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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tiziana Maria Favaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Caldara n. 43
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Monza, via Andrea Appiani n. 21
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 28 febbraio 2025, il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con decorrenza dal 31 luglio 2024 chiedendo al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro di accertare tempi, modalità, orari e luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di in ragione di due diversi contratti (il primo a tempo determinato Controparte_1 dal 18.1.2022 al 31.12.2022 e il secondo a tempo determinato dal 3.7.2023, trasformato a tempo indeterminato e cessato il 31.7.2024 appunto per sopravvenuto licenziamento), accertare l'illegittimità del predetto licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo o comunque il mancato adempimento dell'obbligo di repechage e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto a corrispondergli il risarcimento del danno previsto
Pagina 1 di 6 dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 in misura compresa tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., al tallone mensile di € 1.412,12; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto;
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 18.1.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31.12.2022, di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. multiservizi e di aver svolto mansioni di aiuto elettricista dopo essere stato inviato ad espletare l'attività lavorativa presso l'appaltante CP_2
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 3.7.2023 con contratto a tempo determinato e pieno, dapprima prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato, di essere inquadrato nuovamente nel livello primo livello del c.c.n.l. multiservizi con assegnazione delle mansioni fittizie di addetto alle pulizie;
- di essere invece sempre stato adibito ad espletare mansioni consistenti sia nella sistemazione e installazione di impianti elettrici e di macchinari, sia talvolta di carico e scarico merce col muletto;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle
17:00 con mezz'ora di pausa pranzo;
- di essere stato inviato, anche in ragione del secondo rapporto lavorativo, ad eseguire la sua prestazione lavorativa presso l'appaltante in Desio;
CP_2
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 31 luglio 2024 avente decorrenza dalla medesima data.
Previamente affermando la competenza territoriale del Tribunale adito, il ricorrente ha contestato la configurabilità del giustificato motivo oggettivo osservando che esso deve essere valutato in ragione delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della datrice di lavoro, rilevando che la verifica di un possibile repechage deve essere effettuata in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore sia al momento del licenziamento, sia nel complessivo periodo di assunzione, deducendo infine che la semplice cessazione del contratto di appalto con la committente non costituisce valido motivo per la cessazione del rapporto di lavoro, incombendo sul datore di lavoro l'onere di verificare la possibile ricollocazione anche presso altri appalti.
Pur ritualmente evocata in giudizio, mediante notifica del ricorso tramite p.e.c. accettata e consegnata in data 12.3.2025, la società convenuta è rimasta contumace.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in prima udienza con il deposito di
Pagina 2 di 6 note di trattazione scritta autorizzate, istruita la causa allo stato degli atti in ragione della natura documentale della controversia, all'odierna udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via preliminare, circa l'affermata sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Monza, deve rilevarsi che essa è configurabile sia perché Monza è il foro della datrice di lavoro convenuta, sia perché la prestazione di lavoro del ricorrente è stata eseguita nell'ambito del circondario di Monza presso la sede della committente. Sul tema della configurabilità della competenza territoriale in tema di prestazione di lavoro eseguita presso la committente, la Corte di Cassazione ritiene conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c.
l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della committente, ove il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione di lavoro
(cfr. Cass., ss.uu., n. 26081 del 7.9.2023).
Sempre in via preliminare, rileva il giudicante che – rispetto alle molteplici domande di accertamento svolte dal ricorrente su tempi, modalità, orari e luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa – nel caso di specie risulta sussistente il solo interesse attoreo a veder accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per avvenuta conversione di un contratto a termine e a veder riconosciuta l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato.
Risulta invece del tutto superfluo l'accertamento dei tempi e degli orari di svolgimento della prestazione lavorativa, delle mansioni eseguite, del livello contrattuale di inquadramento, considerato che parte attorea non svolge poi alcuna domanda che abbia quale presupposto tali aspetti, né illustra quale interesse sia perseguito per effetto di tale eventuale pronuncia di accertamento, limitandosi su tali aspetti a svolgere allegazioni solo in punto di fatto e non in diritto;
l'unica domanda di condanna formulata in atti, poi, attiene alla richiesta di condanna della società convenuta al pagamento della indennità risarcitoria dovuta in ragione della dedotta illegittimità del licenziamento e – pur a fronte di una generica contestazione circa le mansioni in concreto dispiegate – la quantificazione della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. viene effettuata in ragione del livello di inquadramento del lavoratore secondo le risultanze contrattuale, tanto che il valore del tallone mensile della retribuzione indicato in ricorso (€ 1.412,12) è sovente inferiore alla retribuzione lorda mensile corrisposta al lavoratore in costanza del rapporto di lavoro (cfr. doc. 3).
