TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 31769/24 all'udienza del 20/3/025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
in persona del legale rappresentante p.t , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv Simone Vignola pec giusta Email_1 procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv Giulio Cimaglia pec CP_1
, giusta procura allegata alla memoria Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/9/24 la società di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 5054/24 emesso in favore del per euro 20127,02 a titolo di 13^ CP_1 anno 2022,saldo maggio 2023, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2023 compresa la 13^ anno 2023 ,Tfr e indennità di mancato preavviso . Sosteneva che non vi era prova scritta del credito perché erano state prodotte le buste paga non in copia conforme ,;che l'indennità di mancato preavviso era stata calcolata senza indicare i criteri di calcolo e la legittimità del recesso , così come era stato autoliquidato il Tfr;
che era stato richiesto il pagamento al lordo comprensivo di importi non dovuti al lavoratore ma dovuti allo Stato ed agli enti previdenziali;
che non aveva prodotto fogli dell' estratto conto previdenziale a prova dell'inadempimento dell'opponente Chiedeva di revocare il decreto opposto o rideterminare la somma dovuta Si costituiva il contestando quanto assunto in ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto per i titoli indicati nell'atto di opposizione . A base della pretesa il lavoratore ha prodotto buste paga relative alla 13^ anno 22 , mensilità aprile -luglio 2023 ,conteggi sindacali che sulla base delle predette buste paga hanno calcolato le somme dovute per i mesi da agosto a d ottobre a fronte dei quali non erano state consegnate le buste paga, il Cud 2024 da cui risultava il Tfr chiesto , la comunicazione dele dimissioni per giusta causa decorrenti il 13/10/23 . Sostiene l'opponente che non vi sarebbe stata prova scritta del credito in quanto le buste paga non sarebbero state prodotte in copia conforme .Ora al di là che non dice l'opponente rispetto a cosa queste buste paga non sarebbero conformi, ritenendosi che l'eccezione sia intesa come buste paga non conformi a quelle emesse dalla società ,si ritiene che in primo luogo la genericità della eccezione non permette di valutare la stessa ed in secondo luogo, non avendo la parte opponente prodotto le buste paga rispetto alle quali quelle in giudizio non sono conformi ,non si può non ritenere conformi agli originali provenienti dalla società le buste paga prodotte dal lavoratore. Per quanto attiene i conteggi effettuati per i mesi rispetto ai quali le buste paga sono mancanti
, gli stessi si sono basati sui dati delle altre buste paga e pertanto sono corretti. Circa poi il Tfr la somma pretesa è quella indicata nel CUD 2024, proveniente dalla società Infine sussiste sicuramente una giusta causa di dimissioni , posto che il ricorrente non ha ottenuto il pagamento delle mensilità da maggio 2023 a ottobre 2023 e pertanto si è dimesso ad ottobre 2023 . Si ritiene , quindi, che ai sensi dell'art 2118 e 2119 cc il lavoratore abbia diritto all'indennità di mancato preavviso. Non si può poi non ritenere indicato il criterio di calcolo e la disciplina applicabile posto che l'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo ha espressamente affermato “ che secondo quanto previsto dall'art. 138 del C.C.N.L. di riferimento, risulta dovuta dal datore di lavoro anche l'indennità sostitutiva del preavviso,calcolata in base all'anzianità di servizio e livello professionale a cui appartiene il lavoratore dimessosi per giusta causa'', ha inoltre specificato come ha calcolato il preavviso considerando la retribuzione giornaliera e moltiplicandola per 20 giorni di preavviso che il lavoratore avrebbe dovuto dare in base al livello di inquadramento (C2) e all'anzianità di servizio maturata se non fosse intervenuta una giusta causa di dimissione . Circa la mancata produzione dell'estratto contributivo da parte del lavoratore , conformemente alle regole sull'onere della prova in materia contrattuale, è onere del lavoratore creditore provare l'esistenza del contratto e del debitore datore l'estinzione delle pretese che in quel contratto hanno fondamento;
pertanto, a prova dell'adempimento della propria obbligazione era il datore a dover dimostrare il versamento degli oneri contributivi. Infine, le somme liquidate in sede giudiziale devono essere al lordo secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali). “( Cass 19790/11)
L'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo .
Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione opposta: rigetta l'opposizione conferma il decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2424, 00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario Roma 20/3/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 31769/24 all'udienza del 20/3/025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
in persona del legale rappresentante p.t , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv Simone Vignola pec giusta Email_1 procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv Giulio Cimaglia pec CP_1
, giusta procura allegata alla memoria Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/9/24 la società di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 5054/24 emesso in favore del per euro 20127,02 a titolo di 13^ CP_1 anno 2022,saldo maggio 2023, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2023 compresa la 13^ anno 2023 ,Tfr e indennità di mancato preavviso . Sosteneva che non vi era prova scritta del credito perché erano state prodotte le buste paga non in copia conforme ,;che l'indennità di mancato preavviso era stata calcolata senza indicare i criteri di calcolo e la legittimità del recesso , così come era stato autoliquidato il Tfr;
che era stato richiesto il pagamento al lordo comprensivo di importi non dovuti al lavoratore ma dovuti allo Stato ed agli enti previdenziali;
che non aveva prodotto fogli dell' estratto conto previdenziale a prova dell'inadempimento dell'opponente Chiedeva di revocare il decreto opposto o rideterminare la somma dovuta Si costituiva il contestando quanto assunto in ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto per i titoli indicati nell'atto di opposizione . A base della pretesa il lavoratore ha prodotto buste paga relative alla 13^ anno 22 , mensilità aprile -luglio 2023 ,conteggi sindacali che sulla base delle predette buste paga hanno calcolato le somme dovute per i mesi da agosto a d ottobre a fronte dei quali non erano state consegnate le buste paga, il Cud 2024 da cui risultava il Tfr chiesto , la comunicazione dele dimissioni per giusta causa decorrenti il 13/10/23 . Sostiene l'opponente che non vi sarebbe stata prova scritta del credito in quanto le buste paga non sarebbero state prodotte in copia conforme .Ora al di là che non dice l'opponente rispetto a cosa queste buste paga non sarebbero conformi, ritenendosi che l'eccezione sia intesa come buste paga non conformi a quelle emesse dalla società ,si ritiene che in primo luogo la genericità della eccezione non permette di valutare la stessa ed in secondo luogo, non avendo la parte opponente prodotto le buste paga rispetto alle quali quelle in giudizio non sono conformi ,non si può non ritenere conformi agli originali provenienti dalla società le buste paga prodotte dal lavoratore. Per quanto attiene i conteggi effettuati per i mesi rispetto ai quali le buste paga sono mancanti
, gli stessi si sono basati sui dati delle altre buste paga e pertanto sono corretti. Circa poi il Tfr la somma pretesa è quella indicata nel CUD 2024, proveniente dalla società Infine sussiste sicuramente una giusta causa di dimissioni , posto che il ricorrente non ha ottenuto il pagamento delle mensilità da maggio 2023 a ottobre 2023 e pertanto si è dimesso ad ottobre 2023 . Si ritiene , quindi, che ai sensi dell'art 2118 e 2119 cc il lavoratore abbia diritto all'indennità di mancato preavviso. Non si può poi non ritenere indicato il criterio di calcolo e la disciplina applicabile posto che l'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo ha espressamente affermato “ che secondo quanto previsto dall'art. 138 del C.C.N.L. di riferimento, risulta dovuta dal datore di lavoro anche l'indennità sostitutiva del preavviso,calcolata in base all'anzianità di servizio e livello professionale a cui appartiene il lavoratore dimessosi per giusta causa'', ha inoltre specificato come ha calcolato il preavviso considerando la retribuzione giornaliera e moltiplicandola per 20 giorni di preavviso che il lavoratore avrebbe dovuto dare in base al livello di inquadramento (C2) e all'anzianità di servizio maturata se non fosse intervenuta una giusta causa di dimissione . Circa la mancata produzione dell'estratto contributivo da parte del lavoratore , conformemente alle regole sull'onere della prova in materia contrattuale, è onere del lavoratore creditore provare l'esistenza del contratto e del debitore datore l'estinzione delle pretese che in quel contratto hanno fondamento;
pertanto, a prova dell'adempimento della propria obbligazione era il datore a dover dimostrare il versamento degli oneri contributivi. Infine, le somme liquidate in sede giudiziale devono essere al lordo secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali). “( Cass 19790/11)
L'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo .
Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione opposta: rigetta l'opposizione conferma il decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2424, 00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario Roma 20/3/25 Il giudice