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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 208/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino C.M. Speranza del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Piazza Capograssi n. 9 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria integrativa del 20.8.2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lucci del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ) alla Via Pola n. 52/A è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte conclusive depositate in data 24 e 26 marzo 2025.
Parte ricorrente ha chiesto “che il Giudice possa emettere un provvedimento a salvaguardia dell'equilibrio e della serenità del piccolo consentendo allo stesso di poter frequentare nelle Per_1 giornate nelle quali la IG.ra , per le ragioni legate al suo lavoro, ed in caso di chiamata CP_1 inaspettata della Stessa sul posto di lavoro a Perugia -sempre quando le predette giornate coincidano con giornate previste a carico della Resistente, che il piccolo possa appunto incrementare il Per_1 rapporto con il padre che naturalmente si occuperà del bambino;
peraltro liberando da tale responsabilità i nonni materni che di fatto a tutt'oggi, come detto, si sostituiscono alla loro figlia ogni qualvolta la non sia presente a Sulmona. Tale soluzione consentirebbe naturalmente ai Pt_2 due genitori non soltanto di occuparsi ai due genitori di occuparsi in modo diretto del loro figlio, ma
1 anche sotto il profilo economico ognuno degli stessi potrà seguire anche economicamente il proprio figlio nei giorni in cui lo stesso risulti a loro carico, con intuibile esclusione di ogni forma di mantenimento reciproco essendo i genitori autonomi dal punto di vista economico, facendo invece salva la contribuzione per le spese straordinarie nell'interesse del minore da porsi nella misura del
50% a carico di entrambi i genitori. Con condanna di controparte agli onorari ed alle spese del presente giudizio”.
Parte resistente ha chiesto “Voglia l'On. Tribunale di Sulmona, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare il Ricorso del 29/04/2024 per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto dal IG.
condannando quest'ultimo in via riconvenzionale al pagamento mensile della Parte_1 somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, con rivalutazione ISTAT come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 30.4.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere, a modifica delle statuizioni rese nella sentenza n. 65/2024 del 25.3.2024 del Tribunale di
Sulmona, l'affidamento del figlio minore , previo collocamento presso la sua abitazione in Per_1
Sulmona, nonché la corresponsione, a carico di , di un assegno a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del minore, pari ad € 250,00 e l'ammonimento nei confronti della stessa per il grave comportamento avuto nei confronti del figlio minore.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-che con sentenza n. 65/2024 pubblicata il 25.03.2024 all'esito del procedimento RG n. 417/2023, il
Tribunale di Sulmona ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, , disciplinando il diritto di Controparte_1 visita da parte del padre secondo un determinato calendario;
-che nella giornata del 17 aprile 2024 ha appreso dalla piattaforma Instagram di che la stessa CP_1
è stata assunta da trasferendosi a lavorare presso la sede di Perugia, circostanza omessa CP_2 ovvero celata al ricorrente;
-che ha omesso di comunicare la circostanza al ricorrente, celando il proprio trasferimento CP_1 all'ex compagno con sotterfugi;
-che il minore anziché vivere con la madre, viene affidato per tutta la settimana alle cure della Per_1 nonna materna, soggetto inidoneo, a dispetto della propria disponibilità ad occuparsi del figlio;
-che anche la capacità reddituale e patrimoniale della resistente è migliorata in conseguenza della nuova attività lavorativa;
-che i comportamenti censurabili attuati da , oltre ad aver causato a gravi traumi, CP_1 Per_1 integrano condotte maltrattanti e abusanti della stessa, evidenziando una sostanziale incapacità genitoriale.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 10.7.2024 si è costituita , impugnando l'avverso ricorso e deducendo: Controparte_1
-l'inammissibilità del ricorso, atteso che i fatti rappresentati dal ricorrente sono stati già dedotti nel procedimento n. 417/2023, conclusosi con sentenza n. 63/2024 e successivamente non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da modificare la situazione esistente al tempo della decisione;
2 -che in ogni caso il ricorso è infondato nel merito, giacché non corrisponde al vero la dedotta circostanza del proprio trasferimento in altra regione;
-di essere stata assunta in data 2.04.2024 in prova presso sino al 7.10.2024 con la qualifica CP_2 di assistente amministrativo contabile presso la sede di Perugia e una retribuzione netta di € 2.100,00 al mese, con 36 ore di lavoro su cinque giorni a settimana e con diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working per 11 giorni al mese;
-che la propria sede lavorativa non influisce sulla regolamentazione dell'affidamento del minore, tenuto conto che nei giorni lavorativi restanti (al netto di quelli di smart working e di quelli in cui il bambino sta con il padre) nei quali deve recarsi presso la sede di Perugia, il figlio minore viene accudito dai nonni materni;
-che alcuna lesione del diritto di visita del padre può ritenersi integrata e che, per altro verso, il proprio diritto costituzionalmente garantito di lavorare fuori regione non confligge con il collocamento del minore, né costituisce violazione della sentenza n. 65/2024 la circostanza che la resistente per motivi di lavoro affidi per qualche ora il figlio minore alla cura dei nonni materni;
-che sono infondate le accuse di abbandono del minore e comportamenti maltrattanti formulate a carico della resistente.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondato il ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto da domandando, Parte_1 in via riconvenzionale, la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del minore, con rivalutazione ISTAT come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite.
4.All'udienza del 09.10.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti, all'esito del quale le stesse hanno chiesto concordemente un rinvio della causa per verificare la possibilità di pervenire ad un accordo, circostanza poi non verificatasi.
La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali e discussa oralmente all'udienza cartolare del 27.3.2025, con riserva all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
***
5.Preliminarmente, si osserva che ha richiesto l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore , previo collocamento del medesimo presso la sua abitazione in Sulmona alla via Per_1
Montesanto 34, deducendo la condotta irresponsabile di che, in conseguenza Controparte_1 dell'assunzione alle dipendenze dell' presso la sede di Perugia – mai comunicata al CP_2 ricorrente –, si sarebbe di fatto trasferita a vivere fuori regione abbandonando il figlio minore, affidandolo alle cure esclusive della nonna materna e causandogli in tal modo uno stato di sofferenza morale e psicologica.
A tale domanda il ricorrente ha tuttavia rinunciato all'udienza del 09.10.2024, ragion per cui non vi
è luogo a provvedere.
Devono parimenti intendersi implicitamente rinunciate, in quanto non reiterate nelle proprie conclusioni del 26.3.2025, le domande relative al collocamento del minore e alla connessa domanda di contribuzione economica a carico della resistente.
Infatti – quand'anche dette domande si volessero intendere come non rinunciate – si osserva che allo stato appare assolutamente conforme all'interesse del minore mantenerne il collocamento presso la
3 madre (non alternandone l'habitat domestico) e, di conseguenza, confermare il contributo al mantenimento ordinario in capo al ricorrente nella misura già pattuita dal Tribunale nella sentenza n.
65/2024.
6.Venendo alla domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
All'udienza del 09.10.2024 il ricorrente ha insistito nell'ampliamento della frequentazione con il figlio nelle giornate nelle quali la madre si trova fuori sede. Per_1
La resistente ha documentato che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di presso la sede di Perugia, usufruendo di 11 giorni di smart working, oltre CP_2 che di 45 giorni annui di congedo parentale. In sede di interrogatorio libero, inoltre, ha CP_1 ribadito che la situazione attuale le consente di osservare il calendario di visite stabilito nella sentenza di regolamentazione dell'affidamento.
Contestualmente le parti hanno rappresentato che nei giorni infrasettimanali nei quali il minore sta con il padre, la madre lavora in presenza a Perugia.
La situazione lavorativa della resistente, in sostanza, non ha comportato modifiche rilevanti con riferimento all'affidamento/collocamento del minore - potendo la stessa conciliare i tempi lavorativi con quelli di accudimento del figlio, grazie al sostegno della propria madre (convivente con la resistente e il minore) - né ha pregiudicato in alcun modo il diritto di visita del piccolo rispetto Per_1 al padre né i rapporti tra quest'ultimo ed il minore, come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente: pacifico è infatti che il calendario stabilito nella sentenza n. 65/2024 Tribunale di Sulmona sia stato osservato e che l'odierno ricorrente abbia intrapreso l'odierno giudizio al fine di vedersi riconosciuti tempi di frequentazione ancora maggiori (cfr. verbale di udienza del 9.10.2024).
Tuttavia, dalle difese delle stesse parti – giova ribadirlo - è emerso altrettanto pacificamente che i tempi di permanenza della resistente fuori casa (pari a circa n. 11 giorni mensili) sono di fatto pressoché sovrapponibili (essendo anche emerso che i giorni di smart working possono essere individuati con una certa flessibilità dalla lavoratrice) alle giornate in cui il ricorrente esercita da calendario il proprio diritto di visita, con la conseguenza che non si ravvisano, allo stato, ragioni giustificative di una modifica di quanto già previsto nel titolo giudiziale;
si rammenta, ad ogni buon conto, che la stessa coppia genitoriale ha dato atto che, in ragione di un progressivo miglioramento dei rapporti e della reciproca comunicazione, plurime sono state le occasioni in cui il ha Parte_1 potuto accudire il figlio (ad es. accompagnandolo a fare sport) anche in giornate ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Tribunale.
Conseguentemente e in carenza dei relativi presupposti per le ragioni esposte, nell'auspicio che tale tendenza - senz'altro benefica per il minore – possa perdurare, la domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
7.Dalle considerazioni svolte deriva che priva di fondamento risulta altresì la domanda di ammonimento ex art. 473-bis 39 lettera a) formulata a carico della resistente (ove pure la stessa non si intendesse rinunciata), essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio ed essendo stato accertato, di contro, che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilita nel procedimento n. 417/2023 R.G. e, per effetto, il diritto di visita del ricorrente, sono stati rispettati: in questo senso si richiamano le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero
4 nonché da ambo le parti all'udienza del 9.10.2024. Altresì non è stato provato che la resistente abbia assunto comportamenti idonei ad arrecare un pregiudizio al minore.
8.In ultima analisi deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, relativa all'aumento della misura di contributo al mantenimento del minore a carico di in Parte_1 quanto rispetto alle condizioni sottese alla decisione assunta con sentenza n. 65/2024 costituisce piuttosto circostanza sopravvenuta l'incremento reddituale in capo alla stessa , che medio CP_1 tempore ha reperito una nuova attività lavorativa dalla quale ricava uno stipendio medio mensile di circa € 2.100,00; al contrario non è emerso che i redditi di abbiano subìto un incremento o Parte_1 che si sia verificato un miglioramento della complessiva situazione economica del medesimo .
Alla luce delle suesposte circostanze, va confermato, a carico di l'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento ordinario del minore nella misura di € 250,00 mensili. Per_1
9.La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Per la restante quota le stesse seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art. 5, comma 6, del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisionale avuto riguardo all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo proposta da Parte_1
[...]
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di lite – Parte_1 Controparte_1 liquidate complessivamente in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA e IVA come per legge se dovute – pari ad € 2.179,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
-compensa tra le parti le spese di lite per la restante parte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 208/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino C.M. Speranza del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Piazza Capograssi n. 9 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria integrativa del 20.8.2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lucci del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ) alla Via Pola n. 52/A è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte conclusive depositate in data 24 e 26 marzo 2025.
Parte ricorrente ha chiesto “che il Giudice possa emettere un provvedimento a salvaguardia dell'equilibrio e della serenità del piccolo consentendo allo stesso di poter frequentare nelle Per_1 giornate nelle quali la IG.ra , per le ragioni legate al suo lavoro, ed in caso di chiamata CP_1 inaspettata della Stessa sul posto di lavoro a Perugia -sempre quando le predette giornate coincidano con giornate previste a carico della Resistente, che il piccolo possa appunto incrementare il Per_1 rapporto con il padre che naturalmente si occuperà del bambino;
peraltro liberando da tale responsabilità i nonni materni che di fatto a tutt'oggi, come detto, si sostituiscono alla loro figlia ogni qualvolta la non sia presente a Sulmona. Tale soluzione consentirebbe naturalmente ai Pt_2 due genitori non soltanto di occuparsi ai due genitori di occuparsi in modo diretto del loro figlio, ma
1 anche sotto il profilo economico ognuno degli stessi potrà seguire anche economicamente il proprio figlio nei giorni in cui lo stesso risulti a loro carico, con intuibile esclusione di ogni forma di mantenimento reciproco essendo i genitori autonomi dal punto di vista economico, facendo invece salva la contribuzione per le spese straordinarie nell'interesse del minore da porsi nella misura del
50% a carico di entrambi i genitori. Con condanna di controparte agli onorari ed alle spese del presente giudizio”.
Parte resistente ha chiesto “Voglia l'On. Tribunale di Sulmona, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare il Ricorso del 29/04/2024 per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto dal IG.
condannando quest'ultimo in via riconvenzionale al pagamento mensile della Parte_1 somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, con rivalutazione ISTAT come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 30.4.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere, a modifica delle statuizioni rese nella sentenza n. 65/2024 del 25.3.2024 del Tribunale di
Sulmona, l'affidamento del figlio minore , previo collocamento presso la sua abitazione in Per_1
Sulmona, nonché la corresponsione, a carico di , di un assegno a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del minore, pari ad € 250,00 e l'ammonimento nei confronti della stessa per il grave comportamento avuto nei confronti del figlio minore.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-che con sentenza n. 65/2024 pubblicata il 25.03.2024 all'esito del procedimento RG n. 417/2023, il
Tribunale di Sulmona ha disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, , disciplinando il diritto di Controparte_1 visita da parte del padre secondo un determinato calendario;
-che nella giornata del 17 aprile 2024 ha appreso dalla piattaforma Instagram di che la stessa CP_1
è stata assunta da trasferendosi a lavorare presso la sede di Perugia, circostanza omessa CP_2 ovvero celata al ricorrente;
-che ha omesso di comunicare la circostanza al ricorrente, celando il proprio trasferimento CP_1 all'ex compagno con sotterfugi;
-che il minore anziché vivere con la madre, viene affidato per tutta la settimana alle cure della Per_1 nonna materna, soggetto inidoneo, a dispetto della propria disponibilità ad occuparsi del figlio;
-che anche la capacità reddituale e patrimoniale della resistente è migliorata in conseguenza della nuova attività lavorativa;
-che i comportamenti censurabili attuati da , oltre ad aver causato a gravi traumi, CP_1 Per_1 integrano condotte maltrattanti e abusanti della stessa, evidenziando una sostanziale incapacità genitoriale.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 10.7.2024 si è costituita , impugnando l'avverso ricorso e deducendo: Controparte_1
-l'inammissibilità del ricorso, atteso che i fatti rappresentati dal ricorrente sono stati già dedotti nel procedimento n. 417/2023, conclusosi con sentenza n. 63/2024 e successivamente non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da modificare la situazione esistente al tempo della decisione;
2 -che in ogni caso il ricorso è infondato nel merito, giacché non corrisponde al vero la dedotta circostanza del proprio trasferimento in altra regione;
-di essere stata assunta in data 2.04.2024 in prova presso sino al 7.10.2024 con la qualifica CP_2 di assistente amministrativo contabile presso la sede di Perugia e una retribuzione netta di € 2.100,00 al mese, con 36 ore di lavoro su cinque giorni a settimana e con diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working per 11 giorni al mese;
-che la propria sede lavorativa non influisce sulla regolamentazione dell'affidamento del minore, tenuto conto che nei giorni lavorativi restanti (al netto di quelli di smart working e di quelli in cui il bambino sta con il padre) nei quali deve recarsi presso la sede di Perugia, il figlio minore viene accudito dai nonni materni;
-che alcuna lesione del diritto di visita del padre può ritenersi integrata e che, per altro verso, il proprio diritto costituzionalmente garantito di lavorare fuori regione non confligge con il collocamento del minore, né costituisce violazione della sentenza n. 65/2024 la circostanza che la resistente per motivi di lavoro affidi per qualche ora il figlio minore alla cura dei nonni materni;
-che sono infondate le accuse di abbandono del minore e comportamenti maltrattanti formulate a carico della resistente.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondato il ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposto da domandando, Parte_1 in via riconvenzionale, la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del minore, con rivalutazione ISTAT come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite.
4.All'udienza del 09.10.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti, all'esito del quale le stesse hanno chiesto concordemente un rinvio della causa per verificare la possibilità di pervenire ad un accordo, circostanza poi non verificatasi.
La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali e discussa oralmente all'udienza cartolare del 27.3.2025, con riserva all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
***
5.Preliminarmente, si osserva che ha richiesto l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore , previo collocamento del medesimo presso la sua abitazione in Sulmona alla via Per_1
Montesanto 34, deducendo la condotta irresponsabile di che, in conseguenza Controparte_1 dell'assunzione alle dipendenze dell' presso la sede di Perugia – mai comunicata al CP_2 ricorrente –, si sarebbe di fatto trasferita a vivere fuori regione abbandonando il figlio minore, affidandolo alle cure esclusive della nonna materna e causandogli in tal modo uno stato di sofferenza morale e psicologica.
A tale domanda il ricorrente ha tuttavia rinunciato all'udienza del 09.10.2024, ragion per cui non vi
è luogo a provvedere.
Devono parimenti intendersi implicitamente rinunciate, in quanto non reiterate nelle proprie conclusioni del 26.3.2025, le domande relative al collocamento del minore e alla connessa domanda di contribuzione economica a carico della resistente.
Infatti – quand'anche dette domande si volessero intendere come non rinunciate – si osserva che allo stato appare assolutamente conforme all'interesse del minore mantenerne il collocamento presso la
3 madre (non alternandone l'habitat domestico) e, di conseguenza, confermare il contributo al mantenimento ordinario in capo al ricorrente nella misura già pattuita dal Tribunale nella sentenza n.
65/2024.
6.Venendo alla domanda di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
All'udienza del 09.10.2024 il ricorrente ha insistito nell'ampliamento della frequentazione con il figlio nelle giornate nelle quali la madre si trova fuori sede. Per_1
La resistente ha documentato che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di presso la sede di Perugia, usufruendo di 11 giorni di smart working, oltre CP_2 che di 45 giorni annui di congedo parentale. In sede di interrogatorio libero, inoltre, ha CP_1 ribadito che la situazione attuale le consente di osservare il calendario di visite stabilito nella sentenza di regolamentazione dell'affidamento.
Contestualmente le parti hanno rappresentato che nei giorni infrasettimanali nei quali il minore sta con il padre, la madre lavora in presenza a Perugia.
La situazione lavorativa della resistente, in sostanza, non ha comportato modifiche rilevanti con riferimento all'affidamento/collocamento del minore - potendo la stessa conciliare i tempi lavorativi con quelli di accudimento del figlio, grazie al sostegno della propria madre (convivente con la resistente e il minore) - né ha pregiudicato in alcun modo il diritto di visita del piccolo rispetto Per_1 al padre né i rapporti tra quest'ultimo ed il minore, come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente: pacifico è infatti che il calendario stabilito nella sentenza n. 65/2024 Tribunale di Sulmona sia stato osservato e che l'odierno ricorrente abbia intrapreso l'odierno giudizio al fine di vedersi riconosciuti tempi di frequentazione ancora maggiori (cfr. verbale di udienza del 9.10.2024).
Tuttavia, dalle difese delle stesse parti – giova ribadirlo - è emerso altrettanto pacificamente che i tempi di permanenza della resistente fuori casa (pari a circa n. 11 giorni mensili) sono di fatto pressoché sovrapponibili (essendo anche emerso che i giorni di smart working possono essere individuati con una certa flessibilità dalla lavoratrice) alle giornate in cui il ricorrente esercita da calendario il proprio diritto di visita, con la conseguenza che non si ravvisano, allo stato, ragioni giustificative di una modifica di quanto già previsto nel titolo giudiziale;
si rammenta, ad ogni buon conto, che la stessa coppia genitoriale ha dato atto che, in ragione di un progressivo miglioramento dei rapporti e della reciproca comunicazione, plurime sono state le occasioni in cui il ha Parte_1 potuto accudire il figlio (ad es. accompagnandolo a fare sport) anche in giornate ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Tribunale.
Conseguentemente e in carenza dei relativi presupposti per le ragioni esposte, nell'auspicio che tale tendenza - senz'altro benefica per il minore – possa perdurare, la domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
7.Dalle considerazioni svolte deriva che priva di fondamento risulta altresì la domanda di ammonimento ex art. 473-bis 39 lettera a) formulata a carico della resistente (ove pure la stessa non si intendesse rinunciata), essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio ed essendo stato accertato, di contro, che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilita nel procedimento n. 417/2023 R.G. e, per effetto, il diritto di visita del ricorrente, sono stati rispettati: in questo senso si richiamano le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero
4 nonché da ambo le parti all'udienza del 9.10.2024. Altresì non è stato provato che la resistente abbia assunto comportamenti idonei ad arrecare un pregiudizio al minore.
8.In ultima analisi deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, relativa all'aumento della misura di contributo al mantenimento del minore a carico di in Parte_1 quanto rispetto alle condizioni sottese alla decisione assunta con sentenza n. 65/2024 costituisce piuttosto circostanza sopravvenuta l'incremento reddituale in capo alla stessa , che medio CP_1 tempore ha reperito una nuova attività lavorativa dalla quale ricava uno stipendio medio mensile di circa € 2.100,00; al contrario non è emerso che i redditi di abbiano subìto un incremento o Parte_1 che si sia verificato un miglioramento della complessiva situazione economica del medesimo .
Alla luce delle suesposte circostanze, va confermato, a carico di l'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento ordinario del minore nella misura di € 250,00 mensili. Per_1
9.La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Per la restante quota le stesse seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art. 5, comma 6, del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisionale avuto riguardo all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo proposta da Parte_1
[...]
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di lite – Parte_1 Controparte_1 liquidate complessivamente in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA e IVA come per legge se dovute – pari ad € 2.179,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
-compensa tra le parti le spese di lite per la restante parte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
5