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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.4.2025 N. 749/2022 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa iscritta al R.G.L. 749/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) con l'avv. Ada Bugada Parte_1 C.F._1
PEC: Email_1
-Ricorrente -
Contro
), con l'avv. Carla Bertoni Controparte_1 C.F._2
PEC: o Email_2
-Resistente-
Oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni
1.1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Mantova la per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“- accertare che il sig. sulla base delle mansioni dallo stesso svolte presso la ditta Pt_1 CP_2
così come provate in giudizio, durante tutto il periodo contrattuale dal 2.11.2017 al
[...]
15.10.2021, ha diritto di vedersi applicare il CCNL Artigiani Florovivaisti, richiamato nella lettera di assunzione dal datore di lavoro, ed in particolare il Contratto Integrativo Provinciale di Mantova CIPL
8/3/2017, al quale il CCNL esplicitamente rinvia, con qualifica di operaio qualificato a' sensi dell'art.
15 del CIPL di riferimento - accertare che la mancata applicazione del contratto richiamato dal datore di lavoro nella lettera di assunzione ha prodotto differenze salariali pari ad € 10.103,08 lordi, di cui € 323,36 a titolo di trattamento di fine rapporto, come da conteggio dello Studio allegato, o quella Pt_2 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
- per l'effetto, condannare la ditta al pagamento a favore del sig. della somma Controparte_2 Pt_1 di € 10.103,08 lordi a titolo di differenze salariali, di cui € 323,36 a titolo di trattamento di fine rapporto, o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze legali di giudizio.
1.2. Il ricorrente espone di essere stato assunto dalla ditta in data Controparte_1
2.11.2017, con contratto di lavoro a tempo pieno, prima determinato, poi nell'anno 2018 trasformato in indeterminato, con applicazione del CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti della provincia di Mantova, con mansioni di operaio/giardiniere (doc. n. 1 – ricorso).
1.3. Il rapporto di lavoro è cessato il 15.10.2021, per dimissioni volontarie (doc. n. 3 – ricorso);
1.4. Aggiunge che dopo le dimissioni, lo stesso aveva fatto fare un controllo sulle buste paga relativamente a tutto il periodo di lavoro presso il resistente: il consulente incaricato – lo di Brescia (BS) – all'esito delle analisi svolte rilevava – Controparte_3 in sintesi - che il datore di lavoro aveva applicato il CCNL Operai Florovivaisti, senza però fare riferimento, nel calcolo degli emolumenti corrisposti al lavoratore, all'accordo territoriale provinciale della Provincia di Mantova, pure esplicitamente richiamato dal primo a integrazione della disciplina economica e normativa applicabile ai rapporti di lavoro.
1.5. In particolare, il ricorrente evidenzia che, ai sensi del suddetto inquadramento, il livello per cui era stato assunto, ossia il IV livello operaio florovivaista non esiste, e che in base al
Contratto Integrativo Provinciale di Mantova il rapporto di lavoro dal medesimo svolto CP_ presso la resistente corrispondeva in realtà al livello “Operaio qualificato”, così come disciplinato dal predetto accordo integrativo applicabile ratione temporis.
1.7. Precisa infatti, al riguardo, che le mansioni svolte dal momento dell'assunzione presso la ditta e fino alle dimissioni consistevano nelle seguenti attività: utilizzo della CP_1 piattaforma aerea per la potatura degli alberi, per la quale aveva conseguito il patentino di guida, lo svolgimento di potature degli alberi;
il taglio delle siepi;
la manutenzione dei prati
(che consiste nell'arieggiatura del prato stesso, nello stabilire il quantitativo di semina del prato e di concime da spargere sul terreno, la predisposizione del terreno e la fertilizzazione pag. 2/9 dello stesso); il taglio degli alberi cipressi ed ulivi;
la manutenzione dell'impianto idraulico per l'innaffiatura dei prati e giardini (innaffio del prato e alberi con getti statici e con impianto a goccia); il taglio del prato con l'utilizzo del trattorino. Ciò con orari di lavoro definiti in base alle variazioni stagionali estate-inverno, dalle 6.30/7.00/7.30 alle 12.00; al pomeriggio dalle 13.30/14.00 alle 17.30/18.30/19.00. CP_
1.6. Di conseguenza, al lavoratore, nel periodo in cui era alle dipendenze della resistente, era stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella che gli sarebbe spettata facendo applicazione delle tabelle retributive previste per gli operai qualificati dal citato accordo integrativo provinciale, tenendo conto delle descritte modalità di lavoro durante il periodo in questione.
1.7. Dal calcolo effettuato dal consulente emerge una differenza complessiva lorda di €
10.103, 08 di cui € 323,36 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
1.9. Non avendo avuto esito positivo le richieste di pagamento della predetta somma inviate al datore di lavoro, PI ha così intrapreso il presente giudizio al fine di ottenere le differenze retributive al medesimo spettanti.
*****
1.10. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, la ditta
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo in sintesi: (i) la mancata produzione Controparte_5 del CCNL, avendo il ricorrente prodotto il CCNL del 2022, riferito ad un periodo in cui il sig. PI non era più dipendente della ditta (ii) la non applicabilità al caso di CP_1 specie del Contratto Integrativo Provinciale ed il pagamento da parte del datore di lavoro dei minimi salariali previsti dai CCNL;
(iii) la mancata formulazione da parte del sig. PI della domanda diretta al conseguimento della giusta retribuzione in applicazione dell'art. 36 della Costituzione.
1.11. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione parti, il Giudice ammetteva i mezzi di prova e fissava udienza per la relativa assunzione.
1.12. Assunte le prove orali e concessa la rimessione in termini per parte ricorrente limitatamente al CCNL vigente nel periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro fra le parti, il giudice fissava udienza di discussione, all'esito della quale pronunciava, dandone pubblicamente lettura il dispositivo di seguito riportato.
*****
pag. 3/9
2. Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
(a) Sull'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo
2.(a).
1. In via preliminare va osservato come l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa del convenuto sia infondata e debba essere disattesa.
2.(a).
2. E' noto come nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, si possa configurare unicamente nell'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento, attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 23 marzo 2004, n. 5794).
2.(a).
3. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo proposto dal PI delinea in modo chiaro e completo sia il petitum che causa petendi dell'azione, senza che assuma a tal fine rilevanza l'allegazione, al momento del ricorso, di un CCNL (in parte) successivo rispetto a quello applicabile ratione temporis, in ogni caso successivamente prodotto in atti da parte ricorrente nel rispetto del principio del contraddittorio, attenendo tale aspetto al tema della prova, e quindi della fondatezza della domanda, e non a quello dell'individuazione dell'oggetto della stessa, ossia del petitum e della causa petendi, chiaramente ravvisabili nell'atto introduttivo del giudizio.
2.(a).
4. D'altra parte, nel caso di specie, parte convenuta ha potuto esercitare, e ha di fatto, pienamente e senza limitazioni, esercitato il proprio diritto di difesa rispetto all'azione avversaria, con la conseguenza che l'eccezione in esame deve essere rigettata.
******
(b) Nel merito: fondatezza della domanda del ricorrente
2.(b).
1. Venendo al merito della domanda azionata dal ricorrente, si deve ritenere accertato che il PI avesse lavorato come dipendente della società convenuta così come individuata nel ricorso, per il periodo indicato nello stesso.
pag. 4/9 2.(b).
2. Si deve parimenti ritenere accertato che lo stesso svolgesse le mansioni sopra indicate, come dimostrato dall'istruttoria di causa e neppure contestato, sotto tale profilo, da parte resistente.
2.(b).