Pagina 3 di 6 Nel merito, invece, deve rilevarsi che la presente pronuncia ha riguardo al rapporto di lavoro svoltosi tra il ricorrente e la convenuta dal 3.7.2023 al 31.7.2024, poiché il precedente rapporto di lavoro (intercorso dal 18.1.2022 al 31.12.2022) pacificamente si è risolto per scadenza del termine;
il ricorrente – pur assumendone, in via del tutto implicita, l'unicità – né ha svolto alcuna allegazione circa le ragioni per cui i due diversi rapporti di lavoro eseguiti alle dipendenze della convenuta (il primo, appunto dal 18.1.2022 al 31.12.2022 e il secondo dal
3.7.2023 al 31.7.2024) debbano essere considerati in via unitaria, né ha illustrato le ragioni per cui la tutela invocata dovrebbe avere riguardo ad un rapporto di lavoro in seguito al quale, dopo la scadenza, la prestazione di lavoro non ha avuto esecuzione per oltre un semestre.
Sempre nel merito, con segnato riferimento al secondo periodo contrattualizzato, la sussistenza tra le parti processuali di un formale rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3.7.2023 e la cessazione del medesimo per effetto del licenziamento, intimato con lettera del 31.7.2024 e avente decorrenza immediata, risultano provati dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. comunicazione unilav di assunzione a tempo determinato e relativa proroga, busta paga relativa alla mensilità di giugno 2021, comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 31.7.2024 – docc. 2 e 4 ric.).
Risulta altresì provato che il licenziamento è stato intimato dalla società convenuta per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 31.7.2024 contenente la seguente motivazione: “la società Elle Servizi s.r.l.s., negli ultimi mesi ha perso loti degli appalti che garantivano il lavoro al suo personale, si trova in un periodo di fermo del mercato e non si riesce ad attivare nuovi appalti. Pertanto, vista l'inesistenza nella nostra società di altre posizioni vacanti da offrirle […]” (doc. 4)
Pur in difetto di una idonea prova circa l'avvenuta tempestiva impugnazione del licenziamento gravato (il ricorrente ha prodotto solo la missiva di impugnazione, non corredata dalla prova dell'avvenuto invio alla datrice di lavoro e facente peraltro riferimento ad un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto – cfr. doc. 7), la decadenza dall'eventuale tempestiva impugnazione del licenziamento non può essere rilevata d'ufficio, sicché – in difetto di una puntale eccezione sul punto da parte della datrice di lavoro, che ha scelto di rimanere contumace – la contestazione del licenziamento gravato deve considerarsi legittima.
Così enucleate le risultanze documentali, non può ritenersi provata la sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di
Pagina 4 di 6 soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 5592/ 2016; Cass. n.
12101/2016; Cass. n. 24882/ 2017; Cass. n. 27792/2017).
Con precipuo riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia
l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; Cass. n. 5592/2016;
Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 20436/2016; Cass. n. 24882/2017; Cass. n. 27792/2017).
Orbene, seppure è vero che i suesposti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla L. n. 92 del 2012, è altrettanto vero che siffatti principi – enunciati nell'art. 5 della L. 604 del 1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - trovano piena applicazione anche nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori coperti da tutela obbligatoria e financo ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. Il richiamato art. 5, L. 604/1966, ha infatti portata generale e continua a prevedere che "l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Accertato pertanto il difetto di prova circa la sussistenza dei fatti rappresentati nella lettera di licenziamento, per non aver il datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio – offerto di provare i fatti enucleati nella sopradetta lettera di licenziamento, la domanda attorea deve essere accolta, con applicazione della precipua disciplina contenuta nell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro controverso alla data del licenziamento del 31.7.2024 e riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che – secondo le disposizioni richiamate nella versione vigente ratione temporis – deve essere parametrata a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, tenuto conto che dalla visura camerale della società convenuta emerge che la stessa aveva una media di 20 dipendente nel 2023 e di 36 dipendenti nel 2024 (cfr. doc. 6) e rientra dunque nei limiti dimensionali previsti per l'operatività dell'art. 18 della L. 300/1970.
Pagina 5 di 6 Conseguentemente, tenuto altresì conto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede che l'indennità ristoratrice del licenziamento illegittimo debba essere determinata tenendo conto soltanto della anzianità di servizio (Corte Cost, sentenza n. 194/2018), rilevato che il rapporto di lavoro del ricorrente con la convenuta è durato complessivamente poco più di un anno (dal
3.7.2023 fino al 31.12.2024), in ragione della previsione normativa che prevede una indennità minima di sei mensilità e massima di trentasei mensilità e tenuto conto però del fatto che il ricorrente non ha enucleato alcun elemento di fatto sul quale fondare la richiesta di attribuzione della indennità in misura maggiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
D.Lgs. 15/2023, l'indennità riconosciuta al ricorrente deve essere determinata in 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., determinata quest'ultima nella somma di €
1.412,12, come quantificata in atti da parte attorea.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della porzione della domanda accolta, del valore della controversia e della definizione della controversia allo stato degli atti su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In via preliminare, dichiara la contumacia di Controparte_1
- Nel merito, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato a con Parte_1
comunicazione del 31.7.2024 avente pari decorrenza;
- Dichiara risolto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di Parte_1 CP_1
alla data del 31.7.2024 e condanna a corrispondere a
[...] Controparte_1 Parte_1
una indennità complessiva di € 8.472,72 (pari a 6 mensilità della retribuzione
[...]
utile per il calcolo del t.f.r. al tallone mensile di € 1.412,12), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 2.800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 27 maggio 2025 Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tiziana Maria Favaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Caldara n. 43
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Monza, via Andrea Appiani n. 21
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 28 febbraio 2025, il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli con decorrenza dal 31 luglio 2024 chiedendo al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro di accertare tempi, modalità, orari e luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di in ragione di due diversi contratti (il primo a tempo determinato Controparte_1 dal 18.1.2022 al 31.12.2022 e il secondo a tempo determinato dal 3.7.2023, trasformato a tempo indeterminato e cessato il 31.7.2024 appunto per sopravvenuto licenziamento), accertare l'illegittimità del predetto licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo o comunque il mancato adempimento dell'obbligo di repechage e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro convenuto a corrispondergli il risarcimento del danno previsto
Pagina 1 di 6 dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 in misura compresa tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., al tallone mensile di € 1.412,12; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto;
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 18.1.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31.12.2022, di essere stato inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. multiservizi e di aver svolto mansioni di aiuto elettricista dopo essere stato inviato ad espletare l'attività lavorativa presso l'appaltante CP_2
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza dal 3.7.2023 con contratto a tempo determinato e pieno, dapprima prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato, di essere inquadrato nuovamente nel livello primo livello del c.c.n.l. multiservizi con assegnazione delle mansioni fittizie di addetto alle pulizie;
- di essere invece sempre stato adibito ad espletare mansioni consistenti sia nella sistemazione e installazione di impianti elettrici e di macchinari, sia talvolta di carico e scarico merce col muletto;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle
17:00 con mezz'ora di pausa pranzo;
- di essere stato inviato, anche in ragione del secondo rapporto lavorativo, ad eseguire la sua prestazione lavorativa presso l'appaltante in Desio;
CP_2
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 31 luglio 2024 avente decorrenza dalla medesima data.
Previamente affermando la competenza territoriale del Tribunale adito, il ricorrente ha contestato la configurabilità del giustificato motivo oggettivo osservando che esso deve essere valutato in ragione delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della datrice di lavoro, rilevando che la verifica di un possibile repechage deve essere effettuata in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore sia al momento del licenziamento, sia nel complessivo periodo di assunzione, deducendo infine che la semplice cessazione del contratto di appalto con la committente non costituisce valido motivo per la cessazione del rapporto di lavoro, incombendo sul datore di lavoro l'onere di verificare la possibile ricollocazione anche presso altri appalti.
Pur ritualmente evocata in giudizio, mediante notifica del ricorso tramite p.e.c. accettata e consegnata in data 12.3.2025, la società convenuta è rimasta contumace.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in prima udienza con il deposito di
Pagina 2 di 6 note di trattazione scritta autorizzate, istruita la causa allo stato degli atti in ragione della natura documentale della controversia, all'odierna udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
In via preliminare, circa l'affermata sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Monza, deve rilevarsi che essa è configurabile sia perché Monza è il foro della datrice di lavoro convenuta, sia perché la prestazione di lavoro del ricorrente è stata eseguita nell'ambito del circondario di Monza presso la sede della committente. Sul tema della configurabilità della competenza territoriale in tema di prestazione di lavoro eseguita presso la committente, la Corte di Cassazione ritiene conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c.
l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della committente, ove il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione di lavoro
(cfr. Cass., ss.uu., n. 26081 del 7.9.2023).
Sempre in via preliminare, rileva il giudicante che – rispetto alle molteplici domande di accertamento svolte dal ricorrente su tempi, modalità, orari e luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa – nel caso di specie risulta sussistente il solo interesse attoreo a veder accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per avvenuta conversione di un contratto a termine e a veder riconosciuta l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato.
Risulta invece del tutto superfluo l'accertamento dei tempi e degli orari di svolgimento della prestazione lavorativa, delle mansioni eseguite, del livello contrattuale di inquadramento, considerato che parte attorea non svolge poi alcuna domanda che abbia quale presupposto tali aspetti, né illustra quale interesse sia perseguito per effetto di tale eventuale pronuncia di accertamento, limitandosi su tali aspetti a svolgere allegazioni solo in punto di fatto e non in diritto;
l'unica domanda di condanna formulata in atti, poi, attiene alla richiesta di condanna della società convenuta al pagamento della indennità risarcitoria dovuta in ragione della dedotta illegittimità del licenziamento e – pur a fronte di una generica contestazione circa le mansioni in concreto dispiegate – la quantificazione della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. viene effettuata in ragione del livello di inquadramento del lavoratore secondo le risultanze contrattuale, tanto che il valore del tallone mensile della retribuzione indicato in ricorso (€ 1.412,12) è sovente inferiore alla retribuzione lorda mensile corrisposta al lavoratore in costanza del rapporto di lavoro (cfr. doc. 3).
Pagina 3 di 6 Nel merito, invece, deve rilevarsi che la presente pronuncia ha riguardo al rapporto di lavoro svoltosi tra il ricorrente e la convenuta dal 3.7.2023 al 31.7.2024, poiché il precedente rapporto di lavoro (intercorso dal 18.1.2022 al 31.12.2022) pacificamente si è risolto per scadenza del termine;
il ricorrente – pur assumendone, in via del tutto implicita, l'unicità – né ha svolto alcuna allegazione circa le ragioni per cui i due diversi rapporti di lavoro eseguiti alle dipendenze della convenuta (il primo, appunto dal 18.1.2022 al 31.12.2022 e il secondo dal
3.7.2023 al 31.7.2024) debbano essere considerati in via unitaria, né ha illustrato le ragioni per cui la tutela invocata dovrebbe avere riguardo ad un rapporto di lavoro in seguito al quale, dopo la scadenza, la prestazione di lavoro non ha avuto esecuzione per oltre un semestre.
Sempre nel merito, con segnato riferimento al secondo periodo contrattualizzato, la sussistenza tra le parti processuali di un formale rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 3.7.2023 e la cessazione del medesimo per effetto del licenziamento, intimato con lettera del 31.7.2024 e avente decorrenza immediata, risultano provati dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. comunicazione unilav di assunzione a tempo determinato e relativa proroga, busta paga relativa alla mensilità di giugno 2021, comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 31.7.2024 – docc. 2 e 4 ric.).
Risulta altresì provato che il licenziamento è stato intimato dalla società convenuta per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 31.7.2024 contenente la seguente motivazione: “la società Elle Servizi s.r.l.s., negli ultimi mesi ha perso loti degli appalti che garantivano il lavoro al suo personale, si trova in un periodo di fermo del mercato e non si riesce ad attivare nuovi appalti. Pertanto, vista l'inesistenza nella nostra società di altre posizioni vacanti da offrirle […]” (doc. 4)
Pur in difetto di una idonea prova circa l'avvenuta tempestiva impugnazione del licenziamento gravato (il ricorrente ha prodotto solo la missiva di impugnazione, non corredata dalla prova dell'avvenuto invio alla datrice di lavoro e facente peraltro riferimento ad un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto – cfr. doc. 7), la decadenza dall'eventuale tempestiva impugnazione del licenziamento non può essere rilevata d'ufficio, sicché – in difetto di una puntale eccezione sul punto da parte della datrice di lavoro, che ha scelto di rimanere contumace – la contestazione del licenziamento gravato deve considerarsi legittima.
Così enucleate le risultanze documentali, non può ritenersi provata la sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di
Pagina 4 di 6 soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 5592/ 2016; Cass. n.
12101/2016; Cass. n. 24882/ 2017; Cass. n. 27792/2017).
Con precipuo riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia
l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte” (Cass. n. 10435/18; Cass. n. 5592/2016;
Cass. n. 12101/2016; Cass. n. 20436/2016; Cass. n. 24882/2017; Cass. n. 27792/2017).
Orbene, seppure è vero che i suesposti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla L. n. 92 del 2012, è altrettanto vero che siffatti principi – enunciati nell'art. 5 della L. 604 del 1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - trovano piena applicazione anche nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori coperti da tutela obbligatoria e financo ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. Il richiamato art. 5, L. 604/1966, ha infatti portata generale e continua a prevedere che "l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Accertato pertanto il difetto di prova circa la sussistenza dei fatti rappresentati nella lettera di licenziamento, per non aver il datore di lavoro – rimasto contumace nel presente giudizio – offerto di provare i fatti enucleati nella sopradetta lettera di licenziamento, la domanda attorea deve essere accolta, con applicazione della precipua disciplina contenuta nell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro controverso alla data del licenziamento del 31.7.2024 e riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi corrisposta una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che – secondo le disposizioni richiamate nella versione vigente ratione temporis – deve essere parametrata a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, tenuto conto che dalla visura camerale della società convenuta emerge che la stessa aveva una media di 20 dipendente nel 2023 e di 36 dipendenti nel 2024 (cfr. doc. 6) e rientra dunque nei limiti dimensionali previsti per l'operatività dell'art. 18 della L. 300/1970.
Pagina 5 di 6 Conseguentemente, tenuto altresì conto del fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede che l'indennità ristoratrice del licenziamento illegittimo debba essere determinata tenendo conto soltanto della anzianità di servizio (Corte Cost, sentenza n. 194/2018), rilevato che il rapporto di lavoro del ricorrente con la convenuta è durato complessivamente poco più di un anno (dal
3.7.2023 fino al 31.12.2024), in ragione della previsione normativa che prevede una indennità minima di sei mensilità e massima di trentasei mensilità e tenuto conto però del fatto che il ricorrente non ha enucleato alcun elemento di fatto sul quale fondare la richiesta di attribuzione della indennità in misura maggiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
D.Lgs. 15/2023, l'indennità riconosciuta al ricorrente deve essere determinata in 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., determinata quest'ultima nella somma di €
1.412,12, come quantificata in atti da parte attorea.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della porzione della domanda accolta, del valore della controversia e della definizione della controversia allo stato degli atti su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In via preliminare, dichiara la contumacia di Controparte_1
- Nel merito, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato a con Parte_1
comunicazione del 31.7.2024 avente pari decorrenza;
- Dichiara risolto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di Parte_1 CP_1
alla data del 31.7.2024 e condanna a corrispondere a
[...] Controparte_1 Parte_1
una indennità complessiva di € 8.472,72 (pari a 6 mensilità della retribuzione
[...]
utile per il calcolo del t.f.r. al tallone mensile di € 1.412,12), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 2.800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 27 maggio 2025 Il Giudice Elena Greco
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