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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
residente in [...]
Difesa dall'avv. Margherita Corrado
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] residente in [...]
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.25.
In particolare, parte ricorrente e PM si sono associati nella domanda di interdizione, con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la figlia della beneficianda ha depositato ricorso per l'interdizione della madre, allegando documentazione sanitaria attestante l'ingravescenza delle condizioni di salute.
Ferma la ritualità della notifica, la convenuta è rimasta contumace.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame della beneficiaria, all'esito, la causa passava direttamente in fase di decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
(classe 1940), sposata e con due figlie (oltre alla ricorrente, la sorella, già inabilitata), CP_1 viene accudita da anni nella propria residenza, dove il marito si è sempre occupato di provvedere alle sue necessità; dal 2017, in particolare, la donna risulta in terapia per deficit mnestici e attentivi;
da tempo è affetta da Alzheimer;
da ultimo, in considerazione della sopravvenuta malattia e poi del decesso del marito, la è stata ricoverata in struttura di riabilitazione e lungodegenza per non CP_1 autosufficienti.
La donna – già invalida civile al 100% – oltre alla cit. patologia neurologica, soffre di insufficienza renale cronica, disturbo neurocognitivo: in particolare, i sanitari hanno diagnosticato deterioramento cognitivo ad eziopatogènesi degenerativa in fase avanzata;
con segnalazione di peggioramento del quadro e conseguente perdita delle residue autonomie (relazione 18.4.25, ASL CN2, neurologia dott.
Michele Dotta).
Quadro clinico (documentato) che ha trovato corrispondenza in sede di esame (verbali ud. 20.2.2025 e
8.5.25): nonostante i tentativi di colloquio, non è stato possibile comunicare in alcun modo con la donna – che si è presentata in carrozzina accompagnata dalla figlia (ricorrente), sguardo perso, non ha risposto ad alcuna domanda -; pertanto, la non è apparsa pertanto in grado né di comprendere, CP_1 nè di esprimersi, nè di instaurare relazioni con il mondo esterno.
In definitiva, le condizioni di infermità cognitiva della rendono oggettiva la necessità di CP_1 procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 414 c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006).
Le spese, considerata la natura, gli esiti della causa ed, inoltre, i legami familiari delle parti, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente in CP_1
12051 Alba (CN), Via Carlo Cencio n.11;
pagina 2 di 3 2) spese irripetibili.
Asti, 21.5.25
Il GR dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
residente in [...]
Difesa dall'avv. Margherita Corrado
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] residente in [...]
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.5.25.
In particolare, parte ricorrente e PM si sono associati nella domanda di interdizione, con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la figlia della beneficianda ha depositato ricorso per l'interdizione della madre, allegando documentazione sanitaria attestante l'ingravescenza delle condizioni di salute.
Ferma la ritualità della notifica, la convenuta è rimasta contumace.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame della beneficiaria, all'esito, la causa passava direttamente in fase di decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
(classe 1940), sposata e con due figlie (oltre alla ricorrente, la sorella, già inabilitata), CP_1 viene accudita da anni nella propria residenza, dove il marito si è sempre occupato di provvedere alle sue necessità; dal 2017, in particolare, la donna risulta in terapia per deficit mnestici e attentivi;
da tempo è affetta da Alzheimer;
da ultimo, in considerazione della sopravvenuta malattia e poi del decesso del marito, la è stata ricoverata in struttura di riabilitazione e lungodegenza per non CP_1 autosufficienti.
La donna – già invalida civile al 100% – oltre alla cit. patologia neurologica, soffre di insufficienza renale cronica, disturbo neurocognitivo: in particolare, i sanitari hanno diagnosticato deterioramento cognitivo ad eziopatogènesi degenerativa in fase avanzata;
con segnalazione di peggioramento del quadro e conseguente perdita delle residue autonomie (relazione 18.4.25, ASL CN2, neurologia dott.
Michele Dotta).
Quadro clinico (documentato) che ha trovato corrispondenza in sede di esame (verbali ud. 20.2.2025 e
8.5.25): nonostante i tentativi di colloquio, non è stato possibile comunicare in alcun modo con la donna – che si è presentata in carrozzina accompagnata dalla figlia (ricorrente), sguardo perso, non ha risposto ad alcuna domanda -; pertanto, la non è apparsa pertanto in grado né di comprendere, CP_1 nè di esprimersi, nè di instaurare relazioni con il mondo esterno.
In definitiva, le condizioni di infermità cognitiva della rendono oggettiva la necessità di CP_1 procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 414 c.c.: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico (fisico-psichico) della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006).
Le spese, considerata la natura, gli esiti della causa ed, inoltre, i legami familiari delle parti, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] e residente in CP_1
12051 Alba (CN), Via Carlo Cencio n.11;
pagina 2 di 3 2) spese irripetibili.
Asti, 21.5.25
Il GR dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3