TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
7968/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 7968/2017 R.G.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia (Ba) alla Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Verga nr. 106, presso lo studio dell'Avv. Sergio Casareale dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto in opposizione;
- debitore opponente -
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Selca c.s. (Codice fisc. Controparte_1
), con studio in Gravina (Ba), alla via AR n.69, in proprio;
C.F._2
- creditore opposto -
Oggetto: opposizione a precetto di pagamento
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 1 maggio 2017, ha proposto opposizione avverso l'atto Pt_1 di precetto con cui aveva intimato il pagamento della somma di €. 7.049,68, di cui Controparte_1
€ 4.982,94 a titolo di sorte capitale, liquidata con il decreto ingiuntivo nr. 122/07 emesso dal Tribunale di
AR (ex sezione distaccata di Altamura) ed €. 2.066,74 per spese, interessi legali, spese generali, iva e cap della procedura monitoria, oltre le ulteriori spese e compensi per la redazione dell'atto di precetto.
L'opponente ha dedotto ed eccepito: che doveva ritenersi la compensazione del credito con la somma risarcitoria spettante all'opponente per responsabilità professionale dell'Avv. ; che Controparte_1 il decreto monitorio era stato opposto e, a seguito della proposta impugnazione, la Corte di Appello di AR con sentenza nr. 1332/14, seppure avesse ritenuto la tardività dell'opposizione, aveva acclarato la responsabilità professionale dell'avv. per aver introdotto due giudizi dinanzi la sezione lavoro CP_1 malgrado il decorso del termine decadenziale;
che erano errati sia il calcolo di alcune voci quali gli
“Interessi legali” indicati in €. 859,62 e determinati sulla somma di €. 4.982,94 relativa all'effettiva sorte capitale di €. 3.647,60 ( €. 1.866,00 per onorari;
€.1.676,00 a titolo di diritti;
€. 105,60 per spese di parere di congruità) ed alle spese e oneri accessori ( €.79,70 a titolo di CPA, €. 812,89 a titolo di Iva); che era stato considerato l'aliquota del 15% anziché del 12,5%; che era stato determinato erroneamente il compenso per la redazione dell'atto di precetto in €. 243,00 anziché in €. 135,00.
Concludeva chiedendo di : “Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv.
[...]
nell'espletamento del proprio incarico professionale;
Accertare e dichiarare, per l'effetto, la CP_1 compensazione giudiziale delle somme maturate dal Sig. a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, per lo meno pari, quest'ultimo, in questa sede, ed all'ammontare dei compensi professionali oggi richiesti dall'opposto, con riserva, in ordine agli ulteriori danni, di farne richiesta in un separato giudizio, il tutto in ragione della negligente attività professionale posta in essere dall'Avv.
[...]
. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la non debenza ovvero la loro debenza secundum legem CP_1 di alcune voci sub nr. 2-4-5 e 9 riportate nell'intimazione di pagamento e, per l'effetto, rideterminare
l'importo del precetto. Condannare l'Avv. al pagamento di spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio, in ossequio al principio della soccombenza processuale, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per anticipazione fattane”.
Si costituiva con comparsa del 21.7.2017 il creditore opposto il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità dell'opposizione all'atto di precetto per essere stata la sussistenza della responsabilità professionale esaminata nei tre gradi di giudizio ormai coperti da giudicato.
Riassumeva che la decadenza del diritto esercitato ex art. 36 CCNL si era già verificata ancor prima che si fosse recato presso il proprio studio e che il giudizio era stato introdotto avendo informato il Pt_1 cliente e non avendo questi riportato né specificato il danno subito.
Rappresentate le situazioni sviluppatesi nei primi due gradi di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 122/07 emesso dal Tribunale di AR (sez.di Altamura), il convenuto-opposto ha evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8326/17 del 25.01.2017 aveva accolto il ricorso proposto da e, ritenuti assorbiti i rimanenti motivi, confermata l'inammissibilità dell'opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo compensando le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente si osserva che con ordinanze resa all'udienza del 7.10.2020; del 7.7.2021 e del 5.10.2022 pur richiamato l'esito della pronuncia della Suprema Corte, le parti non hanno inteso transigere.
Si osserva inoltre che ai sensi degli artt. 2909 c.c.. e 324 c.p.c. la trattazione della responsabilità professionale è sottratta alla pronuncia di questo giudicante essendo ormai stata esaminata e decisa e che, in conseguenza della su richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, vi è l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti il provvedimento monitorio, a seguito della richiamata sentenza della S.C., ha ripreso piena efficacia.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto all'errato conteggio ed alla decorrenza degli interessi legali spettanti agli avvocati sui compensi professionali maturati per le attività svolte in favore dei loro clienti con ordinanza n. 12088/2025 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata dichiarando che “gli interessi cui all'art. 1224 c.c. decorrono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice”.
Orbene nel caso del decreto ingiuntivo opposto il giudice ha stabilito gli interessi legali che vanno intesi come decorrenti dal momento in cui ha emesso il provvedimento fino al giorno del pagamento e in tale misura e modalità è stata richiesta dal creditore.
Alla sorte capitale di €. 4.982,94 vanno sommati i compensi liquidati, le spese. Orbene nell'atto di precetto avrebbe dovuto riportarsi il compenso in €. 225,00 oltre gli interessi legali ovvero, se riportata all'attualità ex DM n.147/2022 , di €.236,00.
Nell'atto di precetto su un decreto ingiuntivo si devono includere sia la sorte capitale che i compensi e le spese legali, in quanto il decreto ingiuntivo liquidato dal giudice ha ad oggetto entrambi gli importi, come indicato nella sentenza di condanna o nel decreto stesso, e l'avvocato ha il diritto di recuperarli tramite il precetto. Pertanto la somma va rivista solo ed esclusivamente per il compenso dell'atto di precetto opposto.
Gli oneri accessori sono calcolati al momento della messa in mora e comunque fissati dal DM n.55/2014 dell'importo del 15% .
Da rigettare è anche la richiesta di una compensazione.Nel contesto dei crediti professionali, la compensazione può verificarsi quando un professionista ha diritto a ricevere un compenso per i propri servizi e contemporaneamente è debitore nei confronti dello stesso cliente per altri motivi per cui i crediti e debiti si originano dallo stesso rapporto e quindi da una verifica contabile delle reciproche partite attive e passive tra le parti ovvero se i rispettivi crediti e debiti derivano da un unico rapporto. Nel caso di specie alcuna compensazione può essere eseguita stante la considerazione ulteriore dell'omessa indicazione dalle parti sulla natura e causa dell'atto di precetto che si oppone in compensazione notificato il 29.12. 2025 per compensi personali dell'avvocato Casareale.
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite che si liquidano in € 2.252,00 così determinate stante il valore della causa e l' attività svolta, ai sensi del DM n.147/2022 (€.425,00 fase studio;
€ 425,00 fase introduttiva;
€ 851 fase istruttoria;
€.851,00 fase decisionale) oltre oneri accessori.
Somma così determinata per il valore effettivo e non lontano da quanto a determinarsi dalla tabella successiva pur da ridursi ai sensi dell'art. 4.
P. Q. M.
il Tribunale di AR, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta la proposta opposizione.
