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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 628/2023 R.G. appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1
Stellavatecascio, giusta mandato allegato al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Forlenza, come da mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni da perdita di chance – liquidazione
spese di primo grado.
Appello avverso la sentenza n. 787/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la al risarcimento del danno da perdita di chance, vinte le spese di entrambi i gradi.
Per l'appellato: dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla valutazione del collegio tecnico e alle correlate competenze stipendiali;
confermare la sentenza impugnata per la parte relativa al risarcimento da perdita di chance; vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 04/06/2021 , premesso Parte_1
che era dipendente della come dirigente medico, esperto Parte_3
in medicina del dolore e cure palliative;
che era in servizio a tempo determinato dal 16/01/2008, e successivamente a tempo indeterminato dal
01/01/2019; che la disponeva la verifica periodica dell'attività
professionale con delibera n. 2 del 19/11/2013 e costituiva il collegio tecnico, il quale attribuiva ad esso ricorrente il massimo punteggio;
che tuttavia il procedimento di valutazione non veniva portato a conclusione,
risultando non effettuata la valutazione di seconda istanza;
che la valutazione di seconda istanza veniva eseguita invece per altri dirigenti medici con delibera n. 63 del 18/03/2019, con riconoscimento dei benefici economici e professionali con delibera n. 996 del 16/09/2020; che l sospendeva esso ricorrente con delibera del 22/10/2018 a CP_1
seguito di procedimento penale istaurato a suo carico, ma lo reintegrava in servizio in data 16/10/2019 dopo provvedimento favorevole del Giudice
penale; che la incompletezza del procedimento di valutazione aveva arrecato danni di natura patrimoniale e professionale, non avendo potuto egli fruire degli incrementi spettanti ai fini retributivi (retribuzione di posizione minima unificata, indennità di esclusività) né accedere ad
3 incarichi direttivi e a vari concorsi banditi a partire dal 2013; tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo il completamento del percorso valutativo e il pagamento delle connesse differenze retributive (retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, indennità di esclusività) per il periodo da gennaio 2014 a dicembre 2020, nonchè il risarcimento del danno da perdita di chance.
Nel costituirsi in giudizio l deduceva di avere nelle more CP_1
nominato un nuovo collegio tecnico con delibera n. 1204 del 13/10/2021;
assumeva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 12/05/2023 il Giudice di primo grado condannava la a sottoporre il ricorrente alla valutazione di seconda istanza;
rigettava le altre domande del lavoratore;
compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 10/11/2023.
L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa risarcitoria e ne illustrava nuovamente le ragioni.
Concludeva chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance, con rivalsa delle spese di entrambi i gradi.
4 Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
29/01/2025, l'Azienda appellata comunicava di avere nelle more provveduto alla valutazione e di avere altresì disposto l'erogazione delle differenze stipendiali (adeguamento della retribuzione e dell'indennità di esclusività); chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.
Ribadiva l'infondatezza della domanda risarcitoria e chiedeva sul punto la conferma della statuizione di rigetto già emessa dal Tribunale.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso introduttivo, disponendo il completamento della valutazione sulla attività professionale del ad opera del collegio tecnico dell'Azienda Pt_1
e rigettando tutte le domande (anche retributive) connesse a tale valutazione.
La statuizione adottata sul punto dal Tribunale non è stata censurata da nessuna delle parti, neppure dal Pt_1
L'appello proposto dal lavoratore infatti riguarda unicamente il risarcimento del danno da perdita chance e la liquidazione delle spese di
5 primo grado, come riportato chiaramente nel petitum di secondo grado (v.
punti 1 e 2 a pag. 12 e 13 del ricorso di appello).
Non risulta riproposta in questa sede - né nella parte illustrativa del ricorso di appello, né nelle conclusioni di secondo grado - la specifica domanda di
“adeguamento della retribuzione” e di “attribuzione dell'indennità di esclusività con decorrenza dal 01/01/2014 fino alla data dell'effettivo adeguamento”.
Tale pretesa era stata azionata con il ricorso introduttivo in diretta ed esclusiva connessione con il completamento dell'iter valutativo professionale (v. punto 2 a pag. 14 del ricorso di primo grado) e non è stata accolta dal Tribunale, che ha disposto solo il perfezionamento della valutazione ma ha rigettato le altre domande.
In difetto di specifico gravame, tali pretese non possono essere qui esaminate.
Ciò chiarito, il primo motivo di appello riguarda il risarcimento del danno da perdita di chance.
La sentenza qui impugnata ha evidenziato che il ha avanzato la Pt_1
domanda risarcitoria “sostenendo di non aver potuto partecipare a tutta
una serie di concorsi pubblici banditi dal 2013 in poi espressamente
6 elencati. La 'chance' prospetta un'ipotesi di danno solo 'ipotetico' in cui
non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o
meno verificato come il superamento di un concorso pubblico o di una
selezione pubblica. Pur essendo certa la contrarietà al diritto della
condotta di chi ha causato la perdita della possibilità non ne è conoscibile
l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile
finale. Al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di
responsabilità senza danno è necessario che, per raggiungere la soglia
dell'ingiustizia, la chance perduta sia seria. Per questo va verificato con
estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia
effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto.
Orbene proprio tale imputabilità manca nel caso di specie atteso che - se è
indiscusso, lo si è sopra sottolineato, l'inadempimento dell' Parte_3
all'obbligo di valutazione del - è altrettanto vero che agli atti non Pt_1
risulta il testo integrale dei vari bandi indicati nel corpo del ricorso così
precludendo in radice a questo Giudicante di accertare se effettivamente
tra i requisiti specifici per partecipare a detti concorsi pubblici vi fosse
ricompreso l'avvenuto conseguimento della prima valutazione di
professionalità (effettivamente non in possesso del in una Pt_1
7 situazione di limbo imposta dal collegio tecnico) o se, invece, fosse
sufficiente il possesso di una certa anzianità di servizio nell'ambito della
disciplina della medicina del dolore e cure palliative (per contro già in
possesso del a prescindere dal completamento o meno del Pt_1
procedimento di valutazione da parte del collegio tecnico). Né può
ritenersi tale punto non specificatamente contestato e, dunque, provato a
prescindere dalle evidenze documentali avendo l' sin dalla Parte_3
sua memoria difensiva contestato proprio il legame tra mancata
valutazione di professionalità e partecipazione ai concorsi pubblici
asseritamente anelati dal eccependo chiaramente e più volte nel Pt_1
corpo dell'atto il difetto di prova sulla circostanza che la manca
valutazione avrebbe determinato l'esclusione dai concorsi cui
ipoteticamente avrebbe potuto partecipare” (v. pagg. 7, 8 e 9 della sentenza n. 787/2023).
A fronte di tale motivazione, l'appellante ha esposto che:
- il danno doveva ritenersi in re ipsa, essendo automaticamente derivante dal mancato completamento della valutazione di seconda istanza (v. pag. 9
dell'appello);
8 -non era necessaria la produzione completa dei bandi concorsuali ai quali egli avrebbe potuto partecipare, risultando invece sufficiente la indicazione dei soli estremi di tali bandi già riportata nel ricorso introduttivo ed essendo la loro produzione un “surplus in termini probatori” (v. pagg. 8 e 9 dell'appello);
-la perdita di chance consisteva nel mancato adeguamento degli emolumenti retributivi (retribuzione di posizione minima unificata,
indennità di esclusività) e nella mancata possibilità di ottenere il conferimento di “funzioni di natura professionale” e “incarichi direttivi”
(v. pag. 7 dell'appello).
Ora, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, la perdita di chance è
un danno costituito dalla perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione ex ante da ricondurre al momento in cui il comportamento illecito abbia inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale: la chance perduta deve consistere, in altre parole, in una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (Cass. n. 38123/2021; Cass. n. 21798/2021).
Il parametro di riferimento è costituito dal vantaggio economico che il danneggiato avrebbe potuto complessivamente realizzare, scontato in base al
9 grado di possibilità di conseguirlo;
infatti, il danno da perdita di chance può
essere risarcito solo con specifico riguardo al grado di probabilità di verificarsi dell'occasione perduta, con conseguente necessità di distinguere fra probabilità di riuscita, considerata quale chance risarcibile, e mera possibilità
di conseguire l'utilità sperata, da ritenersi chance irrisarcibile (Cons. Stato, sez.
V, n. 762/2016).
“In caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico
dirigenziale nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il candidato
escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante dalla
perdita di "chance" ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo
o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la
concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato” (Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n. 6488 del 2017; Cass.
n. 1884 del 2022).
L'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sè il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance",
occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass.
10 Sezioni Unite n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del
2017).
Il lavoratore, dunque, deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (Cass. 495/2016; Cass. 20408/2017;
Cass. 4671/2020).
Occorre una “probabilità seria e concreta” o anche una “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato;
in caso di mera
“possibilità” vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione,
poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, n.7845 del 15/11/2019).
Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di
11 successo, almeno pari al cinquanta per cento (Consiglio di Stato, sez. IV,
n. 6319 del 23/09/2019).
Nel caso di specie, come già rilevato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, nel ricorso di primo grado il si è limitato ad elencare i Pt_1
soli estremi di una serie di bandi concorsuali, ai quali a suo dire egli avrebbe potuto accedere con successo.
Si tratta di n. 36 bandi per il posto di “direttore struttura complessa cure palliative”.
Va notato che tutti i concorsi sono stati banditi solo per un posto, tranne tre bandi per n. 2 posti e un bando per n. 4 posti.
Tale dato fattuale già riduce chiaramente, in termini statistici, la probabilità di affidamento dell'incarico proprio al Pt_1
I bandi sono stati inoltre emessi da varie tutte ubicate nelle Regioni
dell'Italia del Nord (Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna)
tranne 2 in Toscana, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1
in Basilicata (v. pagg. 7, 8 e 9 del ricorso).
Nessun elemento fattuale di sorta l'appellante ha allegato per consentire di valutare in giudizio la ipotetica percentuale di successo sua e di altri candidati, sì da effettuare un utile confronto (es. il numero di domande
12 effettivamente presentate circa tali bandi, i titoli posseduti dagli altri aspiranti, eventuali precedenze o punteggi aggiuntivi accordati o accordabili ai candidati già residenti nelle predette Regioni o già operanti nelle predette .
Il ricorrente ha invocato a proprio favore unicamente il possesso della specializzazione e del master in cure palliative.
Nulla di concreto tuttavia risulta precisato nel ricorso circa i requisiti previsti da tali bandi per l'accesso ai concorsi e per l'attribuzione dei relativi punteggi, né tantomeno in ordine alle modalità di selezione (solo per titoli oppure anche per colloquio).
Non ha neppure esposto se tali bandi contemplassero, quale requisito necessario o quale motivo di attribuzione di un punteggio aggiuntivo,
l'esistenza di pubblicazioni scientifiche o di pregresse esperienze lavorative come direttore di struttura (requisiti entrambi da lui non prospettati).
Il minimo numero di posti messi a concorso in ciascun bando e la loro ubicazione territoriale, inoltre, escludono di poter presumere una elevata probabilità di effettiva attribuzione degli incarichi de quibus proprio all'appellante.
13 Contrariamente a quanto sostenuto dal non può ritenersi in re ipsa Pt_1
l'elevata probabilità di realizzazione del risultato sperato, alla luce dei principii sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Nel caso di specie, alla stregua di quanto sopra illustrato, non emerge una elevata probabilità di attribuzione degli incarichi di cui ai predetti bandi proprio al a fronte di altri ipotetici candidati. Pt_1
La sentenza di primo grado va pertanto su tale capo confermata.
Il gravame è invece fondato in ordine alle spese di prime cure.
Il Tribunale ha accolto in parte il ricorso introduttivo, solo per la domanda inerente l'obbligo della di completare il procedimento di valutazione professionale, rigettando tutte le altre pretese, ed ha compensato interamente le spese processuali.
Il ha rivendicato nel ricorso di appello la rifusione delle spese di Pt_1
prime cure, evidenziando di essere risultato vittorioso almeno in parte in primo grado, con conseguente possibilità di una compensazione almeno parziale (v. pagg. 11 e 12 dell'appello).
Effettivamente nel caso di specie si ravvisa una soccombenza solo parziale del avendo il primo giudice accolto una parte della pretesa azionata Pt_1
14 dal lavoratore e risultando la soccombente in ordine all'obbligo di completamento dell'iter valutativo del dipendente.
All'appellante spettano pertanto le spese del primo grado, di cui va compensata la metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso introduttivo.
Parimenti spettano al le spese del secondo grado, compensate Pt_1
anch'esse per metà, in ragione della fondatezza del solo motivo di gravame inerente le spese processuali, dovendosi invece rigettare l'appello per la restante parte.
Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 628/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Parte_3
la sentenza n. 787/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, condanna la alla rifusione, in
15 favore di , di metà delle spese del primo grado, liquidate Parte_1
per intero in € 4.629,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, compensando la residua metà;
2)condanna la alla rifusione, in favore di , di metà Parte_1
delle spese del secondo grado, liquidate per intero in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, compensando la restante metà.
Salerno, 28/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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