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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
così composta:
1) Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
3) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4673/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 16.10.2024, e vertente tra
C.F. – P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici (C.F. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Viale Europa n.
190, e rappresentata e difesa dall'Avv. D'Alessio Claudia (C.F
), in virtù di procura in atti. C.F._2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24312/2019, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.12.2019 in materia di titoli di credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_1
1 pagamento della somma di euro 7.762,13 quali risarcimento per l'illecita negoziazione di 4 assegni non trasferibili emessi per conto di dalla Banca Pt_2
popolare di Novara ed incassati da soggetti diversi dai reali legittimati.
A fondamento delle proprie domande, l'allora attrice sosteneva che tramite il servizio postale ordinario la Banca Popolare di Novara aveva inviato ad Parte_3
l'assegno n. 823774436-00 per l'importo di euro 2.512,13, ad Persona_1
l'assegno n. 8238135339-05 per l'importo di euro 3.000,00, a l'assegno n. Persona_2
8237883921-07 per l'importo di euro 1.600,00ed alla società in accomandita semplice
Autoservizi Pulzella l'assegno 8200252633-01 per l'importo di euro 650.
I suddetti assegni, tuttavia, erano stati incassati da soggetti diversi dai beneficiari previa contraffazione degli stessi, motivo per il quale aveva dovuto Pt_2
corrispondere nuovamente le somme ai legittimi titolari.
Si costituiva nel precedente grado di giudizio la quale eccepiva Controparte_1
che la società attrice non aveva fornito la prova del danno, non essendo stata prodotta la prova del reiterato pagamento degli assegni, la prova degli specifici creditori né la prova della denunzia di smarrimento degli assegni.
Con la sentenza impugnata, il Giudice rigettava le domande proposte da Parte_1 sostenendo in primo luogo che quest'ultima non avesse provato correttamente di aver riemesso gli assegni e che, comunque, aveva congruamente posto in essere i CP_1
controlli richiesti dalla legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la quale Parte_1
domandava di riformare la sentenza e di condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 7.762,13 oltre interessi legali e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la quale insisteva sul rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.10.2024, tenutasi in trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello, a sollevato 4 motivi di impugnazione: Parte_1
1. Erronea interpretazione da parte del Giudicante in ordine al danno patrimoniale patito dall'odierna appellante;
2 2. erronea interpretazione da parte del Giudice in merito alla procedura di check-
truncation nonché per quanto attiene alla diligenza della controparte in sede di negoziazione dei titoli;
3. Erronea Valutazione da parte del Giudicante in ordine alla contraffazione dei titoli;
4. Erronea applicazione da parte del Giudicante dei criteri dettati dagli artt. 43 Legge
Assegni e 1218 c.c. in merito all'onere della prova.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Si deve in primo luogo constatare come l'appellante, a sostegno del primo motivo di appello, abbia impugnato la sentenza per avere il Giudice ritenuto non sufficientemente provata l'avvenuta riemissione degli assegni, essendosi l'appellante limitata a depositare esclusivamente la documentazione stampata dal Gruppo
Fondiaria. Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, la documentazione depositata sarebbe invece sufficiente a provare l'avvenuta riemissione degli assegni, trattandosi di una vera e propria prova documentale ex art. 234 c.p.p. che può essere posta a fondamento della decisione.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, sebbene per motivazioni differenti rispetto a quelle prospettate dall'appellante.
Sul punto si richiama l'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo il quale “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1993, n. 1736) la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (Cass. Civ. I sez. n. 16332/2016).
Non è dunque necessario fornire la prova della reiterazione del pagamento all'effettivo beneficiario, consistendo il danno nella mera perdita dell'importo versato o addebitato a causa dell'indebito pagamento del titolo.
Da ciò ne discende che il Giudice ha errato a non ritenere fondata la pretesa creditoria di ulla base di una mancata dimostrazione del nuovo pagamento, dovendosi Pt_2
conseguentemente ritenere fondata la suddetta pretesa creditoria per le ragioni anzidette.
Non si ritiene inoltre sufficientemente provata la diligenza di nella CP_1
negoziazione degli assegni.
3 Si richiama a tal proposito il prevalente orientamento giurisprudenziale elaborato in due successive pronunzie a SS.UU. (Cass. nn. 12477/2018 e 25581/2018) che hanno affermato il principio secondo cui la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c..
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o
chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018).
Si dà atto che, per quanto la falsificazione degli assegni non fosse evidente ictu oculi,
non ha al tempo stesso provveduto pienamente a provare di aver agito CP_1
con la diligenza richiesta ex art. 1176 comma 2.
Dagli atti di causa, difatti, risulta che in entrambi i gradi di giudizio l'appellata ha omesso di depositare i documenti di cui ha preteso l'esibizione dal presentatore CP_1 dell'assegno, eccezion fatta per la documentazione relativa ad . Persona_3
Non è dunque dato verificare se i soggetti che hanno incassato gli altri tre assegni corrispondessero esattamente a quelli indicati nei titoli, motivo per il quale si ritiene provata la condotta diligente dell'appellante esclusivamente per quel che riguarda l'assegno n. 823774436-00, corrispondente alla cifra di euro 2.512,13 mentre per i rimanenti titoli, ossia gli assegni n. 8238135339-05 dell'importo di euro 3.000,00,
8237883921-07 dell'importo di euro 1.600,00 e 8200252633-01 dell'importo di euro
650,00, si deve ritenere sussistente una responsabilità di , non avendo, essa, CP_1
dato prova di aver assunto misure di controllo adeguate alle circostanze del caso concreto.
Risulta tuttavia meritevole di accoglimento la doglianza presentata da parte appellata già nel precedente grado di giudizio relativa alla illiceità delle modalità mediante le quali l'assegno veniva inviato e consegnato al titolare. In assenza di prova fornita da
4 relativamente alle stesse e considerato l'annoso contenzioso esistente tra Pt_2
l'appellante e la compagnia assicuratrice in ordine all'incasso di assegni di traenza,
è lecito supporre che i titoli venivano inviati a mezzo posta ordinaria, circostanza più volte ribadita da e mai smentita da CP_1 Parte_1
A tal proposito si veda il recente intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che hanno affermato che “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e
riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come
un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 9769/2020; conforme n. 25873/2020).
Per quanto la violazione degli artt. 83 e 84 del DPR n. 156/1973, che vietano di inserire valori nella corrispondenza ordinaria, non è idonea a fondare di per sé un concorso di colpa del mittente nell'incasso dell'assegno non trasferibile da parte di un non legittimato cartolare, in quanto norme aventi efficacia solo tra l'utente e il gestore del servizio postale, la scelta del mittente di avvalersi del servizio di posta ordinaria per la spedizione di valori lo espone ad un inaccettabile rischio di “perdita” della possibilità di verifica che l'oggetto inviato arrivi a destinazione – rischio socialmente inaccettabile, che si riduce in maniera notevole laddove esso si avvalga di posta raccomandata o assicurata.
Infatti, secondo le norme che regolano il servizio postale (D.M. 26 febbraio 2004, successivamente raccolte nelle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di , approvate dall'Autorità per le Garanzie CP_1
nelle comunicazioni con delibera del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons.) la posta ordinaria, diversamente dalla posta raccomandata e assicurata, che consente al mittente di conoscere lo “stato di lavorazione” della spedizione, di ottenere una certificazione con valore legale e un avviso di ricevimento, non permette di ottenere una tracciabilità della spedizione, né un avviso di ricevimento con indicazione del
5 soggetto a cui è stato eventualmente consegnato il plico. Pertanto l'invio di un assegno non trasferibile mediante la posta ordinaria espone il mittente-debitore a rischi ingiustificati in base alle regole di comune prudenza socialmente riconosciute, ed espone ingiustificatamente ad un maggior rischio di inadempimento anche le banche, con riferimento all'obbligo su di esse incombente, di controllare la corrispondenza tra il presentatore dell'assegno e l'effettivo beneficiario.
Dunque, nel caso in esame la responsabilità nella negoziazione dell'assegno a persona estranea va ripartita tra , per non aver adottato misure adeguate CP_1 nell'identificazione del presentatore del titolo, e per aver spedito per posta Parte_1 ordinaria l'assegno, pur essendo anch'essa consapevole dell'annosa problematica relativa alla sottrazione di titoli spediti mediante detta modalità , e nonostante detta condotta aggravi anche la posizione della banca negoziatrice, come sottolineato dalla S.C. con la sentenza n. 9769/2020.
Ai fini della quantificazione del concorso di colpa, va fatto riferimento al principio affermato dalla S.C., con la sentenza n. 1002/2010, secondo cui: “Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono
derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere
adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe”.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento, in favore della dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 2.625,00, pari al 50% dell'importo di euro 5.250,00 portato dagli assegni n.
8238135339-05, 8237883921-07 e 8200252633-01, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
6 Le ulteriori istanze presentate dalle parti, ivi incluse le istanze istruttorie, sono assorbite dalla presente decisione.
In ragione dell'esito della lite, che vede la soccombenza reciproca delle parti, le spese del presente grado di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 24312/2019 del Parte_1
Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.12.2019, così provvede;
- condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 2.625,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara compensate le spese del giudizio di appello. deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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