2. Conferma l'importo riportato nell'atto di precetto notificato il 21.4.2017, oggetto della presente opposizione di €.4982,94 per sorte capitale oltre le spese, gli interessi legali e oneri accessori;
come liquidate in decreto ingiuntivo e riportate nell'atto di precetto opposto;
3. A parziale rettifica determina in €.225,00 l'importo per i compensi della redazione dell'atto di precetto su cui vanno applicati gli interessi dalla data di notifica dell'atto di precetto all'effettivo soddisfo oltre gli oneri accessori( IVA 22%; Cassa 4%; spese 15%) e spese borsuali come riportate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
AR,10.9.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 7968/2017 R.G.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia (Ba) alla Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Verga nr. 106, presso lo studio dell'Avv. Sergio Casareale dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto in opposizione;
- debitore opponente -
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Selca c.s. (Codice fisc. Controparte_1
), con studio in Gravina (Ba), alla via AR n.69, in proprio;
C.F._2
- creditore opposto -
Oggetto: opposizione a precetto di pagamento
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 1 maggio 2017, ha proposto opposizione avverso l'atto Pt_1 di precetto con cui aveva intimato il pagamento della somma di €. 7.049,68, di cui Controparte_1
€ 4.982,94 a titolo di sorte capitale, liquidata con il decreto ingiuntivo nr. 122/07 emesso dal Tribunale di
AR (ex sezione distaccata di Altamura) ed €. 2.066,74 per spese, interessi legali, spese generali, iva e cap della procedura monitoria, oltre le ulteriori spese e compensi per la redazione dell'atto di precetto.
L'opponente ha dedotto ed eccepito: che doveva ritenersi la compensazione del credito con la somma risarcitoria spettante all'opponente per responsabilità professionale dell'Avv. ; che Controparte_1 il decreto monitorio era stato opposto e, a seguito della proposta impugnazione, la Corte di Appello di AR con sentenza nr. 1332/14, seppure avesse ritenuto la tardività dell'opposizione, aveva acclarato la responsabilità professionale dell'avv. per aver introdotto due giudizi dinanzi la sezione lavoro CP_1 malgrado il decorso del termine decadenziale;
che erano errati sia il calcolo di alcune voci quali gli
“Interessi legali” indicati in €. 859,62 e determinati sulla somma di €. 4.982,94 relativa all'effettiva sorte capitale di €. 3.647,60 ( €. 1.866,00 per onorari;
€.1.676,00 a titolo di diritti;
€. 105,60 per spese di parere di congruità) ed alle spese e oneri accessori ( €.79,70 a titolo di CPA, €. 812,89 a titolo di Iva); che era stato considerato l'aliquota del 15% anziché del 12,5%; che era stato determinato erroneamente il compenso per la redazione dell'atto di precetto in €. 243,00 anziché in €. 135,00.
Concludeva chiedendo di : “Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv.
[...]
nell'espletamento del proprio incarico professionale;
Accertare e dichiarare, per l'effetto, la CP_1 compensazione giudiziale delle somme maturate dal Sig. a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, per lo meno pari, quest'ultimo, in questa sede, ed all'ammontare dei compensi professionali oggi richiesti dall'opposto, con riserva, in ordine agli ulteriori danni, di farne richiesta in un separato giudizio, il tutto in ragione della negligente attività professionale posta in essere dall'Avv.
[...]
. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la non debenza ovvero la loro debenza secundum legem CP_1 di alcune voci sub nr. 2-4-5 e 9 riportate nell'intimazione di pagamento e, per l'effetto, rideterminare
l'importo del precetto. Condannare l'Avv. al pagamento di spese e compensi del Controparte_1 presente giudizio, in ossequio al principio della soccombenza processuale, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per anticipazione fattane”.
Si costituiva con comparsa del 21.7.2017 il creditore opposto il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità dell'opposizione all'atto di precetto per essere stata la sussistenza della responsabilità professionale esaminata nei tre gradi di giudizio ormai coperti da giudicato.
Riassumeva che la decadenza del diritto esercitato ex art. 36 CCNL si era già verificata ancor prima che si fosse recato presso il proprio studio e che il giudizio era stato introdotto avendo informato il Pt_1 cliente e non avendo questi riportato né specificato il danno subito.
Rappresentate le situazioni sviluppatesi nei primi due gradi di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 122/07 emesso dal Tribunale di AR (sez.di Altamura), il convenuto-opposto ha evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8326/17 del 25.01.2017 aveva accolto il ricorso proposto da e, ritenuti assorbiti i rimanenti motivi, confermata l'inammissibilità dell'opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo compensando le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente si osserva che con ordinanze resa all'udienza del 7.10.2020; del 7.7.2021 e del 5.10.2022 pur richiamato l'esito della pronuncia della Suprema Corte, le parti non hanno inteso transigere.
