Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2024, n. 24285
CASS
Sentenza 10 settembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha esaminato il ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per cinque anni. Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di un'informativa della Procura della Repubblica di Napoli, in relazione a fatti per i quali il professionista era stato imputato di associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative, contribuendo all'ideazione della strategia giudiziale e stragiudiziale per la definizione di controversie relative a falsi sinistri. Il ricorrente aveva sollevato quattro motivi di ricorso: il primo riguardava la violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 1, l. n. 247/2012, contestando la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ritenendo gli illeciti commessi anteriormente al 2015 e lamentando la mancanza di motivazione sulla decorrenza della prescrizione fino al 2017; il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 59, lett. e) e n), l. n. 247/2012, e dell'art. 24 Cost., contestando la mancata applicazione dell'accompagnamento coattivo di testimoni e la possibilità per il Consiglio distrettuale di disciplina di esimersi dall'escussione di testimoni ritenuti rilevanti; il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione di norme deontologiche forensi e l'omessa ed illogica motivazione, sostenendo che la documentazione dei conferimenti degli incarichi smentisse l'accertamento sull'assunzione di mandati professionali senza il consenso della parte assistita e che la sentenza impugnata avesse omesso di indicare gli elementi comprovanti la finalità illecita della condotta; infine, il quarto motivo censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme deontologiche e omessa ed illogica motivazione in relazione all'entità della sanzione irrogata, contestando la valutazione del proprio comportamento collaborativo con le istituzioni forensi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli era rimasto intimato, mentre il Procuratore Generale aveva concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondato il vizio di prescrizione, confermando la corretta applicazione del principio secondo cui, in caso di illecito permanente, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, e che la documentazione acquisita consentiva di ancorare tale cessazione all'anno 2017, come indicato nel capo di incolpazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla presunta insussistente documentazione di illeciti successivi al 2015, poiché il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF ammette il vizio di motivazione solo nei limiti di cui all'art. 111 Cost., escludendo una revisione dell'accertamento di fatto. Riguardo al secondo motivo, ha condiviso le argomentazioni del CNF, escludendo l'applicabilità dell'accompagnamento coattivo nel procedimento disciplinare di natura amministrativa e confermando il potere discrezionale del consiglio di disciplina nel valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove, anche revocando l'ammissione di testimonianze ritenute superflue. Il terzo motivo è stato disatteso poiché le doglianze sollevate miravano a una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dal CNF, il quale aveva accertato l'accettazione di molteplici incarichi professionali senza consenso, la consapevolezza della finalità illecita delle operazioni, l'induzione e partecipazione ad atti fraudolenti, e l'utilizzo di atti falsi e testimoni compiacenti. Infine, il quarto motivo è stato respinto, ritenendo non conferenti le norme deontologiche invocate dal ricorrente in relazione alla sua condotta e confermando la proporzionalità ed adeguatezza della sanzione irrogata, la cui valutazione, al di fuori dello sviamento di potere, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di ragionevolezza. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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Massime1

Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2024, n. 24285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24285
    Data del deposito : 10 settembre 2024

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