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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10_1/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Il Giudice, Antonio SCORTECCI, dato atto che l'udienza del 3.4.2025 è stato sostituita, con provvedimento ritualmente notificato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte;
che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, da intendersi integralmente riprodotte in questa sede;
che parte resistente non si è costituita;
ritenuto che l'istanza di sospensione è fondata (come già affermato con ordinanza emessa nell'analogo procedimento n. 142/2023), atteso che:
in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante (cfr. Cass, 23699/2016);
appare ravvisabile il requisito del periculum in mora, in relazione alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il debitore potrebbe subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione del titolo esecutivo;
PQM
sospende l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento n. 02173/EM 2024 del
19.9.2024 e n. 02174/EM 2024 del 19.9.2024
Si comunichi.
Paola, 9.4.2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Il Giudice, Antonio SCORTECCI, dato atto che l'udienza del 3.4.2025 è stato sostituita, con provvedimento ritualmente notificato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte;
che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, da intendersi integralmente riprodotte in questa sede;
che parte resistente non si è costituita;
ritenuto che l'istanza di sospensione è fondata (come già affermato con ordinanza emessa nell'analogo procedimento n. 142/2023), atteso che:
in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante (cfr. Cass, 23699/2016);
appare ravvisabile il requisito del periculum in mora, in relazione alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il debitore potrebbe subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione del titolo esecutivo;
PQM
sospende l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento n. 02173/EM 2024 del
19.9.2024 e n. 02174/EM 2024 del 19.9.2024
Si comunichi.
Paola, 9.4.2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI