Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2139/2022 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1
Mariachiara Garacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gibellina in Viale Degli Elimi n. 7, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. – dal dott. RENZO CAVADI funzionario del , ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l' Controparte_2
, sito in in Via San Lorenzo n° 312/g;
[...] CP_2
-resistente –
Controparte_3
, in persona del
[...] legale rappresentante pro-tempore;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2022, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di essere docente di ruolo assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021; di avere svolto servizio prima dell'immissione in ruolo in virtù di reiterati contratti a tempo determinato senza alcun incremento retributivo collegato all'anzianità di servizio medio tempore maturata;
che in sede di ricostruzione della carriera il non aveva tenuto in considerazione CP_4
gli anni di servizio prestati presso le scuole paritarie.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, durante i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta ivi compreso il periodo di servizio svolto presso le scuole paritarie e legalmente riconosciute;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli scatti di anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile ivi compreso il periodo di servizio svolto presso le scuole paritarie e legalmente riconosciute;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al TFR derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, ivi compreso il periodo di servizio svolto presso le scuole paritarie e legalmente riconosciute;
per gli effetti, condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, ivi compreso il periodo di servizio svolto presso le scuole paritarie e legalmente riconosciute, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, oltre al trattamento contributivo, previdenziale e del TFR. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” (cfr. conclusioni ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo, anzitutto, la prescrizione delle pretese retributive e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citati, l'
[...]
Controparte_3
, dei quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.03.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". Ciò comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 22552/2016, Cass. n. 9861/2018,
Cass. n. 3472/2020), nel precisare successivamente le “condizioni per la configurabilità dell'abuso” ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, ha individuato in trentasei mesi, anche non continuativi, il parametro temporale superato il quale si determina l'illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine;
ha escluso, sul versante sanzionatorio, che all'accertata illegittimità dei rinnovi possa comunque conseguire la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, stante il divieto frapposto dall'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001; ha precisato che l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa.
Tanto premesso si osserva che la ricorrente, per sua stessa ammissione, è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021.
Ne consegue che l'eventuale abusiva reiterazione, con riferimento alla medesima, delle assunzioni a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
11, della legge n. 124/1999) ha trovato comunque integrale e satisfattiva tutela, tale da precludere qualsivoglia ulteriore interesse della ricorrente all'accertamento dell'illecito ed alla attivazione del meccanismo risarcitorio. E se, come si è visto, l'avvenuta stabilizzazione non impedisce – sul piano meramente teorico – che possano comunque emergere pregiudizi conseguenti al ritardo con cui si è alfine ottenuta l'immissione in ruolo o danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, né agli uni né agli altri ha mai fatto riferimento il complesso delle allegazioni del ricorso.
Sul riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli incrementi stipendiali derivanti dal periodo di precariato.
Per ciò che concerne, invece, le domande tese al riconoscimento giuridico ed economico relativamente ai mesi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (luglio e agosto), nonché al riconoscimento della anzianità di servizio maturata negli anni di precariato, difetta – per la prima - qualsivoglia dimostrazione – anche solo indiziaria - di un possibile uso “improprio o distorto” delle supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche (Cass. n.
22552/2016).
Non può più dubitarsi (cfr. Cass. n. 22558/2016) invece circa il fatto che “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (già in questo senso
Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32),
e che "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”.
Reiteratamente la Corte di Cassazione ha affermato che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per 1 dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall' anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti, a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
A tal fine, per calcolare il raggiungimento del servizio richiesto ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore, il servizio effettivo reso del dipendente a termine, secondo la giurisprudenza oramai maggioritaria, va sommato anche se non continuativo. E poiché sommando gli incarichi a termine pacificamente svolti dalla ricorrente risulta che ella ha lavorato, anteriormente all'assunzione in ruolo, per un totale superiore a tre anni (cfr. dichiarazione dei servizi e decreto di ricostruzione della carriera agli atti), per tutti i giorni di servizio di fatto resi con contratti a termine dopo la maturazione del triennio ha diritto a percepire la retribuzione della fascia stipendiale 3 – 8 anni.
È appena il caso di precisare che il corrispondente credito non può ritenersi prescritto, riferendosi ad un arco temporale sicuramente maturato nell'a.s. 2021/2022 e, dunque, nel corso del quinquennio che ha preceduto il deposito del ricorso e, prima ancora, la ricezione della diffida in atti.
Sull'insegnamento prestato presso le scuole paritarie.
L'ulteriore deduzione che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole private paritarie di cui alla L. 10/3/2000 n. 62 debbano essere valutati, sia nel contesto del già esaminato pre ruolo, sia, comunque, ai fini della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, si rivela priva di fondamento alla luce dei principi espressi di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 32386 del 11/12/2019).
Si è rilevato, in particolare, che “14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica
Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tuttora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs.
n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001
e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970. La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre- ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v.,
Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie).
Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità
(si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del
1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).”
Sulla valutazione dei servizi svolti ai sensi dell'art. 485 D.lgs. n.
297/1994.
L'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato […] in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”. L'art. 489 del medesimo D.lgs. prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. E l'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 precisa al riguardo che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Come rilevato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 31149 del
28/11/2019) la disciplina descritta “risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali”.
E nel caso di specie nessuna concreta valenza discriminatoria ha evidentemente sortito per la ricorrente l'applicazione del complesso normativo, giacché il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 485 investe solo l'anzianità eventualmente eccedente i primi 4 anni di servizio – i quali vengono comunque riconosciuti per intero - e la ricorrente ha svolto un servizio effettivo non di ruolo di 1 anno a partire dal 01.09.2020 ( data di effettiva assunzione in servizio) che l'Amministrazione ha correttamente valutato.
Accolto entro i suddetti limiti il ricorso, la parziale soccombenza giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e condanna, per l'effetto, il resistente a corrisponderle, per tutti i giorni di servizio CP_1
di fatto resi con contratti a termine dopo la maturazione del triennio, la retribuzione della fascia stipendiale 3 – 8 anni, con relativi accessori, corrispondentemente adeguando il relativo trattamento contributivo, previdenziale ed il TFR;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente 1/3 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., compensandone i restanti 2/3, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 24.06.2025
IL GUDICE
Giorgia Marcatajo