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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4624 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Concetta Schirò, presso il cui studio a Palermo, via Giuseppe Arcoleo n. 39, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore La Rocca, presso il cui studio a Belmonte Mezzagno (PA), via Rosario Di
Salvo n. 16, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 06/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06/10/2025 le parti hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori nata a [...] il Persona_1
09/06/2011, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_2 Per_3 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate:
“1) La sig.ra vive e vivrà nella casa sita in Palermo Via Ciaculli n. 242/ B ove Parte_1
1 avrà il proprio domicilio ed ove abiterà stabilmente unitamente ai tre figli: Persona_4
e come sopra anticipato, detto immobile è di proprietà della Persona_5 Persona_6 madre del sig. e concesso in comodato d'uso gratuito alla sig.ra , CP_1 Parte_1 al mero esclusivo fine di abitarvi con i figli;
2) Le parti concordano che resta libero il reciproco diritto di fissare il domicilio dove meglio riterranno e cambiarlo tutte le volte che lo decideranno, senza reciproca ingerenza, il tutto con il solo obbligo che ogni eventuale mutamento dovrà essere comunicato all'altra parte, almeno quindici giorni prima della data del trasferimento, vista la presenza dei minori, a mezzo e-mail o whatsapp, nella quale dovrà essere indicato il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico;
3) I tre figli e con domicilio prevalente presso la madre, sono Persona_1 Per_2 Per_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4) Le parti stabiliscono che le comunicazioni in ordine alla gestione dei figli avvenga a mezzo e-mail, telefono o WhatsApp;
5) Salva ed impregiudicata ogni futura modifica concordata liberamente fra le parti in dipendenza delle future esigenze dei figli e di essi genitori, allo stato il regime di visita sarà liberamente esercitato dalle parti.
In ipotesi di disaccordo le parti stabiliscono, ora per allora quanto segue:
- I figli potranno essere presi da casa e lasciati e/o presi da scuola o dalla palestra dai genitori ogni qualvolta lo desiderano, sempre previo accordo dei genitori e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- I figli e potranno vedere il padre tre giorni alla settimana, il Persona_1 Per_2 Per_3 lunedì, il mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 per poi essere riaccompagnati presso l'abitazione della madre alle ore 20,00.
- Il padre e la madre avranno il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro genitore, con i figli che potranno pernottare la notte del sabato presso l'abitazione paterna e/o materna ogni qualvolta lo desiderano per poi riaccompagnarli la domenica presso il domicilio della madre e comunque entro le ore 20,00 della domenica.
2 Per quanto riguarda le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno con i figli anche 15 giorni consecutivi, da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, detto periodo dovrà essere inteso, come compreso dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto ad anni alterni;
per quel che riguarda, invece, le festività civili e religiose le parti concordano di adottare il principio dell'alternanza, mentre in caso di disaccordo, stabiliscono, ora per allora che dal 23 al 26 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 02 gennaio, ad anni alterni, i minori staranno ora con l'uno ora con l'altro genitore. Durante le festività pasquali ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena, e comunque sempre secondo il principio dell'alternanza e della rotazione, mentre tutte le comunicazioni tra le parti avverrà, come anzidetto, a mezzo e- mail, telefono o WhatsApp.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori e la somma mensile Persona_1 Per_2 Per_3 complessiva di € 450,00 (ossia € 150,00 a figlio) e detta somma sarà corrisposta entro il 05 di ogni mese tramite bonifico bancario e/o assegno intestato alla madre, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Le parti stabiliscono, altresì, che l'assegno unico percepito per i tre figli Persona_1
e sia richiesto e riscosso direttamente dalla sig.ra al 100%, Per_2 Per_3 Parte_1 di talché il presente atto sarà inteso come autorizzazione espressa per la sig.ra ad inoltrare la richiesta all'Istituto competente.
Per quel che riguarda le spese straordinarie le parti concordano di contribuire al pagamento delle stesse, nella misura del 50% secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo
e più segnatamente: Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
b) spese per regali in
3 occasione di feste di compagni di scuola;
“Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio assenso su spese extra-assegno sanitarie relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza); nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto
4 le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario.
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa”, attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola);
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori Persona_4 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_5 [...]
nato a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle parti Per_6 nel ricorso congiunto depositato il 06/10/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA MA AN CE
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