TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4289/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TERESA DI NAPOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Repaci n.16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
3)La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Capannori (Lu), Via della Chiesa n.8/A.
4)L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione, rimanendo, invece, necessario che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia attinenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
1 scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 5)Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 22:00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
a settimane alterne, la prima e la terza settimana all'uscita da scuola il martedì e il giovedì fino alle ore 22:00, salvo i casi in cui si renda opportuno/necessario un pernottamento presso l'abitazione paterna;
nella seconda e quarta settimana la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 22:00, salvo i casi in cui si renda necessario/opportuno un pernottamento presso il padre e la riprenderà il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 22:00. Durante il periodo estivo la figlia potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali, nonché le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza, precisando che la minore trascorrerà la sera del 24 con uno dei genitori e il giorno del 25 con l'altro che la terrà sino al 30 dicembre;
dal 31 al 6 gennaio con il genitore con cui ha trascorso la sera del 24; vacanze pasquali alternate come le vacanze natalizie, salvo diverso accordo.
6)Tutti i mercoledì e tutti i giovedì di spettanza del padre, la madre andrà a prendere la figlia a Viareggio e pertanto il padre rinuncia a qualsiasi tipo di rimborso per i viaggi.
7) I genitori si impegnano a rispettare la volontà della minore, favorendone le scelte e mantenendo una comunicazione costante per l'organizzazione pratica della vita quotidiana, nel suo esclusivo interesse.
8)Il padre provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
9)Le spese straordinarie saranno divise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Al riguardo, per spese straordinarie, cui le parti fanno espresso riferimento, devono intendersi quelle da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca e precisamente: a) Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi
2 i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
- spese per UN, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. 5)L'assegno Unico continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6)I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per ottenere il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 27/8/2017, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
4/5/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Viareggio (LU) in data 27/8/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2017; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RD RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TERESA DI NAPOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Repaci n.16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
3)La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Capannori (Lu), Via della Chiesa n.8/A.
4)L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione, rimanendo, invece, necessario che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia attinenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
1 scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 5)Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 22:00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
a settimane alterne, la prima e la terza settimana all'uscita da scuola il martedì e il giovedì fino alle ore 22:00, salvo i casi in cui si renda opportuno/necessario un pernottamento presso l'abitazione paterna;
nella seconda e quarta settimana la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 22:00, salvo i casi in cui si renda necessario/opportuno un pernottamento presso il padre e la riprenderà il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 22:00. Durante il periodo estivo la figlia potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali, nonché le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza, precisando che la minore trascorrerà la sera del 24 con uno dei genitori e il giorno del 25 con l'altro che la terrà sino al 30 dicembre;
dal 31 al 6 gennaio con il genitore con cui ha trascorso la sera del 24; vacanze pasquali alternate come le vacanze natalizie, salvo diverso accordo.
6)Tutti i mercoledì e tutti i giovedì di spettanza del padre, la madre andrà a prendere la figlia a Viareggio e pertanto il padre rinuncia a qualsiasi tipo di rimborso per i viaggi.
7) I genitori si impegnano a rispettare la volontà della minore, favorendone le scelte e mantenendo una comunicazione costante per l'organizzazione pratica della vita quotidiana, nel suo esclusivo interesse.
8)Il padre provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
9)Le spese straordinarie saranno divise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Al riguardo, per spese straordinarie, cui le parti fanno espresso riferimento, devono intendersi quelle da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca e precisamente: a) Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi
2 i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
- spese per UN, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. 5)L'assegno Unico continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6)I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per ottenere il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 27/8/2017, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
4/5/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Viareggio (LU) in data 27/8/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2017; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RD RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4