CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
Massime • 1
Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2024, n. 24285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24285 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23019/2023 proposto da: LL IC, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO ER e LE DE AR;
- ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 157/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/07/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Civile Sent. Sez. U Num. 24285 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 10/09/2024 Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 2 09/07/2024 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;
udito il Procuratore generale, in persona dell’Avvocato Generale RENATO OC GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Corrado Rubera. FATTI DI CAUSA 1. ─ L’avvocato Nicola TO è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver «esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di probità, lealtà, correttezza e non rifiutandosi di prestare la propria attività nonostante la conoscenza delle operazioni illecite, usando mandati falsi e suggerendo l'adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti e documenti che sapeva essere falsi e intrattenendo rapporti anche con i testi che sapeva essere falsi»: questo il capo di incolpazione. Il procedimento è seguito a informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ex art. 51, comma 3, l. n. 247/2012 essendo stata disposta nei confronti del nominato professionista la misura cautelare degli arresti domiciliari;
allo stesso TO e ad altri iscritti all’albo era stato contestato, in sede penale, di aver «promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione»: al citato professionista era stato specificamente addebitato «di avere apportato il proprio contributo alle finalità della associazione per delinquere in qualità di avvocato, con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dalla associazione, in particolare contribuendo a ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi mezzi istruttori da utilizzare nella definizione delle controversie». Il locale Consiglio distrettuale di disciplina, acquisiti gli atti del procedimento penale ― ivi compresa la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva applicato all'imputato la pena di due anni di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 3 ―, ha irrogato all’avvocato TO la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione forense per la durata di anni cinque. 2. ― Avverso la pronuncia è stata proposta impugnazione avanti al Consiglio nazionale forense. Questo ha respinto il gravame con sentenza del 25 luglio 2013. 3. ― L’avvocato TO ricorre ora per cassazione con quattro motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli è rimasto intimato. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 56, comma 1, l. n. 247 del 2012. La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui si è occupata dell’eccepita prescrizione. Si assume che in base ai documenti del procedimento gli illeciti deontologici commessi erano collegati ad eventi storici risalenti all'anno 2015, onde l'azione disciplinare non poteva non considerarsi prescritta. Si assume che la sentenza, nel valorizzare il dato dell'esistenza di illeciti disciplinari posti in essere nell'arco temporale compreso tra gli anni 2015 e 2017, risulterebbe essere priva di motivazione. Il motivo è infondato. Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale, anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto: data che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza. Lo stesso CNF ha poi osservato che la documentazione degli atti del procedimento consentiva di ancorare la cessazione delle condotte illecite all’anno 2017, come indicato nel capo di incolpazione del Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 4 Consiglio distrettuale di disciplina. In punto di diritto, la pronuncia impugnata è conforme, per quanto qui rileva, al principio enunciato da Cass. Sez. U. 29 maggio 2023 n. 14957: decisione, quest’ultima, che con riguardo al tema della decorrenza della prescrizione nel caso di condotta illecita protratta nel tempo si pone in continuità con una giurisprudenza ampliamente consolidata (cfr. infatti, già con riferimento al disposto dell’art. 51 r.d.l. n. 1578/1933: Cass. Sez. U. 26 novembre 2008, n. 28159; Cass. Sez. U. 1 ottobre 2003, n. 14620). Come accennato, il ricorrente solleva una questione motivazionale: questione non indicata nella rubrica del motivo, ma univocamente veicolata dal contenuto del mezzo di censura. La doglianza è tuttavia inammissibile, siccome fondata sull’asserita insussistente documentazione, nel materiale di causa, di illeciti risalenti ad anni successivi al 2015. Si osserva, in proposito, che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. La relativa censura, come è noto, può riguardare solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ciò significa che, come ebbero già a rilevare queste Sezioni Unite Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 5 allorquando si occuparono dei limiti del sindacato di legittimità nel caso in cui fosse stato proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia di merito, «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa»: sicché, «[i]n coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso;
mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass. Sez. U. 16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In questa sede, pertanto, il ricorrente non può pretendere una revisione dell’accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, quanto al perdurare, fino a una certa data, della propria condotta illecita. 2. ― Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 59, lett. e) e lett. n), l. n. 247/2012, nonché dell’art. 50 r.d. n. 37 del 1934 e dell’art. 24 Cost.. La censura investe il tema della applicabilità al procedimento disciplinare dell’accompagnamento coattivo: il ricorrente rileva che tale istituto, contemplato dall’art. 132 c.p.p., è operante nel procedimento innanzi al consiglio distrettuale di disciplina forense in base al rinvio generale contenuto nell’art. 59 l. n. 247 del 2012. Viene contestato, inoltre, che il Consiglio distrettuale di disciplina potesse esimersi Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 6 dall’escutere testimoni la cui audizione era stata ritenuta rilevante, in assenza di alcuna «modifica documentale della situazione iniziale tale da giustificare la non assunzione della testimonianza del teste ammesso». La censura non ha fondamento A fronte del motivo di impugnazione vertente sul mancato accompagnamento coattivo del testimone da escutersi, il quale non si era presentato all’udienza all’uopo fissata, il Consiglio nazionale forense ha osservato che, per un verso, il potere di disporre il detto accompagnamento è attribuito all'autorità giudiziaria, mentre il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ha natura amministrativa, e, per altro verso, che il giudice della deontologia ha un ampio potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità, la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte: sicché ― ha spiegato il CNF ― la mancata audizione di testi o la revoca del provvedimento di ammissione non potrebbe comportare la nullità della decisione quando il consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze del tutto irrilevanti, essendo già in possesso di sufficienti elementi di giudizio. Tali rilievi meritano condivisione. Sotto un primo riflesso, occorre osservare che il procedimento davanti al consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (Cass. Sez. U. 6 luglio 2021, n. 19030). Ora, l’art. 59, lett. n), l. n. 247 del 2012 opera il richiamo alle norme del codice di procedura penale «se compatibili»: e la clausola di compatibilità porta ad escludere che l’organo di disciplina, stante la sua natura amministrativa, goda di quelle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute all’autorità giurisdizionali per fini di giustizia, come appunto quella di disporre l’accompagnamento coattivo Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 7 dei testimoni non comparsi (art. 131 c.p.p. e art. 68, comma 3, c.p.c.). Sotto un secondo riflesso vale, per i consigli di disciplina, quanto le Sezioni Unite hanno ritenuto con riguardo ai consigli degli ordini: va cioè confermato, riguardo ad essi, il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritengano superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2015, n. 21948). 3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 23, commi 1, 2, 5 e 6, 37, comma 1, 50, commi 1, 2 e 3 del codice deontologico forense, oltre che l’omessa ed illogica motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Consiglio nazionale forense abbia mancato di considerare la documentazione dei conferimenti degli incarichi operati dai propri assistiti: evenienza, questa, che smentirebbe l’accertamento circa l’assunzione, da parte dell’incolpato, di plurimi mandati professionali verso cui l’assistito non aveva manifestato alcun consenso. Si osserva, altresì, che la contestazione contenuta nel capo di incolpazione riguardava il conferimento di due soli incarichi, che il problema del consenso della parte assistita sarebbe stato superato dal rilascio, da parte di questa, della procura ad litem e che la sentenza impugnata avrebbe mancato di indicare gli elementi da cui si sarebbe ricavato che la condotta posta in essere da esso istante era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite. Si deplora pure che il Consiglio Nazionale Forense abbia mancato di menzionare le fonti del convincimento dallo stesso espresso nella sentenza impugnata. Il motivo va disatteso. Esso si dirige al «cuore» dell’accertamento di cui ha dato conto il Consiglio Nazionale Forense. Tale accertamento ha avuto precisamente Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 8 ad oggetto: l'accettazione, da parte dell’avvocato TO, di molteplici incarichi professionali conferiti da un soggetto terzo (denominato Assiservice), senza il consenso della parte assistita;
il mancato rifiuto dello stesso ricorrente di prestare la propria attività pur nella consapevolezza che essa era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite;
l’induzione e la partecipazione al compimento di atti contra legem o fraudolenti, patrocinando richieste e azioni dirette a conseguire il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali «mai verificatisi e costruiti ‘a tavolino’»; l'utilizzo, nell'attività professionale dello stesso istante, di atti di cui egli conosceva la falsità e di falsi testimoni, alcuni dei quali «indottrinati prima della deposizione». Come è evidente, le doglianze sollevate mirano, in realtà, a una revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede. Occorre rammentare, al riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). D’altra parte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma, altresì, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 9 18998): ebbene, il motivo non risulta affatto articolato secondo tale criterio. Mette conto infine di richiamare quanto sopra osservato, in via generale, sui limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, rilevandosi, in particolare, che il limite del «minimo costituzionale» della motivazione è stato, per quanto qui rileva, concretamente rispettato col rinvio operato dalla sentenza impugnata alle risultanze probatorie che il Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli aveva posto a fondamento della prima decisione. 4. ― Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 71 del codice deontologico forense, oltre che per omessa ed illogica motivazione. Il motivo investe il profilo relativo all’entità della sanzione irrogata e, segnatamente, il passaggio della decisione in cui è stato rimarcato che «è obbligo dell'avvocato mantenere nei confronti delle istituzioni forensi comportamenti ispirati a correttezza e lealtà e collaborare per l'attuazione delle finalità delle stesse istituzioni». Il ricorrente oppone di aver avuto un «atteggiamento collaborativo con le istituzioni forensi mediante la produzione di elementi istruttori e la richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni, anche con esplicazioni contrarie al proprio interesse». Chi impugna fa questione della correttezza del proprio comportamento in sede disciplinare, evocando norme che si mostrano non conferenti ai fini che qui interessano. Non è infatti appropriato il richiamo all’art. 19 del codice deontologico, che si limita a imporre all'avvocato l'obbligo di mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà; non lo è il riferimento, a pag. 20 del ricorso, al terzo comma dell’art. 21 dello stesso codice, che indica i criteri cui si deve conformare l'organo disciplinare nel determinare la sanzione;
non lo è nemmeno il rinvio, sempre a pag. 20 dell’atto di impugnazione, all’art. 71, comma 3, del medesimo testo normativo, il quale regola il valore che, nell'ambito del Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 10 procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, deve attribuirsi alla mancata sollecita risposta agli addebiti e alla mancata presentazione di osservazioni e difese. Né la decisione impugnata si espone a censura sul versante motivazionale. Secondo il Consiglio dell’ordine la sospensione applicata dal Consiglio distrettuale di disciplina deve essere ritenuta «sanzione proporzionata ed adeguata alle violazioni di cui l'iscritto si era reso responsabile a fronte della gravità delle condotte della loro pluralità; della reiterazione del tempo;
del loro rientrare nel novero degli illeciti penali, delle modalità e del contesto delinquenziale in cui sono avvenute;
della compromissione dell'immagine dell'avvocatura e della perdita di credibilità e prestigio della categoria conseguite alla vicenda giudiziaria che ha generato misure cautelari personali ed è giunta ad una condanna penale definitiva a due anni di reclusione;
della lesione dell'affidamento della figura dell'avvocato quale professionista leale e corretto». Va osservato, al riguardo, che, al di fuori dall'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, cit.): e, per certo, l’esposto svolgimento argomentativo non prospetta alcun vizio logico. Nemmeno il quarto motivo merita dunque accoglimento. 5. ― In conclusione, il ricorso è respinto. 6. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
- ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 157/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/07/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Civile Sent. Sez. U Num. 24285 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 10/09/2024 Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 2 09/07/2024 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;
udito il Procuratore generale, in persona dell’Avvocato Generale RENATO OC GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Corrado Rubera. FATTI DI CAUSA 1. ─ L’avvocato Nicola TO è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver «esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di probità, lealtà, correttezza e non rifiutandosi di prestare la propria attività nonostante la conoscenza delle operazioni illecite, usando mandati falsi e suggerendo l'adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti e documenti che sapeva essere falsi e intrattenendo rapporti anche con i testi che sapeva essere falsi»: questo il capo di incolpazione. Il procedimento è seguito a informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ex art. 51, comma 3, l. n. 247/2012 essendo stata disposta nei confronti del nominato professionista la misura cautelare degli arresti domiciliari;
allo stesso TO e ad altri iscritti all’albo era stato contestato, in sede penale, di aver «promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione»: al citato professionista era stato specificamente addebitato «di avere apportato il proprio contributo alle finalità della associazione per delinquere in qualità di avvocato, con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dalla associazione, in particolare contribuendo a ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi mezzi istruttori da utilizzare nella definizione delle controversie». Il locale Consiglio distrettuale di disciplina, acquisiti gli atti del procedimento penale ― ivi compresa la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva applicato all'imputato la pena di due anni di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 3 ―, ha irrogato all’avvocato TO la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione forense per la durata di anni cinque. 2. ― Avverso la pronuncia è stata proposta impugnazione avanti al Consiglio nazionale forense. Questo ha respinto il gravame con sentenza del 25 luglio 2013. 3. ― L’avvocato TO ricorre ora per cassazione con quattro motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli è rimasto intimato. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 56, comma 1, l. n. 247 del 2012. La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui si è occupata dell’eccepita prescrizione. Si assume che in base ai documenti del procedimento gli illeciti deontologici commessi erano collegati ad eventi storici risalenti all'anno 2015, onde l'azione disciplinare non poteva non considerarsi prescritta. Si assume che la sentenza, nel valorizzare il dato dell'esistenza di illeciti disciplinari posti in essere nell'arco temporale compreso tra gli anni 2015 e 2017, risulterebbe essere priva di motivazione. Il motivo è infondato. Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale, anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto: data che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza. Lo stesso CNF ha poi osservato che la documentazione degli atti del procedimento consentiva di ancorare la cessazione delle condotte illecite all’anno 2017, come indicato nel capo di incolpazione del Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 4 Consiglio distrettuale di disciplina. In punto di diritto, la pronuncia impugnata è conforme, per quanto qui rileva, al principio enunciato da Cass. Sez. U. 29 maggio 2023 n. 14957: decisione, quest’ultima, che con riguardo al tema della decorrenza della prescrizione nel caso di condotta illecita protratta nel tempo si pone in continuità con una giurisprudenza ampliamente consolidata (cfr. infatti, già con riferimento al disposto dell’art. 51 r.d.l. n. 1578/1933: Cass. Sez. U. 26 novembre 2008, n. 28159; Cass. Sez. U. 1 ottobre 2003, n. 14620). Come accennato, il ricorrente solleva una questione motivazionale: questione non indicata nella rubrica del motivo, ma univocamente veicolata dal contenuto del mezzo di censura. La doglianza è tuttavia inammissibile, siccome fondata sull’asserita insussistente documentazione, nel materiale di causa, di illeciti risalenti ad anni successivi al 2015. Si osserva, in proposito, che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. La relativa censura, come è noto, può riguardare solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ciò significa che, come ebbero già a rilevare queste Sezioni Unite Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 5 allorquando si occuparono dei limiti del sindacato di legittimità nel caso in cui fosse stato proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia di merito, «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa»: sicché, «[i]n coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso;
mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass. Sez. U. 16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In questa sede, pertanto, il ricorrente non può pretendere una revisione dell’accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, quanto al perdurare, fino a una certa data, della propria condotta illecita. 2. ― Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 59, lett. e) e lett. n), l. n. 247/2012, nonché dell’art. 50 r.d. n. 37 del 1934 e dell’art. 24 Cost.. La censura investe il tema della applicabilità al procedimento disciplinare dell’accompagnamento coattivo: il ricorrente rileva che tale istituto, contemplato dall’art. 132 c.p.p., è operante nel procedimento innanzi al consiglio distrettuale di disciplina forense in base al rinvio generale contenuto nell’art. 59 l. n. 247 del 2012. Viene contestato, inoltre, che il Consiglio distrettuale di disciplina potesse esimersi Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 6 dall’escutere testimoni la cui audizione era stata ritenuta rilevante, in assenza di alcuna «modifica documentale della situazione iniziale tale da giustificare la non assunzione della testimonianza del teste ammesso». La censura non ha fondamento A fronte del motivo di impugnazione vertente sul mancato accompagnamento coattivo del testimone da escutersi, il quale non si era presentato all’udienza all’uopo fissata, il Consiglio nazionale forense ha osservato che, per un verso, il potere di disporre il detto accompagnamento è attribuito all'autorità giudiziaria, mentre il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ha natura amministrativa, e, per altro verso, che il giudice della deontologia ha un ampio potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità, la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte: sicché ― ha spiegato il CNF ― la mancata audizione di testi o la revoca del provvedimento di ammissione non potrebbe comportare la nullità della decisione quando il consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze del tutto irrilevanti, essendo già in possesso di sufficienti elementi di giudizio. Tali rilievi meritano condivisione. Sotto un primo riflesso, occorre osservare che il procedimento davanti al consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (Cass. Sez. U. 6 luglio 2021, n. 19030). Ora, l’art. 59, lett. n), l. n. 247 del 2012 opera il richiamo alle norme del codice di procedura penale «se compatibili»: e la clausola di compatibilità porta ad escludere che l’organo di disciplina, stante la sua natura amministrativa, goda di quelle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute all’autorità giurisdizionali per fini di giustizia, come appunto quella di disporre l’accompagnamento coattivo Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 7 dei testimoni non comparsi (art. 131 c.p.p. e art. 68, comma 3, c.p.c.). Sotto un secondo riflesso vale, per i consigli di disciplina, quanto le Sezioni Unite hanno ritenuto con riguardo ai consigli degli ordini: va cioè confermato, riguardo ad essi, il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritengano superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2015, n. 21948). 3. ― Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 23, commi 1, 2, 5 e 6, 37, comma 1, 50, commi 1, 2 e 3 del codice deontologico forense, oltre che l’omessa ed illogica motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Consiglio nazionale forense abbia mancato di considerare la documentazione dei conferimenti degli incarichi operati dai propri assistiti: evenienza, questa, che smentirebbe l’accertamento circa l’assunzione, da parte dell’incolpato, di plurimi mandati professionali verso cui l’assistito non aveva manifestato alcun consenso. Si osserva, altresì, che la contestazione contenuta nel capo di incolpazione riguardava il conferimento di due soli incarichi, che il problema del consenso della parte assistita sarebbe stato superato dal rilascio, da parte di questa, della procura ad litem e che la sentenza impugnata avrebbe mancato di indicare gli elementi da cui si sarebbe ricavato che la condotta posta in essere da esso istante era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite. Si deplora pure che il Consiglio Nazionale Forense abbia mancato di menzionare le fonti del convincimento dallo stesso espresso nella sentenza impugnata. Il motivo va disatteso. Esso si dirige al «cuore» dell’accertamento di cui ha dato conto il Consiglio Nazionale Forense. Tale accertamento ha avuto precisamente Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 8 ad oggetto: l'accettazione, da parte dell’avvocato TO, di molteplici incarichi professionali conferiti da un soggetto terzo (denominato Assiservice), senza il consenso della parte assistita;
il mancato rifiuto dello stesso ricorrente di prestare la propria attività pur nella consapevolezza che essa era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite;
l’induzione e la partecipazione al compimento di atti contra legem o fraudolenti, patrocinando richieste e azioni dirette a conseguire il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali «mai verificatisi e costruiti ‘a tavolino’»; l'utilizzo, nell'attività professionale dello stesso istante, di atti di cui egli conosceva la falsità e di falsi testimoni, alcuni dei quali «indottrinati prima della deposizione». Come è evidente, le doglianze sollevate mirano, in realtà, a una revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede. Occorre rammentare, al riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). D’altra parte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma, altresì, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 9 18998): ebbene, il motivo non risulta affatto articolato secondo tale criterio. Mette conto infine di richiamare quanto sopra osservato, in via generale, sui limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, rilevandosi, in particolare, che il limite del «minimo costituzionale» della motivazione è stato, per quanto qui rileva, concretamente rispettato col rinvio operato dalla sentenza impugnata alle risultanze probatorie che il Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli aveva posto a fondamento della prima decisione. 4. ― Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 71 del codice deontologico forense, oltre che per omessa ed illogica motivazione. Il motivo investe il profilo relativo all’entità della sanzione irrogata e, segnatamente, il passaggio della decisione in cui è stato rimarcato che «è obbligo dell'avvocato mantenere nei confronti delle istituzioni forensi comportamenti ispirati a correttezza e lealtà e collaborare per l'attuazione delle finalità delle stesse istituzioni». Il ricorrente oppone di aver avuto un «atteggiamento collaborativo con le istituzioni forensi mediante la produzione di elementi istruttori e la richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni, anche con esplicazioni contrarie al proprio interesse». Chi impugna fa questione della correttezza del proprio comportamento in sede disciplinare, evocando norme che si mostrano non conferenti ai fini che qui interessano. Non è infatti appropriato il richiamo all’art. 19 del codice deontologico, che si limita a imporre all'avvocato l'obbligo di mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà; non lo è il riferimento, a pag. 20 del ricorso, al terzo comma dell’art. 21 dello stesso codice, che indica i criteri cui si deve conformare l'organo disciplinare nel determinare la sanzione;
non lo è nemmeno il rinvio, sempre a pag. 20 dell’atto di impugnazione, all’art. 71, comma 3, del medesimo testo normativo, il quale regola il valore che, nell'ambito del Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 10 procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, deve attribuirsi alla mancata sollecita risposta agli addebiti e alla mancata presentazione di osservazioni e difese. Né la decisione impugnata si espone a censura sul versante motivazionale. Secondo il Consiglio dell’ordine la sospensione applicata dal Consiglio distrettuale di disciplina deve essere ritenuta «sanzione proporzionata ed adeguata alle violazioni di cui l'iscritto si era reso responsabile a fronte della gravità delle condotte della loro pluralità; della reiterazione del tempo;
del loro rientrare nel novero degli illeciti penali, delle modalità e del contesto delinquenziale in cui sono avvenute;
della compromissione dell'immagine dell'avvocatura e della perdita di credibilità e prestigio della categoria conseguite alla vicenda giudiziaria che ha generato misure cautelari personali ed è giunta ad una condanna penale definitiva a due anni di reclusione;
della lesione dell'affidamento della figura dell'avvocato quale professionista leale e corretto». Va osservato, al riguardo, che, al di fuori dall'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, cit.): e, per certo, l’esposto svolgimento argomentativo non prospetta alcun vizio logico. Nemmeno il quarto motivo merita dunque accoglimento. 5. ― In conclusione, il ricorso è respinto. 6. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Sez. U – RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite