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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 705/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 459/2023 pubblicata il 10.02.2023
TRA
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Persona_1 Parte_2
(avv.to Vito Antonio Depalma) Parte_3 Parte_4
E
, e (avv.to Giotti Carlo) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di , , e Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 [...]
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , e Parte_4 Controparte_1 CP_2
per sentire accertare e dichiarare che il testamento olografo del 4.05.2000, Controparte_3
apparentemente proveniente da era nullo per difetto di autografia, in subordine Persona_2
annullare il predetto testamento per incapacità naturale, per dolo o violenza e, conseguentemente, pagina 1 di 7 dichiarare nulli tutti gli atti successori compiuti dai convenuti, dichiarare aperta la successione della de cuius sulla base del testamento pubblico del 05.04.1997 escludendo per indegnità ex art. 463 cc i convenuti , anch'essi chiamati come eredi, accertare e assegnare i beni costitutivi della massa ereditaria secondo quanto ivi stabilito , condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari.
Esponeva che:
- in data 09.04.2015 era deceduta;
Persona_2
- con testamento del 05.04.1997, reso pubblico il 6.07.2015, aveva nominato propri eredi
, , , Parte_1 Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Persona_3
- dell'eredità facevano parte beni immobili nonché titoli, conti correnti bancari, buoni postali, tutti assegnati dalla de cuius a;
Persona_2 Parte_1
- in data 17.09.2015, era stato pubblicato, a ministero del Notaio di Terlizzi, un testamento Per_4
olografo datato 04.05.2000 ad apparente firma della medesima de cuius che Persona_2
revocava ogni precedente disposizione testamentaria e nominava quale erede universale suo fratello
Persona_3
- tale testamento olografo era stato pubblicato su istanza di erede di Controparte_3 Per_3
deceduto il 16.09.2008;
[...]
- il testamento olografo del 04.05.2000, a seguito di perizia grafologica della consulente di parte attrice, dr.ssa , doveva considerarsi invalido ai sensi degli artt. 591 e 624 c.c. in quanto privo del Persona_5 requisito dell'olografia ed in quanto, al momento della sua redazione, la de cuius era incapace di intendere e volere.
Si costituivano i convenuti , e contestando la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 459/2023 pubblicata il
10.02.2023, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Condivideva le conclusioni rassegnate dalla grafologa nominata CTU secondo cui «Le movenze sono risultate appartenenti alla medesima mano scrivente, in quanto presentano movimenti ideativi e formativi compatibili con la medesima matrice grafomotoria» e che, a seguito di comparazione della scheda testamentaria con scritti autentici della «sono state rilevate corrispondenze Persona_2 non solo di ordine morfologico e sostanziale ma anche compatibilità nell'organizzazione grafica, nel ritmo esecutivo, e negli schemi motori. Trattasi di numerose convergenze spiegabili unicamente in quanto provenienti dalla medesima fonte ideomotoria».
pagina 2 di 7 Concludeva il CTU: “«nella produzione grafica in verifica sono state rinvenute tutte le caratteristiche di tipicità della grafia della de cuius , il che sarebbe stato impossibile a qualsivoglia Persona_2
contraffattore».
Rigettava, altresì, la domanda subordinata volta a dichiarare la nullità del testamento del 4.05.2000 per incapacità naturale della de cuius ovvero per dolo o violenza posta in essere in suo danno.
Argomentava che gli episodi ischemici che avevano colpito la de cuius nel 1998 e nel 1999 erano temporalmente lontani dal testamento olografo precedendolo di uno o due anni al pari del riconoscimento dell'invalidità civile da parte della Commissione medica che era successiva di ben cinque anni.
Aggiungeva che nessuno degli informatori escussi aveva riferito notizie circa l'effettiva assenza delle facoltà mentali da parte della all'epoca della redazione del secondo testamento e che Per_2
tali conclusioni avevano trovato riscontro nelle risultanze della CTU medica, depositata il 16.02.2022, secondo cui, sulla base dell'esame di documenti ufficiali (cartelle cliniche, verbale della Commissione invalidi civili, atti dell'amministrazione di sostegno del 2008) all'epoca della redazione del secondo testamento, la fosse in grado di prendere autonomamente decisioni, capace di agire e di Per_2 intendere e volere e che fosse, tutt'al più, interessata da una lieve e fisiologica fragilità e indebolimento della memoria connaturati all'età avanzata.
Condannava la parte attrice al pagamento delle spese liquidate in base al valore indeterminabile della causa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di tutti residenti Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in U.S.A. contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- aderito alle conclusioni rassegnate dalla CTU grafologica che, tuttavia, aveva omesso qualsivoglia specifico accertamento tecnico sulla composizione fisico-chimica della carta usata per il ritenuto testamento olografo (per acclarare la eventuale congruità della carta stessa con la data apparente dell'atto) e sull'inchiostro;
- omesso di considerare i seguenti indizi deponenti per la non autenticità del testamento olografo:
a) nel 2008 la de cuius aveva disconosciuto il fratello e riferito che il solo Per_3 Parte_1
l'aveva sempre accudita;
b) le parole ed i segni grafici utilizzati nel testamento quali “olografo” oppure “dico nomino”
(quale rafforzativo della precendente parola “nomino”) oppure “annullo ogni precedente testamento” o ancora dai trattini divisori della parole ” e “no-mino” non erano Persona_6
compatibili con il bagaglio di conoscenze della de cuius che aveva solo la licenza elementare.
pagina 3 di 7 Chiedeva, pertanto, il rinnovo della CTU mediante gli esami strumentali sul documento originale
Microspettrofotofetria UV-Visibile e/o la Parte_5
Nel merito instava per la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
Si sono costituiti , e contestando la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
fondatezza della domanda ed instando per il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva liquidato le spese sulla base del valore indeterminabile della causa laddove in base alla la stima ai fini TARI operata dal custode giudiziario, allorquando ha richiesto la liquidazione dei propri onorari, è invece pari a circa €. 960.000.
Lamentavano, altresì, che non era stato disposto l'aumento dell'onorario in funzione del numero delle parti rappresentate
L'appello principale è infondato.
Dalla lettura della CTU emerge chiaramente che l'esame microspettrofotoscopico UVVisibile è stato già effettuato dalla CTU dott.ssa . Persona_7
Ed infatti a pag. 30 dell'elaborato, al paragrafo “Premesse di carattere tecnico”, la grafologa ha spiegato di aver esaminato sia il documento ove risulta apposta la grafia in verifica, sia i documenti contenenti il prodotto scrittorio di comparazione, sottoponendo i detti documenti ad esame diretto e completo di ogni elemento grafico rilevante, attraverso indagini strumentali.
Ha precisato che dette analisi sono state compiute con microscopio elettronico SCD Starter
Microdigital II-G HD che consente la discriminazione di inchiostri attraverso l'evidenziazione del loro comportamento all'IR (infrarosso a led) nel tratto tarato a tre frequenze 780-850 e 950 nm, il recupero di scritturazioni cancellate e/o sovrapposte, attraverso l'irraggiamento ottico a luce IR in emissione, l'esame in trasparenza (a luce trasmessa), a luce radente, impiegata per individuare abrasioni meccaniche e per evidenziare la pressione esercitata dal soggetto scrivente sul supporto cartaceo, l'esame a luce ultravioletta (lampada di Wood) con picco tarato a circa 365 nm, utilizzata per evidenziare cancellature operate mediante l'impiego di prodotti chimici.
Ha, altresì, precisato che il materiale scrittorio oggetto dell'indagine peritale è stato esaminato attraverso rilievi fotografici, scanner portatile, lenti di ingrandimento macro 10 X con luce bianca, ed ispezionate per trasparenza.
A seguito di osservazione “in luce trasmessa” per trasparenza ed in “luce radente” con angolo d'incidenza di circa 6-10°, e di irradiazione UV ha escluso qualsivoglia alterazione del supporto cartaceo.
pagina 4 di 7 Ha, altresì, precisato che “l'ispezione mediante sorgente di illuminazione nel NIR, infrarosso vicino, ha evidenziato che nel tracciato grafico è stato usato il medesimo inchiostro” (vd. pagg. 48-
55 dove sono state riportate foto esplicative di quanto analizzato).
Al riguardo, ha aggiunto che gli esami compiuti hanno evidenziato che è stata usata una penna con punta a sfera ad inchiostro resinoso, di colore nero ed ha precisato che il tratto vergato mediante penna a sfera è riconoscibile rispetto a quello reso da altri strumenti scrittori, in quanto l'inchiostro risulta distribuito irregolarmente sul supporto cartaceo, manifestando la presenza di striature e/o mancanza e/o ridotta inchiostrazione in coincidenza con taluni tratti, a causa del rapido rotolamento della sfera, laddove quest'ultima resta per qualche istante in assenza di inchiostro, mentre nel caso in cui il mezzo scrittorio impiegato non prevede il rotolamento di una sfera,
l'inchiostro è distribuito con maggiore uniformità.
A fronte degli accertamenti compiuti dal CTU, l'assunto dell'appellante secondo cui il testamento non sarebbe stato interamente compilato dalla de cuius - che avrebbe apposto il proprio nome e cognome al secondo rigo e firmato in calce, mentre tutto il resto del testo sarebbe stato redatto da altra persona - non è condivisibile poiché si fonda sulla consulenza di parte redatta dalla dott.ssa che ha rassegnato le conclusioni senza aver mai effettuato i rilievi grafologici sugli Per_5
originali delle scritture di comparazione né in fase stragiudiziale, né in occasione delle operazioni peritali, tenute nell'ambito della CTU grafologica, a cui non ha preso parte.
Il CTU, invece, ha eseguito un esame completo al fine di individuare ed analizzare ogni elemento grafico rilevante.
Ha compiuto un previo accertamento relativo alla coerenza grafomotoria ed ha, quindi, analizzato la gestualità grafica della de cuius concludendo che tremore diffuso, correzioni, ritocchi, e aggiustamenti, tali fenomeni non risultano artificiosi in quanto compaiono diffusamente in tutto il testo, risultando coerenti con la natura grafomotoria del soggetto scrivente.
Il CTU ha concluso per l'autografia del testamento sulla base di un esame completo ed ha confermato le proprie conclusioni dopo aver redatto un secondo elaborato contenente una dettagliata, meditata ed analitica valutazione di tutti i rilievi sollevati dal CT della parte odierna appellante.
A fronte, quindi della completezza degli accertamenti eseguiti ed estesi anche al supporto cartaceo ed all'inchiostro usati, parte appellante si è limitata ad invocare una rinnovazione della
CTU con esami specifici (uno dei quali- come detto- già eseguito dal CTU) per approfondire degli aspetti che sono stati già oggetto di attento esame da parte del CTU.
pagina 5 di 7 L'esperta, infatti, non si è limitata ad una mera comparazione di scritture ma ha analizzato il testamento anche con l'utilizzo della tecnologia specifica effettuando l'indagine con l'utilizzo dell'infrarosso, della luce ultravioletta e con l'osservazione del documento in luce diretta, radente ed in trasparenza, come già adeguatamente rappresentato.
Ha, in particolare, precisato che “l'ispezione mediante sorgente di illuminazione nel NIR, infrarosso vicino, ha evidenziato che nel tracciato grafico è stato usato il medesimo inchiostro”.
Parte appellante ha invocato accertamenti specifici sull'inchiostro senza, tuttavia, precisare per quali ragioni quelli già eseguiti dalla dott.ssa dovrebbero ritenersi inattendibili. Per_7
Ha, altresì, reiterato le osservazioni sollevate dal CT di parte che sono state già superate in maniera esauriente e convincente dal CTU che ne ha confutato la fondatezza a monte fondandosi su accertamenti compiuti su fotocopie.
A fronte di tali emergenze, il rinnovo della CTU richiesto finisce per assumere una connotazione meramente esplorativa.
La completezza dell'esame compiuto dal CTU rende irrilevante la censura relativa all'uso parole ed espressioni non conformi al grado di istruzione della de cuius trattandosi di un profilo inidoneo a confutare il giudizio di natura tecnica espresso dalla dott.ssa a seguito degli Per_7
accertamenti eseguiti.
L'appello principale va, pertanto, rigettato.
E' infondato, altresì, l'appello incidentale.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di testamento olografo ed è, pertanto, di valore indeterminabile.
Peraltro, la stima ai fini TARI dei beni operata dal custode giudiziario non ha alcun carattere di ufficialità.
Anche la domanda relativa all'aumento dell'onorario in funzione del numero delle parti rappresentate deve essere rigettata poiché l'aumento stabilito dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 è facoltativo e non obbligatorio.
L'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione.
Peraltro, sia con la comparsa di costituzione che con le conclusionali la parte convenuta si è limitata ad una richiesta generica di condanna alle spese senza invocare alcun aumento.
L'appello incidentale deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 L'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 459/2023 pubblicata il Parte_1
10.02.2023 e sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da , Controparte_1
e , così decide: CP_2 Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
- Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.03.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 705/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Trani n. 459/2023 pubblicata il 10.02.2023
TRA
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Persona_1 Parte_2
(avv.to Vito Antonio Depalma) Parte_3 Parte_4
E
, e (avv.to Giotti Carlo) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di , , e Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 [...]
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , e Parte_4 Controparte_1 CP_2
per sentire accertare e dichiarare che il testamento olografo del 4.05.2000, Controparte_3
apparentemente proveniente da era nullo per difetto di autografia, in subordine Persona_2
annullare il predetto testamento per incapacità naturale, per dolo o violenza e, conseguentemente, pagina 1 di 7 dichiarare nulli tutti gli atti successori compiuti dai convenuti, dichiarare aperta la successione della de cuius sulla base del testamento pubblico del 05.04.1997 escludendo per indegnità ex art. 463 cc i convenuti , anch'essi chiamati come eredi, accertare e assegnare i beni costitutivi della massa ereditaria secondo quanto ivi stabilito , condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari.
Esponeva che:
- in data 09.04.2015 era deceduta;
Persona_2
- con testamento del 05.04.1997, reso pubblico il 6.07.2015, aveva nominato propri eredi
, , , Parte_1 Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Persona_3
- dell'eredità facevano parte beni immobili nonché titoli, conti correnti bancari, buoni postali, tutti assegnati dalla de cuius a;
Persona_2 Parte_1
- in data 17.09.2015, era stato pubblicato, a ministero del Notaio di Terlizzi, un testamento Per_4
olografo datato 04.05.2000 ad apparente firma della medesima de cuius che Persona_2
revocava ogni precedente disposizione testamentaria e nominava quale erede universale suo fratello
Persona_3
- tale testamento olografo era stato pubblicato su istanza di erede di Controparte_3 Per_3
deceduto il 16.09.2008;
[...]
- il testamento olografo del 04.05.2000, a seguito di perizia grafologica della consulente di parte attrice, dr.ssa , doveva considerarsi invalido ai sensi degli artt. 591 e 624 c.c. in quanto privo del Persona_5 requisito dell'olografia ed in quanto, al momento della sua redazione, la de cuius era incapace di intendere e volere.
Si costituivano i convenuti , e contestando la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 459/2023 pubblicata il
10.02.2023, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Condivideva le conclusioni rassegnate dalla grafologa nominata CTU secondo cui «Le movenze sono risultate appartenenti alla medesima mano scrivente, in quanto presentano movimenti ideativi e formativi compatibili con la medesima matrice grafomotoria» e che, a seguito di comparazione della scheda testamentaria con scritti autentici della «sono state rilevate corrispondenze Persona_2 non solo di ordine morfologico e sostanziale ma anche compatibilità nell'organizzazione grafica, nel ritmo esecutivo, e negli schemi motori. Trattasi di numerose convergenze spiegabili unicamente in quanto provenienti dalla medesima fonte ideomotoria».
pagina 2 di 7 Concludeva il CTU: “«nella produzione grafica in verifica sono state rinvenute tutte le caratteristiche di tipicità della grafia della de cuius , il che sarebbe stato impossibile a qualsivoglia Persona_2
contraffattore».
Rigettava, altresì, la domanda subordinata volta a dichiarare la nullità del testamento del 4.05.2000 per incapacità naturale della de cuius ovvero per dolo o violenza posta in essere in suo danno.
Argomentava che gli episodi ischemici che avevano colpito la de cuius nel 1998 e nel 1999 erano temporalmente lontani dal testamento olografo precedendolo di uno o due anni al pari del riconoscimento dell'invalidità civile da parte della Commissione medica che era successiva di ben cinque anni.
Aggiungeva che nessuno degli informatori escussi aveva riferito notizie circa l'effettiva assenza delle facoltà mentali da parte della all'epoca della redazione del secondo testamento e che Per_2
tali conclusioni avevano trovato riscontro nelle risultanze della CTU medica, depositata il 16.02.2022, secondo cui, sulla base dell'esame di documenti ufficiali (cartelle cliniche, verbale della Commissione invalidi civili, atti dell'amministrazione di sostegno del 2008) all'epoca della redazione del secondo testamento, la fosse in grado di prendere autonomamente decisioni, capace di agire e di Per_2 intendere e volere e che fosse, tutt'al più, interessata da una lieve e fisiologica fragilità e indebolimento della memoria connaturati all'età avanzata.
Condannava la parte attrice al pagamento delle spese liquidate in base al valore indeterminabile della causa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di tutti residenti Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in U.S.A. contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- aderito alle conclusioni rassegnate dalla CTU grafologica che, tuttavia, aveva omesso qualsivoglia specifico accertamento tecnico sulla composizione fisico-chimica della carta usata per il ritenuto testamento olografo (per acclarare la eventuale congruità della carta stessa con la data apparente dell'atto) e sull'inchiostro;
- omesso di considerare i seguenti indizi deponenti per la non autenticità del testamento olografo:
a) nel 2008 la de cuius aveva disconosciuto il fratello e riferito che il solo Per_3 Parte_1
l'aveva sempre accudita;
b) le parole ed i segni grafici utilizzati nel testamento quali “olografo” oppure “dico nomino”
(quale rafforzativo della precendente parola “nomino”) oppure “annullo ogni precedente testamento” o ancora dai trattini divisori della parole ” e “no-mino” non erano Persona_6
compatibili con il bagaglio di conoscenze della de cuius che aveva solo la licenza elementare.
pagina 3 di 7 Chiedeva, pertanto, il rinnovo della CTU mediante gli esami strumentali sul documento originale
Microspettrofotofetria UV-Visibile e/o la Parte_5
Nel merito instava per la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
Si sono costituiti , e contestando la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
fondatezza della domanda ed instando per il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva liquidato le spese sulla base del valore indeterminabile della causa laddove in base alla la stima ai fini TARI operata dal custode giudiziario, allorquando ha richiesto la liquidazione dei propri onorari, è invece pari a circa €. 960.000.
Lamentavano, altresì, che non era stato disposto l'aumento dell'onorario in funzione del numero delle parti rappresentate
L'appello principale è infondato.
Dalla lettura della CTU emerge chiaramente che l'esame microspettrofotoscopico UVVisibile è stato già effettuato dalla CTU dott.ssa . Persona_7
Ed infatti a pag. 30 dell'elaborato, al paragrafo “Premesse di carattere tecnico”, la grafologa ha spiegato di aver esaminato sia il documento ove risulta apposta la grafia in verifica, sia i documenti contenenti il prodotto scrittorio di comparazione, sottoponendo i detti documenti ad esame diretto e completo di ogni elemento grafico rilevante, attraverso indagini strumentali.
Ha precisato che dette analisi sono state compiute con microscopio elettronico SCD Starter
Microdigital II-G HD che consente la discriminazione di inchiostri attraverso l'evidenziazione del loro comportamento all'IR (infrarosso a led) nel tratto tarato a tre frequenze 780-850 e 950 nm, il recupero di scritturazioni cancellate e/o sovrapposte, attraverso l'irraggiamento ottico a luce IR in emissione, l'esame in trasparenza (a luce trasmessa), a luce radente, impiegata per individuare abrasioni meccaniche e per evidenziare la pressione esercitata dal soggetto scrivente sul supporto cartaceo, l'esame a luce ultravioletta (lampada di Wood) con picco tarato a circa 365 nm, utilizzata per evidenziare cancellature operate mediante l'impiego di prodotti chimici.
Ha, altresì, precisato che il materiale scrittorio oggetto dell'indagine peritale è stato esaminato attraverso rilievi fotografici, scanner portatile, lenti di ingrandimento macro 10 X con luce bianca, ed ispezionate per trasparenza.
A seguito di osservazione “in luce trasmessa” per trasparenza ed in “luce radente” con angolo d'incidenza di circa 6-10°, e di irradiazione UV ha escluso qualsivoglia alterazione del supporto cartaceo.
pagina 4 di 7 Ha, altresì, precisato che “l'ispezione mediante sorgente di illuminazione nel NIR, infrarosso vicino, ha evidenziato che nel tracciato grafico è stato usato il medesimo inchiostro” (vd. pagg. 48-
55 dove sono state riportate foto esplicative di quanto analizzato).
Al riguardo, ha aggiunto che gli esami compiuti hanno evidenziato che è stata usata una penna con punta a sfera ad inchiostro resinoso, di colore nero ed ha precisato che il tratto vergato mediante penna a sfera è riconoscibile rispetto a quello reso da altri strumenti scrittori, in quanto l'inchiostro risulta distribuito irregolarmente sul supporto cartaceo, manifestando la presenza di striature e/o mancanza e/o ridotta inchiostrazione in coincidenza con taluni tratti, a causa del rapido rotolamento della sfera, laddove quest'ultima resta per qualche istante in assenza di inchiostro, mentre nel caso in cui il mezzo scrittorio impiegato non prevede il rotolamento di una sfera,
l'inchiostro è distribuito con maggiore uniformità.
A fronte degli accertamenti compiuti dal CTU, l'assunto dell'appellante secondo cui il testamento non sarebbe stato interamente compilato dalla de cuius - che avrebbe apposto il proprio nome e cognome al secondo rigo e firmato in calce, mentre tutto il resto del testo sarebbe stato redatto da altra persona - non è condivisibile poiché si fonda sulla consulenza di parte redatta dalla dott.ssa che ha rassegnato le conclusioni senza aver mai effettuato i rilievi grafologici sugli Per_5
originali delle scritture di comparazione né in fase stragiudiziale, né in occasione delle operazioni peritali, tenute nell'ambito della CTU grafologica, a cui non ha preso parte.
Il CTU, invece, ha eseguito un esame completo al fine di individuare ed analizzare ogni elemento grafico rilevante.
Ha compiuto un previo accertamento relativo alla coerenza grafomotoria ed ha, quindi, analizzato la gestualità grafica della de cuius concludendo che tremore diffuso, correzioni, ritocchi, e aggiustamenti, tali fenomeni non risultano artificiosi in quanto compaiono diffusamente in tutto il testo, risultando coerenti con la natura grafomotoria del soggetto scrivente.
Il CTU ha concluso per l'autografia del testamento sulla base di un esame completo ed ha confermato le proprie conclusioni dopo aver redatto un secondo elaborato contenente una dettagliata, meditata ed analitica valutazione di tutti i rilievi sollevati dal CT della parte odierna appellante.
A fronte, quindi della completezza degli accertamenti eseguiti ed estesi anche al supporto cartaceo ed all'inchiostro usati, parte appellante si è limitata ad invocare una rinnovazione della
CTU con esami specifici (uno dei quali- come detto- già eseguito dal CTU) per approfondire degli aspetti che sono stati già oggetto di attento esame da parte del CTU.
pagina 5 di 7 L'esperta, infatti, non si è limitata ad una mera comparazione di scritture ma ha analizzato il testamento anche con l'utilizzo della tecnologia specifica effettuando l'indagine con l'utilizzo dell'infrarosso, della luce ultravioletta e con l'osservazione del documento in luce diretta, radente ed in trasparenza, come già adeguatamente rappresentato.
Ha, in particolare, precisato che “l'ispezione mediante sorgente di illuminazione nel NIR, infrarosso vicino, ha evidenziato che nel tracciato grafico è stato usato il medesimo inchiostro”.
Parte appellante ha invocato accertamenti specifici sull'inchiostro senza, tuttavia, precisare per quali ragioni quelli già eseguiti dalla dott.ssa dovrebbero ritenersi inattendibili. Per_7
Ha, altresì, reiterato le osservazioni sollevate dal CT di parte che sono state già superate in maniera esauriente e convincente dal CTU che ne ha confutato la fondatezza a monte fondandosi su accertamenti compiuti su fotocopie.
A fronte di tali emergenze, il rinnovo della CTU richiesto finisce per assumere una connotazione meramente esplorativa.
La completezza dell'esame compiuto dal CTU rende irrilevante la censura relativa all'uso parole ed espressioni non conformi al grado di istruzione della de cuius trattandosi di un profilo inidoneo a confutare il giudizio di natura tecnica espresso dalla dott.ssa a seguito degli Per_7
accertamenti eseguiti.
L'appello principale va, pertanto, rigettato.
E' infondato, altresì, l'appello incidentale.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di testamento olografo ed è, pertanto, di valore indeterminabile.
Peraltro, la stima ai fini TARI dei beni operata dal custode giudiziario non ha alcun carattere di ufficialità.
Anche la domanda relativa all'aumento dell'onorario in funzione del numero delle parti rappresentate deve essere rigettata poiché l'aumento stabilito dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 è facoltativo e non obbligatorio.
L'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione.
Peraltro, sia con la comparsa di costituzione che con le conclusionali la parte convenuta si è limitata ad una richiesta generica di condanna alle spese senza invocare alcun aumento.
L'appello incidentale deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 L'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 459/2023 pubblicata il Parte_1
10.02.2023 e sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da , Controparte_1
e , così decide: CP_2 Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
- Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.03.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
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