TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. CO Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2556/2024 V.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberta Cusin e Giulia Buratto ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime in
Rovigo, via Trento 5,
RICORRENTE
e da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele De Bellis Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Rovigo, Via Zanella, 4 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla RA
e dal sig. in data 13.12.1997, in Lama Polesine (RO) e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 20, Parte II, Serie A,
1 anno 1997, alle seguenti CONDIZIONI 1) Il signor , al solo fine di contribuire a liberare Pt_2
da pesi e oneri finanziari la casa familiare, affinché se ne giovi il figlio , si impegna CP_1
a versare entro il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla RA , IBAN Pt_1
[...], un contributo relativo al pagamento del mutuo in essere presso
Credit Agricole Friuladria s.p.a. e del finanziamento acceso presso sino alla Controparte_2 naturale scadenza dei suddetti impegni finanziari, per un totale mensile di € 300= sino al mese di marzo 2027, e di € 141,05= sino al mese di maggio 2037. 2) La RA si impegna a Pt_1
trasferire la proprietà della casa familiare al figlio , non appena la stessa sarà CP_1 libera da pesi e oneri finanziari, dopo l'estinzione del mutuo ipotecario, in essere fino a maggio
2037, o prima, laddove gli stessi venissero estinti anticipatamente. Laddove, per qualsiasi ragione, la proprietà della casa familiare venisse trasferita anticipatamente ad altro soggetto, salvi i diritti scaturenti dalla violazione dell'impegno sopra assunto dalla RA , verrà meno l'onere Pt_1 contributivo in capo al signor di cui al punto 1) che precede, con diritto per quest'ultimo Pt_2
ad ottenere la restituzione delle somme sino ad allora versate. 3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dell'altro a tale titolo e dando atto di avere definito ogni ulteriore questione patrimoniale pendente.”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.12.1997, in
Lama Polesine (RO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano
(RO) al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1997, chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della omologa di separazione del 1-4-2023 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 400/2023 RG;
hanno concordemente ribadito che il figlio CO, nato il [...] ha mantenuto l'indipendenza economica già acquisita al momento della separazione;
hanno, altresì, confermato di essere economicamente autonomi e di aver regolato ogni questione patrimoniale, nulla vantando l'uno verso l'altro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa viene al Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti
2 di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione è stata omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto di omologa del 1/4/2023, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 in quanto conforme alla legge;
nulla si dispone in relazione ai punti nn.1 e 2 trattandosi di impegni liberamente assunti dalle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate per espressa richiesta dei ricorrenti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2556/2024 R.G. promossa da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.12.1997, in Lama
Polesine (RO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1997;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. CO Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2556/2024 V.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberta Cusin e Giulia Buratto ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime in
Rovigo, via Trento 5,
RICORRENTE
e da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele De Bellis Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato nello studio del medesimo in Rovigo, Via Zanella, 4 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla RA
e dal sig. in data 13.12.1997, in Lama Polesine (RO) e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 20, Parte II, Serie A,
1 anno 1997, alle seguenti CONDIZIONI 1) Il signor , al solo fine di contribuire a liberare Pt_2
da pesi e oneri finanziari la casa familiare, affinché se ne giovi il figlio , si impegna CP_1
a versare entro il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla RA , IBAN Pt_1
[...], un contributo relativo al pagamento del mutuo in essere presso
Credit Agricole Friuladria s.p.a. e del finanziamento acceso presso sino alla Controparte_2 naturale scadenza dei suddetti impegni finanziari, per un totale mensile di € 300= sino al mese di marzo 2027, e di € 141,05= sino al mese di maggio 2037. 2) La RA si impegna a Pt_1
trasferire la proprietà della casa familiare al figlio , non appena la stessa sarà CP_1 libera da pesi e oneri finanziari, dopo l'estinzione del mutuo ipotecario, in essere fino a maggio
2037, o prima, laddove gli stessi venissero estinti anticipatamente. Laddove, per qualsiasi ragione, la proprietà della casa familiare venisse trasferita anticipatamente ad altro soggetto, salvi i diritti scaturenti dalla violazione dell'impegno sopra assunto dalla RA , verrà meno l'onere Pt_1 contributivo in capo al signor di cui al punto 1) che precede, con diritto per quest'ultimo Pt_2
ad ottenere la restituzione delle somme sino ad allora versate. 3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dell'altro a tale titolo e dando atto di avere definito ogni ulteriore questione patrimoniale pendente.”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.12.1997, in
Lama Polesine (RO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano
(RO) al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1997, chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della omologa di separazione del 1-4-2023 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 400/2023 RG;
hanno concordemente ribadito che il figlio CO, nato il [...] ha mantenuto l'indipendenza economica già acquisita al momento della separazione;
hanno, altresì, confermato di essere economicamente autonomi e di aver regolato ogni questione patrimoniale, nulla vantando l'uno verso l'altro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa viene al Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti
2 di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione è stata omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto di omologa del 1/4/2023, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 in quanto conforme alla legge;
nulla si dispone in relazione ai punti nn.1 e 2 trattandosi di impegni liberamente assunti dalle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate per espressa richiesta dei ricorrenti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2556/2024 R.G. promossa da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.12.1997, in Lama
Polesine (RO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1997;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
3