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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7008/2020 pendente tra:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Fazia (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Biscardo CP_1 C.F._2
(C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ; Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato alle altre parti, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 1370/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 03.10.2019 e pubblicata in data 21.07.2020, con la quale era stata accolta la domanda formulata da CP_1
con condanna alle spese di lite.
[...]
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
• in data 15.06.2015, alle ore 21.50 circa, in San Sebastiano al Vesuvio, il veicolo Nissan
Qashqai tg. DT433GS, di proprietà di veniva coinvolto in un sinistro causato CP_1
dal veicolo Opel Corsa tg. DR511YC, intestato a e assicurato presso la Controparte_2
Parte_1
• in particolare, la vettura Opel Corsa, non rispettando le dovute distanze di sicurezza, tamponava l'automobile BMW tg. BV523RW, la quale a sua volta, a seguito dell'urto, tamponava il veicolo Nissan Qashqai;
• a causa dell'impatto, il veicolo Nissan Qashqai riportava danni alla parte posteriore, quantificabili nei limiti di € 2.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti, per complessivi € 2.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro in oggetto, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in Parte_1 questione, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado. Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda formulata da e condannandola alla restituzione di tutte le somme CP_1
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1 argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Verificata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti di , Controparte_2
veniva dichiarata contumacia del medesimo, non costituitosi in giudizio.
Considerata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., nonostante i numerosi tentativi effettuati a tal fine, le parti hanno provveduto alla ricostruzione del medesimo, previa autorizzazione del Giudice.
2 Successivamente, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 21.07.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 15.12.2020 nei confronti di in data 13.12.2020 nei confronti di CP_1
; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché Controparte_2
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha censurato la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice di
Pace non ha tenuto conto della relazione tecnica redatta nel corso del Giudizio 7517/2015, depositata quale prova atipica nel corso del primo grado del presente giudizio;
ha evidenziato, infatti, che tale relazione ha acclarato l'incompatibilità dei danni riportati dalla BMW, nella sua parte posteriore, con la dinamica del sinistro narrata dall'odierna appellata.
L'appello è fondato.
3.1 – Con riferimento all'utilizzabilità nel presente giudizio della relazione tecnica depositata dall'appellante, occorre preliminarmente considerare che la Corte di Cassazione ha chiarito che il
Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/08/1999, n.
8585); infatti, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/12/2008, n. 28855; Cassazione civile sez.
I, 07/05/2014, n. 9843).
3 3.2 – Nel caso di specie, dunque, la consulenza tecnica prodotta in primo grado dalla compagnia assicuratrice è utilizzabile ai fini della decisione, anche se elaborata in un giudizio a cui CP_1
non ha preso parte.
[...]
All'interno di tale documento, il CTU ha affermato: “L'urto diretto ubicato alla parte posteriore sinistra della BMW dell'attore risulta sia per tipologia e sia per intensità non riconducibile alla dinamica narrata dall'attore. Infatti si evince che il danno diretto del veicolo attoreo ubicato nella parte curvante del paraurti posteriore il quale si estende anche sul laterale sinistro lo stesso risulta un danno di tipo radente provocato contro un ostacolo fisso e non contro un paraurti, inoltre il danno è di lieve entità che non giustifica la spinta in avanti del veicolo attoreo contro il veicolo
Quashqai tale da provocare i gravi danni alla parte anteriore. (…) Concludendo lo scrivente CTU
a suo parere ritiene che i danni lamentati dalla parte attrice non risultano coerenti con le modalità descritte e rappresentate durante le operazioni peritali dall'attore e i due danni diretti ed indiretti non sono tra loro connessi”.
La consulenza tecnica, dunque, nel ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni con i punti di impatto prospettati, pur non escludendo che i danni alla parte anteriore della vettura
BMW siano compatibili con un tamponamento alla parte posteriore dell'automobile Nissan, ha Contr escluso il tamponamento tra la la . CP_3
Tale conclusione non è stata specificamente contestata dall'odierna appellata, che si è limitata a rilevare che il CTU non ha esaminato il veicolo Nissan Quashqai di sua proprietà. Tale circostanza, tuttavia, è del tutto irrilevante: in effetti, per stabilire se i danni lamentati dall'odierna appellata dipendono causalmente dalla condotta del conducente della è sufficiente CP_5
verificare se la stessa ha tamponato la vettura BMW;
pertanto, anche se i danni patiti dall'automobile di proprietà di fossero compatibili con un tamponamento da parte CP_1
della citata automobile BMW, tale evento non potrebbe comunque considerarsi eziologicamente dipendente dalla condotta del conducente della essendo stato escluso che CP_5 quest'ultima abbia precedentemente tamponato la BMW.
Deve darsi atto, quindi, dell'incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con il tamponamento “a catena” prospettato all'interno dell'atto di citazione in primo grado.
4 3.3 – A questo punto, la prova testimoniale raccolta in primo grado, che conferma la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione, deve essere rivalutata alla luce dei dati esaminati al paragrafo che precede.
Sul punto, si rileva che l'unico teste escusso, , ha dichiarato che il conducente Testimone_1
della Opel non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e tamponava la BMW, la quale a sua volta, a seguito dell'urto, tamponava la Nissan Qashqai.
Tali dichiarazioni appaiono lacunose, atteso che il teste non ha precisato le modalità con cui si sarebbe verificato il tamponamento;
egli ha descritto in maniera del tutto generica i danni riportati dai veicoli. Inoltre, la ricostruzione dei fatti offerta dal teste si pone in evidente contrasto con la relazione tecnica esaminata, che ha riscontrato l'incompatibilità dei danni riportati dai Contr veicoli con il descritto tamponamento a catena. CP_3
Le lacune e le contraddizioni evidenziate costituiscono profili oggettivi di inattendibilità del teste
(cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), le cui dichiarazioni, pertanto, non sono idonee a provare la dinamica del sinistro prospettata da nell'atto di citazione, la cui CP_1
veridicità è negata dalle risultanze tecniche versate in atti.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata, rigettando la domanda formulata dall'attrice in primo grado.
Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione di tali importi.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
5 4 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue la modifica delle statuizioni relative alle spese del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico di alla luce CP_1
della soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 1 fascia 2 del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di alla luce della CP_1
soccombenza. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia 2 del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, e con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello.
4.2 – In ragione della contumacia, non occorre statuire sulle spese di lite nei rapporti tra la soccombente e . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
- condanna la alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
- condanna alla rifusione, in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre a € 200,00 per spese vive relative al presente grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7008/2020 pendente tra:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Fazia (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Biscardo CP_1 C.F._2
(C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ; Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato alle altre parti, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 1370/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 03.10.2019 e pubblicata in data 21.07.2020, con la quale era stata accolta la domanda formulata da CP_1
con condanna alle spese di lite.
[...]
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
• in data 15.06.2015, alle ore 21.50 circa, in San Sebastiano al Vesuvio, il veicolo Nissan
Qashqai tg. DT433GS, di proprietà di veniva coinvolto in un sinistro causato CP_1
dal veicolo Opel Corsa tg. DR511YC, intestato a e assicurato presso la Controparte_2
Parte_1
• in particolare, la vettura Opel Corsa, non rispettando le dovute distanze di sicurezza, tamponava l'automobile BMW tg. BV523RW, la quale a sua volta, a seguito dell'urto, tamponava il veicolo Nissan Qashqai;
• a causa dell'impatto, il veicolo Nissan Qashqai riportava danni alla parte posteriore, quantificabili nei limiti di € 2.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti, per complessivi € 2.000,00.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro in oggetto, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in Parte_1 questione, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado. Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda formulata da e condannandola alla restituzione di tutte le somme CP_1
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 30.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1 argomentando circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Verificata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti di , Controparte_2
veniva dichiarata contumacia del medesimo, non costituitosi in giudizio.
Considerata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., nonostante i numerosi tentativi effettuati a tal fine, le parti hanno provveduto alla ricostruzione del medesimo, previa autorizzazione del Giudice.
2 Successivamente, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 21.07.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 15.12.2020 nei confronti di in data 13.12.2020 nei confronti di CP_1
; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché Controparte_2
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha censurato la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice di
Pace non ha tenuto conto della relazione tecnica redatta nel corso del Giudizio 7517/2015, depositata quale prova atipica nel corso del primo grado del presente giudizio;
ha evidenziato, infatti, che tale relazione ha acclarato l'incompatibilità dei danni riportati dalla BMW, nella sua parte posteriore, con la dinamica del sinistro narrata dall'odierna appellata.
L'appello è fondato.
3.1 – Con riferimento all'utilizzabilità nel presente giudizio della relazione tecnica depositata dall'appellante, occorre preliminarmente considerare che la Corte di Cassazione ha chiarito che il
Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/08/1999, n.
8585); infatti, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/12/2008, n. 28855; Cassazione civile sez.
I, 07/05/2014, n. 9843).
3 3.2 – Nel caso di specie, dunque, la consulenza tecnica prodotta in primo grado dalla compagnia assicuratrice è utilizzabile ai fini della decisione, anche se elaborata in un giudizio a cui CP_1
non ha preso parte.
[...]
All'interno di tale documento, il CTU ha affermato: “L'urto diretto ubicato alla parte posteriore sinistra della BMW dell'attore risulta sia per tipologia e sia per intensità non riconducibile alla dinamica narrata dall'attore. Infatti si evince che il danno diretto del veicolo attoreo ubicato nella parte curvante del paraurti posteriore il quale si estende anche sul laterale sinistro lo stesso risulta un danno di tipo radente provocato contro un ostacolo fisso e non contro un paraurti, inoltre il danno è di lieve entità che non giustifica la spinta in avanti del veicolo attoreo contro il veicolo
Quashqai tale da provocare i gravi danni alla parte anteriore. (…) Concludendo lo scrivente CTU
a suo parere ritiene che i danni lamentati dalla parte attrice non risultano coerenti con le modalità descritte e rappresentate durante le operazioni peritali dall'attore e i due danni diretti ed indiretti non sono tra loro connessi”.
La consulenza tecnica, dunque, nel ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni con i punti di impatto prospettati, pur non escludendo che i danni alla parte anteriore della vettura
BMW siano compatibili con un tamponamento alla parte posteriore dell'automobile Nissan, ha Contr escluso il tamponamento tra la la . CP_3
Tale conclusione non è stata specificamente contestata dall'odierna appellata, che si è limitata a rilevare che il CTU non ha esaminato il veicolo Nissan Quashqai di sua proprietà. Tale circostanza, tuttavia, è del tutto irrilevante: in effetti, per stabilire se i danni lamentati dall'odierna appellata dipendono causalmente dalla condotta del conducente della è sufficiente CP_5
verificare se la stessa ha tamponato la vettura BMW;
pertanto, anche se i danni patiti dall'automobile di proprietà di fossero compatibili con un tamponamento da parte CP_1
della citata automobile BMW, tale evento non potrebbe comunque considerarsi eziologicamente dipendente dalla condotta del conducente della essendo stato escluso che CP_5 quest'ultima abbia precedentemente tamponato la BMW.
Deve darsi atto, quindi, dell'incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con il tamponamento “a catena” prospettato all'interno dell'atto di citazione in primo grado.
4 3.3 – A questo punto, la prova testimoniale raccolta in primo grado, che conferma la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione, deve essere rivalutata alla luce dei dati esaminati al paragrafo che precede.
Sul punto, si rileva che l'unico teste escusso, , ha dichiarato che il conducente Testimone_1
della Opel non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e tamponava la BMW, la quale a sua volta, a seguito dell'urto, tamponava la Nissan Qashqai.
Tali dichiarazioni appaiono lacunose, atteso che il teste non ha precisato le modalità con cui si sarebbe verificato il tamponamento;
egli ha descritto in maniera del tutto generica i danni riportati dai veicoli. Inoltre, la ricostruzione dei fatti offerta dal teste si pone in evidente contrasto con la relazione tecnica esaminata, che ha riscontrato l'incompatibilità dei danni riportati dai Contr veicoli con il descritto tamponamento a catena. CP_3
Le lacune e le contraddizioni evidenziate costituiscono profili oggettivi di inattendibilità del teste
(cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), le cui dichiarazioni, pertanto, non sono idonee a provare la dinamica del sinistro prospettata da nell'atto di citazione, la cui CP_1
veridicità è negata dalle risultanze tecniche versate in atti.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata, rigettando la domanda formulata dall'attrice in primo grado.
Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione di tali importi.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
5 4 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue la modifica delle statuizioni relative alle spese del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico di alla luce CP_1
della soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 1 fascia 2 del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di alla luce della CP_1
soccombenza. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia 2 del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, e con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello.
4.2 – In ragione della contumacia, non occorre statuire sulle spese di lite nei rapporti tra la soccombente e . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da CP_1
- condanna la alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
- condanna alla rifusione, in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
oltre a € 200,00 per spese vive relative al presente grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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