TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 330/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10/12/2024, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CHIARANTANO BRUNO e l'avv. VERCHIANI CP_1 Controparte_2
AR hanno concluso come da nota depositata in data 27.10.2025 per C.M. l'avv. COLA FEDERICO ha concluso come da Controparte_3 nota depositata in data 27.10.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:53 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 330/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 330/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f./p.i. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARANTANO BRUNO, unitamente e disgiuntamente all'avv. VERCHIANI AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
AN (RM), Via Colle Fiorito n. 2, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attrice contro
(c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COLA FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aprilia (LT), Via Rossetti n. 14, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore in data 24.1.2024; convenuta
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – la C.M. al fine di Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia I'll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzioni disattese, accogliere la domanda formulata nel presente atto e, per l'effetto: 1) accertare
e dichiarare l'inidoneità dell'impianto di deacidificazione fornito dalla Controparte_4 all'istante per lo scopo cui era destinato e per il quale era stato progettato e realizzato;
2)
[...] accertare e dichiarare che la installazione dell'impianto di cui è causa ha provocato costi, danni e perdite alla produzione dell'istante; 3)accertare e dichiarare che, in ragione dei danni subiti, nulla
è più dovuto dall'istante con riferimento alla conferma d'ordine n. 5018 del 21.03.2019; 4) accertare
e dichiarare la responsabilità della ai sensi dell'art. 1218 c.c. Controparte_4
e, quindi, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento di tutti i danni subitidall'istante ai sensi dell'art.
1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante;
5) condannare, quindi, la
[...] pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 200.504,67 di cui alla fattura Parte_2
n.230 del 22.09.2020 per i costi sostenuti per1'installazione del nuovo reattore, dell'importo di €
316.719,06 per i costi e perdite relativi al periodo 14.02.2020 al 22.04.2020, dell'importo di €
750.000,00 per i danni per il mancato guadagno dall'01.01.2020 al 13.02.2020 da ritardata installazione, nonché dell'importo di € 3.500.000,00 per il mancato guadagno per il periodo dal
14.02.2020 al mese di Agosto 2020 o di quei diversi importi che verranno accertati nel corso del giudizio. Oltre interessi ai sensi del D.Lgs.231/02 maturati e maturandi e con vittoria delle spese di giudizio".
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver contattato, nei primi mesi dell'anno 2019, la società convenuta, - azienda che fornisce tecnologie e impianti completi per l'industria oleochimica -, allo scopo di vagliare la possibilità di incrementare, previa implementazione delle opportune innovazioni di processo, la produzione di biodiesel ottenuta nel proprio stabilimento di Aprilia;
- che la convenuta, a cui erano già noti i propri impianti in forza di risalente rapporto di collaborazione esistente tra le due società, dopo i necessari sopralluoghi, le aveva proposto la realizzazione ed installazione di un impianto di deacidificazione per via fisica di prodotto esterificato, in sostituzione del preesistente impianto di deacidificazione per via chimica;
- di aver sottoscritto, in data 21.03.2019, con la convenuta la conferma d'ordine n. 5018 (doc. n. 1) avente ad oggetto la fornitura “chiavi in mano” del suddetto impianto;
- che il predetto contratto prevedeva, quale prezzo di fornitura quello di € 650.000,00 + i.v.a., da versarsi con le seguenti modalità: 20% acconto all'ordine, 70% alla consegna e 10% al collaudo, con obbligo di provvedere alla consegna delle apparecchiature e dei macchinari entro sette mesi dal versamento del 20% del prezzo concordato,
(avvenuta il 15.4.2019), con conseguente termine lavori previsto per il 31.12.2019, ed impegno della convenuta ad inviare ingegneri competenti per la supervisione al montaggio e l'assistenza nella messa in funzione degli impianti;
- che, ciononostante, la convenuta aveva provveduto alla consegna e all'installazione dei macchinari in violazione delle tempistiche contrattualmente previste, avvenuta solo il 14.02.2020 e, dunque, oltre il termine contrattualmente previsto (i.e. 1.01.2020); - che l'impianto sarebbe apparso, sin da principio, inidoneo allo scopo contrattualmente convenuto, non apportando i benefici attesi in ordine alla quantità e qualità di prodotto trattato (200 T/G), determinando una consistente riduzione della produzione aziendale a causa dell'incremento della perdita dovuta alla maggiore produzione di peci;
- di aver provveduto al tempestivo pagamento delle somme contrattulamente dovute, pari a un totale di € 686.860,00, omettendo il versamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, pari ad € 79.300,00, oltre ulteriori spese pari ad € 26.840,00, stante il negativo esito del collaudo;
- di aver tempestivamente segnalato alla convenuta le criticità riscontrate, dando seguito ai suggerimenti da quest'ultima offerti al fine di ovviare alle stesse, senza tuttavia ottenere i risultati attesi, sopportando maggiori costi imputabili alla sospensione dell'attività produttiva e ai connessi mancati ricavi che, dal 22.4.2020, sarebbe tornata a regime solo nel mese di settembre dello stesso anno;
- di avere, con lettera a mezzo del proprio legale del 4.12.2020 (all. 26), intimato alla convenuta il pagamento di una somma, comprensiva dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione delle strutture e degli impianti necessari all'installazione del nuovo reattore, pari ad euro 200.504,67
(vd. fattura n. 230/20, all. 3), oltre agli ulteriori importi di € 316.719,06 per i costi e le perdite di produzione subìti dal 14.2.2020 sino al 22.4.2020, di € 750.000,00 per i danni per il mancato guadagno dall'01.01.2020 al 13.02.2020 da ritardata installazione e di € 3.500.000,00 per il mancato guadagno per il periodo dal 14.02.2020 al mese di Agosto 2020; - che, ciononostante, la convenuta, con successiva lettera inoltrata via pec il 29.12.2020, le aveva intimato il pagamento del saldo fornitura (all. 27).
La convenuta , tempestivamente costituitasi in Controparte_4 giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.04.2021, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha insistito, nel merito, per la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 87.000,00 + i.v.a (22%)
(complessivi euro 106.140,00), quale saldo del prezzo stabilito in contratto, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con il favore delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha dedotto di aver tempestivamente adempiuto all'obbligo di consegnare, presso lo stabilimento dell'attrice, i macchinari e le apparecchiature necessarie, essendo imputabile a quest'ultima l'omessa liberazione delle aree di installazione dei macchinari compravenduti, alla realizzazione di opere civili e di tutte quelle strutture secondarie alle quali si era contrattualmente impegnata per consentire alla venditrice di operare (si veda all. 2, comparsa, § 2.0 “ESCLUSIONI”
a carico integrale della DP); ha, inoltre, asserito che le criticità lamentate dall'attrice -, e, segnatamente, la maggior produzione di scarti (c.d.“peci”) - non avrebbero potuto imputarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, ai macchinari forniti dalla convenuta essendo, di contro, una conseguenza potenzialmente ascrivibile a plurimi fattori causali (quali, qualità e tipologia della materia prima, condizioni del prodotto nelle ulteriori fasi di lavorazione, etc.); che, peraltro, era apparso evidente già in fase di collaudo come dette criticità sarebbero dipese dalle successive fasi del processo produttivo, cui erano deputate linee d'impianto diverse da quella (deputata alla c.d. esterificazione della materia prima) su cui era intervenuta la convenuta, contrattualmente obbligata a fornire ed installare un macchinario destinato alla deacidificazione con “stripping di vapore” del prodotto - c.d. esterificato - ottenuto nella prima fase del processo produttivo.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, le disfunzioni riscontrate sarebbero state da imputare all'obsolescenza dell'impianto produttivo della società attrice, in specie ai reparti deputati alla successiva fase di trans-esterificazione del prodotto, privi di un componente (c.d.“agitatore”) necessario al loro funzionamento;
riferiva di essersi adoperata, sin da principio, per porre rimedio alle criticità lamentate dall'attrice, individuando la più opportuna soluzione tecnica e fornendo gratuitamente a quest'ultima, al di fuori di qualunque impegno contrattuale, un reattore per la trans- esterificazione e, dunque, di un componente aggiuntivo estraneo alle obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto inter partes, ma che, ciononostante, l'attrice le aveva, tramite la fattura n. 230 del 2020, intimato il pagamento di somme a titolo di “completamento dell'impianto di deacidificazione", omettendo, per contro, di saldare il prezzo dell'impianto acquistato pari ad euro
87.000,00 + i.v.a., pari ad un totale di complessivi euro 106.140,00 (= € 22.000,00 + i.v.a. quale residuo del 70% del prezzo da corrispondere alla consegna delle apparecchiature ed € 65.000,00 +
i.v.a. quale 10% del prezzo all'avviamento).
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata dal G.I., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, respinta.
L'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice è risultato, invero, insussistente alla luce della documentazione versata in atti e degli esiti della c.t.u., ampiamente condivisibili, anche alla luce dei chiarimenti offerti all'esito del deposito della prima perizia.
Ed invero, il contratto stipulato inter partes prevedeva la fornitura “chiavi in mano” di un impianto di deacidificazione per via fisica di prodotti esterificati, avente la capacità di trattazione di 200 T/G, difettando, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, qualsivoglia impegno della convenuta in ordine al risultato produttivo finale -, e, dunque all'incremento della produzione dell'impianto originario -, da intendersi quale mero interesse soggettivamente perseguito da parte attrice, privo di dimensione oggettiva nella pattuizione contrattuale inter partes, qualificabile come motivo irrilevante.
A tale riguardo, il disposto testuale dell'accordo stipulato, e in particolare la clausola contenuta nell'Annesso 3, a mente della quale “Assunto che l'impianto sia installato e messo in marcia secondo le istruzioni del venditore e che le caratteristiche della materia prima e dei servizi ausiliari/additivi siano conformi alla specifiche indicate…Il venditore garantisce che l'impianto sarà in grado di deacidificare 200 T/G di prodotto esterificato…”, non consente di pervenire a diversa conclusione in punto di interpretazione del contratto (si veda, pag. 18, all. 2, comparsa;
si veda anche pag. 15, c.t.u. dd. 21.6.23).
Ciò in quanto, alla luce della concreta articolazione del processo produttivo di biodiesel destinato a svolgersi nell'impianto di parte attrice, la fase di deacidificazione del prodotto esterificato -, che segue quella di esterificazione della materia prima e precede quella, successiva, di transesterificazione del semilavorato -, si configura come passaggio intermedio di un più articolato iter che conduce alla realizzazione del prodotto finito.
Ad avviso del Tribunale, non si ritiene possibile affermare, con sufficiente grado di credibilità razionale, che l'incremento della quantità di materia prima esterificata, deacidificata e successivamente trasesterificata, debba tradursi ipso facto in una maggiore quantità di out-put (e, correlativamente, in una minor quantità di scarto, c.d. peci) molteplici essendo i fattori con-causali suscettibili di interferire con il risultato finale atteso.
Sotto tale profilo si ritiene di aderire alle deduzioni della convenuta, secondo cui nessun obbligo di resa fosse mai stato assunto da quest'ultima, gravando, - di
contro
-, sull'attrice l'impegno ad utilizzare le componenti installate in modo conforme alle indicazioni e alle specifiche tecniche fornite
(es. in punto di qualità delle materie prime impiegate).
L'obbligazione assunta dalla convenuta, si esauriva, pertanto nella consegna e nella successiva installazione delle componenti dell'impianto di deacidificazione dedotto in contratto, obbligazione che risulta adempiuta nel rispetto dei canoni di diligenza e di buona fede, vista anche la condotta serbata dalla convenuta allo scopo di garantire soddisfazione alla pretesa di parte creditrice: in particolare, la pacifica e non contestata fornitura gratuita di un componente aggiuntivo, estraneo alle obbligazioni contrattualmente assunte, destinato ad operare in una fase del processo produttivo successiva rispetto a quella, contrattualmente rilevante, della esterificazione/deacidificazione.
Ciò detto in relazione al quid e al quomodo della prestazione contrattualmente esigibile -, e della conseguente assenza di un inadempimento imputabile -, occorre vagliare, alla luce delle domande attoree, il profilo temporale della prestazione, essendo in contestazione anche la questione della configurabilità di un ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione di consegna ed installazione dei macchinari oggetto del contratto. Il contratto prevedeva, invero, un termine di sette mesi per adempiere all'obbligazione di consegna dei macchinari, decorrente dal giorno successivo al pagamento della prima rata del prezzo pattuito, cui parte attrice ha concretamente provveduto il 15/04/2019, a distanza di quasi un mese dalla sottoscrizione della conferma d'ordine.
Alla luce delle risultanze documentali in atti, peraltro avvalorate dalla c.t.u., appare provato come il ritardato adempimento della prestazione dovuta attenga non tanto all'obbligazione di consegna dei macchinari -, tempestivamente adempiuta entro il mese di novembre 2019 -, quanto al correlato obbligo di garantire l'installazione degli stessi entro i primi giorni di gennaio 2020.
Ciò in quanto non è contestato, potendosi ritenere conseguentemente provato, il fatto che l'installazione sia stata effettivamente ultimata soltanto il 14.2.2020, dunque, con un ritardo di poco più di un mese rispetto al termine contrattualmente previsto.
A tale riguardo, il ritardo in parola non risulta imputabile all'odierna convenuta, posto che quest'ultima ha imputato il predetto alla mancata ottemperanza dell'attrice di dare seguito a quanto contrattualmente previsto e, dunque, all'omessa attività di liberazione delle aree di installazione dei macchinari compravenduti, così come la realizzazione di opere civili e di tutte quelle strutture secondarie alle quali si era contrattualmente impegnata per consentire alla venditrice di operare (si veda all. 2, comparsa, § 2.0 “ESCLUSIONI” a carico integrale dell'attrice).
Parte attrice nulla ha dedotto, né contestato sul punto, il che fa ritenere la circostanza pacifica in causa e, dunque, provata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti e dagli esiti peritali risultano altrettanto destituite di fondamento le richieste attoree afferenti al rimborso per il montaggio del nuovo reattore (€
200.504,67), gli asseriti costi e perdite produzione per il periodo 14/04/2020 – 22/04/2020 (€
316.719,06), nonché il mancato guadagno per il periodo 01/01/2020 – 13/02/2020 (€ 750.000,00) e per il periodo 14/02/2020 – 31/08/2020 (€ 3.500.000,00).
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, richiamato anche da Cass. SS.UU. del 26 gennaio 2009, n. 1850, "il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche
i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta" (ex multis, Cass., sez. 50, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. 3, 28 gennaio 2005, n. 1752,
m. 578787). Ciò posto, per il montaggio del nuovo reattore è allegata (si veda doc. n. 25) la fattura n.230/20 in data 22/09/2020 per l'importo pari ad € 200.504,67 (i.v.a. inclusa).
A tale riguardo, è circostanza pacifica in causa che la convenuta, nel mese di maggio 2020, avesse deciso di fornire gratuitamente all'attrice un altro reattore per la trans-esterificazione (vd. e-mail
23.4.2020, all. 2, attoreo), il che si limita a comprovare la buona fede e la collaborazione offerta alla convenuta alla cliente, non anche, invero, l'assunzione di obblighi afferenti all'acquisto o al montaggio di predetto reattore.
La fattura in commento, peraltro, risulta collazionata in via del tutto unilaterale, in assenza di specifici prezziari e, comunque, non comprova l'effettivo esborso da parte dell'attrice delle somme ivi indicate.
Ne consegue che predetto importo non potrà essere riconosciuto in favore dell'odierna deducente.
Lo stesso dicasi per le ultronee richieste afferenti agli asseriti costi e perdite produzione per il periodo
14/04/2020 – 22/04/2020 (€ 316.719,06), nonché il mancato guadagno per il periodo 01/01/2020 –
13/02/2020 (€ 750.000,00) e per il periodo 14/02/2020 – 31/08/2020 (€ 3.500.000,00).
Scarna e lacunosa la documentazione prodotta al riguardo, tant'è che, ad avviso di questo G.I., non si può che convenire con le condivisibili conclusioni del C.T.U., il quale, anche a seguito dei chiarimenti offerti all'esito del deposito della perizia iniziale, non ha potuto che concludere per l'impossibilità
“Sulla base della documentazione e delle scritture versate in atti, dai dati disponibili, pur con un loro andamento compatibile con le circostanze verificatesi” di fornire una risposta “precisa alle richieste ora formulate data la scarsa conoscenza, dagli stessi rilevabile, di tutti i suindicati elementi al riguardo necessari.” (vd. pagg. 5 ss. dep. 27.5.24).
Nello specifico, il C.T.U., nel fornire una spiegazione ai passaggi della produzione del biodiesel attraverso l'utilizzo di oli usati provenienti dal recupero di oli vegetali raffinati, ha precisato che “al termine delle lavorazioni eseguite nel ciclo, il prodotto di biodisel ottenuto è composto da una parte di prodotto finito ed un'altra di residui di scarto, denominati peci. L'utile realizzato dipende, quindi, dal quantitativo di prodotto lavorato e dall'incidenza della percentuale verificatasi per detti peci, commercializzabile ad un prezzo inferiore, per cui, conoscendo tali dati, è possibile determinare la perdita di prodotto, il guadagno effettivo e quello perduto.”.
Chiarito quanto sopra, l'ausiliario ha riferito che “In merito ai Costi e perdite produzione viene presentata una email tra le Parti in Causa, con allegato un prospetto, nel quale la cifra richiesta viene conteggiata indicando un quantitativo di prodotto del biodisel ed un paragone tra due percentuali dei peci, l'una verificatasi e l'altra solo preventivata, nonché un importo unitario di vendita, il tutto privo di indicazioni o documentazioni dimostrative al riguardo. Per il Mancato guadagno nei due periodi indicati risultano agli atti diversi allegati, con schemi contenenti due serie di dati relativi alla produzione in questione. Nella prima, su carta semplice e con precisazioni manuali, vengono riportate percentuali e vendite dei peci, come totali riferiti a ciascun mese degli anni 2019 e 2020. L'altra serie di dati, su carta intestata alla Società Attrice, sempre totalmente per ogni mese del periodo gennaio-ottobre 2020, contiene gli importi di “Ricavi delle vendite e prestazioni” di diversi prodotti finiti e merci, ma non viene riportato alcun conteggio specifico utile
a dimostrare come siano state ricavate le suindicate cifre richieste per le motivazioni addotte al riguardo. In tale situazione, richiamando quanto in precedenza esposto in merito alla eventuale determinazione di perdite e guadagni effettivi o mancati, si rileva in conclusione che, con tali semplici dati a disposizione negli atti versati, non è possibile dare risposta ai quesiti posti o anche esprimere un parere di congruità in riferimento alle note cifre oggetto di richiesta, date le importanti carenze dimostrative o circostanze di seguito elencate: - Assenza, per ogni mese o periodo, di qualsiasi indicazione dei quantitativi del prodotto lavorato;
- Mancata esplicitazione degli importi unitari delle vendite;
- Le percentuali di peci non sono costanti nei periodi citati, ma sensibilmente variabili nel corso dei due anni;
- L'ultima percentuale mensile di peci indicata prima del periodo previsto per
l'installazione del nuovo impianto, dicembre 2019, non è molto diversa da quelle più alte riportate per l'anno 2020; - Non risulta possibile effettuare alcun preciso conteggio di importi vari in assenza degli specifici elementi utili per un corretto confronto;
- Le indicazioni fornite riguardano il totale dei singoli mesi e non le specifiche porzioni degli stessi indicate nelle richieste;
- Per le motivazioni addotte vengono riportati dei semplici importi totali, senza alcuna dimostrazione dei conteggi utili per la loro rispettiva determinazione.”.
In buona sostanza, la penuria ed incompletezza dei dati offerti dall'attore, gravato dall'onus probandi, non consente l'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente per i quali sia stato omesso di darne precisa prova certa, sia in ordine alle loro effettive entità e sia in ordine al relativo nesso di causalità.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Merita, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attrice, della residua rata del prezzo per un ammontare, dedotto e provato, pari ad euro 87.000,00 + i.v.a. (per complessivi euro 106.140,00), oltre ai maturati interessi moratori dalla scadenza e rivalutazione monetaria: l'omesso pagamento è circostanza pacifica in causa, dacché
l'attrice andrà condannata al pagamento della stessa.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00), parametri minimi per la fase istruttoria connotata dall'espletamento della sola c.t.u., le cui spese, invece, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, stante la necessità della stessa ai fini della decisione al fine di appurare questioni di carattere prettamente tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande svolte da parte attrice;
b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 87.000,00 + i.v.a. (pari al
22%) (complessivi € 106.140,00), quale saldo del prezzo stabilito in contratto, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
22.426,00 per compensi di avvocato, € 8.898,36 per esborsi (€ 759,00 c.u. + € 8.139,36 spese mediazione), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini