società detti inadempimenti, avvertendole che, in caso di mancato pagamento, avrebbe agito a sua tutela. A fronte di tale prima comunicazione della banca (di cui il poteva CP_2 avere conoscenza, stante la sua qualità di legale rappresentante), le società non provvedevano a corrispondere l'insoluto, rimanendo inadempienti anche per le rate successive, tanto che in data 11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine e la revoca degli affidamenti e dei plafond, con richiesta di rientro, nel termine dei successivi quindici giorni, dell'intero importo finanziato (di molto superiore alle rate insolute). Il fatto che le società non siano state in grado di saldare le rate insolute (di importo anche molto modesto) a seguito della prima comunicazione della banca e che, comunque, anche a seguito della successiva comunicazione dell'11.5.2022, le società attrici non siano state in grado di ottemperare, né hanno proposto alla banca un piano di rientro (come affermato, ma non provato, da parte attrice), ha indotto la banca a ritenere che vi fossero indici sintomatici di una situazione di difficoltà delle società. Tale valutazione della banca non è censurabile, alla luce del protratto inadempimento e dell'ammontare elevato degli importi oggetto di finanziamento richiesto in restituzione prima della segnalazione a seguito della revoca dei finanziamenti. Ai fini di una diversa valutazione non può ritenersi rilevante il successivo adempimento delle rate versate dalle società dopo la segnalazione e fino all'esito della mediazione espletata per il presente giudizio, poiché, come rilevato da parte convenuta, dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la pagina 14 di 16 revoca degli affidamenti, l'esposizione debitoria era pari all'intero importo finanziato in ciascun rapporto e relativamente a detti maggiori importi che la valutazione della banca deve essere rapportata. Tantomeno può rilevare, nel sindacato di legittimità della segnalazione, che con la comunicazione dell'11.5.2022 la banca avesse concesso il termine di quindici giorni per l'adempimento: si osserva, infatti, come la banca avesse l'obbligo (non la mera facoltà) di segnalazione del passaggio dei crediti a sofferenza nel ristretto termine indicato nella Circolare (tre giorni lavorativi successivi a quello in cui viene accertato lo stato di sofferenza del cliente); dall'altro, che, in ogni caso, le società attrici non hanno provato che sarebbero state in grado di pagare nel termine dei quindici giorni concessi dalla banca e che dunque la segnalazione difettasse del presupposto dell'insolvenza.
Si evidenzia, inoltre, come la circostanza che le rate insolute fossero anche di un importo molto modesto, lungi dall'essere sintomatico dell'irrilevanza della situazione debitoria ai fini della valutazione dell'insolvenza, fa desumere la difficoltà delle società di pagare anche importi modesti e, dunque, una situazione di difficoltà economica, protrattasi per i mesi che hanno preceduto la segnalazione alla C.R..
Non pare pregevole, peraltro, neppure l'argomentazione di parte attrice per cui le comunicazioni della banca dell'11 maggio 2022 sarebbero state del tutto inaspettate per
, che nulla sapeva della mancanza di fondi e del conseguente mancato Parte_1 pagamento delle rate scadute, atteso che tali comunicazioni, come visto, erano state precedute da comunicazioni del 25.3.2022 indirizzate alle stesse società di cui il CP_2 era legale rappresentante (e la circostanza che siano giunte a destinazione non risulta specificatamente contestata).
Infine, si osserva come la necessità di vendere l'immobile in comproprietà di Pt_1
e della moglie (promesso in vendita in data 11.10.2022 – doc. 48
[...] Controparte_5 attore - e venduto il 23.12.2022 – doc. 12 intervenuta) per acquisire liquidità, comprova che le società non avessero risorse liquide sufficienti per far fronte all'esposizione debitoria gravante su di esse.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che la banca, nell'inoltrare la segnalazione alla C.R., abbia agito nel perimetro dei suoi doveri, avendo provveduto ad effettuare detta doverosa segnalazione non a fronte di meri inadempimenti, ma alla luce di una situazione di un cospicuo indebitamento non momentaneo delle società.
In ogni caso, difetta la prova del danno di cui le parti chiedono il risarcimento. In particolare, in ordine al danno patrimoniale delle società, quantificato solo equitativamente, si evidenzia come non sia stato provato che, a causa della segnalazione asseritamente illegittima, le società attrici abbiano patito un decremento economico o un pagina 15 di 16 mancato guadagno. Le allegazioni sul punto sono generiche e non supportate da sufficiente riscontro probatorio (ad esempio in ordine a finanziamenti negati a seguito della segnalazione e alle conseguenti perdite di occasioni di guadagno). Si evidenzia, infatti, come la richiesta di rientro a seguito della revoca dei finanziamenti e del plafond
(al cui importo parte attrice commisura, sia pur equitativamente, i danni subiti), è stata conseguenza non della segnalazione, bensì dell'inadempimento delle rate scadute e che le somme chieste in restituzione dalla banca corrispondono agli importi comunque dovuti dalle società.
Quanto ai danni non patrimoniali, vale parimenti evidenziare che non risultano provate conseguenze lesive alla segnalazione, non potendosi riconoscere alcun danno in re ipsa
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/03/2023, n. 6589). Le parti attrici hanno allegato sul punto solo genericamente la perdita di reputazione nel loro settore di operatività conseguente alla segnalazione asseritamente indebita, senza addurre alcun riscontro probatorio a dette doglianze.
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori e della parte intervenuta devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi per studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione (in mancanza di attività istruttoria) e decisionale, secondo lo scaglione del valore dichiarato della causa (€ 210.500).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande degli attori e della parte intervenuta;
- condanna gli attori e la parte intervenuta, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 16 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14621/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena, Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena, Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Andreani, Controparte_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in Ancona, P.za Kennedy n. 13, presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._2
Daniela Giorgini e dell'avv. Vittorio Giorgini, elettivamente domiciliato in Cesena,
Viale Gaspare Finali n.66, presso i difensori
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per , per per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
per
[...] Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE dichiarare la propria competenza, NEL
MERITO, accertato il comportamento illecito posto in essere da consistente CP_4 nella illegittima ed illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla e in quanto Parte_2 Parte_3 carente di tutti i presupposti necessari, e di conseguenza, condannare la convenuta
al risarcimento dei danni ingiusti occorsi alle odierne parti ricorrenti CP_4 così quantificati in via equitativa in:
€ 35.000,00 per la ricorrente e Parte_3 Controparte_2
€ 60.000,00per la ricorrente Parte_2
€ 25.000,00per la ricorrente Parte_4
€ 90.500,00 per il ricorrente Sig. Parte_1
o in quella somma maggiore o minore che il Sig. Giudice riterrà opportuna
Condannare, inoltre, l'odierna convenuta, , a provvedere senza indugio CP_4 alla cancellazione del nominativo delle e e Parte_3 Controparte_2 [...]
dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia e da Parte_5 qualsiasi altro registro o elenco ove le medesime sono state illegittimamente segnalate;
infine, qualora la somma liquidata a titolo di risarcimento danni sia inferiore rispetto alla somma dovuta dalle ricorrenti alla si chiede che il pagamento della Parte_6 medesima venga disposto a rate e senza escussione della garanzia fideiussoria del
Fondo Centrale di Garanzia, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le superiori motivazioni, accertata e dichiarata la legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da in Centrale Rischi presso la CP_4
pagina 2 di 16 Banca d'Italia dei nominativi Parte_2 Parte_3
rigettare ogni domanda, compresa quella risarcitoria, formulata da Controparte_2
CP_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nel giudizio incardinato al numero Controparte_3 di R.G. 14621/2022 in quanto infondata, indimostrata ed inammissibile.
Dichiarare inammissibile la costituzione di intervento volontario della Sig.ra CP_5
respingendone le domande poiché infondate in fatto e diritto. Con il favore
[...] delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare ammissibile il presente intervento,
NEL MERITO, accertato il comportamento illecito posto in essere da CP_4 consistente nella illegittima ed illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla Soc. NG in quanto carente del Controparte_2 preavviso necessario inviato al garante, ovvero la Sig.ra nonché in quanto CP_5 carente di tutti i presupposti necessari, così come evidenziato nel presente atto e in comparsa di intervento, condannare la convenuta al risarcimento del CP_4 danno esistenziale subito dall'odierna interveniente, , consistente nella Controparte_5 notevole sofferenza e stress psicologico sofferto, quantificabile in via equitativa in €
10.000,00 o in quella somma minore o maggiore che il Sig. Giudice adito riterrà opportuna;
si chiede inoltre che venga tenuto conto di quanto indicato nel ricorso principale ed in particolare che venga considerato, in parte de qua, il danno che la Sig.ra ha CP_5 subito quale comproprietaria dell'appartamento estivo che è stata costretta a vendere con conseguente liquidazione del danno già indicato ed esplicitato nel ricorso depositato dal marito, Ing. CP_2
Con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 quale amministratore e legale rappresentante della (d'ora Controparte_3 innanzi , della NG (d'ora innanzi CP_3 Controparte_2 CP_2
, nonché della conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 Controparte_4
pagina 3 di 16 chiedendo disporsi l'immediata cancellazione dei nominativi della Controparte_3
e della NG e dalla Centrale Rischi presso la Banca
[...] Pt_3 Controparte_2
d'Italia, nonché condannarsi l'istituto di credito resistente al risarcimento di tutti i danni quantificati rispettivamente in € 35.000,00 per NG e € Pt_3 Controparte_2
60.000,00 per € 25.000,00 per € Controparte_3 Controparte_1
90.500,00 per o della diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di Parte_1 giustizia.
Premettendo di avere individuato il foro di Bologna come competente per le controversie inerenti i rapporti di mutuo sottoscritti con la banca, le parti attrici esponevano a sostegno delle proprie domande quanto segue:
- in data 11.05.2022 venivano recapitate alla n. 3 pec: Controparte_3
a) pec inviata da per conto della posizione CP_4 Parte_7 attualmente riceduta da a avente ad oggetto l'intimazione Parte_7 CP_4 di pagamento del finanziamento/mutuo n.8538977 di € 25.000,00 ove risultavano insolute n.3 rate da € 20,83 cadauna, per un totale di € 62,49, e ove veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.062,70 entro 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
b) pec di intimazione di pagamento del finanziamento/mutuo n. 8623811 di € 38.000,00 con 3 rate insolute da € 704,65 cadauna, per complessivi € 2.113,95, ove veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 34.869,26 entro 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
c) pec di revoca e intimazione di pagamento del finanziamento/contratto di di € Pt_8
25.000,00 relativo al c/c n. 30076016, con una esposizione complessiva pari ad €
7.721,77, e con termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima per il pagamento del dovuto;
- in data 12.05.2022 venivano inoltrate alla ulteriori Controparte_3 comunicazioni:
a) pec relativa al finanziamento rateale 8538977 con invito a pagare le rate arretrate nonché le rate in scadenza, per un totale di € 83,63, entro il 31.05.2022;
b) pec relativa al finanziamento rateale n. 8623811 con invito a pagare gli importi in scadenza e le rate scadute, per un totale di € 2.847,02 entro il 31.05.2022;
- in data del 11.05.22 venivano inviate alla NG e da Pt_3 Controparte_2 parte di le seguenti comunicazioni pec: CP_4
a) comunicazione di intimazione di pagamento relativa al finanziamento/mutuo n.8623777 di € 65.000,00 ove risultavano scadute n. 4 rate da € 1.206,32 cadauna per complessivi € 4.821,28, con invito al pagamento della complessiva somma di €
60.876,53 entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima pec;
pagina 4 di 16 b) comunicazione di revoca e intimazione di pagamento relativa al finanziamento/contratto di plafond di € 10.000,00 relativo al c/c n.2731279, che presentava una esposizione complessiva di € 10.822,97, e con termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima per il pagamento del dovuto;
- in data 12.05.2022 veniva comunicato, mediante la pec, alla NG CP_2 [...]
l'intimazione di pagamento relativa al finanziamento rateale n.8623777, con CP_2 invito a pagare le rate arretrate, nonché le rate in scadenza, per un totale di € 6.106,92, entro il 31.05.2022.
Le predette comunicazioni erano prevenute del tutto inaspettatamente, in quanto Pt_1
nulla sapeva in merito al mancato pagamento delle rate scadute dei mutui, in
[...] quanto addebitate automaticamente sui conti correnti delle due società ed egli non era stato avvisato della mancanza dei fondi. In seguito, apprendeva della segnalazione a sofferenza allorchè, in data 20.05.2022, veniva contattato dal referente di Banca Intesa
San Paolo - con cui la aveva rapporti finanziari ed aperto un conto corrente-, CP_3 che gli chiedeva chiarimenti sull'avvenuta segnalazione a sofferenza della medesima società.
Da una visura presso la Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi, risultava che per la aveva portato a sofferenza l'intero importo di € 65.193,00, CP_2 CP_4 mentre per vi era una segnalazione a sofferenza da parte della Impresa CP_3 Pt_7
[... di € 24.991,00 e da parte di di € 40.364,00. CP_4
Solo a seguito della richiesta di informazioni alla Banca D'Italia, l'attore apprendeva che la segnalazione era stata effettuata in data 17.05.2022. Gli avvisi di tali segnalazioni, tuttavia, venivano inoltrati dall' solo in data 1.7.2022 (a mezzo CP_4 raccomandate pervenute il 04.07.2022 ma datate 17.05.2022), indirizzate Con rispettivamente a e quali coobbligati per la a Controparte_5 Parte_1 CP_5 quale coobbligata per al quale coobbligato per la
[...] CP_2 Parte_1
CP_2
Gli attori deducevano inoltre che, a seguito della segnalazione, anche la
[...]
pur non avendo intrattenuto alcun rapporto bancario con , Controparte_1 CP_4 si era trovata coinvolta, in quanto socio unico della in quanto, a seguito della CP_3 segnalazione di detta ultima società, la Banca Intesa San Paolo aveva inviato alla
[...]
in data 06.09.2022, comunicazione di revoca dei rapporti e intimazione Controparte_1 di pagamento dell'intero capitale finanziato.
pagina 5 di 16 In diritto, le parti ricorrenti deducevano l'illiceità e l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi sotto plurimi profili:
- mancato rispetto del termine per sanare le posizioni finanziarie, atteso che CP_4 aveva provveduto ad avvisare con pec le società debitrici della decadenza dal
[...] beneficio del termine in data 11.05.2022 concedendo 15 giorni per il pagamento delle posizioni;
di contro dalla ricerca effettuata in Banca D'Italia, risultava che la segnalazione era stata presentata nelle more di tale decorrenza, ovvero in data
17.05.2022, con la conseguenza di impedire ogni possibile prestito o finanziamento per far fronte alla richiesta di rientro dell'intero debito e la richiesta da parte di altri istituti di credito di rientro immediato ed il saldo delle esposizioni riguardanti altri rapporti bancari;
- mancanza dei presupposti soggettivi per la segnalazione a sofferenza, in mancanza di una conclamata insolvenza, intesa come cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente dato che Parte_1 aveva continuato a pagare le rate scadute relative ai mutui delle società debitrici ed, inoltre, tutti i rapporti posti a sofferenza da erano garantiti dal Fondo Centrale CP_4 di garanzia, e dunque, garantiti dalla solvibilità dello Stato;
- mancanza dei presupposti oggettivi per la segnalazione: secondo la circolare n.139/1991 della Banca D'Italia, ai fini della segnalazione, si deve tener conto dell'ammontare dell'insoluto (almeno pari a 30.000,00 euro) ed un criterio temporale, ovvero che le rate siano scadute da oltre 90 giorni;
criteri nella specie insussistenti, dato che dagli estratti conto emergeva che il passaggio a sofferenza delle posizioni era relativo all'importo complessivo di € 8.244,32 per ed € Controparte_3
11.448,70 per NG Pt_3 Controparte_2
- mancanza di preavviso della segnalazione a sofferenza, per violazione del principio di buona fede e tutela del contradditorio, secondo quanto stabilito da Banca D'Italia nella circolare n.139/1991.
Lamentavano, dunque, che l'iscrizione nella Centrale Rischi aveva causato non solo un grave danno di immagine alle società attrici ed a , essendo quest'ultimo un Parte_1 noto e rinomato imprenditore, ma aveva, altresì, compromesso la loro affidabilità sul piano commerciale, essenziale per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, ma anche per continuare a svolgere le loro attività.
Aggiungevano, altresì, che per fare fronte a tale situazione debitoria, si era Parte_1 visto costretto a vendere la residenza estiva in comproprietà con sua moglie.
Sulla base di queste argomentazioni, le parti attrici concludevano nei termini riportati in premessa.
pagina 6 di 16 Con autonomo atto di intervento ex art. 105 c.p.c., in data 26.01.2023, si costituiva
, coniuge in comunione dei beni di , esponendo di essersi Controparte_5 Parte_1 trovata suo malgrado, essendo ella casalinga e non avendo mai partecipato all'attività del marito, coinvolta nella vicenda di cui è causa, in quanto garante dei mutui e dei finanziamenti accesi dalla NG e Pt_3 Controparte_2
In particolare, richiamandosi a quanto già dedotto dal coniuge, chiedeva in via preliminare dichiararsi ammissibile il proprio intervento;
nel merito, previo accertamento dell'illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni relative alla e NG da parte della Controparte_3 Pt_3 Controparte_2 resistente, condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente patito a causa della notevole sofferenza e stress psicologico sofferto, quantificabile in via equitativa in € 10.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, che venisse considerato il danno subito quale comproprietaria dell'appartamento estivo che era stata costretta a vendere per fare fronte alla situazione debitoria di cui è causa, con conseguente liquidazione del danno già indicato nel ricorso depositato dal coniuge.
Nel giudizio così radicato, si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava di avere legittimamente operato la segnalazione alla Centrale
Rischi nel maggio 2022, dopo la risoluzione dei rapporti bancari in essere e in considerazione della prognosi di irrecuperabilità dei crediti concessi, basata su dati oggettivi.
Contrariamente alla ricostruzione di controparte secondo cui la illegittimità della segnalazione risiederebbe nell'aver effettuato la stessa senza attendere che le parti ricorrenti rientrassero di quanto richiesto a seguito della revoca e del recesso dai rapporti in essere, esponeva che tale circostanza poteva al più costituire una mera irregolarità relativa alla decorrenza della segnalazione, nella specie superata dall'avere le parti ricorrenti ricevuto comunicazione, a mezzo pec in data 29.12.2022, dell'avvenuta rettifica della segnalazione a variazione della decorrenza per tutte le varie posizioni coinvolte e oggetto di segnalazione.
Replicava che la situazione di sofferenza economica che si era venuta a creare per non avere le parti ricorrenti provveduto ad onorare i pagamenti dovuti alle scadenze previste, non poteva in alcun modo essere modificata dal pagamento postumo alla decadenza del beneficio del termine, atteso anche che il correntista non aveva più alcun titolo per eseguire pagamenti rateali. pagina 7 di 16 Precisava, altresì, che la segnalazione a sofferenza, secondo le normative di settore, rappresentava un obbligo per l'intermediario finanziario, il cui adempimento doveva avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali avessero accertato lo stato di sofferenza del cliente.
Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione al cliente non poteva avvenire che successivamente alla formale decisione in tal senso da parte degli organi amministrativi ed inevitabilmente a valle della stessa, ma comunque nel breve spatium temporis concesso dalle disposizioni di vigilanza per procedere alla trasmissione della decisione alla Centrale Rischi. Aggiungeva, altresì, che alle società commerciali ricorrenti non si applicava la disciplina del consumatore, che era l'unica a prevedere un obbligo di preavviso al correntista di cui agli artt. 125 TUB e 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004.
Infine, contestava l'assoluta genericità dell'allegazione di controparte sui dedotti danni.
All'udienza del 09.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Con provvedimento del 4.10.2023, a seguito della concessione di termine per deposito di note in sostituzione dell'udienza sulla precisazione delle conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento spiegato in causa da ai sensi dell'art. 105 c.p.c.. Tale intervento rientra nella categoria di Controparte_5 intervento litisconsortile o adesivo autonomo, finalizzato a far valere un diritto proprio del terzo, connesso, per l'oggetto o per il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente.
Con tale tipo di intervento il terzo propone, in sostanza, una domanda nei confronti di una o più – ma non tutte – le parti originarie, che va ad affiancarsi a quella già proposta dall'attore o spiegata dal convenuto in via riconvenzionale, e che avrebbe potuto essere formulata con queste ultime, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione (la cui effettiva sussistenza, d'altro canto, è condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'intervento, non essendo ravvisabile, in caso contrario, ragione alcuna che valga ad imporre ed a giustificare il simultaneus processus).
Alla luce di tali considerazioni, l'intervento di volto non solo a Controparte_5 sostenere le ragioni ed istanze degli attori, ma anche a far valere posizioni e diritti propri
- nella veste di coobbligata della società - nei confronti della parte CP_2 convenuta, non può che ritenersi ammissibile, stante la connessione e lo stretto nesso di dipendenza tra la domanda del terzo e quanto dedotto e richiesto da parte attrice.
pagina 8 di 16 Esaminata tale questione preliminare e passando all'esame del merito, ritiene questo
Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, si palesino infondate le doglianze svolte dagli attori e dall'intervenuta.
L'esame del merito delle domande impone una premessa preliminare di inquadramento sul sistema informativo della Centrale Rischi (d'ora innanzi C.R.) e dei relativi obblighi incombenti sugli intermediari.
Secondo la normativa primaria e secondaria vigente, la C.R. costituita presso la Banca
d'Italia è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.
Gli intermediari partecipanti al sistema comunicano alla Banca d'Italia le informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati e dei loro collegati.
La Circolare n. 139 dell'11.2.1991, e successivi aggiornamenti, disciplina i casi in cui gli intermediari sono obbligati a trasmettere le informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (c.d. “posizioni di rischio”). Tra le informazioni mensili che gli intermediari sono tenuti a trasmettere, ove se ne verifichino i presupposti, è la presenza di crediti per cassa in “sofferenza” (Sez. I – punto 4 della Circolare menzionata). Il successivo punto 5 della medesima Circolare prevede che “Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento):
- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a
30.000 €; (…)
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.
Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera”.
La Circolare fornisce una definizione della categoria di censimento “sofferenze” al par.
1.5 della Sezione 2, laddove si legge “Nella categoria di censimento sofferenze va
pagina 9 di 16 ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. … L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. … Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate”.
Tali istruzioni fornite agli intermediari sono state prese a riferimento per compiere l'apprezzamento della legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi. In particolare, secondo l'interpretazione elaborata dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte v. Cass. n. 28635/2020), “la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass.
16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)”. Si è ritenuto, dunque, che la situazione di sofferenza richiesta è contigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, in buona sostanza, una espressione attenuata, postulando una grave difficoltà economica, ma non una definitiva irrecuperabilità.
Altro obbligo dell'intermediario è quello informativo nei riguardi del cliente. A tal proposito la Circolare n. 139 citata stabilisce che “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può pagina 10 di 16 essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi”. Per il credito al consumo art. 125, comma 3, T.U.B. prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”. La Suprema
Corte ha chiarito in più occasioni (Cass. n. 39769/2021; Cass. 14382/2021) come non possa affermarsi l'illegittimità della segnalazione non preceduta dal preavviso di cui alla disposizione da ultimo citata, ove non si tratti di finanziamenti non destinati specificamente al consumo. Tale profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore - che rimane comunque un aspetto di legittimità formale e non sostanziale della segnalazione -, assume dunque rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Passando alla disamina del caso concreto, alla luce di quanto osservato in via generale, la domanda deve essere rigettata.
Gli attori hanno lamentato l'illegittimità della segnalazione alla C.R., da parte della banca convenuta, delle società (d'ora innanzi e CP_3 CP_3 CP_2
(d'ora innanzi , chiedendo conseguentemente il ristoro dei danni, CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente derivati ai suddetti soggetti e alla
[...]
(socio unico di da tale illegittima segnalazione. Controparte_1 CP_2
Le doglianze degli attori sono relative a diversi profili di illegittimità della segnalazione della banca;
in particolare:
- mancato rispetto del termine concesso per il pagamento degli insoluti: la banca, con comunicazione dell'11.5.2022 aveva concesso il termine di 15 giorni per il pagamento delle rate risultate non pagate (dunque fino al 26.5.2022), mentre la segnalazione alla
C.R. sarebbe avvenuta il 17.5.2022;
- mancanza dei presupposti sostanziali della segnalazione, che sarebbe stata effettuata - in tesi – in difetto di una situazione definibile quale “sofferenza” e in spregio ai parametri previsti dalla Circolare della n. 139/1991, che prevederebbe quale CP_6 ammontare minimo del credito insoluto l'importo di euro 30.000 e la scadenza delle rate impagate da almeno 90 giorni;
- mancanza di preavviso preventivo dell'imminente segnalazione a sofferenza, pagina 11 di 16 comunicata a e a , quali coobbligati della Parte_1 Controparte_5 CP_2 solo con raccomandate spedite in data 1/7/2022 e pervenute il 4/7/2022, dunque dopo l'avvenuta segnalazione del 17/5/2022.
Le argomentazioni attoree sono prive di pregio. Innanzitutto, deve escludersi, per quanto sopra detto in termini generali, che la banca avesse un obbligo di preavviso ai clienti: un obbligo di avviso preventivo, come visto, è codificato solo con riguardo alle operazioni di consumo, che nel caso in esame difettano (trattandosi di debiti connessi ad attività aziendali). In ogni caso, anche a ritenere diversamente, si tratterebbe solo di un profilo formale la cui mancanza non connota di illegittimità la segnalazione, che va apprezzata nei suoi presupposti sostanziali. Passando proprio alla valutazione di questi ultimi, come visto, la segnalazione è un obbligo per gli intermediari laddove ricorrano alcuni elementi sintomatici di uno stato di insolvenza inteso come situazione di difficoltà economica
“grave e non transitoria”, pur tuttavia non necessariamente irreversibile. Orbene, al momento della segnalazione, la banca ha valutato come sussistente detta situazione di difficoltà economica delle società facenti capo al Si tratta di accertare se detta CP_2 valutazione sia stata correttamente effettuata e se, dunque, la segnalazione sia stata legittimamente eseguita. A tal fine deve considerarsi quanto emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, da cui si evincono le seguenti circostanze in relazione ai rapporti intrattenuti con la banca convenuta, rispettivamente, dalle due società oggetto di segnalazione:
Controparte_3
1. mutuo n. 8538977 di euro 25.000: n. 3 rate impagate (rispettivamente rata n. 20 del
28.02.2022 dell'importo di euro 20,83, rata n. 21 del 31.03.2022 dell'importo di euro
20,83, rata n. 22 del 30.04.2022 dell'importo di euro 20,83) per un importo complessivo dell'insoluto di euro 62,49. A seguito della morosità rilevata, con pec dell'11.5.2022, la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 25.062,70 nel termine di 15 giorni (all. 6 convenuta).
Nella medesima comunicazione la banca avvertiva, altresì, che in caso di mancato adempimento, avrebbe inoltrato la segnalazione alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria. Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento della rata n. 20 del 28.02.2022, con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa anche delle due rate successive;
2. mutuo n. 8623811 di euro 38.000: n. 3 rate insolute (rata n. 17 del 28.02.2022
pagina 12 di 16 dell'importo di euro 704,65, rata n. 18 del 31.03.2022 dell'importo di euro 704,65, rata n.
19 del 30.04.2022 dell'importo di euro 704,65) per un importo complessivo dell'insoluto di euro 2.113,95. A fronte dell'inadempimento riscontrato, con pec dell'11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 34.869,26 nel termine di 15 giorni (all. 8 attrice). Nella medesima comunicazione la banca avvertiva, altresì, che in caso di mancato adempimento, avrebbe inoltrato la segnalazione alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria. Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento della rata n. 17 del 28.02.2022, con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa anche delle due rate successive;
3. plafond di euro 25.000,00 relativo al c/c n. 30076016: a seguito di esposizione debitoria per euro 7.721,77, con pec dell'11.5.2022 la banca revocava il finanziamento e conseguentemente intimava il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in caso di inadempimento, avrebbe espletato le segnalazioni alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria (all. 7 convenuta). Anche in relazione a detto rapporto, la banca aveva fatto precedere la dichiarazione di revoca da una pec del 25.3.2022 (all. 3 convenuta) in cui si chiedeva l'immediata regolarizzazione del saldo negativo riscontrato per euro 7.451,16 sul conto citato.
Parte attrice ha altresì allegato ulteriori comunicazioni pervenute dalla banca in data
12.5.2022 (all.ti 6 e 7) con cui era richiesto il pagamento, entro il 31.5.2022, delle rate scadute ed impagate rispettivamente, per i due mutui in essere sopra indicati.
- CP_2
1. mutuo n. 8623777 di euro 65.000: n. 4 rate insolute per complessivi euro 4.821,28
(rata n. 16 del 31.01.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 17 del 28.02.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 18 del 31.03.2022 dell'importo di euro 1.205,32; rata n. 19 del 30.04.2022 dell'importo di euro 1.205,32). A fronte dell'inadempimento riscontrato, con pec dell'11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del termine l'intimazione di pagamento della somma totale pari ad euro 60.876,53 nel termine di 15 giorni (all. 8 attrice). Tale dichiarazione di decadenza era stata preceduta dalla intimazione inoltrata via pec in data 25.3.2022 (all. 3 convenuta) del pagamento delle rate scadute il 31.1.2022 ed il 28.02.2022 (per un totale di euro 2.410,64), con previsione di azioni a tutela in caso di protratto inadempimento;
comunicazione a cui non aveva fatto seguito l'adempimento della società che, come visto, si rendeva morosa pagina 13 di 16 anche delle due rate successive.
2. plafond su c/c n.2731279 di euro 10.822,97: a seguito di esposizione debitoria per euro 10.822,97, con pec dell'11.5.2022 la banca revocava il finanziamento e conseguentemente intimava il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in caso di inadempimento, avrebbe effettuato le segnalazioni alle banche dati previste dalla normativa sulla vigilanza bancaria (all. 9 attori).
Orbene, ai fini della valutazione della ricorrenza di una situazione di “insolvenza”, intesa come sopra meglio indicato, è utile rilevare quanto segue: è emerso che, alla data della segnalazione (17.5.2022), le società avevano esposizioni debitorie pari non solo agli importi delle rate impagate, bensì, a seguito della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, dell'intero ammontare residuo dei finanziamenti (come previsto dalla
Circolare innanzi citata); importi che superavano la soglia oltre la quale la banca era tenuta a passare i crediti a sofferenza, in base alle direttive emanate dalla richiamata
Circolare (Sez. I – punto 5). L'inadempimento delle società si era verificato nello stesso periodo per i diversi rapporti rispettivamente aperti con la banca convenuta e si era protratto per mesi, anche dopo che il 25.3.2022 la banca aveva contestato alle società detti inadempimenti, avvertendole che, in caso di mancato pagamento, avrebbe agito a sua tutela. A fronte di tale prima comunicazione della banca (di cui il poteva CP_2 avere conoscenza, stante la sua qualità di legale rappresentante), le società non provvedevano a corrispondere l'insoluto, rimanendo inadempienti anche per le rate successive, tanto che in data 11.5.2022 la banca inoltrava la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine e la revoca degli affidamenti e dei plafond, con richiesta di rientro, nel termine dei successivi quindici giorni, dell'intero importo finanziato (di molto superiore alle rate insolute). Il fatto che le società non siano state in grado di saldare le rate insolute (di importo anche molto modesto) a seguito della prima comunicazione della banca e che, comunque, anche a seguito della successiva comunicazione dell'11.5.2022, le società attrici non siano state in grado di ottemperare, né hanno proposto alla banca un piano di rientro (come affermato, ma non provato, da parte attrice), ha indotto la banca a ritenere che vi fossero indici sintomatici di una situazione di difficoltà delle società. Tale valutazione della banca non è censurabile, alla luce del protratto inadempimento e dell'ammontare elevato degli importi oggetto di finanziamento richiesto in restituzione prima della segnalazione a seguito della revoca dei finanziamenti. Ai fini di una diversa valutazione non può ritenersi rilevante il successivo adempimento delle rate versate dalle società dopo la segnalazione e fino all'esito della mediazione espletata per il presente giudizio, poiché, come rilevato da parte convenuta, dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la pagina 14 di 16 revoca degli affidamenti, l'esposizione debitoria era pari all'intero importo finanziato in ciascun rapporto e relativamente a detti maggiori importi che la valutazione della banca deve essere rapportata. Tantomeno può rilevare, nel sindacato di legittimità della segnalazione, che con la comunicazione dell'11.5.2022 la banca avesse concesso il termine di quindici giorni per l'adempimento: si osserva, infatti, come la banca avesse l'obbligo (non la mera facoltà) di segnalazione del passaggio dei crediti a sofferenza nel ristretto termine indicato nella Circolare (tre giorni lavorativi successivi a quello in cui viene accertato lo stato di sofferenza del cliente); dall'altro, che, in ogni caso, le società attrici non hanno provato che sarebbero state in grado di pagare nel termine dei quindici giorni concessi dalla banca e che dunque la segnalazione difettasse del presupposto dell'insolvenza.
Si evidenzia, inoltre, come la circostanza che le rate insolute fossero anche di un importo molto modesto, lungi dall'essere sintomatico dell'irrilevanza della situazione debitoria ai fini della valutazione dell'insolvenza, fa desumere la difficoltà delle società di pagare anche importi modesti e, dunque, una situazione di difficoltà economica, protrattasi per i mesi che hanno preceduto la segnalazione alla C.R..
Non pare pregevole, peraltro, neppure l'argomentazione di parte attrice per cui le comunicazioni della banca dell'11 maggio 2022 sarebbero state del tutto inaspettate per
, che nulla sapeva della mancanza di fondi e del conseguente mancato Parte_1 pagamento delle rate scadute, atteso che tali comunicazioni, come visto, erano state precedute da comunicazioni del 25.3.2022 indirizzate alle stesse società di cui il CP_2 era legale rappresentante (e la circostanza che siano giunte a destinazione non risulta specificatamente contestata).
Infine, si osserva come la necessità di vendere l'immobile in comproprietà di Pt_1
e della moglie (promesso in vendita in data 11.10.2022 – doc. 48
[...] Controparte_5 attore - e venduto il 23.12.2022 – doc. 12 intervenuta) per acquisire liquidità, comprova che le società non avessero risorse liquide sufficienti per far fronte all'esposizione debitoria gravante su di esse.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che la banca, nell'inoltrare la segnalazione alla C.R., abbia agito nel perimetro dei suoi doveri, avendo provveduto ad effettuare detta doverosa segnalazione non a fronte di meri inadempimenti, ma alla luce di una situazione di un cospicuo indebitamento non momentaneo delle società.
In ogni caso, difetta la prova del danno di cui le parti chiedono il risarcimento. In particolare, in ordine al danno patrimoniale delle società, quantificato solo equitativamente, si evidenzia come non sia stato provato che, a causa della segnalazione asseritamente illegittima, le società attrici abbiano patito un decremento economico o un pagina 15 di 16 mancato guadagno. Le allegazioni sul punto sono generiche e non supportate da sufficiente riscontro probatorio (ad esempio in ordine a finanziamenti negati a seguito della segnalazione e alle conseguenti perdite di occasioni di guadagno). Si evidenzia, infatti, come la richiesta di rientro a seguito della revoca dei finanziamenti e del plafond
(al cui importo parte attrice commisura, sia pur equitativamente, i danni subiti), è stata conseguenza non della segnalazione, bensì dell'inadempimento delle rate scadute e che le somme chieste in restituzione dalla banca corrispondono agli importi comunque dovuti dalle società.
Quanto ai danni non patrimoniali, vale parimenti evidenziare che non risultano provate conseguenze lesive alla segnalazione, non potendosi riconoscere alcun danno in re ipsa
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/03/2023, n. 6589). Le parti attrici hanno allegato sul punto solo genericamente la perdita di reputazione nel loro settore di operatività conseguente alla segnalazione asseritamente indebita, senza addurre alcun riscontro probatorio a dette doglianze.
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori e della parte intervenuta devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi per studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione (in mancanza di attività istruttoria) e decisionale, secondo lo scaglione del valore dichiarato della causa (€ 210.500).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande degli attori e della parte intervenuta;
- condanna gli attori e la parte intervenuta, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 16 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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