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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
TRIBUNALE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5820/2018 R.G.
TRA
cf. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1967 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Diego
Busacca.
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre Controparte_1
(VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
già nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Controparte_1
- CONVENUTO OPPOSTO –
OGGETTO: contratti bancari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ n.q. di cessionaria del credito della “Banca IFIS s.p.a.” Controparte_1
ha notificato al sig. atto di precetto intimando il pagamento Parte_1
Pag.1 di 9 Tribunale di Messina
della somma di € 10.227,99 in esecuzione del D.I. n. 277/17 emesso in data
17/02/17 dal Tribunale di Messina.
Avverso tale atto, proponeva opposizione ex artt. 615 co. 1 Parte_1
e 617 co.1 c.p.c. eccependo la nullità assoluta e radicale per omessa notifica del
D.I., la nullità della notifica del D.I. ex art. 143 c.p.c. , per inesistenza dei presupposti di legge, l'inefficacia giuridica del D.I. e del precetto opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c., la prescrizione quinquennale del diritto di credito ex. art. n. 2948 c.c., la violazione della legge cd. "antiusura" e dell'art.1283 c.c.
(divieto di anatocismo) ed, in via subordinata, l'eccessività della somma precettata, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità assoluta e radicale del precetto opposto, la prescrizione del diritto di credito della società opposta ex art. 2948 c.c., l'inesistenza di obbligazione giuridica, il difetto di legittimazione attiva della società opposta anche con riferimento all'art. 1264 c.c. ed, in via subordinata, non dovuti gli interessi di mora richiesti in misura non legale.
La società opposta “ " si costituitava in giudizio con comparsa CP_1
chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria dell'opponente e dell'opposizione a precetto.
Il G.I. con ordinanza del 27/02/19, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 14/02/19, in accoglimento della istanza di inibitoria,
sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e rinviava la
causa all'udienza 17/06/21 per la precisazione delle conclusioni.
proponeva, quindi, reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 c.p.c. CP_1
avverso l'ordinanza del G.I. del 27/02/19 di sospensione dell' efficacia esecutiva
Pag.2 di 9 Tribunale di Messina
dell'atto di precetto opposto ed il relativo procedimento n.1142/19 R.G. veniva successivamente cancellato dal ruolo per l'assenza in udienza delle parti.
Precisate, pertanto, le conclusioni all'udienza del 13/11/24 la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Con i primi due motivi di opposizione parte ricorrente si duole della nullità
del precetto in quanto non risulterebbe, a suo dire, correttamente notificato il decreto ingiuntivo. Sul punto, si evidenzia che, dalla produzione documentale in atti, emerge chiaramente come il decreto ingiuntivo sia stato correttamente notificato precedentemente rispetto al successivo atto di precetto.
La notifica del decreto ingiuntivo, peraltro, è avvenuta, ai sensi dell'art. 143
c.p.c., nei 60 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento di rimessione in termini.
In riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., occorre specificare che la rateizzazione dell'unico
debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non
determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori:
per tali versamenti, e per i relativi interessi, infatti, non può trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291;
Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707).
Sul punto, per giurisprudenza consolidata, il pagamento di ratei del mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi
Pag.3 di 9 Tribunale di Messina
scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n.
2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario,
anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria;
(Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022:
ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto la prescrizione
decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata).
Con altro motivo, l'opponente eccepisce la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio. A dire dell'opponente, la suesposta circostanza, comporterebbe il difetto di titolarità del
CP_ rapporto dedotto in giudizio in capo a , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Quanto dedotto non è meritevole d'accoglimento. Per costante
Pag.4 di 9 Tribunale di Messina
giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “La notificazione della cessione
del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a
forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della
mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere
effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante
comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014). Si veda da ultimo, Trib.
Brindisi, Ord., 20 aprile 2021.
Occorre, infine, precisare che le contestazioni afferenti al merito della pretesa non possono essere sollevate in tale procedimento, con particolare riferimento all'asserito superamento del “Tasso soglia” e all'applicazione di interessi anatocistici.
Tali motivi di opposizione devono essere ritenuti inammissibili poiché
coperti dal giudicato implicito, non essendo gli stessi stati eccepiti prima di questo momento.
Sul punto, preliminarmente, occorre osservare che il Giudice dell'esecuzione,
nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura
giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo
stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal
quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il
Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o
modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la
interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il
principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile
in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di una sentenza o di un
decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti
alla emanazione della sentenza o del provvedimento monitorio possono essere
Pag.5 di 9 Tribunale di Messina
dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di appello ovvero di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo
di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Per costante giurisprudenza, infatti, quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato,
non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero di quello di appello avverso la sentenza di primo grado, rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo o la sentenza di primo grado, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero in quello di appello (Cass. 10495/04;
5884/99;9679/97; 1935/94)» (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015).
Occorre, ancora ribadire che il titolo posto a fondamento del precetto opposto è il decreto ingiuntivo. Le contestazioni riferite allo stesso, non possono pertanto,
formare oggetto del presente giudizio. Al riguardo la giurisprudenza risulta essere tendenzialmente concorde nell'affermare che “la mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) […] può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art 645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art
615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente
Pag.6 di 9 Tribunale di Messina
competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass., Sez I, 07 dicembre 2012, n.22261).
Parte opponente eccepisce di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Costante giurisprudenza ha ritenuto l'inesistenza un'ipotesi del tutto residuale e ha considerato “soltanto” nulla, ad esempio, la notificazione effettuata in un luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario dell'atto notificato, tale da far ritenere – malgrado la notificazione sia viziata ed irregolare – che l'atto notificato sia pervenuto almeno minimamente nella sfera di conoscibilità del suo destinatario.
L'inesistenza opera, allora, quando è esorbitante lo scostamento dallo schema e nella radicale estraneità tra modalità di esecuzione e modello processuale, quando non soccorre nemmeno un “contatto” tra l'atto ed il suo destinatario, tanto da non potersi ragionevolmente sostenere conseguito lo scopo prefissato dalla legge del raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e della possibilità – se lo vuole – di esercitare effettivamente il diritto di difesa;
nell'ipotesi di totale mancanza dell'atto (c.d. inesistenza materiale) o allo stesso modo, laddove l'atto, pur materialmente esistente, risulti privo degli elementi costitutivi essenziali, capaci di rendere riconoscibile – sotto il profilo sociale – e qualificabile – sotto il profilo giuridico – l'atto stesso, appunto, come una notificazione, sia pure invalida (è la c.d. inesistenza giuridica). Secondo un orientamento consolidato, dunque, nell'ottica della strumentalità delle forme degli atti processuali, l'inesistenza della notificazione si configura di fatto solo qualora questa sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell'atto. Ogni altra difformità rispetto allo schema ricade nella categoria della nullità della notifica (Cass. 9050/2020).
Ciò posto e ritenuto che nel caso di specie non ci troviamo assolutamente di fronte ad un'ipotesi di inesistenza della notifica, in applicazione della regola
Pag.7 di 9 Tribunale di Messina
dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame di cui all'art 161 c.p.c, i vizi di nullità del decreto non fatti valere con l'opposizione (eventualmente tardiva) al medesimo non possono più esser fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, implicando con ciò una sanatoria del vizio che non potrà più essere oggetto di impugnazione.
L'opposizione va, quindi, rigettata in ogni sua parte.
Ritenuto, infine, l'accoglimento delle domande di parte opposta, le spese processuali, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico della opponente e liquidate, in ragione delle questioni trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa Parte_1
, nei confronti di e per essa
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Messina e lo dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna la parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto,
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 18.03.2025
Il Giudice
Valeria Anna Pappalardo
Pag.8 di 9 Tribunale di Messina
Pag.9 di 9
TRIBUNALE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5820/2018 R.G.
TRA
cf. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1967 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Diego
Busacca.
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre Controparte_1
(VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
già nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Controparte_1
- CONVENUTO OPPOSTO –
OGGETTO: contratti bancari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ n.q. di cessionaria del credito della “Banca IFIS s.p.a.” Controparte_1
ha notificato al sig. atto di precetto intimando il pagamento Parte_1
Pag.1 di 9 Tribunale di Messina
della somma di € 10.227,99 in esecuzione del D.I. n. 277/17 emesso in data
17/02/17 dal Tribunale di Messina.
Avverso tale atto, proponeva opposizione ex artt. 615 co. 1 Parte_1
e 617 co.1 c.p.c. eccependo la nullità assoluta e radicale per omessa notifica del
D.I., la nullità della notifica del D.I. ex art. 143 c.p.c. , per inesistenza dei presupposti di legge, l'inefficacia giuridica del D.I. e del precetto opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c., la prescrizione quinquennale del diritto di credito ex. art. n. 2948 c.c., la violazione della legge cd. "antiusura" e dell'art.1283 c.c.
(divieto di anatocismo) ed, in via subordinata, l'eccessività della somma precettata, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità assoluta e radicale del precetto opposto, la prescrizione del diritto di credito della società opposta ex art. 2948 c.c., l'inesistenza di obbligazione giuridica, il difetto di legittimazione attiva della società opposta anche con riferimento all'art. 1264 c.c. ed, in via subordinata, non dovuti gli interessi di mora richiesti in misura non legale.
La società opposta “ " si costituitava in giudizio con comparsa CP_1
chiedendo il rigetto della istanza di inibitoria dell'opponente e dell'opposizione a precetto.
Il G.I. con ordinanza del 27/02/19, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 14/02/19, in accoglimento della istanza di inibitoria,
sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e rinviava la
causa all'udienza 17/06/21 per la precisazione delle conclusioni.
proponeva, quindi, reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 c.p.c. CP_1
avverso l'ordinanza del G.I. del 27/02/19 di sospensione dell' efficacia esecutiva
Pag.2 di 9 Tribunale di Messina
dell'atto di precetto opposto ed il relativo procedimento n.1142/19 R.G. veniva successivamente cancellato dal ruolo per l'assenza in udienza delle parti.
Precisate, pertanto, le conclusioni all'udienza del 13/11/24 la causa veniva posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Con i primi due motivi di opposizione parte ricorrente si duole della nullità
del precetto in quanto non risulterebbe, a suo dire, correttamente notificato il decreto ingiuntivo. Sul punto, si evidenzia che, dalla produzione documentale in atti, emerge chiaramente come il decreto ingiuntivo sia stato correttamente notificato precedentemente rispetto al successivo atto di precetto.
La notifica del decreto ingiuntivo, peraltro, è avvenuta, ai sensi dell'art. 143
c.p.c., nei 60 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento di rimessione in termini.
In riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., occorre specificare che la rateizzazione dell'unico
debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non
determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori:
per tali versamenti, e per i relativi interessi, infatti, non può trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291;
Cass., 29-1-1999, n. 802; Cass., 30-9-2002, n. 12707).
Sul punto, per giurisprudenza consolidata, il pagamento di ratei del mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi
Pag.3 di 9 Tribunale di Messina
scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n.
2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario,
anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria;
(Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022:
ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto la prescrizione
decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata).
Con altro motivo, l'opponente eccepisce la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio. A dire dell'opponente, la suesposta circostanza, comporterebbe il difetto di titolarità del
CP_ rapporto dedotto in giudizio in capo a , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Quanto dedotto non è meritevole d'accoglimento. Per costante
Pag.4 di 9 Tribunale di Messina
giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “La notificazione della cessione
del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a
forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della
mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere
effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante
comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014). Si veda da ultimo, Trib.
Brindisi, Ord., 20 aprile 2021.
Occorre, infine, precisare che le contestazioni afferenti al merito della pretesa non possono essere sollevate in tale procedimento, con particolare riferimento all'asserito superamento del “Tasso soglia” e all'applicazione di interessi anatocistici.
Tali motivi di opposizione devono essere ritenuti inammissibili poiché
coperti dal giudicato implicito, non essendo gli stessi stati eccepiti prima di questo momento.
Sul punto, preliminarmente, occorre osservare che il Giudice dell'esecuzione,
nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura
giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo
stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal
quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il
Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o
modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la
interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il
principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile
in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di una sentenza o di un
decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti
alla emanazione della sentenza o del provvedimento monitorio possono essere
Pag.5 di 9 Tribunale di Messina
dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di appello ovvero di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo
di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Per costante giurisprudenza, infatti, quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato,
non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero di quello di appello avverso la sentenza di primo grado, rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo o la sentenza di primo grado, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero in quello di appello (Cass. 10495/04;
5884/99;9679/97; 1935/94)» (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015).
Occorre, ancora ribadire che il titolo posto a fondamento del precetto opposto è il decreto ingiuntivo. Le contestazioni riferite allo stesso, non possono pertanto,
formare oggetto del presente giudizio. Al riguardo la giurisprudenza risulta essere tendenzialmente concorde nell'affermare che “la mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) […] può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art 645 c.p.c, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art 650 c.p.c e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione di cui agli art
615 e 617 c.p.c dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente
Pag.6 di 9 Tribunale di Messina
competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass., Sez I, 07 dicembre 2012, n.22261).
Parte opponente eccepisce di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Costante giurisprudenza ha ritenuto l'inesistenza un'ipotesi del tutto residuale e ha considerato “soltanto” nulla, ad esempio, la notificazione effettuata in un luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario dell'atto notificato, tale da far ritenere – malgrado la notificazione sia viziata ed irregolare – che l'atto notificato sia pervenuto almeno minimamente nella sfera di conoscibilità del suo destinatario.
L'inesistenza opera, allora, quando è esorbitante lo scostamento dallo schema e nella radicale estraneità tra modalità di esecuzione e modello processuale, quando non soccorre nemmeno un “contatto” tra l'atto ed il suo destinatario, tanto da non potersi ragionevolmente sostenere conseguito lo scopo prefissato dalla legge del raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e della possibilità – se lo vuole – di esercitare effettivamente il diritto di difesa;
nell'ipotesi di totale mancanza dell'atto (c.d. inesistenza materiale) o allo stesso modo, laddove l'atto, pur materialmente esistente, risulti privo degli elementi costitutivi essenziali, capaci di rendere riconoscibile – sotto il profilo sociale – e qualificabile – sotto il profilo giuridico – l'atto stesso, appunto, come una notificazione, sia pure invalida (è la c.d. inesistenza giuridica). Secondo un orientamento consolidato, dunque, nell'ottica della strumentalità delle forme degli atti processuali, l'inesistenza della notificazione si configura di fatto solo qualora questa sia priva dei propri elementi costitutivi quali sono la trasmissione e la consegna dell'atto. Ogni altra difformità rispetto allo schema ricade nella categoria della nullità della notifica (Cass. 9050/2020).
Ciò posto e ritenuto che nel caso di specie non ci troviamo assolutamente di fronte ad un'ipotesi di inesistenza della notifica, in applicazione della regola
Pag.7 di 9 Tribunale di Messina
dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame di cui all'art 161 c.p.c, i vizi di nullità del decreto non fatti valere con l'opposizione (eventualmente tardiva) al medesimo non possono più esser fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, implicando con ciò una sanatoria del vizio che non potrà più essere oggetto di impugnazione.
L'opposizione va, quindi, rigettata in ogni sua parte.
Ritenuto, infine, l'accoglimento delle domande di parte opposta, le spese processuali, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico della opponente e liquidate, in ragione delle questioni trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa Parte_1
, nei confronti di e per essa
[...] Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Messina e lo dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna la parte opponente al pagamento, a favore dell'opposto,
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 18.03.2025
Il Giudice
Valeria Anna Pappalardo
Pag.8 di 9 Tribunale di Messina
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