Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
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Versione
25 marzo 1993
25 marzo 1993
Art. 43. 1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pedenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indica comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. ((2)) 2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.
3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.
4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 , ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che i termini del 30 aprile 1992, indicati nel comma 1, primo e secondo periodo del presente articolo 43, sono differiti al 20 giugno 1993.
Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.
3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.
4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 , ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che i termini del 30 aprile 1992, indicati nel comma 1, primo e secondo periodo del presente articolo 43, sono differiti al 20 giugno 1993.
Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 18/02/1993 n. 5 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 18 febbraio 1993 · 1.456791
[…] presentare le dichiarazioni integrative entro il 31 marzo del 1993. Va segnalato che ai sensi del predetto comma 10 dell\'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all\'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pertanto sugli importi integrativamente dichiarati e\' dovuto il pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Palermo, sentenza 11/03/2024, n. 1091Provvedimento: […] settimane contributive nella gestione separata. In totale risulta un requisito contributivo pari a 16 anni e 13 settimane. L'art. 43 della legge n. 413/1991 (come modificato dagli artt. 1 e 3 del D.L. n.174/92) ha previsto, nei confronti dei soggetti che si avvalevano delle disposizioni sul condono fiscale per le imposte dirette di cui ai Capi I e IV del Titolo VI della stessa legge , l'obbligo di procedere, con particolari agevolazioni,Leggi di più...
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