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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 28 maggio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 395/2022 R.G.,
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Cinnera, giusta procura in atti
parte appellante
contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina alla c.da Scoppo,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Torre, giusta procura in atti,
parte appellata
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. G. Donzì per delega dell'avv.
Salvatore Cinnera per la parte appellante e l'avv. E. Scarcella per delega dell'avv.
Giacomo Torre per la parte appellata.
L'avv. Donzì insiste nella tardiva costituzione della controparte con le relative decadenza, l' avv. Donzì contesta e insite in atti;
chiede il rigetto dell'appello.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 115/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Naso, emessa il 28.8.2021, depositata in Cancelleria il 31.8.2021,
che ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 86/2020 con cui l'odierno appellante era stato condannato al pagamento di € 2.532,01 per l'omesso versamento dei pedaggi autostradali, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello: l'omessa pronuncia sull'eccezione avente ad oggetto l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 86/2020,
l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto credito, la carenza di prova del credito ingiunto;
lo stesso ha chiesto l'annullameto della decisione impugnata con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 86/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Naso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi;
in subordine, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei transiti autostradali effettuati nei cinque anni precedenti alla data di consegna della raccomandata a.r. del 16.12.2016
o il pagamento dei transiti effettuati nei cinque anni precedenti alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 86/2021.
L'appellante, con le note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del
22.2.2023, ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell'Ente appellato.
2 Successivamente la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies
c.p.c..
Preliminarmente si evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Precisato ciò, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Con il terzo motivo di appello ha censurato l'impugnata sentenza nella Pt_1
parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la sussistenza del credito azionato in via monitoria sulla base della documentazione depositata in atti dal CP_1
L'appellante, in particolare, ha esposto che la controparte non ha dimostrato la dovutezza dell'importo ingiunto in quanto aveva allegato in atti soltanto un elenco dei
349 transiti ritenuti irregolari e non – come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure –“l'elenco dei passaggi presso il casello con foto delle targhe dei veicoli”.
Al riguardo il ha evidenziato che il contenuto del documento redatto e Pt_1
prodotto dal C.A.S. non era stato confermato né da immagini o filmati, né da i idoeni ed altri utili elementi probatori.
Il motivo di impugnazione merita di essere accolto.
3 Per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n.
20597/2022).
Nel giudizio di primo grado, pertanto, gravava – che ha chiesto ed Parte_2
ottenuto il decreto opposto – l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass.
4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id.
7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Orbene, nella specie - diversamente da quanto statuito dal Giudice di Pace di
Naso - il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta in giudizio dal C.A.S. non è
sufficiente ed idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Ed invero, il si è limitato a produrre in giudizio soltanto un elenco dei CP_1
transiti effettuati dal 2011 al 2016 dal che, seppur dettagliato e certificato da un Pt_1
funzionario, tuttavia, è privo di valore probatorio ai fini del giudizio, non costituendo un atto avente fede privilegiata.
A tal fine si evideniza che la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta soltanto a “quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che –
in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure
dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto
medesimo pubblica fede – presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione
4 dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione.” (Cfr. Cass., n.
37097/2011).
Ebbene, dall'esame dell' elenco prodotto dal C.A.S. - posto dal Giudice di Pace
di Naso a fondamento dell'iter motivazionale con cui ha confermato il decreto ingiuntivo n. 80/2020 - non si evincono gli elementi sopra indicati, in quanto non è
stato redatto da un pubblico ufficiale.
La lista dei transiti prodotta in atti dal C.A.S è un atto a formazione unilaterale,
non avente ex se adeguata valenza probatoria in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria azionata in quanto presenta solamente valore indiziario (cfr. Tribunale di
Catania, n. 2531/2024).
Questo Tribunale rileva, inoltre, che anche i tre rilievi fotografici depositati in atti dal C.A.S. - a supporto della propria pretesa - non assumono valore probatorio rilevante in quanto dagli stessi non è possibile desumere con certezza in quale “data”
ed a quale “ora” i veicoli del avevano superato le barriere autostradali, Pt_3
omettendo il pagamento del pegaggio.
In mancanza di chiari ed univoci elementi probatori che dimostrino la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal C.A.S - il cui onere probatorio grava su quest'ultimo - la sentenza impugnata deve essere interamente riformata.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue il principio della soccombenza.
Le spese relative al giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace,
conclusosi con il deposito della sentenza avvenuto il 31.8.2021, vengono liquidate –
stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti in causa –
5 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (anteriore all'aggiornamento apportato dal
D.M. n. 147/2022).
Le spese relative al presente giudizio di appello vengono liquidate – stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti in causa –
secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 395/2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_4
n. 115/2021, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 28.8.2021, depositata in
Cancelleria il 31.8.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2020 del Giudice
di Pace di Naso;
2. condanna il C.A.S. a pagare in favore di le spese relative al Parte_1
primo grado di giudizio che si liquidano in € 76,00 per spese vive ed €
1.200,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. condanna il C.A.S. a pagare in favore di le spese relative al Parte_1
presente grado di appello che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
6
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 28 maggio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 395/2022 R.G.,
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Cinnera, giusta procura in atti
parte appellante
contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina alla c.da Scoppo,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Torre, giusta procura in atti,
parte appellata
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. G. Donzì per delega dell'avv.
Salvatore Cinnera per la parte appellante e l'avv. E. Scarcella per delega dell'avv.
Giacomo Torre per la parte appellata.
L'avv. Donzì insiste nella tardiva costituzione della controparte con le relative decadenza, l' avv. Donzì contesta e insite in atti;
chiede il rigetto dell'appello.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
1 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 115/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Naso, emessa il 28.8.2021, depositata in Cancelleria il 31.8.2021,
che ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 86/2020 con cui l'odierno appellante era stato condannato al pagamento di € 2.532,01 per l'omesso versamento dei pedaggi autostradali, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello: l'omessa pronuncia sull'eccezione avente ad oggetto l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 86/2020,
l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto credito, la carenza di prova del credito ingiunto;
lo stesso ha chiesto l'annullameto della decisione impugnata con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 86/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Naso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi;
in subordine, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dei transiti autostradali effettuati nei cinque anni precedenti alla data di consegna della raccomandata a.r. del 16.12.2016
o il pagamento dei transiti effettuati nei cinque anni precedenti alla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 86/2021.
L'appellante, con le note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del
22.2.2023, ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell'Ente appellato.
2 Successivamente la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies
c.p.c..
Preliminarmente si evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Precisato ciò, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Con il terzo motivo di appello ha censurato l'impugnata sentenza nella Pt_1
parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la sussistenza del credito azionato in via monitoria sulla base della documentazione depositata in atti dal CP_1
L'appellante, in particolare, ha esposto che la controparte non ha dimostrato la dovutezza dell'importo ingiunto in quanto aveva allegato in atti soltanto un elenco dei
349 transiti ritenuti irregolari e non – come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure –“l'elenco dei passaggi presso il casello con foto delle targhe dei veicoli”.
Al riguardo il ha evidenziato che il contenuto del documento redatto e Pt_1
prodotto dal C.A.S. non era stato confermato né da immagini o filmati, né da i idoeni ed altri utili elementi probatori.
Il motivo di impugnazione merita di essere accolto.
3 Per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n.
20597/2022).
Nel giudizio di primo grado, pertanto, gravava – che ha chiesto ed Parte_2
ottenuto il decreto opposto – l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass.
4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id.
7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Orbene, nella specie - diversamente da quanto statuito dal Giudice di Pace di
Naso - il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta in giudizio dal C.A.S. non è
sufficiente ed idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Ed invero, il si è limitato a produrre in giudizio soltanto un elenco dei CP_1
transiti effettuati dal 2011 al 2016 dal che, seppur dettagliato e certificato da un Pt_1
funzionario, tuttavia, è privo di valore probatorio ai fini del giudizio, non costituendo un atto avente fede privilegiata.
A tal fine si evideniza che la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta soltanto a “quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che –
in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure
dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto
medesimo pubblica fede – presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione
4 dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione.” (Cfr. Cass., n.
37097/2011).
Ebbene, dall'esame dell' elenco prodotto dal C.A.S. - posto dal Giudice di Pace
di Naso a fondamento dell'iter motivazionale con cui ha confermato il decreto ingiuntivo n. 80/2020 - non si evincono gli elementi sopra indicati, in quanto non è
stato redatto da un pubblico ufficiale.
La lista dei transiti prodotta in atti dal C.A.S è un atto a formazione unilaterale,
non avente ex se adeguata valenza probatoria in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria azionata in quanto presenta solamente valore indiziario (cfr. Tribunale di
Catania, n. 2531/2024).
Questo Tribunale rileva, inoltre, che anche i tre rilievi fotografici depositati in atti dal C.A.S. - a supporto della propria pretesa - non assumono valore probatorio rilevante in quanto dagli stessi non è possibile desumere con certezza in quale “data”
ed a quale “ora” i veicoli del avevano superato le barriere autostradali, Pt_3
omettendo il pagamento del pegaggio.
In mancanza di chiari ed univoci elementi probatori che dimostrino la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal C.A.S - il cui onere probatorio grava su quest'ultimo - la sentenza impugnata deve essere interamente riformata.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue il principio della soccombenza.
Le spese relative al giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace,
conclusosi con il deposito della sentenza avvenuto il 31.8.2021, vengono liquidate –
stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti in causa –
5 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (anteriore all'aggiornamento apportato dal
D.M. n. 147/2022).
Le spese relative al presente giudizio di appello vengono liquidate – stante il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta dalle parti in causa –
secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 395/2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_4
n. 115/2021, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 28.8.2021, depositata in
Cancelleria il 31.8.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2020 del Giudice
di Pace di Naso;
2. condanna il C.A.S. a pagare in favore di le spese relative al Parte_1
primo grado di giudizio che si liquidano in € 76,00 per spese vive ed €
1.200,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. condanna il C.A.S. a pagare in favore di le spese relative al Parte_1
presente grado di appello che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed €
1.700,00 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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