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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3841/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3841/2022
promossa da
, già (p.iva ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Capodanno
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva al CP_1
Tribunale di Napoli di condannare la al pagamento di Parte_1
€. 14.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in conseguenza del furto della propria autovettura Fiat Punto tg. EP836ZY, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
L'attore assumeva quanto segue: che il 15.04.2013 ebbe ad acquistare un'autovettura FIAT Punto tg. EP836ZY per il prezzo totale di €. 14.300,00; che seguito del predetto acquisto, sottoscriveva con la società Parte_2
contratto di assicurazione contro il furto del veicolo denominato “DIFESA AUTO
ISI” avente n. 82271705043303; che tale contratto aveva decorrenza dalle ore
24:00 del 19.04.2013 alle ore 24:00 del 19.04.2014 ed era munito della formula
“tacita proroga”; che con esso l'autovettura de qua veniva assicurata per un valore totale di €. 14.000,00; che aveva pagato integralmente il premio assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto;
che in data
28.03.2014, a Napoli, si verificava il furto della sua autovettura nuova mentre la stessa si trovava parcheggiata in sosta, chiusa con la chiave di serie;
che, come da condizioni di polizza, successivamente provvedeva ad inviare in plico sigillato le 2 chiavi del veicolo e le 2 piastrine antifurto-antirapina alla compagnia assicurativa;
che a seguito di richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa, questa contestava la mancanza nel caso di specie di copertura assicurativa e non provvedeva al pagamento, per cui era costretto ad agire in via giudiziaria chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale della società convenuta e l'accoglimento della domanda giudiziale di condanna al pagamento dell'indennizzo da lui proposta.
pagina 2 di 7 1.2 Si costituiva la società assicuratrice eccependo unicamente la colpa grave dell'assicurato per aver proceduto a duplicazione delle due chiavi in dotazione senza darne avviso alla assicurazione.
Riteneva accertata, a suo dire, tale occulta duplicazione delle chiavi da una perizia di parte fatta eseguire dalla compagnia assicuratrice alla società tedesca
Sacverstandigenburo Warmuth Gmbh & C. di Schoneck, perizia che avrebbe accertato la presenza di tracce di duplicazione sulla chiave principale. Per le anzidette ragioni, la convenuta invocava la causa di esclusione dell'obbligo indennitario di cui all'art. 1900 comma 1 cc, configurando una pretesa colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3 Con sentenza n.1392/2022, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell'assicurato e condannava la al pagamento in Parte_1
favore dell'attore della somma di €. 12.400,00 oltre interessi legali e le spese di lite.
II.1 Avverso la predetta sentenza di accoglimento del Tribunale di Napoli, la propone gravame con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato alla controparte.
1) L'appellante assicuratrice, in primo luogo, sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provato il furto denunciato dal . Lamenta il CP_1
fatto che in prime cure, il giudice non abbia tenuto in debito conto le prove contrarie da essa fornite alle quali avrebbe dovuto attribuire un valore quanto meno indiziario.
2) L'appellante, inoltre, impugna la sentenza laddove non ha individuato una ipotesi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 1900 comma 1 cc, nella condotta del consistita nell'aver effettuato una copia delle chiavi originali, così CP_1
aggravando il rischio, senza comunicarlo alla assicuratrice, e rendendo altresì
pagina 3 di 7 possibile la consegna del veicolo a terze persone, tramite l'impiego della chiave copiata, appena prima della denuncia di furto.
Pertanto, l'appellante conclude per la dichiarazione di responsabilità per dolo o colpa grave dell'assicurato ex art. 1900 comma 1 cc, con conseguente rigetto della domanda di indennizzo e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In subordine chiedeva una riduzione dell'indennizzo in considerazione della vetustà del veicolo e del suo effettivo valore commerciale alla data del furto.
II.2 Si costituisce , il quale deduce la correttezza delle valutazioni CP_1
e degli accertamenti compiuti dal primo giudice, impugna integralmente l'atto di appello chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Stante il rapporto di pregiudizialità e la stretta connessione delle questioni sollevate con i motivi di appello, appare opportuna una trattazione unitaria degli stessi
Ritiene preliminarmente questa Corte che l'appellato, come già correttamente rilevato dal Tribunale, abbia fornito adeguata prova dell'evento furto, ovvero del fondamentale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, attraverso il verbale di denuncia del furto ad opera di ignoti e successivo provvedimento di chiusura indagini del 28.07.2015, nonché tramite la deposizione testimoniale di che riferiva della verificazione del furto nel medesimo Testimone_1
comune di residenza suo e del figlio (assicurato). CP_1
Della veridicità di tale circostanziata e esauriente deposizione non vi è,
d'altronde, ragione di dubitare in mancanza di qualsivoglia prova contraria o idonea a incrinare la attendibilità del testimone.
pagina 4 di 7 Nessuna contestazione risulta poi mossa in primo grado dalla compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza del contratto assicurativo ed alla sua vigenza ed operatività alla data del sinistro (furto).
Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il contratto assicurativo non prevede né l'obbligo dell'assicurato di consegnare all'assicurazione ulteriori chiavi rispetto a quelle originali, né l'obbligo di comunicare l'avvenuta duplicazione della chiave originale, diritto di riproduzione di certo a lui spettante quale proprietario del veicolo.
Pertanto, la denunciata condotta dell'assicurato, che sarebbe consistita nell'aver proceduto ad una duplicazione delle chiavi senza darne tempestivo avviso alla compagnia assicuratrice e senza consegnare detto doppione alla medesima, non costituisce in quanto tale un'ipotesi contrattuale di esclusione della garanzia. Né può ritenersi che una detta condotta, che si ripete rientra nelle ordinarie facoltà di godimento e di uso riconosciute al proprietario dell'autoveicolo, configuri di per sé stessa una ipotesi di colpa grave tale da escludere l'obbligo di pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1900 comma 1 cc. Quanto poi al preteso dolo altresì paventato dalla compagnia assicuratrice va rilevato che essa non ha fornito alcuna prova a riguardo e la circostanza è rimasta a livello di mera allegazione di parte.
Ad abundantiam, va comunque rilevato che, in ogni caso, la compagnia assicuratrice non ha neppure fornito adeguata prova che detta duplicazione delle due chiavi originali sia realmente avvenuta, non essendo all'uopo di certo sufficiente ed idonea la sola perizia di parte da essa prodotta in assenza di richiesta e acquisizione di altri idonei mezzi di prova sul punto.
Infine, con riferimento alla richiesta subordinata dell'appellante di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione della vetustà del veicolo e dunque del suo effettivo valore commerciale alla data del furto (indennizzo liquidato dal
Tribunale sulla base del valore dell'autoveicolo assicurato in polizza), l'appello pagina 5 di 7 va dichiarato sul punto inammissibile poiché tale eccezione relativa al criterio di determinazione dell'ammontare dell'indennizzo è stata sollevata per la prima volta solo in appello, laddove in primo grado alcuna specifica contestazione in merito e sul “quantum” è stata formulata dalla assicuratrice convenuta. Pertanto, detta eccezione è preclusa dal cd. "divieto di nova" di cui all'art. 345 c.p.c, che impedisce l'introduzione in appello di nuove domande, eccezioni o prove non già debitamente sollevate in primo grado.
Al rigetto integrale dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellante
[...]
... Esse si liquidano quindi come da dispositivo a carico della Parte_1
compagnia assicuratrice ed in favore dell'appellato ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 5.200,01 ad € 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 1392/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 09.02.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
pagina 6 di 7 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio che liquida in €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Capodanno dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3841/2022
promossa da
, già (p.iva ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Capodanno
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva al CP_1
Tribunale di Napoli di condannare la al pagamento di Parte_1
€. 14.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in conseguenza del furto della propria autovettura Fiat Punto tg. EP836ZY, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
L'attore assumeva quanto segue: che il 15.04.2013 ebbe ad acquistare un'autovettura FIAT Punto tg. EP836ZY per il prezzo totale di €. 14.300,00; che seguito del predetto acquisto, sottoscriveva con la società Parte_2
contratto di assicurazione contro il furto del veicolo denominato “DIFESA AUTO
ISI” avente n. 82271705043303; che tale contratto aveva decorrenza dalle ore
24:00 del 19.04.2013 alle ore 24:00 del 19.04.2014 ed era munito della formula
“tacita proroga”; che con esso l'autovettura de qua veniva assicurata per un valore totale di €. 14.000,00; che aveva pagato integralmente il premio assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto;
che in data
28.03.2014, a Napoli, si verificava il furto della sua autovettura nuova mentre la stessa si trovava parcheggiata in sosta, chiusa con la chiave di serie;
che, come da condizioni di polizza, successivamente provvedeva ad inviare in plico sigillato le 2 chiavi del veicolo e le 2 piastrine antifurto-antirapina alla compagnia assicurativa;
che a seguito di richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa, questa contestava la mancanza nel caso di specie di copertura assicurativa e non provvedeva al pagamento, per cui era costretto ad agire in via giudiziaria chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale della società convenuta e l'accoglimento della domanda giudiziale di condanna al pagamento dell'indennizzo da lui proposta.
pagina 2 di 7 1.2 Si costituiva la società assicuratrice eccependo unicamente la colpa grave dell'assicurato per aver proceduto a duplicazione delle due chiavi in dotazione senza darne avviso alla assicurazione.
Riteneva accertata, a suo dire, tale occulta duplicazione delle chiavi da una perizia di parte fatta eseguire dalla compagnia assicuratrice alla società tedesca
Sacverstandigenburo Warmuth Gmbh & C. di Schoneck, perizia che avrebbe accertato la presenza di tracce di duplicazione sulla chiave principale. Per le anzidette ragioni, la convenuta invocava la causa di esclusione dell'obbligo indennitario di cui all'art. 1900 comma 1 cc, configurando una pretesa colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3 Con sentenza n.1392/2022, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell'assicurato e condannava la al pagamento in Parte_1
favore dell'attore della somma di €. 12.400,00 oltre interessi legali e le spese di lite.
II.1 Avverso la predetta sentenza di accoglimento del Tribunale di Napoli, la propone gravame con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato alla controparte.
1) L'appellante assicuratrice, in primo luogo, sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provato il furto denunciato dal . Lamenta il CP_1
fatto che in prime cure, il giudice non abbia tenuto in debito conto le prove contrarie da essa fornite alle quali avrebbe dovuto attribuire un valore quanto meno indiziario.
2) L'appellante, inoltre, impugna la sentenza laddove non ha individuato una ipotesi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 1900 comma 1 cc, nella condotta del consistita nell'aver effettuato una copia delle chiavi originali, così CP_1
aggravando il rischio, senza comunicarlo alla assicuratrice, e rendendo altresì
pagina 3 di 7 possibile la consegna del veicolo a terze persone, tramite l'impiego della chiave copiata, appena prima della denuncia di furto.
Pertanto, l'appellante conclude per la dichiarazione di responsabilità per dolo o colpa grave dell'assicurato ex art. 1900 comma 1 cc, con conseguente rigetto della domanda di indennizzo e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In subordine chiedeva una riduzione dell'indennizzo in considerazione della vetustà del veicolo e del suo effettivo valore commerciale alla data del furto.
II.2 Si costituisce , il quale deduce la correttezza delle valutazioni CP_1
e degli accertamenti compiuti dal primo giudice, impugna integralmente l'atto di appello chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Stante il rapporto di pregiudizialità e la stretta connessione delle questioni sollevate con i motivi di appello, appare opportuna una trattazione unitaria degli stessi
Ritiene preliminarmente questa Corte che l'appellato, come già correttamente rilevato dal Tribunale, abbia fornito adeguata prova dell'evento furto, ovvero del fondamentale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, attraverso il verbale di denuncia del furto ad opera di ignoti e successivo provvedimento di chiusura indagini del 28.07.2015, nonché tramite la deposizione testimoniale di che riferiva della verificazione del furto nel medesimo Testimone_1
comune di residenza suo e del figlio (assicurato). CP_1
Della veridicità di tale circostanziata e esauriente deposizione non vi è,
d'altronde, ragione di dubitare in mancanza di qualsivoglia prova contraria o idonea a incrinare la attendibilità del testimone.
pagina 4 di 7 Nessuna contestazione risulta poi mossa in primo grado dalla compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza del contratto assicurativo ed alla sua vigenza ed operatività alla data del sinistro (furto).
Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il contratto assicurativo non prevede né l'obbligo dell'assicurato di consegnare all'assicurazione ulteriori chiavi rispetto a quelle originali, né l'obbligo di comunicare l'avvenuta duplicazione della chiave originale, diritto di riproduzione di certo a lui spettante quale proprietario del veicolo.
Pertanto, la denunciata condotta dell'assicurato, che sarebbe consistita nell'aver proceduto ad una duplicazione delle chiavi senza darne tempestivo avviso alla compagnia assicuratrice e senza consegnare detto doppione alla medesima, non costituisce in quanto tale un'ipotesi contrattuale di esclusione della garanzia. Né può ritenersi che una detta condotta, che si ripete rientra nelle ordinarie facoltà di godimento e di uso riconosciute al proprietario dell'autoveicolo, configuri di per sé stessa una ipotesi di colpa grave tale da escludere l'obbligo di pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1900 comma 1 cc. Quanto poi al preteso dolo altresì paventato dalla compagnia assicuratrice va rilevato che essa non ha fornito alcuna prova a riguardo e la circostanza è rimasta a livello di mera allegazione di parte.
Ad abundantiam, va comunque rilevato che, in ogni caso, la compagnia assicuratrice non ha neppure fornito adeguata prova che detta duplicazione delle due chiavi originali sia realmente avvenuta, non essendo all'uopo di certo sufficiente ed idonea la sola perizia di parte da essa prodotta in assenza di richiesta e acquisizione di altri idonei mezzi di prova sul punto.
Infine, con riferimento alla richiesta subordinata dell'appellante di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione della vetustà del veicolo e dunque del suo effettivo valore commerciale alla data del furto (indennizzo liquidato dal
Tribunale sulla base del valore dell'autoveicolo assicurato in polizza), l'appello pagina 5 di 7 va dichiarato sul punto inammissibile poiché tale eccezione relativa al criterio di determinazione dell'ammontare dell'indennizzo è stata sollevata per la prima volta solo in appello, laddove in primo grado alcuna specifica contestazione in merito e sul “quantum” è stata formulata dalla assicuratrice convenuta. Pertanto, detta eccezione è preclusa dal cd. "divieto di nova" di cui all'art. 345 c.p.c, che impedisce l'introduzione in appello di nuove domande, eccezioni o prove non già debitamente sollevate in primo grado.
Al rigetto integrale dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellante
[...]
... Esse si liquidano quindi come da dispositivo a carico della Parte_1
compagnia assicuratrice ed in favore dell'appellato ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 5.200,01 ad € 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 1392/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 09.02.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
pagina 6 di 7 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio che liquida in €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Capodanno dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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