Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3185/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
01.10.2024 tra:
- C.F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.
Giuseppe Fiorentino (cod. fisc. - p.e.c.: C.F._1
) e dall' Avv. Giuseppe Cipriani (cod. fisc. Email_1
Giuseppe Cipriani ( p.e.c. C.F._2
t), giusta procura generale alle liti conferita con Email_3 atto del Notaio il 23.1.2023 (rep. 37590/7131), ed elettivamente domiciliato, con gli Per_1 avvocati medesimi, presso il Coordinamento Generale Legale in Roma, Via Cesare CP_1
Beccaria 29
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._3 in Roma in Via Cividale del Friuli n.2, rappresentato e difeso, in unione disgiunta dagli
Avv.ti PAOLO PANARITI(C.F. ),ALESSANDRA MANZO(C.F. C.F._4 ed ALFREDO BELLISARIO(C.F. ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio degli Avv.ti
PA PA ed DR MA in Roma alla via Celimontana n. 38, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, L' CP_1 Controparte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte di Appello all'esito
[...] CP_2 della pronuncia della Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso dal medesimo proposto avverso la precedente sentenza di questo Ufficio in diversa composizione CP_1
e avente numero 981/18, ha rimesso cassando la detta sentenza per una ulteriore valutazione con specifico riferimento, in particolare, alla parte in cui la precitata sentenza avrebbe reso una parvenza di motivazione, “tale da poter essere qualificata come meramente apparente, restando inconoscibili le ragioni del dissenso, rispetto alla precedente motivazione di primo grado, a causa della sua impenetrabilità e astratta insondabilità, sorretta da un costrutto del tutto inconoscibile per sinteticità e irriducibile astrattezza”.
L pertanto, reiterando le medesime conclusioni già formulate nei precedenti gradi di CP_1 giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 2/6 “Voglia la Corte di Appello respingere il ricorso in appello confermando la sentenza numero 13776/13 emessa dal Tribunale di Roma sezione decima, Giudice unico dottor
Landi del 22 giugno 2013, depositata il 24 giugno 2013 nella causa iscritta al numero
4482/08 R.G. Con vittoria di spese di lite, anche in relazione al giudizio di Cassazione”.
Si è regolarmente costituito il quale, nel contestare l'avversa domanda, ha CP_2 invece concluso “chiedendo che codesta Corte, in accoglimento di quanto sopra dedotto, ritenuta la responsabilità ex art. 1337 c.c. dell'odierna appellante, per come è stata accertata nella sentenza n. 981/2018 e richiamate le conclusioni già spiegate nell'appello R.G.
4901/2013 inter partes, voglia:(1) Dichiarare ed accertare la responsabilità precontrattuale dell' quale successore ex lege dell' anche quale successore di in CP_1 CP_3 CP_4 persona del suo Presidente e Legale rapp.te, nei confronti dell'odierno appellato per le ragioni innanzi illustrate e, per l'effetto: (2) Condannarla al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di € 100.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o diversa altra somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi, alternativamente, anche in via equitativa da parte dell'On. Corte di Appello di Roma adita, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, quanto meno con riguardo all'interesse negativo. Con vittoria di spese e competenze professionali dei vari gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza dell'1.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione, previa concessione alle stesse dei termini di cui agli articoli 190 e 352 c.p.c.
La vicenda trae origine, come correttamente ricostruito dal Primo Giudice che ebbe a rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno convenuto nei confronti sia di
(ora che di cessionaria dei beni di all'esito della CP_3 CP_1 CP_4 CP_3
CP_ operazione di cartolarizzazione, dalla partecipazione del al bando pubblicato nell'ottobre 2006 dall'ente nella qualità di procuratore speciale della , per la vendita di CP_4 alcune proprietà immobiliari tra cui quella individuata come lotto 6130 censito nel Catasto fabbricati al fg. 269 part. 221 sub. 501.
Senonchè, successivamente a tale bando, ovvero a fine novembre, il condominio all'interno del quale era collocata la predetta unità immobiliare, aveva provveduto a notificare una pag. 3/6 domanda di accertamento di proprietà ma relativamente ad un immobile indicato come censito alla partic. 121, così essendo stata effettuata la trascrizione della relativa domanda, peraltro a carico di e non di che, come detto, era divenuto il vero CP_3 CP_4 proprietario. CP_ Fatto sta che in data 5.12.2006, il bene era stato assegnato al ma poi non era stato possibile stipulare il rogito, una volta che l'ufficio competente aveva potuto prendere atto della effettiva pendenza del giudizio civile sopra richiamato.
Da qui, il Tribunale aveva concluso per la assenza dei profili di responsabilità dell' Pt_1 per la mancata prosecuzione della procedura e, quindi, per la mancata stipula del rogito. CP_ La Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame e della domanda del , ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente per non avere l'Ente accertato “la non rischiosa alienabilità dello stesso”.
Sul punto, la S.C. come detto in premessa, ha censurato la detta statuizione ed ha per l'appunto rilevato, tra l'altro, come “non solo non è dato comprendere in che cosa sia consistita in concreto la condotta addebitata e, in particolar modo, il “rischio” obliterato.
Senza contare del mancato confronto con le condizioni di cui al disciplinare d'asta sopra riportato”.
Dunque, una particolare attenzione la S.C. ha invitato il Giudice della rimessione a porre con specifico riferimento al detto disciplinare, che all'art.
5.9 testualmente recitava: “la CP_4
[... e l'Ente gestore si riservano comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, per motivate ragioni, la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'asta e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della e dell'Ente gestore per mancato guadagno e opere i costi sostenuti. CP_4
E ancora, all'articolo 8, ultimo periodo del disciplinare si legge: “resta inteso che la CP_4
e/o l'Ente gestore, per motivate ragioni, potranno non dare corso alla stipula del contratto di compravendita revocando la aggiudicazione senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. Fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni”.
La sopravvenienza rispetto alla pubblicazione del bando della pendenza del giudizio di accertamento della proprietà non poteva essere certamente imputata all' e, CP_3
pag. 4/6 dunque, all' tanto più che, come emerso dalla espletata istruttoria e posto dal Giudice CP_1 di prime cure ad ulteriore fondamento della propria decisione di rigetto della domanda risarcitoria, “dal contenuto dell'atto di citazione notificato dal non emergeva Parte_2 che l'immobile era stato oggetto di procedura di vendita all'asta, detto atto era stato trasmesso all'ufficio sbagliato (cioè all'ufficio che si occupava delle vendite degli immobili ai conduttori degli appartamenti medesimi”.
In definitiva, il ritardo con cui l'ufficio competente dell'Ente gestore è venuto a conoscenza della pendenza del giudizio di merito relativo al bene oggetto della aggiudicazione, non era certamente addebitabile all'ente stesso, essendo stata la stessa trascrizione della domanda del condominio effettuata in modo non corretto.
Resta il fatto che, anche all'esito delle trattative intercorse tra le parti, una volta resisi conto della impossibilità di procedere alla stipula del rogito, correttamente ogni attività è stata sospesa e, anzi, definitivamente risolta da CP_3
Difetta, pertanto, la prova della mala fede precontrattuale dell'odierna attrice in riassunzione, sicchè la domanda risarcitoria è stata giustamente respinta e la sentenza di primo grado va confermata.
Passando alle spese, vanno poste a carico della odierna convenuta fatta eccezione per quelle del primo grado che restano quelle decise dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto dall' nei confronti di Controparte_1 [...]
, così provvede: CP_2
CP_ a conferma della sentenza del Tribunale, rigetta la domanda proposta dal con le spese del giudizio come decise con la sentenza medesima.
Condanna alla rifusione in favore dell'Istituto attore, delle spese e CP_2 competenze degli ulteriori gradi di giudizio che, al medio della fascia di riferimento, liquida nei seguenti termini: quanto al primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello: € 1.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pag. 5/6 quanto al giudizio di Legittimità: € 1.875,00 oltre spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
giudizio di rimessione: € 2.915,00 per competenze, oltre spese vive, spese generali, IVA e
CPA come per legge se dovute.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6