TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1298/2022 r.g. tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e P. IV
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, P.IVA_1 dall'Avv. Ombretta Alitto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in
Cosenza, Via Beato Umile n. 14,
Appellante
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv.
DO AR, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, è elettivamente domiciliato,
Appellato nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, P. IV rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Di Bella, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore pagina 1 di 9 Appellato
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 931/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 21/04/2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo riferito alla cartella esattoriale n. 13920130001915490000 di € 2.886,42, ente impositore il
[...]
, per il mancato pagamento del contributo opere irrigue Controparte_2 anno 2008; deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento e di esserne venuto a conoscenza recandosi direttamente presso gli sportelli dell'
[...]
chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la Parte_1 maturata prescrizione estintiva del diritto del convenuto a riscuotere i CP_2 crediti indicati nella cartella anzidetta.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di Controparte_3 costituzione depositata alla prima udienza del 22.11.21 che, tuttavia, veniva dichiarata contumace dal Giudice di prime cure.
Nessuno si costituiva per il , che veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, ritenuta ammissibile l'azione promossa dal sig.
, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava Controparte_1 sentenza di annullamento della cartella impugnata, dichiarando la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore e condannando i convenuti contumaci in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza n. 931/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 2281/2021 r.g., l' Parte_1 proponeva appello per ottenerne la riforma.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non avvedendosi della costituzione dell' , avvenuta alla Parte_1 prima udienza di trattazione, ne aveva dichiarato impropriamente la contumacia basando, pertanto, la propria decisone solo ed esclusivamente sulle difese svolte dal e sulla base della sola documentazione prodotta da quest'ultimo. CP_1
pagina 2 di 9 Eccepiva la non intervenuta prescrizione del credito tenuto conto della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo impugnato nonchè dei successivi atti interruttivi della prescrizione che, pertanto, avrebbero impedito l'estinzione del credito;
in ogni caso rilevava che essendo l'Ente impositore unico responsabile, in ordine all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo all'ente riscossore, questi aveva l'obbligo di mantenere indenne l'
[...]
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole potesse derivarle dalla Parte_1 controversia in atto, incluse le spese di giudizio.
Si costituiva nel presente gravame il sig. il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la tardività dell'appello incidentale, a suo dire proposto al di là dei termini previsti dalla legge. Sempre in via preliminare assumeva l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'appello principale, in quanto proposto in assenza di valida legittimazione processuale del difensore dell' avvocato del libero foro. Asseriva, CP_4 altresì, che tutte le questioni che attengono alla maturata prescrizione, anche se successive alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in appello anche il che Controparte_2 proponeva appello incidentale, rilevando l'infondatezza dell'opposizione svolta dal contribuente, asserendo che a differenza di quanto assumeva infondatamente in sentenza il Giudice di Pace, l' ha fornito prova, nel Parte_1 giudizio di primo grado, della notifica al sig. della cartella di pagamento n. CP_1
13920130001915490000, avvenuta in data 25/3/2013, che, conseguentemente, nessuna prescrizione è maturata in ordine al contributo di bonifica opere irrigue per cui è causa. Eccepiva, altresì, che anche a volere ritenere applicabile, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale il Giudice di Pace avrebbe comunque errato nel ritenere maturata la prescrizione del credito sostenendo che, per come risulta dalla documentazione prodotta dall' nel Parte_1 giudizio di primo grado, il , oltre alla notifica della Controparte_5 già menzionata cartella di pagamento, ebbe a notificare al sig. Controparte_1
altri atti interruttivi del termine di prescrizione, ovvero: un preavviso di
[...]
pagina 3 di 9 fermo amministrativo notificato in data 25/9/2015; una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 9/10/2015;le intimazioni di pagamento n.
139201790018 93576000 e n. 13920189001227603000 notificate, rispettivamente, in data 21/10/2017 e 8/11/2018, ragione per cui il credito in questione non si sarebbe affatto prescritto.
In ogni caso concludeva per essere tenuta indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'appellante principale, perché Parte_1 inammissibile o comunque infondata.
L'appellante, con note scritte depositate per l'udienza del 14.01.25 eccepiva inoltre, in via principale e assolutamente pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito dal signor nel primo grado di giudizio a favore del Giudice Tributario, CP_1 difetto, peraltro, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. Sez.
Unite n. 24448/2008; Cass. Sez. Unite n. 5762/2012; Cass. Civ. Ordinanza n.
1483/2024).
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che, all'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato
, relativa all'asserita “tardività” dell'appello incidentale Controparte_1 proposto dal . A riguardo va rilevato che Controparte_2
l'appello incidentale è stato proposto dal nei modi e nei termini previsti CP_2 dall'art. 343 c.p.c., essendo stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 gennaio 2023, ovvero nel termine di venti giorni prima dell'udienza di citazione (30 gennaio 2023) indicato nell'atto di appello principale proposto dall' L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta. CP_4
Ciò premesso, deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore dell' Le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 30008 del CP_4
2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_6 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati
pagina 4 di 9 ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4
– nel rispetto del D. Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in
L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_3 avvocato del libero foro.
pagina 5 di 9 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quello tributario eccepito dalla
[...]
. Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (contributi dei consorzi di bonifica hanno natura tributaria cfr Cassazione Civ. SS.UU.
31/01/2008, n.227).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni pagina 6 di 9 tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse pagina 5 di 8 automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 7 di 9 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso all'estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento n. 1392013000191549000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 8 di 9 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara chiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1298/2022 r.g. tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e P. IV
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, P.IVA_1 dall'Avv. Ombretta Alitto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in
Cosenza, Via Beato Umile n. 14,
Appellante
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv.
DO AR, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, è elettivamente domiciliato,
Appellato nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, P. IV rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Di Bella, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore pagina 1 di 9 Appellato
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 931/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 21/04/2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo riferito alla cartella esattoriale n. 13920130001915490000 di € 2.886,42, ente impositore il
[...]
, per il mancato pagamento del contributo opere irrigue Controparte_2 anno 2008; deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento e di esserne venuto a conoscenza recandosi direttamente presso gli sportelli dell'
[...]
chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la Parte_1 maturata prescrizione estintiva del diritto del convenuto a riscuotere i CP_2 crediti indicati nella cartella anzidetta.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di Controparte_3 costituzione depositata alla prima udienza del 22.11.21 che, tuttavia, veniva dichiarata contumace dal Giudice di prime cure.
Nessuno si costituiva per il , che veniva Controparte_2 dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, ritenuta ammissibile l'azione promossa dal sig.
, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava Controparte_1 sentenza di annullamento della cartella impugnata, dichiarando la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore e condannando i convenuti contumaci in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza n. 931/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 2281/2021 r.g., l' Parte_1 proponeva appello per ottenerne la riforma.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non avvedendosi della costituzione dell' , avvenuta alla Parte_1 prima udienza di trattazione, ne aveva dichiarato impropriamente la contumacia basando, pertanto, la propria decisone solo ed esclusivamente sulle difese svolte dal e sulla base della sola documentazione prodotta da quest'ultimo. CP_1
pagina 2 di 9 Eccepiva la non intervenuta prescrizione del credito tenuto conto della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo impugnato nonchè dei successivi atti interruttivi della prescrizione che, pertanto, avrebbero impedito l'estinzione del credito;
in ogni caso rilevava che essendo l'Ente impositore unico responsabile, in ordine all'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo all'ente riscossore, questi aveva l'obbligo di mantenere indenne l'
[...]
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole potesse derivarle dalla Parte_1 controversia in atto, incluse le spese di giudizio.
Si costituiva nel presente gravame il sig. il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la tardività dell'appello incidentale, a suo dire proposto al di là dei termini previsti dalla legge. Sempre in via preliminare assumeva l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'appello principale, in quanto proposto in assenza di valida legittimazione processuale del difensore dell' avvocato del libero foro. Asseriva, CP_4 altresì, che tutte le questioni che attengono alla maturata prescrizione, anche se successive alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in appello anche il che Controparte_2 proponeva appello incidentale, rilevando l'infondatezza dell'opposizione svolta dal contribuente, asserendo che a differenza di quanto assumeva infondatamente in sentenza il Giudice di Pace, l' ha fornito prova, nel Parte_1 giudizio di primo grado, della notifica al sig. della cartella di pagamento n. CP_1
13920130001915490000, avvenuta in data 25/3/2013, che, conseguentemente, nessuna prescrizione è maturata in ordine al contributo di bonifica opere irrigue per cui è causa. Eccepiva, altresì, che anche a volere ritenere applicabile, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale il Giudice di Pace avrebbe comunque errato nel ritenere maturata la prescrizione del credito sostenendo che, per come risulta dalla documentazione prodotta dall' nel Parte_1 giudizio di primo grado, il , oltre alla notifica della Controparte_5 già menzionata cartella di pagamento, ebbe a notificare al sig. Controparte_1
altri atti interruttivi del termine di prescrizione, ovvero: un preavviso di
[...]
pagina 3 di 9 fermo amministrativo notificato in data 25/9/2015; una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 9/10/2015;le intimazioni di pagamento n.
139201790018 93576000 e n. 13920189001227603000 notificate, rispettivamente, in data 21/10/2017 e 8/11/2018, ragione per cui il credito in questione non si sarebbe affatto prescritto.
In ogni caso concludeva per essere tenuta indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'appellante principale, perché Parte_1 inammissibile o comunque infondata.
L'appellante, con note scritte depositate per l'udienza del 14.01.25 eccepiva inoltre, in via principale e assolutamente pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito dal signor nel primo grado di giudizio a favore del Giudice Tributario, CP_1 difetto, peraltro, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. Sez.
Unite n. 24448/2008; Cass. Sez. Unite n. 5762/2012; Cass. Civ. Ordinanza n.
1483/2024).
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che, all'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato
, relativa all'asserita “tardività” dell'appello incidentale Controparte_1 proposto dal . A riguardo va rilevato che Controparte_2
l'appello incidentale è stato proposto dal nei modi e nei termini previsti CP_2 dall'art. 343 c.p.c., essendo stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 gennaio 2023, ovvero nel termine di venti giorni prima dell'udienza di citazione (30 gennaio 2023) indicato nell'atto di appello principale proposto dall' L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta. CP_4
Ciò premesso, deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore dell' Le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 30008 del CP_4
2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_6 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati
pagina 4 di 9 ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4
– nel rispetto del D. Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in
L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un Controparte_3 avvocato del libero foro.
pagina 5 di 9 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quello tributario eccepito dalla
[...]
. Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (contributi dei consorzi di bonifica hanno natura tributaria cfr Cassazione Civ. SS.UU.
31/01/2008, n.227).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni pagina 6 di 9 tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse pagina 5 di 8 automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 7 di 9 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso all'estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento n. 1392013000191549000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 8 di 9 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara chiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9