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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Antonio Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimenti DASPO, del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale vieta ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, tornei internazionali ed amichevoli, nonché partite della nazionale italiana che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di anni uno (1)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e delMinistero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS- che ha applicato a suo carico il DASPO per anni 1, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, ciò con riferimento ai fatti accaduti nell’area di servizio Bisenzio Ovest dell’Autostrada A1, in data 21 gennaio 2024, ove si è svolta una violenta rissa tra le tifoserie del ZA (dirette alla partita Empoli/ZA) e della SP (diretta alla partita Perugia/SP). Tra coloro che hanno preso parte agli scontri è stato identificato il ricorrente, in quanto indossante un giubbotto scuro con cappello sul capo, mentre “fronteggia i tifosi della SP, impugnando un’asta rigida di colore verde (fotogrammi nr. 5-7)”.
2 – Nei confronti dell’impugnato provvedimento il ricorrente formula le seguenti censure:
- con il primo mezzo censura difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, sul rilievo che “il provvedimento del Questore si fonda unicamente sulla circostanza che l’odierno ricorrente sarebbe sceso dal pullman (fatto vero) e che avrebbe fronteggiato gli avversari impugnando un’asta di bandiera (fatto non vero), come riferito a pag. 2 del daspo”; evidenzia che i tifosi monzesi erano in autogrill in assoluta tranquillità e nulla sarebbe accaduto se non fossero stati aggrediti a sorpresa dai tifosi avversari; precisa che “pur essendo sceso come tutti gli altri tifosi dal bus (in anticipo rispetto all’avvento dei tifosi spallini), il ricorrente non fronteggiava, non partecipava alla rissa, non brandiva alcun oggetto”, né il ricorrente portava un cappello in testa; il ricorrente “ha assistito da lontano agli scontri mentre era vicino al bus in compagnia di due ragazze dell’autista dello stesso. Si estrapola una foto dal video registrato con il telefonino dallo stesso per comprendere la distanza dal punto cruento del piazzale (doc. 10)”, come da dichiarazione di persona presente ai fatti;
- con il secondo mezzo si contesta la pericolosità del ricorrente; il DASPO è stato emesso ad un anno e mezzo dai fatti, avendo il ricorrente sempre partecipato agli incontri della sua squadra senza che vi fossero problemi;
- con il terzo mezzo di evidenzia che il provvedimento è viziato da eccesso di potere in quanto oltremodo generico, poiché non prescrive specificamente quali siano i luoghi a cui non si deve avvicinare il ricorrente a pena della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 a 40.000 euro;
3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con ordinanza n. 537 del 2025 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, sul rilievo che “sulla base della documentazione versata in atti, sussistono dubbi sulla corretta identificazione del ricorrente posta a base del provvedimento gravato”.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026, e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – La questione preliminare e invero centrale della presente controversia è quella della identificazione del ricorrente quale soggetto effettivamente partecipante alla rissa tra opposte tifoserie avvenuta presso l’aria di servizio di Bisenzio Ovest. Già in sede cautelare la relativa contestazione mossa dal ricorrente (con il primo motivo di gravame) era apparsa non destituita di fondamento. Così che il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 425 del 2025, aveva disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione (“ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dettagliata relazione della Questura di Firenze che chiarisca i criteri di identificazione del ricorrente, stante i dubbi che le fotografie sino ad ora versate in atti suscitano in termini di riconoscibilità del ricorrente medesimo”). Come già sostenuto dal Collegio in sede di accoglimento della domanda cautelare, la documentazione versata in atti dall’amministrazione, anche in esito alla richiesta istruttoria della Sezione, non sembra aver risolto in termini di certezza né di rilevante probabilità il tema della corretta identificazione del ricorrente. Quest’ultimo non nega di essere stato presente sulla scena dei fatti, ma sostiene di essere sceso dal pullman e di essere rimasto inerte, senza partecipare agli scontri e solo osservando gli stessi. La Questura di Firenze, offerta la corretta identificazione del ricorrente, così come ripreso all’arrivo allo stadio di Empoli (fotogrammi 1-4 della scheda riferita al ricorrente, nonché filmato n. 2 versato in atti), ritiene che la persona così individuata corrisponda a quella che ha partecipato agli scontri, così come ritratta nei fotogrammi 5 – 8, di cui alla medesima scheda. Ma, come già rilevato nell’ordinanza della Sezione n. 537/25, il Collegio ribadisce forti dubbi sulla corretta della conclusione cui la Questura giunge, e cioè sulla circostanza che la persona ritratta ai fotogrammi 1 – 4 sia la stessa che viene poi ritratta ai successivi fotogrammi 5 – 8. Appare diversa la corporatura dell’uomo di cui alla duplice serie di foto, non vi è neppure corrispondenza palese dell’abbigliamento (il ricorrente ha sicuramente una felpa, la persona ritratta nei fotogrammi 5 – 8 appare avere un giubbotto, l’indumento cappello non compare nell’abbigliamento del ricorrente, nei fotogrammi 7 e 8 la persona ritratta appare difficilmente identificabile). Alla luce delle considerazioni che precedono non può dirsi raggiunta una prova sufficiente circa la partecipazione dell’odierno ricorrente alla rissa in considerazione, così che il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con annullamento dell’atto gravato e assorbimento dei restanti motivi di contestazione. Le spese di giudizio, stante la complessità fattuale della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.