Si osserva inoltre che ai sensi degli artt. 2909 c.c.. e 324 c.p.c. la trattazione della responsabilità professionale è sottratta alla pronuncia di questo giudicante essendo ormai stata esaminata e decisa e che, in conseguenza della su richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, vi è l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti il provvedimento monitorio, a seguito della richiamata sentenza della S.C., ha ripreso piena efficacia.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto all'errato conteggio ed alla decorrenza degli interessi legali spettanti agli avvocati sui compensi professionali maturati per le attività svolte in favore dei loro clienti con ordinanza n. 12088/2025 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata dichiarando che “gli interessi cui all'art. 1224 c.c. decorrono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice”.
Orbene nel caso del decreto ingiuntivo opposto il giudice ha stabilito gli interessi legali che vanno intesi come decorrenti dal momento in cui ha emesso il provvedimento fino al giorno del pagamento e in tale misura e modalità è stata richiesta dal creditore.
Alla sorte capitale di €. 4.982,94 vanno sommati i compensi liquidati, le spese. Orbene nell'atto di precetto avrebbe dovuto riportarsi il compenso in €. 225,00 oltre gli interessi legali ovvero, se riportata all'attualità ex DM n.147/2022 , di €.236,00.
Nell'atto di precetto su un decreto ingiuntivo si devono includere sia la sorte capitale che i compensi e le spese legali, in quanto il decreto ingiuntivo liquidato dal giudice ha ad oggetto entrambi gli importi, come indicato nella sentenza di condanna o nel decreto stesso, e l'avvocato ha il diritto di recuperarli tramite il precetto. Pertanto la somma va rivista solo ed esclusivamente per il compenso dell'atto di precetto opposto.
Gli oneri accessori sono calcolati al momento della messa in mora e comunque fissati dal DM n.55/2014 dell'importo del 15% .
Da rigettare è anche la richiesta di una compensazione.Nel contesto dei crediti professionali, la compensazione può verificarsi quando un professionista ha diritto a ricevere un compenso per i propri servizi e contemporaneamente è debitore nei confronti dello stesso cliente per altri motivi per cui i crediti e debiti si originano dallo stesso rapporto e quindi da una verifica contabile delle reciproche partite attive e passive tra le parti ovvero se i rispettivi crediti e debiti derivano da un unico rapporto. Nel caso di specie alcuna compensazione può essere eseguita stante la considerazione ulteriore dell'omessa indicazione dalle parti sulla natura e causa dell'atto di precetto che si oppone in compensazione notificato il 29.12. 2025 per compensi personali dell'avvocato Casareale.
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite che si liquidano in € 2.252,00 così determinate stante il valore della causa e l' attività svolta, ai sensi del DM n.147/2022 (€.425,00 fase studio;
€ 425,00 fase introduttiva;
€ 851 fase istruttoria;
€.851,00 fase decisionale) oltre oneri accessori.
Somma così determinata per il valore effettivo e non lontano da quanto a determinarsi dalla tabella successiva pur da ridursi ai sensi dell'art. 4.
P. Q. M.
il Tribunale di AR, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta la proposta opposizione.
2. Conferma l'importo riportato nell'atto di precetto notificato il 21.4.2017, oggetto della presente opposizione di €.4982,94 per sorte capitale oltre le spese, gli interessi legali e oneri accessori;
come liquidate in decreto ingiuntivo e riportate nell'atto di precetto opposto;
3. A parziale rettifica determina in €.225,00 l'importo per i compensi della redazione dell'atto di precetto su cui vanno applicati gli interessi dalla data di notifica dell'atto di precetto all'effettivo soddisfo oltre gli oneri accessori( IVA 22%; Cassa 4%; spese 15%) e spese borsuali come riportate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
AR,10.9.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini