Articolo 8 della Legge 9 marzo 2022, n. 23
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7 aprile 2022
Art. 8. Piano nazionale delle sementi biologiche 1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varieta' adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
3. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'art. 6.
Entrata in vigore il 7 aprile 2022