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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4414 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avvocato PERON STEFANO e dall'avvocato CERA NICOLA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_2 C.F._2
e difeso dall'avvocato PERON STEFANO e dall'avvocato CERA NICOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e coniugati a RE (VI) il CP_1 Controparte_2
giorno 08/09/2018, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2. la casa familiare, sita ad NA (VI), in via S. Bernardino n. 140/5, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di 1/2, verrà assegnata al SI. , che vi rimarrà a vivere, unitamente Controparte_2 al figlio ei periodi di sua permanenza con il padre;
la SI.ra ha lasciato l'abitazione Per_1 CP_1
familiare dallo scorso dicembre 2024;
3. la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior pagina 1 di 5 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e alla sua salute, tenendo sempre in debita considerazione le sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
4. il figlio minore avrà collocamento sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori – che, ad ogni modo, manterranno per il minore formale residenza presso il padre – secondo il calendario di seguito indicato il quale, comunque, potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti eSIenze del figlio e dei genitori;
5. starà con i genitori secondo il seguente calendario, salvi gli eventuali diversi accordi che Per_1
sopravvenissero tra le parti:
• Nella prima settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina con la madre, quando sarà portato a scuola o al padre e dal sabato mattina fino al lunedì mattina successivo quando sarà Per_1
portato a scuola o al padre;
nella seconda settimana, starà con la madre dal mercoledì mattina al sabato mattina quando sarà portato a scuola o al padre, e così via per le successive settimane;
qualora uno dei genitori volesse trascorrere con l'intero week end – comprensivo anche Per_1
della giornata del venerdì – l'altro genitore avrà diritto di recuperare, nella settimana successiva, la giornata persa. Analogamente, nei giorni di competenza del padre, sarà questi a riportare il minore a scuola o presso la madre;
• durante le vacanze natalizie, nel periodo 2024/2025 starà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre. In ogni caso i ricorrenti avranno cura di far trascorrere al minore il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
• a partire dalle vacanze natalizie 2025/2026 starà un anno nel periodo dal 24 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore.
In ogni caso i ricorrenti avranno cura di far trascorrere il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale con il genitore non assegnatario della settimana di vacanza;
• durante le vacanze pasquali per tre giorni con un genitore e per tre giorni con l'altro genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze estive, nell'anno 2025, per una settimana con un genitore e per una settimana con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31 maggio dello stesso anno. A partire dall'estate
2026 saranno garantite due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica o video-call o via e-mail all'altro genitore;
• le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario pagina 2 di 5 delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
• il lunedì o il venerdì festivi, verranno annessi al fine settimana del genitore con cui il figlio lo trascorrerà, indipendentemente dal fatto che siano giorni di visita o meno;
• in ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto del figlio di trascorrere con ciascuno dei genitori il Per_1
giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento. Laddove i genitori non possano / non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino-pranzo e pomeriggio-cena) in modo che possa Per_1
trascorrere del tempo con ciascuno di essi alternando negli anni le parti della giornata. Restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti.
Indipendentemente dal calendario di visite, trascorrerà con il padre il giorno della Festa Per_1
del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma;
analogamente verrà fatto per il compleanno di entrambi i genitori;
• in ogni caso: al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto il figlio nel periodo di riferimento;
• durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario nel periodo di riferimento al contatto telefonico quotidiano durante festività, ponti e vacanze estive;
6. i genitori provvederanno personalmente al sostentamento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, considerato l'affidamento paritario del minore;
resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
le spese della retta dell'asilo saranno sostenute per Euro 155,00 mensili dal padre e per Euro 120,00 mensili dalla madre, salvo diversi accordi tra le parti;
7. le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nessuna domanda di mantenimento reciprocamente viene avanzata, rinunciandovi i coniugi espressamente;
8. la SI.ra si impegna a cedere al SI. , il quale accetta, la propria quota del 50% CP_1 CP_2 dell'immobile familiare sito ad NA (VI) in via S. Bernardino n. 140/5, identificato come da visura allegata al ricorso. Per il trasferimento della suddetta proprietà le parti si impegnano sin da ora a presentarsi dinanzi ad un notaio di fiducia, a semplice richiesta di una di loro, per la stipula del relativo atto notarile, nel rispetto del presente accordo. Le spese per gli atti che dovessero rendersi utili o necessari verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50%; pagina 3 di 5 9. Il trasferimento immobiliare in questione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni contenute nel presente atto – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n. 154;
10. Il SI. si impegna altresì ad accollarsi l'intero mutuo residuo acceso presso Crédit Controparte_2
Agricole per l'acquisto dell'immobile familiare, liberando così da ogni obbligazione solidale la SI.ra
; CP_1
11. gli ulteriori rapporti patrimoniali (mobilio e suppellettili, conto corrente co-intestato, beni mobili registrati) vengono regolati con accordi separati, all'esito dei quali i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione;
12. l'importo dell'Assegno per il nucleo familiare sarà devoluto in via esclusiva alla SI.ra ; CP_1
13. i ricorrenti, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore del figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RE (VI) in data 08/09/2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore e al suo collocamento sostanzialmente paritario presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
pagina 4 di 5 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NA (VI), in via
S. Bernardino n. 140/5, in favore di che vi rimarrà a vivere, unitamente al figlio Controparte_2
nei periodi di sua permanenza con il padre, tenuto conto che le parti hanno pur convenuto un Per_1
collocamento paritario del minore presso i genitori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_1 Controparte_2
in RE (VI) in data 08/09/2018 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 13/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4414 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avvocato PERON STEFANO e dall'avvocato CERA NICOLA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_2 C.F._2
e difeso dall'avvocato PERON STEFANO e dall'avvocato CERA NICOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e coniugati a RE (VI) il CP_1 Controparte_2
giorno 08/09/2018, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2. la casa familiare, sita ad NA (VI), in via S. Bernardino n. 140/5, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di 1/2, verrà assegnata al SI. , che vi rimarrà a vivere, unitamente Controparte_2 al figlio ei periodi di sua permanenza con il padre;
la SI.ra ha lasciato l'abitazione Per_1 CP_1
familiare dallo scorso dicembre 2024;
3. la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior pagina 1 di 5 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e alla sua salute, tenendo sempre in debita considerazione le sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
4. il figlio minore avrà collocamento sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori – che, ad ogni modo, manterranno per il minore formale residenza presso il padre – secondo il calendario di seguito indicato il quale, comunque, potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti eSIenze del figlio e dei genitori;
5. starà con i genitori secondo il seguente calendario, salvi gli eventuali diversi accordi che Per_1
sopravvenissero tra le parti:
• Nella prima settimana, dal lunedì mattina al mercoledì mattina con la madre, quando sarà portato a scuola o al padre e dal sabato mattina fino al lunedì mattina successivo quando sarà Per_1
portato a scuola o al padre;
nella seconda settimana, starà con la madre dal mercoledì mattina al sabato mattina quando sarà portato a scuola o al padre, e così via per le successive settimane;
qualora uno dei genitori volesse trascorrere con l'intero week end – comprensivo anche Per_1
della giornata del venerdì – l'altro genitore avrà diritto di recuperare, nella settimana successiva, la giornata persa. Analogamente, nei giorni di competenza del padre, sarà questi a riportare il minore a scuola o presso la madre;
• durante le vacanze natalizie, nel periodo 2024/2025 starà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre. In ogni caso i ricorrenti avranno cura di far trascorrere al minore il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
• a partire dalle vacanze natalizie 2025/2026 starà un anno nel periodo dal 24 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore.
In ogni caso i ricorrenti avranno cura di far trascorrere il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale con il genitore non assegnatario della settimana di vacanza;
• durante le vacanze pasquali per tre giorni con un genitore e per tre giorni con l'altro genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze estive, nell'anno 2025, per una settimana con un genitore e per una settimana con l'altro genitore, da concordarsi entro il 31 maggio dello stesso anno. A partire dall'estate
2026 saranno garantite due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica o video-call o via e-mail all'altro genitore;
• le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario pagina 2 di 5 delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
• il lunedì o il venerdì festivi, verranno annessi al fine settimana del genitore con cui il figlio lo trascorrerà, indipendentemente dal fatto che siano giorni di visita o meno;
• in ogni caso, a far data dalla odierna pattuizione: indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto del figlio di trascorrere con ciascuno dei genitori il Per_1
giorno del proprio compleanno per un momento conviviale di festeggiamento. Laddove i genitori non possano / non vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in due parti (mattino-pranzo e pomeriggio-cena) in modo che possa Per_1
trascorrere del tempo con ciascuno di essi alternando negli anni le parti della giornata. Restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti.
Indipendentemente dal calendario di visite, trascorrerà con il padre il giorno della Festa Per_1
del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma;
analogamente verrà fatto per il compleanno di entrambi i genitori;
• in ogni caso: al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto il figlio nel periodo di riferimento;
• durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario nel periodo di riferimento al contatto telefonico quotidiano durante festività, ponti e vacanze estive;
6. i genitori provvederanno personalmente al sostentamento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, considerato l'affidamento paritario del minore;
resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
le spese della retta dell'asilo saranno sostenute per Euro 155,00 mensili dal padre e per Euro 120,00 mensili dalla madre, salvo diversi accordi tra le parti;
7. le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e pertanto nessuna domanda di mantenimento reciprocamente viene avanzata, rinunciandovi i coniugi espressamente;
8. la SI.ra si impegna a cedere al SI. , il quale accetta, la propria quota del 50% CP_1 CP_2 dell'immobile familiare sito ad NA (VI) in via S. Bernardino n. 140/5, identificato come da visura allegata al ricorso. Per il trasferimento della suddetta proprietà le parti si impegnano sin da ora a presentarsi dinanzi ad un notaio di fiducia, a semplice richiesta di una di loro, per la stipula del relativo atto notarile, nel rispetto del presente accordo. Le spese per gli atti che dovessero rendersi utili o necessari verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50%; pagina 3 di 5 9. Il trasferimento immobiliare in questione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni contenute nel presente atto – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n. 154;
10. Il SI. si impegna altresì ad accollarsi l'intero mutuo residuo acceso presso Crédit Controparte_2
Agricole per l'acquisto dell'immobile familiare, liberando così da ogni obbligazione solidale la SI.ra
; CP_1
11. gli ulteriori rapporti patrimoniali (mobilio e suppellettili, conto corrente co-intestato, beni mobili registrati) vengono regolati con accordi separati, all'esito dei quali i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione;
12. l'importo dell'Assegno per il nucleo familiare sarà devoluto in via esclusiva alla SI.ra ; CP_1
13. i ricorrenti, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore del figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RE (VI) in data 08/09/2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore e al suo collocamento sostanzialmente paritario presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
pagina 4 di 5 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NA (VI), in via
S. Bernardino n. 140/5, in favore di che vi rimarrà a vivere, unitamente al figlio Controparte_2
nei periodi di sua permanenza con il padre, tenuto conto che le parti hanno pur convenuto un Per_1
collocamento paritario del minore presso i genitori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, in favore del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_1 Controparte_2
in RE (VI) in data 08/09/2018 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 13/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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