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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/01/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
In persona dei Magistrati
Dott. ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Consigliere rel.
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 209/2023 rg (e per sospensiva rg 209-1 del 2023) promosso da rappresentata e difesa dagli avv. Angela La Rosa e Renata Parte_1
Diana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela La Rosa in
Torino per procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Bertacchi e presso il suo CP_1 studio elettivamente domiciliato in Torino per procura in atti.
E
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Trovato e presso il Controparte_2 suo studio elettivamente domiciliato in Torino per procura in atti
PARTI APPELLATE
Con l'intervento del Procuratore Generale Sost. Dott. Controparte_3 che ha dichiarato che l'Ufficio non intende concludere nel giudizio
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1 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza n. 665-2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino nella causa civile RG 8196-2021 pubblicata in data 15 febbraio 2023 e notificata in data 17 febbraio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano:
“ in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea quantomeno in relazione alla richiesta di condanna della madre al pagamento delle spese straordinarie per mancanza di interesse ad agire.
Accertare e dichiarare la nullità-invalidità della procura alle liti del convenuto
Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte dal
Controparte_2 convenuto nei confronti della concludente per mancanza di
Controparte_2 interesse ad agire e per mancanza di legittimazione attiva. Accertare e dichiarare la nullità della domanda svolta dal convenuto di corresponsione
Controparte_2 dell'assegno di mantenimento a carico della signora per indeterminatezza Pt_1 della stessa ex art. 167 cpc. Nel merito , previo accoglimento, senza inversione dell'onere della prova delle istanze istruttorie che potranno essere formulate nei termini di rito, respingere in toto le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Respingere in toto le domande formulate dal convenuto nei confronti della concludente per lo stesso motivo
Controparte_2 di cui al punto precedente. Con vittoria di spese di giudizio ivi comprese le fasi del ricorso ex art. 337 septies c.c. e 700 cpc oltre alla condanna dei convenuti ex art. 96 cpc, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al tribunale per tutti i motivi esposti in atto di appello.
In via istruttoria si chiede l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario spese generali , iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Contrariis Controparte_2 reiectis, dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello proposto dalla signora ex art. 342 cpc per i motivi precisati in narrativa;
Parte_1
respingersi l'appello avanzato dalla signora e per l'effetto confermarsi in Parte_1 toto la sentenza n. 665-23 del Tribunale di Torino pubblicata il 15 febbraio 2023 anche in punto spese processuali.
Respingersi le istanze istruttorie della signora Parte_1
Con il favore delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge e rimborso spese generali ex art. 91 cpc e 96 primo comma cpc.
2 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA “ Voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, respingere l'appello avversario proposto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre oneri accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato nell'aprile 2020 ( rg 8057 del 2020) il signor ( nato nel 1998), nella sua qualità di figlio, evocava in giudizio CP_1 la madre dando atto che egli si era allontanato dalla casa materna Parte_1 da qualche mese per contrasti con la madre e per personali esigenze di autonomia e che l'unica forma di mantenimento , allo stato, gli proveniva dal padre signor
Il ricorrente dava atto di essere andato a vivere in un alloggio Controparte_2 condotto in locazione al canone di euro 420 mensili oltre alle spese e di continuare a frequentare la a Torino. Organizzazione_1
Chiedeva quindi che la madre signora fosse condannata, a far data Parte_1 dal mese di gennaio 2020 ( data in cui egli si era allontanato dalla casa materna), a corrispondergli la somma di euro 1.000,00 mensili o altra somma veriore accertanda in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo l'inammissibilità della domanda Pt_1 per mancanza di causa petendi e difetto di interesse ad agire e chiedendo preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con ordinanza 15 marzo 2021 disponeva il mutamento del rito da camerale ad ordinario a cognizione piena e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre del ricorrente, signor con prosecuzione Controparte_2 della causa avanti al giudice monocratico.
Il ricorrente provvedeva a notificare atto di citazione in prosecuzione alla madre, signora , ed al padre signor ( rg 8196-2021) con Parte_1 Controparte_2 richiesta di condanna della madre , a far data dal gennaio 2020, a corrispondergli la somma mensile di euro 1.000 o altra veriore accertata in corso di causa oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il signor si costituiva in giudizio ed aderiva in toto alle domande Controparte_2 proposte dal figlio . CP_1
La sentenza del Tribunale di Torino n. 665-2023 pubblicata il 15 febbraio 2023 ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità per mancanza di interesse ad agire e per mancanza di legittimazione attiva sollevate nei confronti del signor dalla difesa della signora e ha rigettato altresì l'eccezione Controparte_2 Pt_1 di nullità della domanda per indeterminatezza della domanda sollevata dalla signora
3 nei confronti del signor Il tribunale riteneva altresì valida Pt_1 Controparte_2 la procura alle liti rilasciata dal signor così rigettando la relativa Controparte_2 eccezione.
Il primo giudice riteneva ammissibile la domanda di in relazione alla CP_1 quantificazione della percentuale di spese straordinarie a lui dovuta dalla madre oltre all'assegno mensile di mantenimento .
Nella motivazione della sentenza , il tribunale premetteva che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Roma tra il signor e la signora Controparte_2 [...]
, su conclusioni conformi, nel 2009 ( sentenza n. 22052) aveva stabilito Parte_1
a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio (nato il 19 CP_1 novembre 1998) e degli altri due figli della coppia, ( nato nel 2001) e Per_1
( nato nel 2003) pari a 636 euro mensili per ciascuno e che, a seguito di Per_2 successiva richiesta di modifica ex art. 9 l. 898-1970 , tale contributo era stato elevato con decreto del Tribunale di Torino del 10 maggio 2017 a euro 1000 mensili per ciascun figlio ( attualmente era di 1082 euro mensili con la rivalutazione monetaria) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale , considerate le esigenze del figlio ( studente universitario di 24 anni alla facoltà di con autonoma abitazione condotta in locazione al canone Org_1 mensile di euro 420) e considerato il reddito netto percepito dalla signora per Pt_1
l'anno 2021 ( cfr modello unico anno 2022) stimato in euro 3650 mensili per dodici mensilità oltre al patrimonio immobiliare di cui la medesima era titolare e oltre ai saldi del conto corrente bancario pari a euro 134.298,79 nel primo trimestre 2022 e a euro 64.748,08 al 30 giugno 2022 ed ai numerosi investimenti finanziari effettuati, considerato altresì il reddito mensile netto del padre ( dirigente dell pari a euro Org_2
18.351 mensili circa, prevedeva a favore del figlio a titolo di CP_1 contributo al mantenimento e a carico della madre signora la somma di euro Pt_1 Org_ 900 mensili a partire dal maggio 2020 oltre rivalutazione annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie ( mediche , scolastiche , sportive e ricreative ) necessitate o previamente concordate e successivamente documentate secondo il Protocollo del
Tribunale di Torino .
Disponeva altresì che il padre continuasse a versare al figlio l'assegno di 1082 euro Org_ mensili oltre rivalutazione e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Condannava la signora al pagamento dei tre quarti delle spese di lite a favore Pt_1 di ( spese liquidate per l'intero in euro 5.000 oltre rimborso forfettario CP_1
15%, iva e cpa). Compensava le spese di lite per il resto.
Compensava per intero le spese di lite nel rapporto processuale tra Parte_1
e e tra e . Controparte_2 Controparte_2 CP_1
4 Nei confronti di tale sentenza interponeva appello la signora Parte_1 domandando, previa sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado , di respingere in toto le domande del figlio e dell'ex coniuge CP_1 CP_2
[...]
Con separata istanza ex art. 351 cpc l'appellante ha chiesto la fissazione di udienza anticipata per la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della sentenza di primo grado dichiarandosi disponibile a prestare eventuale cauzione .
Il Presidente della Sezione Minorenni e Famiglia con decreto 21 febbraio 2023, ritenuto che sussistessero giusti motivi di urgenza, sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fissando udienza avanti alla Collegio per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 351 cpc. Questa Corte d'Appello, dopo aver sentito le parti, con ordinanza in data 17 marzo 2023 accoglieva il ricorso per sospensiva della signora e, per l'effetto, Parte_1 confermava il decreto del Presidente della Sezione dott. Enrico Della Fina di sospensione dell'esecutività della sentenza fatto salvo il concorso nella misura del 50% della signora nel pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio. Con l'atto di appello , la signora , pur affermando di non essere Parte_1 tenuta a concorrere nelle spese straordinarie in quanto queste ultime non sarebbero state oggetto di domanda da parte del figlio , dato atto che comunque essa CP_1 aveva da sempre provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ha chiesto dichiararsi il vizio di ultrapetizione della pronuncia con riferimento alla condanna al pagamento delle spese straordinarie e, nel merito , ha insistito per la revoca della condanna al pagamento del contributo mensile per il mantenimento del figlio e ciò per insufficienza dei propri redditi dovendo essa provvedere al mantenimento di altri tre figli ( di cui una nata da una successiva unione) e per palese violazione dell'art. 316 bis c.c. stante la mancata applicazione del criterio di distribuzione proporzionale dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori specie considerato l'elevato reddito mensile dell'ex coniuge.
Rimarcava che l'ex coniuge si era costituito in giudizio svolgendo Controparte_2 nei suoi confronti una domanda di condanna che , invece, era stata erroneamente qualificata dal primo giudice come domanda adesiva rispetto alle domande proposte dal figlio CP_1
Insisteva, quindi ,nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del signor quantomeno con riferimento alle spese Controparte_2 straordinarie.
L'appellante chiedeva inoltre che la Corte rilevasse d'ufficio la tardività della costituzione in primo grado del signor avvenuta il giorno prima Controparte_2 dell'udienza e non almeno 20 giorni prima.
5 Chiedeva, quindi, che
per questi motivi
venisse dichiarata,, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Denunciava inoltre violazione del principio dispositivo in quanto il primo giudice aveva imposto ai convenuti la produzione di documenti patrimoniali e reddituali esercitando poteri officiosi che non gli competevano.
In ordine all'an debeatur, la signora evidenziava come il figlio Pt_1 CP_1 aveva deciso di andare a vivere da solo per esigenze di autonomia e di distacco dal contesto materno, nonostante il suo parere contrario , ed aveva interrotto ogni rapporto con il nucleo famigliare materno. Inoltre evidenziava che il mantenimento del figlio maggiorenne non poteva essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che il figlio non poteva approfittarne per fini parassitari.
Precisava di avere altri due figli del signor che vivevano con lei. Inoltre essa CP_2 aveva avuto una quarta figlia, di nome , da un secondo matrimonio , figlia alla Per_3 quale essa doveva tuttora provvedere.
L'appellante censurava la misura dell'assegno di mantenimento stabilita dal tribunale in 900 euro mensili e ciò considerato che essa percepiva un reddito mensile di euro 3.500 mensili circa mentre il padre aveva un reddito mensile ben più elevato e pari a 18.000 euro mensili circa. Inoltre rimarcava come il figlio percepisse CP_1 già un mantenimento di oltre 1000 euro al mese dal padre e fosse sollevato al 100% da tutte le spese straordinarie ( universitarie e mediche) ripartite al 50% per ciascun genitore.
La signora riteneva che la decisione del tribunale non fosse sufficientemente Pt_1 motivata in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico .
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni con vittoria delle spese di lite di primo e del presente grado oltre alla condanna degli appellati per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc in quanto la parte appellante non aveva indicato le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e non aveva specificato le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge né tantomeno la loro rilevanza ai fini della decisione. Insisteva quindi, in primis, per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Rimarcava che la madre aveva sostenuto che egli riceveva già il contributo al mantenimento da parte del padre con ciò dimenticando, tuttavia, il contenuto dell'art. 147 c.c. che imponeva a entrambi i coniugi e quindi anche alla madre, l'obbligo di mantenere , istruire ed educare i figli. La difesa di evidenziava che quest'ultimo quando dimorava presso la CP_1 madre, in zone di prestigio di Torino e di Roma, non solo veniva mantenuto ma riceveva una “paghetta” settimanale o mensile ed era solito trascorrere le vacanze
6 presso la casa al mare della madre oltre a soggiornare all'estero ( a Hong Kong) per ragioni di studio . Invece, da quando aveva deciso di andare a vivere da solo, CP_1 non aveva ricevuto più alcuna contribuzione né diretta né indiretta da parte
[...] della madre. Soltanto in un secondo momento la signora si era decisa a provvedere al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio per la quota del 50% con la conseguenza che aveva rinunciato a tale domanda in corso di CP_1 giudizio senza alcuna accettazione di tale rinuncia , tuttavia, da parte della signora ( cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc del 22 novembre 2021 dalla stessa Pt_1 depositata) e, quindi, con conseguente necessità del tribunale di statuire sul punto. L'appellato evidenziava che le disponibilità patrimoniali della madre erano ancora aumentate tant'è che la stessa aveva acquistato in comunione con il signor
[...]
( nella percentuale del 50% ciascuno) una casa di abitazione in CP_4
Sardegna con rogito notarile in data 20 gennaio 2023. Inoltre all'udienza del 17 marzo 2023 fissata per la decisione sulla sospensiva, la signora aveva dichiarato di svolgere l'attività occasionale di procacciatore di Pt_1 affari, pur non essendo iscritta nell'albo dei mediatori, con conseguenti guadagni non regolarizzati. Segnalava che il reddito netto della madre, quale era stato considerato dal tribunale per l'anno 2021 in misura pari a euro 3650 mensili, non era esatto in quanto corrispondeva soltanto al reddito imponibile degli immobili, di proprietà della signora locati e soggetti a tassazione ordinaria mentre non considerava i compensi da Pt_1 attività professionale ( pari a euro 13.602 soggetti a regime forfettario) e i contributi al mantenimento dei figli ricevuti dai due ex mariti pari a 36.100 euro annui. Secondo la difesa di la media degli introiti mensili della madre si CP_1 attestava intorno agli 8.800 euro mensili oltre ad altre entrate da fonti non dichiarate. Quanto al proprio fabbisogno mensile, ha rimarcato di dover pagare il canone CP_1 della casa in cui vive ( 480 euro mensili comprensivi di canone di affitto e di spese) oltre al proprio mantenimento. Ha aggiunto che il padre provvedeva a versargli la somma di 1082 euro mensili e che il nonno paterno era intervenuto ad aiutarlo economicamente fino alla decisione della presente controversia. Concludeva, quindi, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituito in giudizio il signor insistendo nell'eccezione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. Sulle altre questioni, l'appellato ha contestato la sussistenza di violazione dell'art. 112 cpc perché la domanda di condanna al pagamento delle spese straordinarie era stata avanzata nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Quanto al contributo mensile da porre a carico della madre, il signor CP_2 ricordava come la medesima provvedesse al mantenimento di quando
[...] CP_1 quest'ultimo viveva con lei oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie . Rammentava inoltre come , costituendosi nella presente causa con comparsa 13 settembre 2021, la signora avesse affermato di avere un reddito di circa Pt_1
42.000 euro annui con il quale doveva provvedere a mantenere se stessa ed i figli.
7 Essa risultava proprietaria di diversi immobili e di un garage ( e precisamente di un alloggio in Torino corso Casale 34, di una villa prestigiosa in Torino strada Val Pattonera, di un alloggio in Torino corso Matteotti 19 ; inoltre aveva alienato nel luglio 2021 un altro alloggio in corso Matteotti ricavandone la somma di 930.000 ,00 euro e acquistando con tale introito un alloggio in via Maria Vittoria a Torino nel settembre 2022 al prezzo di euro 650.000).
Essa , inoltre aveva emesso fatture mensili per euro 2002 ciascuna per i primi cinque mesi del 2021 nei confronti della società Org_4
Secondo l'appellato, i redditi risultanti dal modello unico 2022 prodotto in giudizio dalla signora riguardavano solo i redditi imponibili e non i redditi da Pt_1 locazione di immobili per i quali veniva applicata la cedolare secca o il canone concordato così come non erano compresi i redditi da lavoro professionale.
Ribadiva infine di avere aderito alle domande attoree in primo grado sicchè la propria costituzione in giudizio non poteva ritenersi tardiva. Insisteva per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore per entrambi i gradi di giudizio con responsabilità aggravata della signora Pt_1
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 13 ottobre 2023 e, decorsi i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023. Nella comparsa conclusionale esponeva che la madre aveva acquistato CP_1 un alloggio a Carloforte ( Sardegna) dopo aver venduto la villa di Strada val
Pattonera in Torino per la somma di 1.460.000 euro con rogito notaio in Per_4 data 31 luglio 2023. Il mutuo sulla villa oggetto di compravendita risultava già estinto ( si trattava di un mutuo per la somma di circa 1.270.000 euro contratto nel 2010 e rinegoziato nel 2021 con una rata di 2190 euro mensili) .
L'appello è in parte fondato. Preliminarmente va rilevato che l'atto di appello appare soddisfare i requisiti di cui all'art. 342 cpc relativamente alla formulazione di specifici motivi che sono stati sufficientemente illustrati dall'appellante. Sulle questioni preliminari sollevate , in primis occorre rilevare che non si ravvisa difetto di legittimazione ad agire né difetto di interesse in capo al padre signor e che, del tutto correttamente, in primo grado è stata ordinata Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre in quanto l'obbligo di mantenimento dei figli ex artt. 147 e 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori che vi debbono provvedere con le loro sostanze patrimoniali e sfruttando altresì tutta la propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Quanto alla nullità della procura alle liti del convenuto rileva la Controparte_2
Corte che la parte appellante ha insistito nel preteso vizio nelle sue conclusioni senza confrontarsi e senza sviluppare ragioni di gravame contro la motivazione del primo giudice che ha rigettato la relativa eccezione. Il motivo deve quindi ritenersi inammissibile.
8 Quanto al sostenuto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado in punto pagamento delle spese straordinarie, questa Corte non ne ravvisa l'esistenza in quanto la domanda di pagamento di tali spese straordinarie per la quota del 50% era stata formulata dal figlio fin dal ricorso originario ex art. 337 septies c.c. nei CP_1 confronti della madre ed era stata ribadita anche nel successivo atto di citazione in prosecuzione datato 14 aprile 2021. Peraltro all'udienza del 17 marzo 2023 avanti a questa Corte, fissata per la trattazione della sospensiva, la signora ha dichiarato di aver continuato a Pt_1 pagare il 50% delle spese straordinarie del figlio ed il suo difensore avv. La Rosa ha chiesto la sospensiva soltanto limitatamente all'obbligo di versare un assegno mensile fermo restando l'obbligo della signora di pagare il 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
La statuizione contenuta nella sentenza relativamente al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio per la quota del 50% a carico della madre, CP_1 deve essere quindi confermata con effetto dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione di primo grado ( maggio 2021) e ciò a fronte della sostanziale ed esplicita acquiescenza prestata dalla signora nel presente giudizio. Pt_1
Quanto alla qualificazione della domanda spiegata dal signor fin Controparte_2 dal primo grado con comparsa in data 3 giugno 2021 , pare erronea la qualificazione operata dall'appellante come “intervento adesivo” in quanto sostanzialmente si tratta di costituzione in giudizio da parte di un soggetto ritualmente evocato in causa ed avente legittimazione ed interesse a resistere in giudizio, il quale ha rassegnato conclusioni di contenuto adesivo rispetto a quelle formulate dall'attore. Infine appare intempestiva l'eccezione dell'appellante relativa alla presunta tardiva costituzione in giudizio di in primo grado in quanto tale eccezione Controparte_2 non è mai stata sollevata in primo grado ma solo nel presente giudizio di appello. Venendo ad esaminare la questione relativa all'an debeatur del contributo di mantenimento mensile da parte della madre, si osserva che il signor ha CP_1 invocato a fondamento del suo preteso diritto l'art. 337 septies c.c. inserito dall'art. 55 del d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 con effetto dal 9 gennaio 2014 il quale prevede: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La norma , inserita nel capo secondo del libro I del codice civile, relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, prevede un diritto all'assegno da parte del figlio maggiorenne con carattere sostanzialmente alimentare ( cfr. Cass. 13609-2016). La qualificazione dell'assegno di mantenimento come avente carattere
“alimentare” trova il suo fondamento nell'esigenza di non attribuire al figlio di genitori separati o divorziati un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello dei figli di genitori conviventi e legati da vincolo matrimoniale.
9 La Corte di Cassazione con ordinanza 10 gennaio 2023 n. 358 ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il perdurare dell'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura . Il diritto del figlio all'assegno di mantenimento dai genitori peraltro si giustifica, in linea generale, a fronte dell'impegno del medesimo a portare a termine un percorso di studi e, successivamente, a cercare un'occupazione lavorativa e può essere riconosciuto tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'avente diritto ( cfr. ord. 5 marzo 2018 n. 5088). Ora, nel caso di specie, è pacifico che il figlio frequenti regolarmente CP_1 la facoltà di Farmacia e quindi si stia attivando per conseguire la laurea. Non appaiono, invece, ad avviso di questa Corte, sufficientemente chiare le ragioni per cui egli abbia abbandonato l'abitazione presso la madre decidendo autonomamente di andare a vivere da solo e troncando peraltro ogni rapporto con il nucleo famigliare della madre che conveniva in giudizio dopo pochi mesi dal suo allontanamento da casa al fine di ottenere un assegno di mantenimento mensile. Si noti peraltro che la signora ha sempre affermato di essere stata contraria Pt_1 all'allontanamento del figlio dalla propria abitazione chiaramente manifestando di essere disposta a mantenerlo presso la propria abitazione ( cfr. comparsa di costituzione di primo grado). Pertanto , il repentino allontanamento del figlio non motivato da gravi CP_1 ragioni, non può giustificare la richiesta di un assegno di mantenimento nei confronti della madre che in precedenza ospitava presso di sé il figlio. Ciò tenuto conto del fatto che la decisione di allontanarsi e di stabilirsi a vivere in una propria abitazione condotta in locazione non è stata concordata tra figlio e madre ma è stata attuata per iniziativa unilaterale del figlio mentre la madre ha subito tale decisione ed è tuttora disponibile ad accogliere il figlio presso di sé ( fatto che rileva ex art. 443 primo comma c.c. per escludere l'assegno alimentare). In secondo luogo, il figlio già riceve dal padre la somma di 1082 euro mensili oltre al pagamento integrale ( al 50% per ciascun genitore) delle spese straordinarie mediche, scolastiche , sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate . L'obbligo alimentare fatto valere dal figlio nei confronti della madre non ha fondamento in quanto , l'obbligazione alimentare assume peraltro aspetti di obbligazione alternativa per cui sussiste la possibilità di scelta dell'obbligato tra la corresponsione di un assegno alimentare , limitato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dell'avente diritto, e l'accoglimento del medesimo presso la propria casa di abitazione ex art. 443 c.c.. Nel caso di specie, la madre non ha mai avallato la scelta del figlio di abbandonare la casa familiare materna per andare a vivere da solo e ha cercato di evitare ogni contenzioso cercando ripetutamente di convincere il figlio a rivedere le sue scelte senza che tali tentativi abbiano avuto seguito ( cfr. comparsa di costituzione della
10 signora in primo grado datata 9 novembre 2020). Ne consegue che , a fronte Pt_1 dell'atteggiamento di scelta personale arbitraria e non sufficientemente motivata del figlio, ancora studente, di abbandonare il domicilio presso la casa della madre, non può imporsi alla madre di corrispondergli un assegno mensile di mantenimento e ciò tenuto conto del fatto che il figlio già riceve un assegno mensile di 1082 euro corrispostogli dal padre oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie da parte di entrambi i genitori.
Per questi motivi
l'appello deve essere accolto con conseguente totale riforma del capo di sentenza relativo alla condanna della signora a Parte_1 corrispondere al figlio l'assegno mensile di euro 900. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico degli appellati in solido tra loro tanto per il primo quanto per il presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa pari a 24.000 euro ex art. 13 cpc e dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022. Non ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata a carico degli appellati.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia,
definitivamente pronunciando, accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1 del Tribunale di Torino pronunciata il 14 febbraio 2023 e, in parziale riforma, revoca la condanna di a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al suo mantenimento l'assegno di euro 900 mensili oltre rivalutazione Istat. Conferma l'obbligo della signora di corrispondere al figlio Parte_1 il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN , scolastiche, CP_1 sportive e ricreative , necessitate o previamente concordate e successivamente documentate con decorrenza dal mese successivo al ricorso giudiziale ( maggio 2020). Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2 [...]
la spese di primo grado che liquida in euro 5000 oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, iva e cpa e del presente grado di giudizio che liquida in euro 1134 per la fase di studio, 921 per la fase introduttiva e 1911 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3966 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa . Torino 21 dicembre 2023 Si comunichi
Il Consigliere est. Il Presidente CARMELA MASCARELLO ENRICO DELLA FINA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
In persona dei Magistrati
Dott. ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Consigliere rel.
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 209/2023 rg (e per sospensiva rg 209-1 del 2023) promosso da rappresentata e difesa dagli avv. Angela La Rosa e Renata Parte_1
Diana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela La Rosa in
Torino per procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
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rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Bertacchi e presso il suo CP_1 studio elettivamente domiciliato in Torino per procura in atti.
E
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Trovato e presso il Controparte_2 suo studio elettivamente domiciliato in Torino per procura in atti
PARTI APPELLATE
Con l'intervento del Procuratore Generale Sost. Dott. Controparte_3 che ha dichiarato che l'Ufficio non intende concludere nel giudizio
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1 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza n. 665-2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino nella causa civile RG 8196-2021 pubblicata in data 15 febbraio 2023 e notificata in data 17 febbraio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano:
“ in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea quantomeno in relazione alla richiesta di condanna della madre al pagamento delle spese straordinarie per mancanza di interesse ad agire.
Accertare e dichiarare la nullità-invalidità della procura alle liti del convenuto
Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte dal
Controparte_2 convenuto nei confronti della concludente per mancanza di
Controparte_2 interesse ad agire e per mancanza di legittimazione attiva. Accertare e dichiarare la nullità della domanda svolta dal convenuto di corresponsione
Controparte_2 dell'assegno di mantenimento a carico della signora per indeterminatezza Pt_1 della stessa ex art. 167 cpc. Nel merito , previo accoglimento, senza inversione dell'onere della prova delle istanze istruttorie che potranno essere formulate nei termini di rito, respingere in toto le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Respingere in toto le domande formulate dal convenuto nei confronti della concludente per lo stesso motivo
Controparte_2 di cui al punto precedente. Con vittoria di spese di giudizio ivi comprese le fasi del ricorso ex art. 337 septies c.c. e 700 cpc oltre alla condanna dei convenuti ex art. 96 cpc, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al tribunale per tutti i motivi esposti in atto di appello.
In via istruttoria si chiede l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario spese generali , iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Contrariis Controparte_2 reiectis, dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello proposto dalla signora ex art. 342 cpc per i motivi precisati in narrativa;
Parte_1
respingersi l'appello avanzato dalla signora e per l'effetto confermarsi in Parte_1 toto la sentenza n. 665-23 del Tribunale di Torino pubblicata il 15 febbraio 2023 anche in punto spese processuali.
Respingersi le istanze istruttorie della signora Parte_1
Con il favore delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge e rimborso spese generali ex art. 91 cpc e 96 primo comma cpc.
2 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA “ Voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, respingere l'appello avversario proposto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre oneri accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato nell'aprile 2020 ( rg 8057 del 2020) il signor ( nato nel 1998), nella sua qualità di figlio, evocava in giudizio CP_1 la madre dando atto che egli si era allontanato dalla casa materna Parte_1 da qualche mese per contrasti con la madre e per personali esigenze di autonomia e che l'unica forma di mantenimento , allo stato, gli proveniva dal padre signor
Il ricorrente dava atto di essere andato a vivere in un alloggio Controparte_2 condotto in locazione al canone di euro 420 mensili oltre alle spese e di continuare a frequentare la a Torino. Organizzazione_1
Chiedeva quindi che la madre signora fosse condannata, a far data Parte_1 dal mese di gennaio 2020 ( data in cui egli si era allontanato dalla casa materna), a corrispondergli la somma di euro 1.000,00 mensili o altra somma veriore accertanda in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo l'inammissibilità della domanda Pt_1 per mancanza di causa petendi e difetto di interesse ad agire e chiedendo preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con ordinanza 15 marzo 2021 disponeva il mutamento del rito da camerale ad ordinario a cognizione piena e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre del ricorrente, signor con prosecuzione Controparte_2 della causa avanti al giudice monocratico.
Il ricorrente provvedeva a notificare atto di citazione in prosecuzione alla madre, signora , ed al padre signor ( rg 8196-2021) con Parte_1 Controparte_2 richiesta di condanna della madre , a far data dal gennaio 2020, a corrispondergli la somma mensile di euro 1.000 o altra veriore accertata in corso di causa oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il signor si costituiva in giudizio ed aderiva in toto alle domande Controparte_2 proposte dal figlio . CP_1
La sentenza del Tribunale di Torino n. 665-2023 pubblicata il 15 febbraio 2023 ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità per mancanza di interesse ad agire e per mancanza di legittimazione attiva sollevate nei confronti del signor dalla difesa della signora e ha rigettato altresì l'eccezione Controparte_2 Pt_1 di nullità della domanda per indeterminatezza della domanda sollevata dalla signora
3 nei confronti del signor Il tribunale riteneva altresì valida Pt_1 Controparte_2 la procura alle liti rilasciata dal signor così rigettando la relativa Controparte_2 eccezione.
Il primo giudice riteneva ammissibile la domanda di in relazione alla CP_1 quantificazione della percentuale di spese straordinarie a lui dovuta dalla madre oltre all'assegno mensile di mantenimento .
Nella motivazione della sentenza , il tribunale premetteva che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Roma tra il signor e la signora Controparte_2 [...]
, su conclusioni conformi, nel 2009 ( sentenza n. 22052) aveva stabilito Parte_1
a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio (nato il 19 CP_1 novembre 1998) e degli altri due figli della coppia, ( nato nel 2001) e Per_1
( nato nel 2003) pari a 636 euro mensili per ciascuno e che, a seguito di Per_2 successiva richiesta di modifica ex art. 9 l. 898-1970 , tale contributo era stato elevato con decreto del Tribunale di Torino del 10 maggio 2017 a euro 1000 mensili per ciascun figlio ( attualmente era di 1082 euro mensili con la rivalutazione monetaria) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale , considerate le esigenze del figlio ( studente universitario di 24 anni alla facoltà di con autonoma abitazione condotta in locazione al canone Org_1 mensile di euro 420) e considerato il reddito netto percepito dalla signora per Pt_1
l'anno 2021 ( cfr modello unico anno 2022) stimato in euro 3650 mensili per dodici mensilità oltre al patrimonio immobiliare di cui la medesima era titolare e oltre ai saldi del conto corrente bancario pari a euro 134.298,79 nel primo trimestre 2022 e a euro 64.748,08 al 30 giugno 2022 ed ai numerosi investimenti finanziari effettuati, considerato altresì il reddito mensile netto del padre ( dirigente dell pari a euro Org_2
18.351 mensili circa, prevedeva a favore del figlio a titolo di CP_1 contributo al mantenimento e a carico della madre signora la somma di euro Pt_1 Org_ 900 mensili a partire dal maggio 2020 oltre rivalutazione annuale e oltre al 50% delle spese straordinarie ( mediche , scolastiche , sportive e ricreative ) necessitate o previamente concordate e successivamente documentate secondo il Protocollo del
Tribunale di Torino .
Disponeva altresì che il padre continuasse a versare al figlio l'assegno di 1082 euro Org_ mensili oltre rivalutazione e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Condannava la signora al pagamento dei tre quarti delle spese di lite a favore Pt_1 di ( spese liquidate per l'intero in euro 5.000 oltre rimborso forfettario CP_1
15%, iva e cpa). Compensava le spese di lite per il resto.
Compensava per intero le spese di lite nel rapporto processuale tra Parte_1
e e tra e . Controparte_2 Controparte_2 CP_1
4 Nei confronti di tale sentenza interponeva appello la signora Parte_1 domandando, previa sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado , di respingere in toto le domande del figlio e dell'ex coniuge CP_1 CP_2
[...]
Con separata istanza ex art. 351 cpc l'appellante ha chiesto la fissazione di udienza anticipata per la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della sentenza di primo grado dichiarandosi disponibile a prestare eventuale cauzione .
Il Presidente della Sezione Minorenni e Famiglia con decreto 21 febbraio 2023, ritenuto che sussistessero giusti motivi di urgenza, sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fissando udienza avanti alla Collegio per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 351 cpc. Questa Corte d'Appello, dopo aver sentito le parti, con ordinanza in data 17 marzo 2023 accoglieva il ricorso per sospensiva della signora e, per l'effetto, Parte_1 confermava il decreto del Presidente della Sezione dott. Enrico Della Fina di sospensione dell'esecutività della sentenza fatto salvo il concorso nella misura del 50% della signora nel pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio. Con l'atto di appello , la signora , pur affermando di non essere Parte_1 tenuta a concorrere nelle spese straordinarie in quanto queste ultime non sarebbero state oggetto di domanda da parte del figlio , dato atto che comunque essa CP_1 aveva da sempre provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ha chiesto dichiararsi il vizio di ultrapetizione della pronuncia con riferimento alla condanna al pagamento delle spese straordinarie e, nel merito , ha insistito per la revoca della condanna al pagamento del contributo mensile per il mantenimento del figlio e ciò per insufficienza dei propri redditi dovendo essa provvedere al mantenimento di altri tre figli ( di cui una nata da una successiva unione) e per palese violazione dell'art. 316 bis c.c. stante la mancata applicazione del criterio di distribuzione proporzionale dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori specie considerato l'elevato reddito mensile dell'ex coniuge.
Rimarcava che l'ex coniuge si era costituito in giudizio svolgendo Controparte_2 nei suoi confronti una domanda di condanna che , invece, era stata erroneamente qualificata dal primo giudice come domanda adesiva rispetto alle domande proposte dal figlio CP_1
Insisteva, quindi ,nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del signor quantomeno con riferimento alle spese Controparte_2 straordinarie.
L'appellante chiedeva inoltre che la Corte rilevasse d'ufficio la tardività della costituzione in primo grado del signor avvenuta il giorno prima Controparte_2 dell'udienza e non almeno 20 giorni prima.
5 Chiedeva, quindi, che
per questi motivi
venisse dichiarata,, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Denunciava inoltre violazione del principio dispositivo in quanto il primo giudice aveva imposto ai convenuti la produzione di documenti patrimoniali e reddituali esercitando poteri officiosi che non gli competevano.
In ordine all'an debeatur, la signora evidenziava come il figlio Pt_1 CP_1 aveva deciso di andare a vivere da solo per esigenze di autonomia e di distacco dal contesto materno, nonostante il suo parere contrario , ed aveva interrotto ogni rapporto con il nucleo famigliare materno. Inoltre evidenziava che il mantenimento del figlio maggiorenne non poteva essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che il figlio non poteva approfittarne per fini parassitari.
Precisava di avere altri due figli del signor che vivevano con lei. Inoltre essa CP_2 aveva avuto una quarta figlia, di nome , da un secondo matrimonio , figlia alla Per_3 quale essa doveva tuttora provvedere.
L'appellante censurava la misura dell'assegno di mantenimento stabilita dal tribunale in 900 euro mensili e ciò considerato che essa percepiva un reddito mensile di euro 3.500 mensili circa mentre il padre aveva un reddito mensile ben più elevato e pari a 18.000 euro mensili circa. Inoltre rimarcava come il figlio percepisse CP_1 già un mantenimento di oltre 1000 euro al mese dal padre e fosse sollevato al 100% da tutte le spese straordinarie ( universitarie e mediche) ripartite al 50% per ciascun genitore.
La signora riteneva che la decisione del tribunale non fosse sufficientemente Pt_1 motivata in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico .
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni con vittoria delle spese di lite di primo e del presente grado oltre alla condanna degli appellati per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc in quanto la parte appellante non aveva indicato le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e non aveva specificato le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge né tantomeno la loro rilevanza ai fini della decisione. Insisteva quindi, in primis, per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Rimarcava che la madre aveva sostenuto che egli riceveva già il contributo al mantenimento da parte del padre con ciò dimenticando, tuttavia, il contenuto dell'art. 147 c.c. che imponeva a entrambi i coniugi e quindi anche alla madre, l'obbligo di mantenere , istruire ed educare i figli. La difesa di evidenziava che quest'ultimo quando dimorava presso la CP_1 madre, in zone di prestigio di Torino e di Roma, non solo veniva mantenuto ma riceveva una “paghetta” settimanale o mensile ed era solito trascorrere le vacanze
6 presso la casa al mare della madre oltre a soggiornare all'estero ( a Hong Kong) per ragioni di studio . Invece, da quando aveva deciso di andare a vivere da solo, CP_1 non aveva ricevuto più alcuna contribuzione né diretta né indiretta da parte
[...] della madre. Soltanto in un secondo momento la signora si era decisa a provvedere al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio per la quota del 50% con la conseguenza che aveva rinunciato a tale domanda in corso di CP_1 giudizio senza alcuna accettazione di tale rinuncia , tuttavia, da parte della signora ( cfr. seconda memoria ex art. 183 cpc del 22 novembre 2021 dalla stessa Pt_1 depositata) e, quindi, con conseguente necessità del tribunale di statuire sul punto. L'appellato evidenziava che le disponibilità patrimoniali della madre erano ancora aumentate tant'è che la stessa aveva acquistato in comunione con il signor
[...]
( nella percentuale del 50% ciascuno) una casa di abitazione in CP_4
Sardegna con rogito notarile in data 20 gennaio 2023. Inoltre all'udienza del 17 marzo 2023 fissata per la decisione sulla sospensiva, la signora aveva dichiarato di svolgere l'attività occasionale di procacciatore di Pt_1 affari, pur non essendo iscritta nell'albo dei mediatori, con conseguenti guadagni non regolarizzati. Segnalava che il reddito netto della madre, quale era stato considerato dal tribunale per l'anno 2021 in misura pari a euro 3650 mensili, non era esatto in quanto corrispondeva soltanto al reddito imponibile degli immobili, di proprietà della signora locati e soggetti a tassazione ordinaria mentre non considerava i compensi da Pt_1 attività professionale ( pari a euro 13.602 soggetti a regime forfettario) e i contributi al mantenimento dei figli ricevuti dai due ex mariti pari a 36.100 euro annui. Secondo la difesa di la media degli introiti mensili della madre si CP_1 attestava intorno agli 8.800 euro mensili oltre ad altre entrate da fonti non dichiarate. Quanto al proprio fabbisogno mensile, ha rimarcato di dover pagare il canone CP_1 della casa in cui vive ( 480 euro mensili comprensivi di canone di affitto e di spese) oltre al proprio mantenimento. Ha aggiunto che il padre provvedeva a versargli la somma di 1082 euro mensili e che il nonno paterno era intervenuto ad aiutarlo economicamente fino alla decisione della presente controversia. Concludeva, quindi, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituito in giudizio il signor insistendo nell'eccezione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. Sulle altre questioni, l'appellato ha contestato la sussistenza di violazione dell'art. 112 cpc perché la domanda di condanna al pagamento delle spese straordinarie era stata avanzata nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Quanto al contributo mensile da porre a carico della madre, il signor CP_2 ricordava come la medesima provvedesse al mantenimento di quando
[...] CP_1 quest'ultimo viveva con lei oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie . Rammentava inoltre come , costituendosi nella presente causa con comparsa 13 settembre 2021, la signora avesse affermato di avere un reddito di circa Pt_1
42.000 euro annui con il quale doveva provvedere a mantenere se stessa ed i figli.
7 Essa risultava proprietaria di diversi immobili e di un garage ( e precisamente di un alloggio in Torino corso Casale 34, di una villa prestigiosa in Torino strada Val Pattonera, di un alloggio in Torino corso Matteotti 19 ; inoltre aveva alienato nel luglio 2021 un altro alloggio in corso Matteotti ricavandone la somma di 930.000 ,00 euro e acquistando con tale introito un alloggio in via Maria Vittoria a Torino nel settembre 2022 al prezzo di euro 650.000).
Essa , inoltre aveva emesso fatture mensili per euro 2002 ciascuna per i primi cinque mesi del 2021 nei confronti della società Org_4
Secondo l'appellato, i redditi risultanti dal modello unico 2022 prodotto in giudizio dalla signora riguardavano solo i redditi imponibili e non i redditi da Pt_1 locazione di immobili per i quali veniva applicata la cedolare secca o il canone concordato così come non erano compresi i redditi da lavoro professionale.
Ribadiva infine di avere aderito alle domande attoree in primo grado sicchè la propria costituzione in giudizio non poteva ritenersi tardiva. Insisteva per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore per entrambi i gradi di giudizio con responsabilità aggravata della signora Pt_1
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 13 ottobre 2023 e, decorsi i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023. Nella comparsa conclusionale esponeva che la madre aveva acquistato CP_1 un alloggio a Carloforte ( Sardegna) dopo aver venduto la villa di Strada val
Pattonera in Torino per la somma di 1.460.000 euro con rogito notaio in Per_4 data 31 luglio 2023. Il mutuo sulla villa oggetto di compravendita risultava già estinto ( si trattava di un mutuo per la somma di circa 1.270.000 euro contratto nel 2010 e rinegoziato nel 2021 con una rata di 2190 euro mensili) .
L'appello è in parte fondato. Preliminarmente va rilevato che l'atto di appello appare soddisfare i requisiti di cui all'art. 342 cpc relativamente alla formulazione di specifici motivi che sono stati sufficientemente illustrati dall'appellante. Sulle questioni preliminari sollevate , in primis occorre rilevare che non si ravvisa difetto di legittimazione ad agire né difetto di interesse in capo al padre signor e che, del tutto correttamente, in primo grado è stata ordinata Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre in quanto l'obbligo di mantenimento dei figli ex artt. 147 e 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori che vi debbono provvedere con le loro sostanze patrimoniali e sfruttando altresì tutta la propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Quanto alla nullità della procura alle liti del convenuto rileva la Controparte_2
Corte che la parte appellante ha insistito nel preteso vizio nelle sue conclusioni senza confrontarsi e senza sviluppare ragioni di gravame contro la motivazione del primo giudice che ha rigettato la relativa eccezione. Il motivo deve quindi ritenersi inammissibile.
8 Quanto al sostenuto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado in punto pagamento delle spese straordinarie, questa Corte non ne ravvisa l'esistenza in quanto la domanda di pagamento di tali spese straordinarie per la quota del 50% era stata formulata dal figlio fin dal ricorso originario ex art. 337 septies c.c. nei CP_1 confronti della madre ed era stata ribadita anche nel successivo atto di citazione in prosecuzione datato 14 aprile 2021. Peraltro all'udienza del 17 marzo 2023 avanti a questa Corte, fissata per la trattazione della sospensiva, la signora ha dichiarato di aver continuato a Pt_1 pagare il 50% delle spese straordinarie del figlio ed il suo difensore avv. La Rosa ha chiesto la sospensiva soltanto limitatamente all'obbligo di versare un assegno mensile fermo restando l'obbligo della signora di pagare il 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
La statuizione contenuta nella sentenza relativamente al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio per la quota del 50% a carico della madre, CP_1 deve essere quindi confermata con effetto dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione di primo grado ( maggio 2021) e ciò a fronte della sostanziale ed esplicita acquiescenza prestata dalla signora nel presente giudizio. Pt_1
Quanto alla qualificazione della domanda spiegata dal signor fin Controparte_2 dal primo grado con comparsa in data 3 giugno 2021 , pare erronea la qualificazione operata dall'appellante come “intervento adesivo” in quanto sostanzialmente si tratta di costituzione in giudizio da parte di un soggetto ritualmente evocato in causa ed avente legittimazione ed interesse a resistere in giudizio, il quale ha rassegnato conclusioni di contenuto adesivo rispetto a quelle formulate dall'attore. Infine appare intempestiva l'eccezione dell'appellante relativa alla presunta tardiva costituzione in giudizio di in primo grado in quanto tale eccezione Controparte_2 non è mai stata sollevata in primo grado ma solo nel presente giudizio di appello. Venendo ad esaminare la questione relativa all'an debeatur del contributo di mantenimento mensile da parte della madre, si osserva che il signor ha CP_1 invocato a fondamento del suo preteso diritto l'art. 337 septies c.c. inserito dall'art. 55 del d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 con effetto dal 9 gennaio 2014 il quale prevede: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La norma , inserita nel capo secondo del libro I del codice civile, relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, prevede un diritto all'assegno da parte del figlio maggiorenne con carattere sostanzialmente alimentare ( cfr. Cass. 13609-2016). La qualificazione dell'assegno di mantenimento come avente carattere
“alimentare” trova il suo fondamento nell'esigenza di non attribuire al figlio di genitori separati o divorziati un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello dei figli di genitori conviventi e legati da vincolo matrimoniale.
9 La Corte di Cassazione con ordinanza 10 gennaio 2023 n. 358 ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il perdurare dell'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura . Il diritto del figlio all'assegno di mantenimento dai genitori peraltro si giustifica, in linea generale, a fronte dell'impegno del medesimo a portare a termine un percorso di studi e, successivamente, a cercare un'occupazione lavorativa e può essere riconosciuto tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'avente diritto ( cfr. ord. 5 marzo 2018 n. 5088). Ora, nel caso di specie, è pacifico che il figlio frequenti regolarmente CP_1 la facoltà di Farmacia e quindi si stia attivando per conseguire la laurea. Non appaiono, invece, ad avviso di questa Corte, sufficientemente chiare le ragioni per cui egli abbia abbandonato l'abitazione presso la madre decidendo autonomamente di andare a vivere da solo e troncando peraltro ogni rapporto con il nucleo famigliare della madre che conveniva in giudizio dopo pochi mesi dal suo allontanamento da casa al fine di ottenere un assegno di mantenimento mensile. Si noti peraltro che la signora ha sempre affermato di essere stata contraria Pt_1 all'allontanamento del figlio dalla propria abitazione chiaramente manifestando di essere disposta a mantenerlo presso la propria abitazione ( cfr. comparsa di costituzione di primo grado). Pertanto , il repentino allontanamento del figlio non motivato da gravi CP_1 ragioni, non può giustificare la richiesta di un assegno di mantenimento nei confronti della madre che in precedenza ospitava presso di sé il figlio. Ciò tenuto conto del fatto che la decisione di allontanarsi e di stabilirsi a vivere in una propria abitazione condotta in locazione non è stata concordata tra figlio e madre ma è stata attuata per iniziativa unilaterale del figlio mentre la madre ha subito tale decisione ed è tuttora disponibile ad accogliere il figlio presso di sé ( fatto che rileva ex art. 443 primo comma c.c. per escludere l'assegno alimentare). In secondo luogo, il figlio già riceve dal padre la somma di 1082 euro mensili oltre al pagamento integrale ( al 50% per ciascun genitore) delle spese straordinarie mediche, scolastiche , sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate . L'obbligo alimentare fatto valere dal figlio nei confronti della madre non ha fondamento in quanto , l'obbligazione alimentare assume peraltro aspetti di obbligazione alternativa per cui sussiste la possibilità di scelta dell'obbligato tra la corresponsione di un assegno alimentare , limitato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dell'avente diritto, e l'accoglimento del medesimo presso la propria casa di abitazione ex art. 443 c.c.. Nel caso di specie, la madre non ha mai avallato la scelta del figlio di abbandonare la casa familiare materna per andare a vivere da solo e ha cercato di evitare ogni contenzioso cercando ripetutamente di convincere il figlio a rivedere le sue scelte senza che tali tentativi abbiano avuto seguito ( cfr. comparsa di costituzione della
10 signora in primo grado datata 9 novembre 2020). Ne consegue che , a fronte Pt_1 dell'atteggiamento di scelta personale arbitraria e non sufficientemente motivata del figlio, ancora studente, di abbandonare il domicilio presso la casa della madre, non può imporsi alla madre di corrispondergli un assegno mensile di mantenimento e ciò tenuto conto del fatto che il figlio già riceve un assegno mensile di 1082 euro corrispostogli dal padre oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie da parte di entrambi i genitori.
Per questi motivi
l'appello deve essere accolto con conseguente totale riforma del capo di sentenza relativo alla condanna della signora a Parte_1 corrispondere al figlio l'assegno mensile di euro 900. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico degli appellati in solido tra loro tanto per il primo quanto per il presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa pari a 24.000 euro ex art. 13 cpc e dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022. Non ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata a carico degli appellati.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia,
definitivamente pronunciando, accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1 del Tribunale di Torino pronunciata il 14 febbraio 2023 e, in parziale riforma, revoca la condanna di a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al suo mantenimento l'assegno di euro 900 mensili oltre rivalutazione Istat. Conferma l'obbligo della signora di corrispondere al figlio Parte_1 il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN , scolastiche, CP_1 sportive e ricreative , necessitate o previamente concordate e successivamente documentate con decorrenza dal mese successivo al ricorso giudiziale ( maggio 2020). Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2 [...]
la spese di primo grado che liquida in euro 5000 oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, iva e cpa e del presente grado di giudizio che liquida in euro 1134 per la fase di studio, 921 per la fase introduttiva e 1911 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3966 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa . Torino 21 dicembre 2023 Si comunichi
Il Consigliere est. Il Presidente CARMELA MASCARELLO ENRICO DELLA FINA
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