Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02610/2025REG.PROV.COLL.
N. 08745/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8745 del 2024, proposto da
EN NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Municipia s.p.a, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. Trento n. 115/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. NT ha proposto ricorso innanzi al TRGA Trento, al fine di impugnare il silenzio serbato da Municipia s.p.a. sulla domanda di accesso dallo stesso presentata a mezzo posta elettronica certificata il 22 febbraio 2024.
La domanda di accesso aveva ad oggetto la richiesta di rilascio di copia dell’avviso di accertamento n. 534118276582, notificato in data 10 novembre 2018, dell’ingiunzione n. 534118276582 del 26 febbraio 2021 e notificata in data 10 marzo 2021, della COM.228 n. 20220002072970746935646 del 25 maggio 2022 nonché dell’intimazione n. 20230002119591005526585 dell’8 agosto 2023 e
notificata il 25 agosto 2023, relativi all’omesso versamento della tassa automobilistica regionale dell’anno 2015, e delle rispettive relate di notifica.
Costituitasi in giudizio, Municipia s.p.a. ha depositato gli atti oggetto della domanda di accesso.
Per tali ragioni, il TRGA Trento, con sentenza n. 115/24, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. NT ha interposto appello, lamentando l’ingiustizia della pronuncia appellata, relativamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, a parziale riforma della sentenza appellata, la condanna dell’appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di appello.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 13.3.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo altresì alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, resa in ragione dell’ostensione, da parte di Municipia s.p.a, della chiesta documentazione.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
3. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO