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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa RI GI Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3260/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Lucia Linda Giglia, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 13/10/2025 per l'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 28/6/1974 a BA (PA), e di essere separati in forza di decreto di omologa del 18/2-17/3/2022 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
1 All'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 28/6/1974 a BA (PA);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 18/2-
17/3/2022.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
▪ I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
▪ Il Sig. continuerà a vivere presso quella che era la casa coniugale in BA Pt_1
nella Via Michele Reina n. 21.
▪ La Sig. attualmente vive presso l'abitazione del figlio a Sarego (VI). CP_1 Per_1
▪ I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi fin d'ora ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
▪ Nessuna somma verrà versata a titolo di contributo al mantenimento poiché entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti.
▪ Nessun importo verrà corrisposto ai figli poiché sposati ed economicamente autosufficienti. “.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/6/1974 a
BA (PA) da nato a [...] il [...] , e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] , iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
2 Comune dell'anno 1974 al n. 23, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
RI GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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