3. In particolare, all'udienza del 9.1.2024, il teste collega del Testimone_1 CP_1 nel periodo in cui quest'ultimo lavorava presso la convenuta, ha dichiarato: Sul capitolo 2):
“confermo la circostanza;
per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma aerea è necessario il patentino, per un certo periodo il ricorrente l'ha avuto;
poi ha lavorato comunque utilizzando la piattaforma perché così gli ha detto di fare il datore di lavoro;
ha utilizzato la piattaforma spesso, non sempre;
faceva la manutenzione dei prati con l'arieggiatura che comporta il sollevamento dello strato superficiale del prato mediante un macchinario;
svolgeva tutte le mansioni che mi vengono indicate;
il taglio degli alberi, cipressi ed ulivi avveniva a volte utilizzando le scale, a volte il cestello;
utilizzava il trattorino a volte;
io non ho mai avuto occasione di utilizzarlo. ADR: ho avuto gli stessi problemi di differenze retributive per quanto riguarda le mie buste paga;
per gli stessi motivi”. Sul capitolo 3) il medesimo ha dichiarato:
“confermo integralmente la circostanza;
gli orari erano quelli che mi vengono indicati”.
2.(b).
4. E' quindi da ritenersi accertato in giudizio, sia per effetto del principio di non contestazione, sia della suddetta deposizione, da ritenersi attendibile in quanto precisa e concordante con i fatti e i documenti acquisiti al processo, che il PI avesse svolto le suddette mansioni durante il periodo in cui era dipendente della ditta convenuta.
2.(b).
5. E' quindi corretto desumere che, in virtù delle concrete modalità esecutive dello stesso, il rapporto di lavoro per cui è causa sia riconducibile al livello di inquadramento regolato dall'accordo territoriale della provincia di Mantova 8/3/2017 nell'art 15, e in particolare all'area a.2. “Operai qualificati”.
2.(b).
6. In particolare, ai sensi di tale disposizione “Sono QUALIFICATI i seguenti profili professionali: Addetto alle produzioni vitivinicole - Aiuto giardiniere e/o vivaista - Addetto alla selezione e confezionamento prodotti - Addetto a lavori generici in allevamento - Addetti a lavori generici di campagna
o altri settori - Aiuto casaro alla prima esperienza lavorativa - Aiuto cuoco - Potatore -Addetto all'impianto di produzione biogas - Guardiacaccia - Manutentore green”.
2.(b).
7. Non pare quindi revocabile in dubbio che le mansioni concretamente svolte dal nel periodo in esame ricadessero nell'ambito della suddetta classificazione. Pt_1
*****
pag. 5/9 2.(b).
8. Ciò posto, la questione che deve essere risolta, al fine di decidere la presente controversia, è se il citato Accordo provinciale integrativo fosse applicabile al rapporto di lavoro fra le parti, alla luce del tenore della lettera di assunzione sottoscritta dalle parti il
2.11.2017.
Lettera che, al punto 2, richiama il “CCNL Artigiani florovivaisti”, aggiungendo al punto 8) la dicitura “Retribuzione: Come da CCNL”.
2.(b).
9. Il tema controverso, in particolare, è se il riferimento suddetto al CCNL, così come espressamente richiamato dalle parti, vada inteso nel senso di ricomprendere anche gli accordi integrativi stipulati dalle parti sociali su scala provinciale, come previsto dallo stesso
CCNL agli articoli 2, 49, 91, 92 e 93 nelle varie formulazioni susseguitesi negli anni, come sostiene il ricorrente, oppure se esso escluda l'applicabilità degli accordi territoriali provinciali, sul presupposto, eccepito da parte convenuta, che le parti hanno omesso di fare specifico riferimento agli stessi, e che il richiamo al (solo) CCNL è avvenuto su base volontaria, non aderendo il datore di lavoro ad alcuna delle associazioni stipulanti.
2.(b).10. Chiarita la natura della questione, questo giudicante ritiene preferibile l'interpretazione secondo cui il richiamo fatto dalle parti in causa al vigente CCNL Artigiani florovivaisti nella lettera da assunzione implichi l'applicazione integrale del predetto contratto al rapporto di lavoro, e quindi anche degli accordi stipulati su scala territoriale, posto che questi – laddove stipulati – sono da intendersi parte integrante del contratto collettivo, in quanto forma di articolazione territoriale multi-livello della stessa contrattazione collettiva.
2.(b).11. Al riguardo, va precisato che parte ricorrente ha prodotto in corso di causa il
CCNL applicabile al rapporto di lavoro nel periodo indicato, in sostanza analogo, sotto i profili considerati, a quello del 2022 allegato al ricorso. Sicché, è da ritenersi superata l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'attore non avrebbe dato prova della disciplina collettiva invocata nel ricorso.
2.(b).12. Ciò premesso l'Art. 2 del CCNL in questione, che detta la “struttura ed assetto del contratto”, stabilisce che “la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale”, i cui contenti e ambiti sono disciplinati nel medesimo articolo.
2.(b).13. Anche l'art. 49 del CCNL, concernete la retribuzione, richiama il contratto provinciale, utilizzando una tecnica espositiva e disciplinare che configura il livello di pag. 6/9 contrattazione collettiva provinciale come elemento strutturale necessario ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore. Esso in particolare, alla voce “Retribuzione” recita: “gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: 1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure”, disposto a cui segue una disciplina articolata dei singoli elementi retributivi.
2.(b).14. Ne consegue che le parti - nel richiamare, come fonte regolatrice del rapporto di lavoro in virtù del proprio potere di autonomia negoziale, il citato CCNL - hanno inteso porre in essere un rinvio “dinamico” al contratto collettivo nella sua interezza, comprese dunque le parti di esso che a loro volta rinviano, per la definizione di singoli aspetti del rapporto, e a modifica o integrazione dello stesso, a livelli contrattuali e ambiti territoriali diversi, ai quali lo stesso risulta, dunque, funzionalmente o strutturalmente collegato.
2.(b).15. Tale ricostruzione è del resto confortata dalla giurisprudenza, che in simili fattispecie ha osservato che: “ove il datore di lavoro, pure non essendo affiliato all'associazione sindacale che abbia stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia obbligato ad applicarlo, si ha una ipotesi di ricezione formale che ha a oggetto la stessa fonte di produzione della normativa collettiva, richiamata per determinare, per relationem, il contenuto del contratto individuale di lavoro e che, quindi, comprende le eventuali successive modifiche o integrazioni a opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato” (cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2022, n. 34038, Cass. 12 giugno 1987, n.
5175).
2.(b).16. La diversa lettura operata dalla convenuta, quindi, non trova sostegno, nel caso di specie, né nella posizione assunta dalla giurisprudenza, né nella contrattazione collettiva, che, come sopra illustrato, ha inteso strutturare la disciplina del rapporto lavorativo proprio su più livelli territoriali tra loro integrantisi, tenendo conto della peculiare natura delle varie tipologie di attività e prestazioni, né nell'autonomia negoziale delle parti, le quali, in concreto, attraverso il richiamo al contratto collettivo, non hanno fissato alcuna esclusione né limitazione all'applicazione del medesimo.
2.(b).17. La domanda formulata dal ricorrente, pertanto, è da ritenersi fondata, alla luce della completa ricostruzione della normativa contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, così come integrata dagli accordi territoriali provinciali sopra richiamati.
*****
pag. 7/9
3. La quantificazione delle pretese azionate da parte ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate dal lavoratore, l'ammontare complessivo è stato dettagliatamente illustrato nel ricorso, e nella relazione elaborata dal consulente allegata in atti, facendo riferimento ai contratti collettivi correttamente applicabili e alla documentazione prodotta.
3.2. Tali conteggi appaiono precisi e coerenti con i valori riportati nella documentazione in atti, e pertanto la richiesta del ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum.
3.3. D'altra parte, nel rito del lavoro il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del
12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018).
3.4. Onere non assolto dall'ex datore di lavoro convenuto, che si è limitato solo ad affermare la legittimità dei compensi corrisposti sulla base di criteri diversi da quelli di cui si sarebbe dovuta fare applicazione in base a quanto sopra argomentato.
*** * ***
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si deve dunque ritenere accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalla parte convenuta le somme richieste, e ciò per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre agli accessori di legge.
4.2. Sono da ritenersi disattese o assorbite per i motivi esposti le altre questioni ed eccezioni preliminari e di merito svolte dalle parti.
*****
4.3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
pag. 8/9 accoglie il ricorso, conseguentemente condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 della somma lorda di € 10.103,08, per le causali e i titoli di cui al ricorso, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore del ricorrente in euro 2.800,00 oltre ad accessori di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Mantova, 11.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
pag. 9/9
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa iscritta al R.G.L. 749/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) con l'avv. Ada Bugada Parte_1 C.F._1
PEC: Email_1
-Ricorrente -
Contro
), con l'avv. Carla Bertoni Controparte_1 C.F._2
PEC: o Email_2
-Resistente-
Oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni
1.1. Con ricorso depositato in data 30.12.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Mantova la per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“- accertare che il sig. sulla base delle mansioni dallo stesso svolte presso la ditta Pt_1 CP_2
così come provate in giudizio, durante tutto il periodo contrattuale dal 2.11.2017 al
[...]
15.10.2021, ha diritto di vedersi applicare il CCNL Artigiani Florovivaisti, richiamato nella lettera di assunzione dal datore di lavoro, ed in particolare il Contratto Integrativo Provinciale di Mantova CIPL
8/3/2017, al quale il CCNL esplicitamente rinvia, con qualifica di operaio qualificato a' sensi dell'art.
15 del CIPL di riferimento - accertare che la mancata applicazione del contratto richiamato dal datore di lavoro nella lettera di assunzione ha prodotto differenze salariali pari ad € 10.103,08 lordi, di cui € 323,36 a titolo di trattamento di fine rapporto, come da conteggio dello Studio allegato, o quella Pt_2 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa;
- per l'effetto, condannare la ditta al pagamento a favore del sig. della somma Controparte_2 Pt_1 di € 10.103,08 lordi a titolo di differenze salariali, di cui € 323,36 a titolo di trattamento di fine rapporto, o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze legali di giudizio.
1.2. Il ricorrente espone di essere stato assunto dalla ditta in data Controparte_1
2.11.2017, con contratto di lavoro a tempo pieno, prima determinato, poi nell'anno 2018 trasformato in indeterminato, con applicazione del CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti della provincia di Mantova, con mansioni di operaio/giardiniere (doc. n. 1 – ricorso).
1.3. Il rapporto di lavoro è cessato il 15.10.2021, per dimissioni volontarie (doc. n. 3 – ricorso);
1.4. Aggiunge che dopo le dimissioni, lo stesso aveva fatto fare un controllo sulle buste paga relativamente a tutto il periodo di lavoro presso il resistente: il consulente incaricato – lo di Brescia (BS) – all'esito delle analisi svolte rilevava – Controparte_3 in sintesi - che il datore di lavoro aveva applicato il CCNL Operai Florovivaisti, senza però fare riferimento, nel calcolo degli emolumenti corrisposti al lavoratore, all'accordo territoriale provinciale della Provincia di Mantova, pure esplicitamente richiamato dal primo a integrazione della disciplina economica e normativa applicabile ai rapporti di lavoro.
1.5. In particolare, il ricorrente evidenzia che, ai sensi del suddetto inquadramento, il livello per cui era stato assunto, ossia il IV livello operaio florovivaista non esiste, e che in base al
Contratto Integrativo Provinciale di Mantova il rapporto di lavoro dal medesimo svolto CP_ presso la resistente corrispondeva in realtà al livello “Operaio qualificato”, così come disciplinato dal predetto accordo integrativo applicabile ratione temporis.
1.7. Precisa infatti, al riguardo, che le mansioni svolte dal momento dell'assunzione presso la ditta e fino alle dimissioni consistevano nelle seguenti attività: utilizzo della CP_1 piattaforma aerea per la potatura degli alberi, per la quale aveva conseguito il patentino di guida, lo svolgimento di potature degli alberi;
il taglio delle siepi;
la manutenzione dei prati
(che consiste nell'arieggiatura del prato stesso, nello stabilire il quantitativo di semina del prato e di concime da spargere sul terreno, la predisposizione del terreno e la fertilizzazione pag. 2/9 dello stesso); il taglio degli alberi cipressi ed ulivi;
la manutenzione dell'impianto idraulico per l'innaffiatura dei prati e giardini (innaffio del prato e alberi con getti statici e con impianto a goccia); il taglio del prato con l'utilizzo del trattorino. Ciò con orari di lavoro definiti in base alle variazioni stagionali estate-inverno, dalle 6.30/7.00/7.30 alle 12.00; al pomeriggio dalle 13.30/14.00 alle 17.30/18.30/19.00. CP_
1.6. Di conseguenza, al lavoratore, nel periodo in cui era alle dipendenze della resistente, era stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella che gli sarebbe spettata facendo applicazione delle tabelle retributive previste per gli operai qualificati dal citato accordo integrativo provinciale, tenendo conto delle descritte modalità di lavoro durante il periodo in questione.
1.7. Dal calcolo effettuato dal consulente emerge una differenza complessiva lorda di €
10.103, 08 di cui € 323,36 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
1.9. Non avendo avuto esito positivo le richieste di pagamento della predetta somma inviate al datore di lavoro, PI ha così intrapreso il presente giudizio al fine di ottenere le differenze retributive al medesimo spettanti.
*****
1.10. Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, la ditta
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo in sintesi: (i) la mancata produzione Controparte_5 del CCNL, avendo il ricorrente prodotto il CCNL del 2022, riferito ad un periodo in cui il sig. PI non era più dipendente della ditta (ii) la non applicabilità al caso di CP_1 specie del Contratto Integrativo Provinciale ed il pagamento da parte del datore di lavoro dei minimi salariali previsti dai CCNL;
(iii) la mancata formulazione da parte del sig. PI della domanda diretta al conseguimento della giusta retribuzione in applicazione dell'art. 36 della Costituzione.
1.11. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione parti, il Giudice ammetteva i mezzi di prova e fissava udienza per la relativa assunzione.
1.12. Assunte le prove orali e concessa la rimessione in termini per parte ricorrente limitatamente al CCNL vigente nel periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro fra le parti, il giudice fissava udienza di discussione, all'esito della quale pronunciava, dandone pubblicamente lettura il dispositivo di seguito riportato.
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pag. 3/9
2. Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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(a) Sull'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo
2.(a).
1. In via preliminare va osservato come l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa del convenuto sia infondata e debba essere disattesa.
2.(a).
2. E' noto come nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, si possa configurare unicamente nell'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento, attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 23 marzo 2004, n. 5794).
2.(a).
3. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo proposto dal PI delinea in modo chiaro e completo sia il petitum che causa petendi dell'azione, senza che assuma a tal fine rilevanza l'allegazione, al momento del ricorso, di un CCNL (in parte) successivo rispetto a quello applicabile ratione temporis, in ogni caso successivamente prodotto in atti da parte ricorrente nel rispetto del principio del contraddittorio, attenendo tale aspetto al tema della prova, e quindi della fondatezza della domanda, e non a quello dell'individuazione dell'oggetto della stessa, ossia del petitum e della causa petendi, chiaramente ravvisabili nell'atto introduttivo del giudizio.
2.(a).
4. D'altra parte, nel caso di specie, parte convenuta ha potuto esercitare, e ha di fatto, pienamente e senza limitazioni, esercitato il proprio diritto di difesa rispetto all'azione avversaria, con la conseguenza che l'eccezione in esame deve essere rigettata.
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(b) Nel merito: fondatezza della domanda del ricorrente
2.(b).
1. Venendo al merito della domanda azionata dal ricorrente, si deve ritenere accertato che il PI avesse lavorato come dipendente della società convenuta così come individuata nel ricorso, per il periodo indicato nello stesso.
pag. 4/9 2.(b).
2. Si deve parimenti ritenere accertato che lo stesso svolgesse le mansioni sopra indicate, come dimostrato dall'istruttoria di causa e neppure contestato, sotto tale profilo, da parte resistente.
2.(b).
3. In particolare, all'udienza del 9.1.2024, il teste collega del Testimone_1 CP_1 nel periodo in cui quest'ultimo lavorava presso la convenuta, ha dichiarato: Sul capitolo 2):
“confermo la circostanza;
per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma aerea è necessario il patentino, per un certo periodo il ricorrente l'ha avuto;
poi ha lavorato comunque utilizzando la piattaforma perché così gli ha detto di fare il datore di lavoro;
ha utilizzato la piattaforma spesso, non sempre;
faceva la manutenzione dei prati con l'arieggiatura che comporta il sollevamento dello strato superficiale del prato mediante un macchinario;
svolgeva tutte le mansioni che mi vengono indicate;
il taglio degli alberi, cipressi ed ulivi avveniva a volte utilizzando le scale, a volte il cestello;
utilizzava il trattorino a volte;
io non ho mai avuto occasione di utilizzarlo. ADR: ho avuto gli stessi problemi di differenze retributive per quanto riguarda le mie buste paga;
per gli stessi motivi”. Sul capitolo 3) il medesimo ha dichiarato:
“confermo integralmente la circostanza;
gli orari erano quelli che mi vengono indicati”.
2.(b).
4. E' quindi da ritenersi accertato in giudizio, sia per effetto del principio di non contestazione, sia della suddetta deposizione, da ritenersi attendibile in quanto precisa e concordante con i fatti e i documenti acquisiti al processo, che il PI avesse svolto le suddette mansioni durante il periodo in cui era dipendente della ditta convenuta.
2.(b).
5. E' quindi corretto desumere che, in virtù delle concrete modalità esecutive dello stesso, il rapporto di lavoro per cui è causa sia riconducibile al livello di inquadramento regolato dall'accordo territoriale della provincia di Mantova 8/3/2017 nell'art 15, e in particolare all'area a.2. “Operai qualificati”.
2.(b).
6. In particolare, ai sensi di tale disposizione “Sono QUALIFICATI i seguenti profili professionali: Addetto alle produzioni vitivinicole - Aiuto giardiniere e/o vivaista - Addetto alla selezione e confezionamento prodotti - Addetto a lavori generici in allevamento - Addetti a lavori generici di campagna
o altri settori - Aiuto casaro alla prima esperienza lavorativa - Aiuto cuoco - Potatore -Addetto all'impianto di produzione biogas - Guardiacaccia - Manutentore green”.
2.(b).
7. Non pare quindi revocabile in dubbio che le mansioni concretamente svolte dal nel periodo in esame ricadessero nell'ambito della suddetta classificazione. Pt_1
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pag. 5/9 2.(b).
8. Ciò posto, la questione che deve essere risolta, al fine di decidere la presente controversia, è se il citato Accordo provinciale integrativo fosse applicabile al rapporto di lavoro fra le parti, alla luce del tenore della lettera di assunzione sottoscritta dalle parti il
2.11.2017.
Lettera che, al punto 2, richiama il “CCNL Artigiani florovivaisti”, aggiungendo al punto 8) la dicitura “Retribuzione: Come da CCNL”.
2.(b).
9. Il tema controverso, in particolare, è se il riferimento suddetto al CCNL, così come espressamente richiamato dalle parti, vada inteso nel senso di ricomprendere anche gli accordi integrativi stipulati dalle parti sociali su scala provinciale, come previsto dallo stesso
CCNL agli articoli 2, 49, 91, 92 e 93 nelle varie formulazioni susseguitesi negli anni, come sostiene il ricorrente, oppure se esso escluda l'applicabilità degli accordi territoriali provinciali, sul presupposto, eccepito da parte convenuta, che le parti hanno omesso di fare specifico riferimento agli stessi, e che il richiamo al (solo) CCNL è avvenuto su base volontaria, non aderendo il datore di lavoro ad alcuna delle associazioni stipulanti.
2.(b).10. Chiarita la natura della questione, questo giudicante ritiene preferibile l'interpretazione secondo cui il richiamo fatto dalle parti in causa al vigente CCNL Artigiani florovivaisti nella lettera da assunzione implichi l'applicazione integrale del predetto contratto al rapporto di lavoro, e quindi anche degli accordi stipulati su scala territoriale, posto che questi – laddove stipulati – sono da intendersi parte integrante del contratto collettivo, in quanto forma di articolazione territoriale multi-livello della stessa contrattazione collettiva.
2.(b).11. Al riguardo, va precisato che parte ricorrente ha prodotto in corso di causa il
CCNL applicabile al rapporto di lavoro nel periodo indicato, in sostanza analogo, sotto i profili considerati, a quello del 2022 allegato al ricorso. Sicché, è da ritenersi superata l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'attore non avrebbe dato prova della disciplina collettiva invocata nel ricorso.
2.(b).12. Ciò premesso l'Art. 2 del CCNL in questione, che detta la “struttura ed assetto del contratto”, stabilisce che “la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale”, i cui contenti e ambiti sono disciplinati nel medesimo articolo.
2.(b).13. Anche l'art. 49 del CCNL, concernete la retribuzione, richiama il contratto provinciale, utilizzando una tecnica espositiva e disciplinare che configura il livello di pag. 6/9 contrattazione collettiva provinciale come elemento strutturale necessario ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore. Esso in particolare, alla voce “Retribuzione” recita: “gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: 1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure”, disposto a cui segue una disciplina articolata dei singoli elementi retributivi.
2.(b).14. Ne consegue che le parti - nel richiamare, come fonte regolatrice del rapporto di lavoro in virtù del proprio potere di autonomia negoziale, il citato CCNL - hanno inteso porre in essere un rinvio “dinamico” al contratto collettivo nella sua interezza, comprese dunque le parti di esso che a loro volta rinviano, per la definizione di singoli aspetti del rapporto, e a modifica o integrazione dello stesso, a livelli contrattuali e ambiti territoriali diversi, ai quali lo stesso risulta, dunque, funzionalmente o strutturalmente collegato.
2.(b).15. Tale ricostruzione è del resto confortata dalla giurisprudenza, che in simili fattispecie ha osservato che: “ove il datore di lavoro, pure non essendo affiliato all'associazione sindacale che abbia stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia obbligato ad applicarlo, si ha una ipotesi di ricezione formale che ha a oggetto la stessa fonte di produzione della normativa collettiva, richiamata per determinare, per relationem, il contenuto del contratto individuale di lavoro e che, quindi, comprende le eventuali successive modifiche o integrazioni a opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato” (cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2022, n. 34038, Cass. 12 giugno 1987, n.
5175).
2.(b).16. La diversa lettura operata dalla convenuta, quindi, non trova sostegno, nel caso di specie, né nella posizione assunta dalla giurisprudenza, né nella contrattazione collettiva, che, come sopra illustrato, ha inteso strutturare la disciplina del rapporto lavorativo proprio su più livelli territoriali tra loro integrantisi, tenendo conto della peculiare natura delle varie tipologie di attività e prestazioni, né nell'autonomia negoziale delle parti, le quali, in concreto, attraverso il richiamo al contratto collettivo, non hanno fissato alcuna esclusione né limitazione all'applicazione del medesimo.
2.(b).17. La domanda formulata dal ricorrente, pertanto, è da ritenersi fondata, alla luce della completa ricostruzione della normativa contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, così come integrata dagli accordi territoriali provinciali sopra richiamati.
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3. La quantificazione delle pretese azionate da parte ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate dal lavoratore, l'ammontare complessivo è stato dettagliatamente illustrato nel ricorso, e nella relazione elaborata dal consulente allegata in atti, facendo riferimento ai contratti collettivi correttamente applicabili e alla documentazione prodotta.
3.2. Tali conteggi appaiono precisi e coerenti con i valori riportati nella documentazione in atti, e pertanto la richiesta del ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum.
3.3. D'altra parte, nel rito del lavoro il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del
12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018).
3.4. Onere non assolto dall'ex datore di lavoro convenuto, che si è limitato solo ad affermare la legittimità dei compensi corrisposti sulla base di criteri diversi da quelli di cui si sarebbe dovuta fare applicazione in base a quanto sopra argomentato.
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4. Conclusioni
4.1. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si deve dunque ritenere accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalla parte convenuta le somme richieste, e ciò per le causali e i titoli indicati nel ricorso, oltre agli accessori di legge.
4.2. Sono da ritenersi disattese o assorbite per i motivi esposti le altre questioni ed eccezioni preliminari e di merito svolte dalle parti.
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4.3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
pag. 8/9 accoglie il ricorso, conseguentemente condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 della somma lorda di € 10.103,08, per le causali e i titoli di cui al ricorso, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore del ricorrente in euro 2.800,00 oltre ad accessori di legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Mantova, 11.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
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