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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 14/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico,
fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5674 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a Pontecagnano Faiano (SA) il 14/09/1948 (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Andrea Porta e dall'avv. Rosaria Striano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n.126;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar Per_1
di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al
[...]
1 Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché CP_1
presso il domicilio digitale
PEC: t;
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Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 06/11/2024, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 2. Si costituiva in giudizio l in data 11/03/2025, il quale concludeva per CP_1
l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 19/09/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta con specifico riguardo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 dell'11/02/1980, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del suddetto beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente, successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
3 La domanda, invece, non è fondata e va, pertanto, disattesa con riguardo al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
2. In rito, va dato atto che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita e della naturale evoluzione delle patologie,
ha riscontrato una diagnosi di “Esiti di intervento di sostituzione valvolare mitralica con
bioprotesi, mediante toracotomia destra. Insufficienza renale cronica al III stadio con anemia
secondaria. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva. Fibrillazione atriale persistente in NAO.
IgA. Epilessia in trattamento farmacologico in meningioma cerebrale anamnestico. CP_2
Connettivite indifferenziata in terapia. Tiroidite di Hashimoto con ipotiroidismo in trattamento
sostitutivo. Insufficienza venosa arti inferiori. Spondilodiscoartrosi. Recente frattura
pertrocanterica al femore sinistro, trattata con osteosintesi mediante chiodo endomidollare
(19/03/2025), con fallimento della terapia chirurgica adottata.”, tale da impedire alla ricorrente di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Ed, invero, il C.T.U. ha evidenziato che l'attuale obiettività risulta peggiorata dalla precedente visita sull'aspetto della mobilità con un evidente viraggio verso la perdita dell'autonomia sul piano motorio.
Si legge nella perizia che la deambulazione ed i passaggi posturali non avvengono autonomamente e sono possibili soltanto con l'assistenza ed il sostegno di terze persone,
attesa la grave compromissione funzionale dell'apparato locomotore (“…un elemento
4 patologico acuto, di nuova insorgenza e di rilevanza clinica, è emerso recentemente. Tale
nuova condizione patologica è costituita dalla recente frattura accidentale al femore sinistro,
trattata con osteosintesi mediante chiodo endomidollare (il 19/03/2025) e, soprattutto, dal
fallimento di tale osteosintesi, con necessità di nuovo intervento nella stessa sede
anatomica. Il fallimento dell'osteosintesi femorale sinistra, eseguita a marzo 2025,
comporta, nella perizianda, una deambulazione particolarmente compromessa, possibile
solo con assistenza e/o sedia da transito, accompagnata da una evidente incapacità a
mantenere la stazione eretta prolungata. Tale significativa compromissione dell'attività
deambulatoria, presente nel corso della recente visita peritale (del 27/06/2025) ed assente
al precedente esame clinico (del 24/04/2024), è da ascriversi, per buona parte, alla recente
frattura del femore sinistro e soprattutto al fallimento della terapia chirurgica messa in atto,
con necessità di nuovo, ulteriore intervento ortopedico. Tale patologia acuta, di natura
osteo-articolare, rappresenta un elemento clinico nuovo, di recente insorgenza, non
presente all'epoca della precedente visita peritale, e costituisce una condizione patologica
invalidante, che compromette in maniera significativa la capacità di deambulazione,
palesando la necessità di assistenza continua nell'atto deambulatorio”).
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Conclude, dunque, l'ausiliario affermando che allo stato attuale vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di persona che ha perso l'autonomia sufficiente per gli spostamenti e per lo svolgimento dei fabbisogni quotidiani della vita.
Quanto alla decorrenza del godimento del beneficio, il C.T.U. ha affermato che, in base all'evoluzione della disabilità, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita, le
5 condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto alla indennità
richiesta a partire dal mese di marzo 2025 epoca in cui la ricorrente “veniva afflitta dalla
nuova, acuta, condizione patologica, costituita dalla frattura pertrocanterica di femore
sinistro e dal fallimento della concomitante terapia chirurgica adottata. Trattandosi di una
condizione non stabilizzata, dinamica, suscettibile di evoluzione sia in senso migliorativo
che peggiorativo, sarà opportuno una visita di revisione a gennaio 2027.”
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di marzo 2025, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 07/09/2024).
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto concerne, invece, i benefici connessi con la condizione di portatrice di handicap con la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92,
secondo il parere del Consulente, nessuna delle patologie da cui è affetta la ricorrente comporta una minorazione tale per cui si rende necessaria un'assistenza globale,
continuativa e permanente nella sfera individuale o in quella relazionale.
Infatti, presentando la signora un quadro morboso caratterizzato essenzialmente da Pt_1
patologie che incidono sulle sue capacità motorie, il coinvolgimento della sfera psichica e
6 cognitiva risulta essere poco rilevante;
in altre parole sul piano psichico la ricorrente non presenta condizioni che impediscano la socializzazione od il relazionarsi con il mondo circostante.
In buona sostanza la presenza di deficit motorio, in assenza di altre importanti patologie a carico della sfera psichica, rende certamente la signora soggetto portatore di Pt_1
handicap, ma senza la connotazione di gravità.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua
accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza del solo beneficio dell'indennità di accompagnamento indicata dal C.T.U. a far tempo dal mese di marzo 2025.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire all'integrale compensazione delle stesse.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva, messe a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5674 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
contro l in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento
7 dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza dal mese di marzo 2025; revisione consigliata a gennaio 2027;
2) dichiara, all'opposto, insussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4) pone a definitivo carico dell' le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto CP_1
quanto alla presente fase di giudizio.
Salerno, 24.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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