Decreto cautelare 18 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da CC BE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale “I Tesori del Sottobosco del Pollino di BE CC”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Caroli-Casavola, PEC carolicasavola.gaetano2@oravta.legalmail.it, e AN Caroli-Casavola, PEC carolicasavola.francesco2@oravta.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di San Severino Lucano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
ditta individuale SC MA NC, in persona dell’omonima titolare, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
ad adiuvandum:
AN IO e NT ES, nella qualità di Consiglieri comunali di minoranza del Comune di San Severino Lucano, rappresentati e difesi dall’avv. Olga Perugini, PEC pregugini.olga@oravta.legalmail.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 (pubblicata sul sito internet del Comune di San Severino Lucano dall’1.4.2025 al 16.4.2025), con la quale il Comune di San Severino Lucano ha stabilito, di assegnare per l’anno 2025 le 5 postazioni coperte e le 4 postazioni non coperte, site nella Località Bosco Magnano, destinate alla promozione e vendita dei prodotti tipici del territorio, ai commercianti interessati “in base all’odine cronologico di presentazione delle richieste di concessione, depositate presso gli Uffici comunali, fino all’esaurimento dei posti disponibili, come da comunicazione che verrà notificata”;
-della successiva comunicazione dell’11.4.2025 (notificata il 14.4.2025), con la quale il Sindaco di San Severino Lucano, dopo aver richiamato la predetta Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025, ha assegnato al sig. CC BE la postazione scoperta n. 6;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Vista l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ditte individuali controintetressate, diverse da MA NC SC, alla quale era già stato notificato il ricorso introduttivo, RA di SE ZA, RZ La NA, LO RI, AR TT, EN LE, DA De LA, ER LE e Cooperativa Fattoria Biologica del Pollino, effettuata prima in data 16.5.2025 e poi con atto di motivi aggiunti, notificato il 31.5.2025 e depositato il 3.6.2025, ripetitivo del ricorso introduttivo;
Visto l’intervento ad adiuvandum dei Consiglieri comunali di minoranza del Comune di San Severino Lucano, AN IO e NT ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. CC BE è titolare della ditta individuale “I Tesori del Sottobosco del Pollino di BE CC”, che dal 21.4.2009 esercita l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (frutta, verdura, funghi, tartufi e frutti di bosco) presso una delle postazioni coperte dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano del Comune di San Severino Lucano, come risulta dai seguenti documenti depositati: 1) visura camerale del 15.4.2025; 2) concessione ex art. 28, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 114/1998 del 24.7.1996; 3) autorizzazioni sanitarie del 16.4.2009 e del 24.3.2011; 4) attestazioni del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dal 1997 al 2024.
Con nota prot. n. 6227 del 2.10.2024 il Sindaco di San Severino Lucano ha comunicato al sig. CC BE che “il 31.12.2024 cesserà l’affidamento del posteggio di vendita a Bosco Magnano”, specificando sia che “per l’anno 2025 l’Amministrazione intende adottare nuovi Regolamenti e Criteri per la successiva concessione”, sia che non doveva essere effettuato “nessun versamento per l’affidamento dell’anno 2025”.
Il sig. CC BE con istanza del 6.3.2025 ha chiesto al Sindaco di San Severino Lucano “di poter continuare l’attività di ambulante nella Località Bosco Magnano, evidenziando che l’ha esercitava “da circa 40 anni”, e pagava anche la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2025.
Successivamente, con Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 (pubblicata sul sito internet del Comune di San Severino Lucano dall’1.4.2025 al 16.4.2025) il Comune di San Severino Lucano ha stabilito, di assegnare per l’anno 2025 le 5 postazioni coperte e le 4 postazioni non coperte, site nella Località Bosco Magnano, destinate alla promozione e vendita dei prodotti tipici del territorio, ai commercianti interessati “in base all’odine cronologico di presentazione delle richieste di concessione, depositate presso gli Uffici comunali, fino all’esaurimento dei posti disponibili, come da comunicazione che verrà notificata”, “in attesa dell’approvazione del relativo provvedimento atto a regolamentare le assegnazioni delle postazioni, al fine di continuare la promozione dei prodotti tipici del territorio”.
Conseguentemente, con successiva comunicazione dell’11.4.2025 (notificata il 14.4.2025), con la quale il Sindaco di San Severino Lucano, dopo aver richiamato la predetta Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025, ha assegnato al sig. CC BE la postazione scoperta n. 6.
Il sig. CC BE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale “I Tesori del Sottobosco del Pollino di BE CC”, con il ricorso introduttivo, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.sanseverinolucano.pz@pec.it il 16.4.2025 e depositato nella stessa giornata del 16.4.2025, ha impugnato la suddetta Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 e la predetta comunicazione del Sindaco dell’11.4.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 30, comma 3, D.Lg.vo n. 114/1998 (“sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell’entrata in vigore del presente Decreto e delle disposizioni attuative di cui all’art. 28” dello stesso D.L.gvo n. 114/1998, che disciplina l’esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche), in quanto il ricorrente è titolare della concessione ex art. 28, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 114/1998 del 24.7.1996;
2) la violazione dei principi in materia di giusto procedimento ed in particolare quello di parità di trattamento, in quanto i posteggi dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano, avrebbero dovuto essere assegnati in seguito all’indizione di un apposito procedimento di evidenza pubblica, che prestabilisce i relativi criteri di selezione, e non in base al solo criterio dell’ordine di presentazione spontanea delle domande, conosciuto solo dopo il loro deposito e/o invio, senza aver concesso un congruo termine con idonee forme di pubblicità preventive;
3) la violazione del principio di irretroattività ex artt. 21 bis L. n. 241/1990 e 11 Disp. Prelim. al C.C., in quanto l’efficacia dei provvedimenti amministrativi inizia a decorrere dopo la loro conoscenza;
4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’impugnata Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 “non spiega perché sia stato privilegiato il criterio cronologico rispetto agli altri di solito adottati in casi analoghi”;
5) l’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto il Sindaco di San Severino Lucano con la precedente nota prot. n. 6227 del 2.10.2024 aveva comunicato al ricorrente la cessazione in data 31.12.2024 dell’affidamento del posteggio, con la dichiarata intenzione di voler adottare per l’anno 2025 “nuovi Regolamenti e Criteri per la successiva concessione”;
6) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto i posteggi dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano, avrebbero dovuto essere assegnati, in base all’anzianità di esercizio dell’impresa, all’assiduità del servizio espletato ed al tipo di prodotti da promuovere e vendere;
7) la violazione del principio di trasparenza, perché nell’impugnata Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 non erano stati precisati i nominativi delle ditte, a cui erano stati assegnati gli altri 8 posteggi, e le date in cui tali ditte avevano presentato le relative domande di assegnazione per l’anno 2025.
Con atto di intervento ad adiuvandum, notificato il 5.5.2025 e depositato nella stessa giornata del 5.5.2025, i Consiglieri comunali di minoranza del Comune di San Severino Lucano, AN IO e NT ES, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, evidenziando che il ricorrente nelle ultime elezioni del giugno 2024 aveva sostenuto la loro Lista.
Con Ordinanza n. 35 dell’8.5.2025 (comunicata con pec di pari data 8.5.2025
al Sindaco del Comune di San Severino Lucano, ai difensori della parte ricorrente ed al difensore degli interventori ad adiuvandum) questo Tribunale ha:
1) disposto: A) l’obbligo del Sindaco di San Severino Lucano, di: a1) produrre, entro 5 giorni, tutti gli atti impugnati, nonché tutti gli atti e documenti in base ai quali gli atti impugnati sono stati adottati e comunque quelli utili ai fini della decisione, comprese le domande di assegnazione con gli estremi di protocollo; a2) rendere noti, entro lo stesso predetto termine di 5 giorni, i nominativi delle suddette ditte, a cui sono state assegnate le postazioni, specificando i relativi indirizzi di posta elettronica certificata e della sede legale; B) l’obbligo del ricorrente di integrare il contraddittorio, entro i successivi 10 giorni, mediante la notifica del ricorso e della presente Ordinanza alle ditte assegnatarie, che saranno indicate dal Comune, alle ditte assegnatarie, che saranno indicate dal Comune, ed il deposito nel fascicolo informatico della prova delle relative notifiche;
2) rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum dei Consiglieri comunali di minoranza del Comune di San Severino Lucano, AN IO e NT ES, per la loro carenza di legittimazione attiva, tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale i Consiglieri comunali possono impugnare soltanto gli atti amministrativi, che ledono la loro sfera giuridica e/o diritto all’ufficio e che incidono negativamente sulla carica di Consigliere comunale, impedendo l’esercizio delle relative funzioni;
3) rinviato la trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 25.6.2025.
In data 13.5.2025 il Comune di San Severino Lucano ha depositato: 1) la domanda della ditta individuale RA di SE ZA del 7.11.2024, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione coperta n. 1; 2) la domanda della ditta individuale RZ La NA del 22.1.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione coperta n. 2; 3) la domanda della ditta individuale LO RI del 5.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione coperta n. 3; 4) la domanda della ditta individuale SC MA NC del 5.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione coperta n. 4; 5) la domanda della ditta individuale AR TT del 5.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione coperta n. 5; 6) la domanda del ricorrente del 6.3.2025 il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione scoperta n. 6); 7) la domanda della ditta individuale EN LE del 10.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione scoperta n. 7; 8) la domanda della ditta individuale DA De LA del 12.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione scoperta n. 8; 9) la domanda della ditta individuale ER LE del 27.3.2025, unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e della sede legale, ed il provvedimento del Sindaco dell’11.4.2025, di assegnazione della postazione scoperta n. 9.
Il ricorrente CC BE ha integrato il contraddittorio nei confronti delle ditte individuali controintetressate, diverse da MA NC SC, alla quale era già stato notificato il ricorso introduttivo, RA di SE ZA, RZ La NA, LO RI, AR TT, EN LE, DA De LA, ER LE e Cooperativa Fattoria Biologica del Pollino, effettuato prima in data 16.5.2025 e poi con atto di motivi aggiunti, notificato il 31.5.2025 e depositato il 3.6.2025, ripetitivo del ricorso introduttivo.
Nella Camera di Consiglio del 25.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum dei Consiglieri comunali di minoranza AN IO e NT ES per la loro carenza di legittimazione attiva, tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. la Sentenza di questo Tribunale n. 303 del 7.6.2024 e la Giurisprudenza ivi richiamata), ai sensi del quale i Consiglieri comunali possono impugnare soltanto gli atti amministrativi, che ledono la loro sfera giuridica e/o diritto all’ufficio e che incidono negativamente sulla carica di Consigliere comunale, impedendo l’esercizio delle relative funzioni.
Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi in materia di giusto procedimento ed in particolare quello di parità di trattamento, perché i posteggi dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano, avrebbero dovuto essere assegnati in seguito all’indizione di un apposito procedimento di evidenza pubblica, che prestabilisce i relativi criteri di selezione, in quanto:
-l’art. 12, comma 1, L. n. 241/1990 statuisce che “l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi”;
-anche l’art. 29, comma 1, L.R. n. 19/1999 prevede l’indizione di un “apposito bando pubblico”, per la concessione dei posteggi delle aree pubbliche.
Risultano fondati anche il quinto ed il sesto motivo, con i quali sono stati dedotti rispettivamente l’eccesso di potere per contraddittorietà e l’eccesso di potere per illogicità, in quanto:
-il Sindaco di San Severino Lucano con la precedente nota prot. n. 6227 del 2.10.2024 aveva prestabilito che per l’anno 2025 sarebbero stati emanati Regolamenti e Criteri per la concessione dei posteggi dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano;
-i predetti posteggi non possono essere assegnati, anche provvisoriamente, esclusivamente con il criterio dell’ordine di presentazione spontanea delle domande, peraltro non preventivamente conosciuto dalle ditte aspiranti, tenuto pure conto della circostanza che il suddetto art. 29 L.R. n. 19/1999 disciplina il contenuto dei bandi, per l’assegnazione dei posteggi delle aree pubbliche.
Possono essere assorbite le altre censure.
A quanto sopra consegue:
1) l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum dei Consiglieri comunali di minoranza AN IO e NT ES per la loro carenza di legittimazione attiva;
2) l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Del. G.M. n. 25 del 7.3.2025 e della successiva comunicazione del Sindaco dell’11.4.2025, con la conseguenza che, nelle more, i 9 posteggi dell’area pubblica, sita nella Località Bosco Magnano, vanno assegnati ai precedenti titolari dell’anno 2024.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di San Severino Lucano va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti degli interventori ad adiuvandum, della ditta individuale SC MA NC e delle altre ditte individuali, con riferimento alle quali è stato integrato il contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum dei Consiglieri comunali di minoranza AN IO e NT ES e accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di San Severino Lucano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti degli interventori ad adiuvandum, della ditta individuale SC MA NC e delle altre ditte individuali, con riferimento alle quali è stato integrato il contraddittorio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo MAno, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO