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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 581/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/72, ed ivi residente al II° Vico Agostinella n. 11 bis E
, (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
30.05.1971 ed ivi residente a[...];
entrambi rapp.ti e difesi daII'Avv. Gerardo Balzano, (C.F.: ), C.F._3 presso il quale elettivamente domiciliano in Torre del CO (NA) al Corso Avezzana n.26, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 04.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-03-2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 02.03.1989 in Torre del CO (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 02.03.1989 in Torre del CO i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
3. che erano separati sin dal 19.04.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 610/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 09.02.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate il 30.08.2024, le parti ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 10.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato, letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., in data 04.10.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate dalle parti.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.02.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta relative all'udienza del 10.09.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 20.03.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del CO in data 02.03.1989 da e (atto n. Parte_1 Parte_2 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del CO, anno 1989) ai seguenti patti e condizioni:
1. Nulla si dispone a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi i ricorrenti produttori di reddito proprio;
il figlio Per_2 di anni 27, convivente, è economicamente autosufficiente;
2. La casa coniugale, sita in Torre del CO al II Vico Agostinella 11 bis, di proprietà di entrambi i coniugi, resta nella disponibilità di Pt_1
con l'intero mobilio ivi esistente;
[...]
3. dà atto che le parti convengono che il mutuo ipotecario acceso da entrambi i coniugi per l'abitazione di II Vico Agostinella 11 bis-Torre del CO, con la , con surroga successiva Controparte_1 della (Mutuo ipotecario Controparte_2 per atto Notaio del 23.12.2005 registrato all'Ufficio Persona_3
Napoli 4 in data 30.12.2005 al n.9075/IT rep.8891 racc.2321; Contratto di Mutuo di Scopo con Surrogazione per volontà del debitore e quietanza di pagamento del Notaio del Persona_4
04.11.2011 (registrato il 14.04.11 UFF.Territoriale Napoli 1 al n.9448 rep. 112709 racc 31030) resta a totale ed esclusivo carico del che si obbliga espressamente a pagarlo mensilmente Parte_2 sino alla sua totale estinzione, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto di rivalsa, ragione ed azione nei confronti di Pt_1
;
[...]
4. dà atto che si impegna a trasferire a titolo gratuito ai Parte_2 due figli e il suo diritto di nuda Controparte_3 Controparte_4 proprietà sulla quota del 50% dell'immobile ubicato al II Vico Agostinella 11 bis Torre del CO, riservandosi il diritto di usufrutto;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 581/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/72, ed ivi residente al II° Vico Agostinella n. 11 bis E
, (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
30.05.1971 ed ivi residente a[...];
entrambi rapp.ti e difesi daII'Avv. Gerardo Balzano, (C.F.: ), C.F._3 presso il quale elettivamente domiciliano in Torre del CO (NA) al Corso Avezzana n.26, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 04.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-03-2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 02.03.1989 in Torre del CO (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 02.03.1989 in Torre del CO i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: e entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
3. che erano separati sin dal 19.04.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 610/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 09.02.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate il 30.08.2024, le parti ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 10.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato, letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., in data 04.10.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate dalle parti.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.02.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta relative all'udienza del 10.09.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 20.03.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del CO in data 02.03.1989 da e (atto n. Parte_1 Parte_2 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del CO, anno 1989) ai seguenti patti e condizioni:
1. Nulla si dispone a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi i ricorrenti produttori di reddito proprio;
il figlio Per_2 di anni 27, convivente, è economicamente autosufficiente;
2. La casa coniugale, sita in Torre del CO al II Vico Agostinella 11 bis, di proprietà di entrambi i coniugi, resta nella disponibilità di Pt_1
con l'intero mobilio ivi esistente;
[...]
3. dà atto che le parti convengono che il mutuo ipotecario acceso da entrambi i coniugi per l'abitazione di II Vico Agostinella 11 bis-Torre del CO, con la , con surroga successiva Controparte_1 della (Mutuo ipotecario Controparte_2 per atto Notaio del 23.12.2005 registrato all'Ufficio Persona_3
Napoli 4 in data 30.12.2005 al n.9075/IT rep.8891 racc.2321; Contratto di Mutuo di Scopo con Surrogazione per volontà del debitore e quietanza di pagamento del Notaio del Persona_4
04.11.2011 (registrato il 14.04.11 UFF.Territoriale Napoli 1 al n.9448 rep. 112709 racc 31030) resta a totale ed esclusivo carico del che si obbliga espressamente a pagarlo mensilmente Parte_2 sino alla sua totale estinzione, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto di rivalsa, ragione ed azione nei confronti di Pt_1
;
[...]
4. dà atto che si impegna a trasferire a titolo gratuito ai Parte_2 due figli e il suo diritto di nuda Controparte_3 Controparte_4 proprietà sulla quota del 50% dell'immobile ubicato al II Vico Agostinella 11 bis Torre del CO, riservandosi il diritto di usufrutto;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano