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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ARCECI Parte_1 C.F._1
LEANNE e avv. MELILLO MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Lavatoio,
n. 56, presso lo studio dell'avv. Arceci Leanne
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a LC LO (Albania) il 31/10/1975, contraevano matrimonio in VA (Albania), in data
03/03/2004.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20/07/2013).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre a disporsi l'affidamento in via esclusiva delle figlie alla madre con assegnazione della casa coniugale e diritto di visita del padre secondo le condizioni di cui al ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi in capo al resistente il versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025 compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che si riportava ai propri atti difensivi ed insisteva per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica al convenuto non comparso, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, visto il disinteresse morale e materiale manifestato dal padre;
dispone la collocazione delle figlie presso la madre, cui assegna la casa familiare;
incarica il Servizio Sociale di Rimini di prendere in carico la situazione del nucleo familiare, accertando la capacità genitoriale del padre e regolamentando ove possibile gli incontri padre – figlie;
pone a carico del padre il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna”; all'esito, si riservava di riferire al
Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiede la ricorrente unitamente alle figlie minori.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
E' inoltre rispettata la disposizione di cui all'art. 473bis.11 c.p.c., inserita dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e che si adegua ai principi sovranazionali in materia, la quale, nel disciplinare la competenza per territorio in materia di separazione (per espresso richiamo effettuato dall'art. 473bis.47 c.p.c.), indica il tribunale del luogo in cui le minori hanno la residenza abituale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e deve Parte_1 CP_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalla ricorrente.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalla mancata comparizione del resistente al tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi della ricorrente, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Inoltre, occorre sottolineare che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano del matrimonio contratto e registrato all'estero non osta alla piena rilevanza del vincolo (anche) nel nostro ordinamento, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento quanto alla forma, se è considerato tale dalle legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (cfr. Cass., n. 17620/2013).
Nel caso di specie, il matrimonio celebrato in Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia (tradotta) del certificato di matrimonio prodotta in giudizio.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
LO (Albania) il 01/04/1979, e nato in [...] il CP_1
31/10/1975, unitisi in matrimonio a VA (Albania), in data 03/03/2004.
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ARCECI Parte_1 C.F._1
LEANNE e avv. MELILLO MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Lavatoio,
n. 56, presso lo studio dell'avv. Arceci Leanne
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a LC LO (Albania) il 31/10/1975, contraevano matrimonio in VA (Albania), in data
03/03/2004.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20/07/2013).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre a disporsi l'affidamento in via esclusiva delle figlie alla madre con assegnazione della casa coniugale e diritto di visita del padre secondo le condizioni di cui al ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi in capo al resistente il versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025 compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che si riportava ai propri atti difensivi ed insisteva per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica al convenuto non comparso, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“dispone l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, visto il disinteresse morale e materiale manifestato dal padre;
dispone la collocazione delle figlie presso la madre, cui assegna la casa familiare;
incarica il Servizio Sociale di Rimini di prendere in carico la situazione del nucleo familiare, accertando la capacità genitoriale del padre e regolamentando ove possibile gli incontri padre – figlie;
pone a carico del padre il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna”; all'esito, si riservava di riferire al
Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiede la ricorrente unitamente alle figlie minori.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
E' inoltre rispettata la disposizione di cui all'art. 473bis.11 c.p.c., inserita dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e che si adegua ai principi sovranazionali in materia, la quale, nel disciplinare la competenza per territorio in materia di separazione (per espresso richiamo effettuato dall'art. 473bis.47 c.p.c.), indica il tribunale del luogo in cui le minori hanno la residenza abituale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e deve Parte_1 CP_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalla ricorrente.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalla mancata comparizione del resistente al tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi della ricorrente, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Inoltre, occorre sottolineare che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano del matrimonio contratto e registrato all'estero non osta alla piena rilevanza del vincolo (anche) nel nostro ordinamento, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento quanto alla forma, se è considerato tale dalle legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (cfr. Cass., n. 17620/2013).
Nel caso di specie, il matrimonio celebrato in Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia (tradotta) del certificato di matrimonio prodotta in giudizio.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
LO (Albania) il 01/04/1979, e nato in [...] il CP_1
31/10/1975, unitisi in matrimonio a VA (Albania), in data 03/03/2004.
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi