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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14945/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
AGRARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14945/2025
tra
(già , con sede in Parte_1 Parte_2
Milano via Francesco Sforza n.28 (cod. fisc. e P.IVA - iscritta nel Registro delle Persone P.IVA_1
Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766), in persona del suo Presidente pro-tempore dott. arch. (cod. fisc. ), con gli avvocati Massimo Nicolini (cod. Parte_3 C.F._1
fisc. – e Cristina Cantù (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Email_1
– CodiceFiscale_3 Email_2
- RICORRENTE
e
(P.IVA ), con sede in Cormano via Eritrea Controparte_1 P.IVA_2
n.1, in persona dell'omonimo titolare sig. (cod. fisc. ) CP_1 C.F._4
- RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 11,37 innanzi al Tribunale ordinario di Milano, sezione agraria civile, nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Barbuto Presidente dott.ssa Caterina Centola Consigliere dott. Vincenzo Nicolini Consigliere relatore sig. Luigi Penati Esperto sig. Angelo Vincenzo Arpano Esperto
sono comparsi: pagina 1 di 7 per la ricorrente è presente l'avv. Cristina Cantù Parte_1
nonché la dott.ssa quale procuratrice speciale della Persona_1 Parte_1
per la resistente nessuno è comparso. Controparte_1
IL TRIBUNALE dato atto della regolarità della notifica del ricorso alla resistente, oggi non comparsa, ne dichiara la contumacia, quindi, invita il ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Cantù si riporta integralmente al ricorso e alle conclusioni ivi trascritte e chiede che la causa venga decisa.
Dopo la discussione, il Collegio ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 1, cpc, di cui il Presidente dà lettura:
pagina 2 di 7
N. R.G. 14945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
AGRARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Barbuto Presidente dott. Vincenzo Nicolini Giudice Relatore dott. Caterina Centola Giudice
sig. Luigi Penati Esperto sig. Angelo Vincenzo Arpano Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14945/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICOLINI MASSIMO e dell'avv. CANTU' CRISTINA ( VIA BOSCHETTI, 1 C.F._5
20121 MILANO;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con sede in Cormano via Eritrea Controparte_1 P.IVA_2 n.1, in persona dell'omonimo titolare sig. (cod. fisc. ) CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente (già è Parte_1 Parte_1 Parte_2 titolare, per usufrutto e atto di apporto a titolo gratuito di immobili dalla Fondazione IRCCS Ca'
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico del 17/12/2014 (doc. 1 del ricorso), fra cui i terreni ricadenti nel Comune di Cormano (MI), iscritti al Foglio 10 mapp. 29, 38 e 160 per una superficie complessiva di ha 1.45.23, pari a p.m. 22 circa, del catasto comunale.
In data 20/04/2018, la ricorrente ha stipulato con l'azienda agricola , già conduttore CP_1 degli stessi terreni, un nuovo contratto per l'affitto ad uso agricolo, con decorrenza dall'11/11/2017 e fino al 10/11/2025 (doc. 2 del ricorso).
Le parti hanno convenuto, con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, come statuito dall'art. 45 L. 203/82 e ai sensi dell'art. 4 L. 283/02, una deroga alla durata legale del contratto di affitto di fondo rustico (quindici anni), fissando la scadenza del contratto alla data anticipata del 10/11/2025, senza necessità di disdetta (art. 3 del contratto).
La ricorrente ha, poi, dedotto che l'impresa agricola affittuaria, oggi convenuta, si rendeva morosa e non provvedeva più al pagamento del canone pattuito a partire dall'anno 2021 (doc. 2) e si rendeva, anche, inadempiente rispetto agli obblighi della corretta conservazione e manutenzione dei terreni (doc.
4).
Di aver intimato regolare disdetta all'affittuario, pur non essendovi tenuta, per il rilascio degli immobili alla scadenza contrattuale (doc. 3), senza alcun riscontro da parte dell'affittuario, e di aver esperito, con esito infruttuoso, il tentativo di conciliazione (docc. 5-6).
La ricorrente chiede, pertanto, che il Tribunale adito accerti e si pronunci sulla legittimità della deroga pattizia alla scadenza del contratto prevista per il 10/11/2025 e che, per l'effetto, si ordini all'affittuario il rilascio dei terreni condotti, libero da persone, cose, animali entro la stessa data.
L'impresa agricola , pur ritualmente convenuta, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 10/06/2025.
Ciò premesso, dal contratto in esame risulta che le parti hanno pattuito, derogando all'art. 5 della L.
203/82, che prevede una durata minima di 15 anni, una durata inferiore (dall'11/11/2017 al
10/11/2025); all'art.
3.2 del contratto, che il rapporto si risolverà alla scadenza, senza necessità di disdetta, in deroga all'art. 4 della L. 203/82; infine, all'art.
3.3 l'affittuario ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto alla scadenza, anche in deroga all'art 4 bis della stessa legge (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) e autorizzato la concedente a rientrare nel possesso dei beni Parte_1
pagina 4 di 7 oggetto della convenzione, compiendovi gli interventi opportuni, a partire dal giorno successivo dalla scadenza del contratto.
Tali deroghe rispetto alle previsioni di legge devono ritenersi valide in quanto adottate con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale che, come si legge nel contratto, hanno “partecipato alle trattative e alla stesura della convenzione” e sottoscritto la già menzionata convenzione approvando gli effetti derogatori di cui all'art. 45 L. 203/82.
In materia di affitto di fondo rustico, disciplinata dalla legge n. 203/82, l'art. 58 della stessa legge dispone che tutte le norme in essa contenute sono inderogabili e che le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, «salvo il disposto dell'art. 45 e 51».
Il principio di inderogabilità delle norme ed indisponibilità dei diritti, che governa la normativa agraria in funzione della particolare tutela accordata dal legislatore in favore del concessionario di fondo rustico, tuttavia, trova il suo contemperamento con l'art. 45 della legge n. 203/82, che ha ribadito il principio dell'autonomia contrattuale e, dunque, della disponibilità dei relativi diritti derivanti da un rapporto agrario, ma a condizione che le parti del contratto siano assistite nella stipulazione dalle rispettive organizzazioni di categoria, cui è affidata la tutela degli interessi di tutte le parti.
Le norme poste a tutela della posizione dell'affittuario, previste dalla L. n. 203 del 1982, quindi, possono essere superate da un diverso accordo delle parti, purché intervenuto con l'assistenza dei contraenti ad opera delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, come stabilito dall'art. 45 L.cit. secondo cui: “"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di
Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".
Circa la piena validità del contratto agrario in deroga, stipulato con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria, si è espressa, anche, la Suprema Corte secondo cui “Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse…” (Cass. sentenza n.
19260 del 2016) e che “ai fini della validità del contratto agrario in deroga al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, sia sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono,
pagina 5 di 7 tenuto conto che la nullità ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione” (Cass. 7 maggio 2019, n. 11893 ord., in Giust. civ. Mass., 2019).
Dalla piena legittimità delle deroghe pattizie consegue che il contratto di cui si tratta dovrà cessare, come domandato, alla scadenza naturale pattuita per il giorno 10/11/2025, ma che il rilascio dei beni in affitto dovrà avere decorrenza, come convenuto fra le parti all'art.
3.3 della convenzione, a partire dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
Per le su esposte ragioni, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
PTM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accertata la legittimità del contratto in deroga di cui è causa, dichiara che il contratto CP_1
dovrà intendersi cessato alla data pattizia del 10/11/2025;
per l'effetto, ordina a di rilasciare gli immobili di cui è causa, liberi da persone, cose, CP_1
animali, a far data dal giorno successivo alla scadenza contrattuale;
condanna altresì a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 575 per spese, € 3.400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice Relatore dott. Vincenzo Nicolini
Il Presidente
dott. Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
AGRARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14945/2025
tra
(già , con sede in Parte_1 Parte_2
Milano via Francesco Sforza n.28 (cod. fisc. e P.IVA - iscritta nel Registro delle Persone P.IVA_1
Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766), in persona del suo Presidente pro-tempore dott. arch. (cod. fisc. ), con gli avvocati Massimo Nicolini (cod. Parte_3 C.F._1
fisc. – e Cristina Cantù (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Email_1
– CodiceFiscale_3 Email_2
- RICORRENTE
e
(P.IVA ), con sede in Cormano via Eritrea Controparte_1 P.IVA_2
n.1, in persona dell'omonimo titolare sig. (cod. fisc. ) CP_1 C.F._4
- RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 11,37 innanzi al Tribunale ordinario di Milano, sezione agraria civile, nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Barbuto Presidente dott.ssa Caterina Centola Consigliere dott. Vincenzo Nicolini Consigliere relatore sig. Luigi Penati Esperto sig. Angelo Vincenzo Arpano Esperto
sono comparsi: pagina 1 di 7 per la ricorrente è presente l'avv. Cristina Cantù Parte_1
nonché la dott.ssa quale procuratrice speciale della Persona_1 Parte_1
per la resistente nessuno è comparso. Controparte_1
IL TRIBUNALE dato atto della regolarità della notifica del ricorso alla resistente, oggi non comparsa, ne dichiara la contumacia, quindi, invita il ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Cantù si riporta integralmente al ricorso e alle conclusioni ivi trascritte e chiede che la causa venga decisa.
Dopo la discussione, il Collegio ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 1, cpc, di cui il Presidente dà lettura:
pagina 2 di 7
N. R.G. 14945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
AGRARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Barbuto Presidente dott. Vincenzo Nicolini Giudice Relatore dott. Caterina Centola Giudice
sig. Luigi Penati Esperto sig. Angelo Vincenzo Arpano Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14945/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICOLINI MASSIMO e dell'avv. CANTU' CRISTINA ( VIA BOSCHETTI, 1 C.F._5
20121 MILANO;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con sede in Cormano via Eritrea Controparte_1 P.IVA_2 n.1, in persona dell'omonimo titolare sig. (cod. fisc. ) CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente (già è Parte_1 Parte_1 Parte_2 titolare, per usufrutto e atto di apporto a titolo gratuito di immobili dalla Fondazione IRCCS Ca'
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico del 17/12/2014 (doc. 1 del ricorso), fra cui i terreni ricadenti nel Comune di Cormano (MI), iscritti al Foglio 10 mapp. 29, 38 e 160 per una superficie complessiva di ha 1.45.23, pari a p.m. 22 circa, del catasto comunale.
In data 20/04/2018, la ricorrente ha stipulato con l'azienda agricola , già conduttore CP_1 degli stessi terreni, un nuovo contratto per l'affitto ad uso agricolo, con decorrenza dall'11/11/2017 e fino al 10/11/2025 (doc. 2 del ricorso).
Le parti hanno convenuto, con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, come statuito dall'art. 45 L. 203/82 e ai sensi dell'art. 4 L. 283/02, una deroga alla durata legale del contratto di affitto di fondo rustico (quindici anni), fissando la scadenza del contratto alla data anticipata del 10/11/2025, senza necessità di disdetta (art. 3 del contratto).
La ricorrente ha, poi, dedotto che l'impresa agricola affittuaria, oggi convenuta, si rendeva morosa e non provvedeva più al pagamento del canone pattuito a partire dall'anno 2021 (doc. 2) e si rendeva, anche, inadempiente rispetto agli obblighi della corretta conservazione e manutenzione dei terreni (doc.
4).
Di aver intimato regolare disdetta all'affittuario, pur non essendovi tenuta, per il rilascio degli immobili alla scadenza contrattuale (doc. 3), senza alcun riscontro da parte dell'affittuario, e di aver esperito, con esito infruttuoso, il tentativo di conciliazione (docc. 5-6).
La ricorrente chiede, pertanto, che il Tribunale adito accerti e si pronunci sulla legittimità della deroga pattizia alla scadenza del contratto prevista per il 10/11/2025 e che, per l'effetto, si ordini all'affittuario il rilascio dei terreni condotti, libero da persone, cose, animali entro la stessa data.
L'impresa agricola , pur ritualmente convenuta, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace all'udienza del 10/06/2025.
Ciò premesso, dal contratto in esame risulta che le parti hanno pattuito, derogando all'art. 5 della L.
203/82, che prevede una durata minima di 15 anni, una durata inferiore (dall'11/11/2017 al
10/11/2025); all'art.
3.2 del contratto, che il rapporto si risolverà alla scadenza, senza necessità di disdetta, in deroga all'art. 4 della L. 203/82; infine, all'art.
3.3 l'affittuario ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto alla scadenza, anche in deroga all'art 4 bis della stessa legge (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) e autorizzato la concedente a rientrare nel possesso dei beni Parte_1
pagina 4 di 7 oggetto della convenzione, compiendovi gli interventi opportuni, a partire dal giorno successivo dalla scadenza del contratto.
Tali deroghe rispetto alle previsioni di legge devono ritenersi valide in quanto adottate con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale che, come si legge nel contratto, hanno “partecipato alle trattative e alla stesura della convenzione” e sottoscritto la già menzionata convenzione approvando gli effetti derogatori di cui all'art. 45 L. 203/82.
In materia di affitto di fondo rustico, disciplinata dalla legge n. 203/82, l'art. 58 della stessa legge dispone che tutte le norme in essa contenute sono inderogabili e che le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, «salvo il disposto dell'art. 45 e 51».
Il principio di inderogabilità delle norme ed indisponibilità dei diritti, che governa la normativa agraria in funzione della particolare tutela accordata dal legislatore in favore del concessionario di fondo rustico, tuttavia, trova il suo contemperamento con l'art. 45 della legge n. 203/82, che ha ribadito il principio dell'autonomia contrattuale e, dunque, della disponibilità dei relativi diritti derivanti da un rapporto agrario, ma a condizione che le parti del contratto siano assistite nella stipulazione dalle rispettive organizzazioni di categoria, cui è affidata la tutela degli interessi di tutte le parti.
Le norme poste a tutela della posizione dell'affittuario, previste dalla L. n. 203 del 1982, quindi, possono essere superate da un diverso accordo delle parti, purché intervenuto con l'assistenza dei contraenti ad opera delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, come stabilito dall'art. 45 L.cit. secondo cui: “"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di
Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".
Circa la piena validità del contratto agrario in deroga, stipulato con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria, si è espressa, anche, la Suprema Corte secondo cui “Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse…” (Cass. sentenza n.
19260 del 2016) e che “ai fini della validità del contratto agrario in deroga al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, sia sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono,
pagina 5 di 7 tenuto conto che la nullità ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione” (Cass. 7 maggio 2019, n. 11893 ord., in Giust. civ. Mass., 2019).
Dalla piena legittimità delle deroghe pattizie consegue che il contratto di cui si tratta dovrà cessare, come domandato, alla scadenza naturale pattuita per il giorno 10/11/2025, ma che il rilascio dei beni in affitto dovrà avere decorrenza, come convenuto fra le parti all'art.
3.3 della convenzione, a partire dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
Per le su esposte ragioni, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
PTM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accertata la legittimità del contratto in deroga di cui è causa, dichiara che il contratto CP_1
dovrà intendersi cessato alla data pattizia del 10/11/2025;
per l'effetto, ordina a di rilasciare gli immobili di cui è causa, liberi da persone, cose, CP_1
animali, a far data dal giorno successivo alla scadenza contrattuale;
condanna altresì a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 575 per spese, € 3.400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice Relatore dott. Vincenzo Nicolini
Il Presidente
dott. Vincenzo Barbuto
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