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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1317/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa RI NO, in funzione del Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1317/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 85 presso lo studio dell'Avv. Daniela Tolomeo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Pileggi e Angela Cristaudo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Magenta n. 5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.11.2022 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di , titolare dell'omonima ditta individuale, dal mese di ottobre 2013 ma di Controparte_1 essere stato formalmente assunto in data 20.04.2015 e di essere stato inquadrato nel 6° livello del
CCNL Metalmeccanici con la qualifica di impiegato, esponeva che il rapporto di lavoro era regolarmente proseguito fino al 4.05.2022, data in cui gli era pervenuta una lettera di contestazione disciplinare con contestuale sospensione dal servizio per tutta la durata del procedimento, di avere in più occasioni, nell'immediatezza del fatto addebitato, fornito una diversa ricostruzione della vicenda e, in particolare, di aver riferito che nella mattinata del 30.04.2022 , cliente abituale Parte_2 dell'azienda, dopo aver effettuato un acquisto di ricambi per un valore di € 200,00, aveva chiesto di acquistare un quadro di accensione per un trattore, del valore di circa € 80,00, che la vendita non era stata perfezionata in quel momento poiché il cliente non era stato in grado di fornire i dettagli indispensabili per l'individuazione del pezzo che gli occorreva e che, pertanto, egli gli aveva consegnato uno dei due ricambi disponibili in magazzino, previo versamento di un deposito cauzionale pagina 1 di 12 in contanti di € 50,00, rimasto sempre nei cassetti aziendali, e che, secondo la prassi normalmente seguita in azienda, il cliente avrebbe dovuto corrispondere la restante somma dovuta una volta perfezionato l'acquisto o, in alternativa, avrebbe dovuto restituire il pezzo facendosi rimborsare il deposito cauzionale precedentemente versato;
deduceva che le giustificazioni addotte non erano state ritenute valide e che, pertanto, il datore di lavoro gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa con comunicazione del 25.05.2022.
Ciò premesso, lamentava, innanzitutto, la natura ritorsiva del recesso, sostenendo che quest'ultimo, benché formalmente intimato per giusta causa, costituisse in realtà una reazione alle continue rivendicazioni avanzate al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva ed il giusto trattamento retributivo per il periodo di lavoro in nero;
deduceva, inoltre, l'illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato e per mancanza della giusta causa o del giustificato motivo, sostenendo di aver agito in conformità ad una prassi aziendale conosciuta ed autorizzata dal datore di lavoro e che nel caso di specie non era configurabile un inadempimento contrattuale idoneo a giustificare il recesso datoriale;
infine, lamentava la mancata affissione in azienda del codice disciplinare.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità del licenziamento intimatogli con nota del 27.05.2022 e che, per l'effetto, venisse condannato, ai sensi dell'art. 18, Controparte_1 comma 1 della L. n. 300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per mancanza di giusta causa/giustificato motivo e che, per l'effetto, la parte resistente venisse condannata alla riassunzione entro il termine di 3 giorni o, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla L. n.
108/1990.
2. Nel costituirsi in giudizio negava, in via preliminare, che il rapporto di lavoro Controparte_1 con il avesse avuto inizio nel mese di ottobre 2013, affermando l'applicabilità della disciplina Pt_1 di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015 e precisando che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente era stato l'unico dipendente della ditta con qualifica di impiegato addetto alle vendite ed al magazzino e che le vendite al bancone erano state sempre curate anche dal titolare;
affermava, inoltre, che il clima all'interno dell'ambiente lavorativo si era deteriorato a partire dal 2021, ovvero da quando egli aveva riscontrato alcuni ammanchi di magazzino ed aveva appreso da alcuni clienti che il ricorrente era stato visto effettuare vendite di ricambi al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, nonché sul luogo di lavoro ma senza effettuare la relativa fatturazione, che per tale ragione egli aveva iniziato a monitorare costantemente i movimenti del ricorrente all'interno dei locali aziendali, con l'ausilio del EL CP_2
e della IE , entrambi sempre presenti in azienda perché addetti
[...] Persona_1 rispettivamente all'officina ed a mansioni di tipo amministrativo;
quanto all'episodio oggetto della contestazione disciplinare, eccepiva che in data 30.04.2022, intorno alle ore 11.00, il aveva Pt_1 pagina 2 di 12 servito un cliente, dal quale si era fatto consegnare una banconota da € 50,00 senza versarlo nella cassa e facendone perdere le tracce, aveva prelevato dal magazzino un pezzo di ricambio del valore di €
200,00 ed aveva consegnato il pezzo ad un cliente senza emettere lo scontrino o altro documento di accompagnamento e che il cliente era andato via occultando il pezzo;
aggiungeva che alla fine della giornata aveva visionato le registrazioni della telecamera puntata sul bancone in compagnia della IE e del EL, i quali avevano potuto così verificare quanto riferito dal titolare, che, invece, lo aveva constatato personalmente, di aver convocato il dipendente in data 2.05.2022 per redarguirlo, che il predetto non aveva negato l'addebito rimanendo silenzioso, che il non aveva negato Pt_1
l'accaduto neppure in occasione del colloquio avuto con il commercialista dell'azienda, Dott. Per_2
, mentre nel corso dell'ulteriore incontro tenutosi presso lo studio del commercialista, alla
[...] presenza di quest'ultimo, di , della IE e del EL del titolare, il ricorrente aveva Controparte_1 assunto un atteggiamento nervoso e minatorio;
sosteneva che la fuoriuscita di pezzi di ricambio dalla rivendita senza documento accompagnatorio e senza registrazione degli acconti versati dai clienti costituiva una grave violazione dei doveri del dipendente e delle direttive ricevute dal datore di lavoro in quanto rendeva impossibile verificare la reale consistenza del magazzino ed esponeva la ditta a numerosi rischi dal punto di vista fiscale;
affermava la sussistenza della giusta causa di recesso, evidenziando che il non aveva mai fornito spiegazioni alternative dell'accaduto ed aveva Pt_1 dedotto, soltanto nell'atto introduttivo che il comportamento tenuto in data 30.04.2022 rispondeva ad un'asserita prassi aziendale;
eccepiva, ancora, che il pezzo consegnato in prova non era mai stato restituito e che il cliente non aveva versato la differenza dovuta a titolo di corrispettivo, che gli ammanchi di magazzino accertati alla data del 31.03.2022 ammontavano a circa € 5.000,00 e che il codice disciplinare era stato sempre affisso in azienda.
3. Alla prima udienza del 23.03.2023 il Tribunale dava atto della consegna banco iudicis, a mani del resistente , del pezzo di ricambio al quale si fa riferimento nella contestazione Controparte_1 disciplinare.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 20.04.2015 ed è stato inquadrato con la qualifica di impiegato di
6° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiano, addetto ad attività di servizi vendita e magazzino.
Con lettera datata 4.05.2022, spedita a mezzo di raccomandata a/r, ha contestato al Controparte_1 ricorrente quanto segue: “Lo scorso 30/04/2022 alle ore 11:50 circa Lei ha posto in essere le seguenti azioni: ha servito un cliente, evidentemente di sua vecchia conoscenza, dal quale si è fatto consegnare un biglietto da € 50,00 senza versarlo nella cassa anzi, facendone perdere le tracce, dopo si è recato sul retro in magazzino ed ha prelevato un pezzo di ricambio del valore di circa 200,00, per poi consegnarlo al cliente che, prima lo ha fatto vedere ad una persona che l'accompagnava e, successivamente, lo ha occultato in una tasca portandoselo via. pagina 3 di 12 Con tali condotte, che purtroppo non risultano essere nemmeno sporadiche, Lei ha dimostrato una pessima considerazione per l'azienda e per il Suo datore di lavoro oltre che un evidente disinteresse per il Suo stesso lavoro.
Redarguito sul punto dal sottoscritto in data 02/05/2022 sui fatti che nel frattempo erano stati accertati con indagini interne, Lei non ha negato quanto Le è stato contestato.”; con la medesima lettera di contestazione disciplinare al ricorrente è stata comunicata la sospensione cautelare dal servizio per tutta la durata del procedimento disciplinare.
Il ricorrente ha contestato la fondatezza degli addebiti disciplinari, precisando di non aver mai sottratto beni o somme di pertinenza aziendale, ed ha chiesto l'immediata revoca della sospensione cautelare dal servizio.
Non ritenendo idonee le giustificazioni fornite dal lavoratore, con lettera raccomandata a/r del
25.05.2022 la ditta convenuta ha intimato il licenziamento per giusta causa.
Il rapporto risulta cessato a decorrere dal 27.05.2022, data in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
All'impugnazione stragiudiziale del recesso ha fatto seguito l'atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22.06.2022, con il quale il ricorrente ha rivendicato il pagamento delle spettanze retributive maturate a vario titolo, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo da ottobre 2013 al 19.04.2015.
5. Dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso, invece, quanto segue.
In sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “Non corrisponde al vero la Controparte_1 circostanza di cui al capitolo 8 del ricorso. Nego che quella descritta sia una prassi utilizzata presso la mia azienda e da me autorizzata. Diversamente per me sarebbe impossibile tenere la contabilità.
Preciso meglio che è consentito al cliente di portare via il pezzo di ricambio per verificarne il funzionamento prima dell'acquisto definitivo, a condizione che venga emessa la bolla di consegna e previo versamento di un acconto. La bolla va firmata dal cliente che riceve il pezzo e va annotato l'acconto versato dal cliente. Se l'acquisto si perfeziona, il cliente paga la restante parte del prezzo;
in caso contrario, si sostituisce il pezzo di ricambio con quello giusto o, se l'acquisto non si perfeziona, il cliente restituisce il pezzo e noi lo rimborsiamo restituendogli l'acconto. In ordine al capitolo 11 del ricorso, preciso che c'è stato un primo incontro in azienda, il primo giorno utile dopo l'accaduto, di lunedì mattina. Eravamo presenti io, mio EL e mia IE . In CP_2 Persona_1 quell'occasione ho spiegato al ricorrente ciò che avevo visto il sabato precedente;
il ricorrente abbassava la testa ed annuiva. C'è stato un altro incontro tra il ed il mio commercialista. Pt_1
Dott. . A questo secondo incontro erano presenti soltanto il ricorrente ed il Persona_2 commercialista. Il commercialista mi ha riferito che il ricorrente non aveva negato ciò che era successo e mi ha consigliato di organizzare un ulteriore incontro alla mia presenza. C'è stato, quindi, un terzo incontro tra il ricorrente, me, mio EL ed il commercialista. In quest'ultimo incontro il ricorrente era nervoso ed ha negato tutti gli addebiti, dicendo che ci avrebbe denunciato e ci avrebbe portato in Tribunale. A seguito di questo atteggiamento, ci siamo consultati con il commercialista ed pagina 4 di 12 abbiamo preso la decisione di licenziare il ricorrente. Nel corso dell'incontro presso lo studio del commercialista il si è limitato a negare gli addebiti, sostenendo di non aver fatto nulla. Nego Pt_1 che il abbia fornito la propria versione dei fatti come descritta nei capitoli di prova da 2) a Pt_1
7). Io ho visto la scena nella quale il si metteva in tasca i soldi che gli erano stati consegnati Pt_1 dal cliente a titolo di deposito cauzionale. In quella occasione il non aveva Parte_2 Pt_1 emesso alcuna bolla di consegna. Inoltre, i ricambi elettrici non si possono dare in prova. Peraltro, avevamo notato che da qualche tempo vi erano stati degli ammanchi di magazzino e, quindi, il ricorrente era stato attenzionato. Io sono sempre presente in magazzino. La banconota che il Pt_1 ha messo in tasca era del valore di € 50,00. Il valore del pezzo di ricambio consegnato al cliente era di circa € 80,00.”
, EL del resistente, nonché meccanico della ditta, ha riferito: “Presto attività CP_2 lavorativa presso la ditta di in qualità di collaboratore familiare. Percepisco degli Controparte_1 utili da questa attività. In particolare, sono il meccanico della ditta e mi occupo dell'attività di assistenza. Collaboro con mio EL da quando è stata costituita la ditta di Controparte_1
Confermo che il è stato l'unico dipendente addetto alla vendita ed al magazzino dal 2015 alla Pt_1 data del licenziamento. Confermo che le vendite al banco sono state curate anche personalmente da mio EL . Se veniva consentito al cliente di portare via un pezzo in prova, veniva Controparte_1 rilasciato un documento sul quale erano annotati il tipo di pezzo consegnato, il prezzo e l'importo che il cliente doveva lasciare a titolo di acconto. Il documento veniva sottoscritto dal cliente. Con riferimento al capitolo 9 della memoria difensiva, preciso di aver visionato le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e confermo che i fatti si sono svolti così come descritto nel capitolo di prova. Mio EL ha assistito all'episodio di persona. Confermo il capitolo 10 e preciso che anche mia cognata ha visionato i filmati registrati dalle telecamere. Confermo il capitolo Persona_1
11 e preciso che il non ha negato il fatto contestato ma ha abbassato lo sguardo. Avevamo
Pt_1 notato degli ammanchi di magazzino e mio EL aveva già fatto presente verbalmente al
Pt_1 che erano stati riscontrati degli ammanchi di merce dal magazzino. Confermo il capitolo 12 e preciso di aver appreso la circostanza dal commercialista Dott. . Confermo il capitolo 13 e Persona_2 preciso che durante l'incontro tenutosi presso lo studio del commercialista il ricorrente ha cambiato atteggiamento, non ha negato l'episodio ma ha minacciato di portarci in Tribunale. Nel precedente incontro presso lo studio del commercialista il si era dimostrato pentito, tanto è vero che
Pt_1 volevamo tentare con lui una mediazione. La decisione di licenziarlo è scaturita anche dall'atteggiamento che il ha assunto in tale ultimo incontro. Peraltro, si erano già verificati
Pt_1 gli ammanchi di magazzino e l'episodio del 30.04.2022. Confermo che in azienda è affisso il codice disciplinare negli spogliatoi. Il titolare era presente al momento in cui il ha intascato la
Pt_1 banconota ma non è intervenuto. L'unico dipendente che aveva accesso al magazzino era il
Pt_1 mentre gli altri dipendenti erano meccanici. Se occorreva del materiale per l'officina, i meccanici si recavano presso il banco a ritirarlo. Il prelevava il materiale dal magazzino e lo portava al
Pt_1 banco.”. pagina 5 di 12 Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Preciso che alla fine di aprile 2022 mi Parte_2 sono recato per la prima volta presso la ditta per effettuare un acquisto. In passato mi Controparte_1 era capitato una solta volta di chiedere alla ditta dei preventivi ed il era venuto presso CP_1 CP_1
l'azienda di mio padre, che si chiamava , per effettuare una riparazione. Quella Controparte_3 mattina mi ero recato presso la ditta per acquistare un pulsante per la presa di forza Controparte_1 per un trattore. In quella occasione mi sono rivolto a . Conoscevo il in Parte_1 Pt_1 quanto lo stesso aveva lavorato presso la ditta Piacente. Non ero al corrente che il lavorasse Pt_1 presso la ditta . Non ricordo quanto costava il pezzo al quale mi sono prima riferito. Controparte_1
Dopo aver acquistato il pulsante per la presa di forza per un trattore, ho chiesto al se Pt_1 avevano anche il quadro del trattore completo di chiave ed il ricorrente, dopo aver controllato sul computer, mi ha risposto che avevano due tipologie di quadro e me ne ha consegnato uno, dicendomi di provarlo. Se il pezzo fosse andato bene, avrei potuto tenerlo;
quando ho preso il pezzo per provarlo,
l'ho pagato in contanti. Il non me lo voleva far pagare;
io ho lasciato € 50,00 a titolo di
Pt_1 acconto. Il mi ha rilasciato uno scontrino, che comprendeva sia il prezzo del pulsante che
Pt_1 avevo già acquistato, sia l'acconto corrisposto per l'altro pezzo che mi era stato dato in prova. Se non ricordo male, il valore del quadro era di circa € 80,00/84,00. Quando sono rientrato in azienda, ho provato ad inserire la chiave e ci sono riuscito. Ho verificato che la chiave girava. In quel momento non ho provato ad installare tutto il pezzo perché temevo che si potesse rompere, non essendo un elettrauto. Ho chiamato il per informarlo e lo stesso mi ha detto di tenere la chiave e
Pt_1 restituirgli il pezzo restante, assicurandomi che per la chiave se la sarebbe vista lui. Dopo circa una settimana/dieci giorni ho preso appuntamento con il presso il distributore di carburante
Pt_1
su Via Del Progresso di Lamezia Terme ed in quella occasione gli ho restituito il quadro CP_4 senza la chiave. In quella stessa occasione il mi ha restituito la somma che avevo corrisposto Pt_1
a titolo di acconto, € 50,00. Ho trattenuto la chiave del quadro senza pagarla perché il mi Pt_1 aveva detto che se la sarebbe vista lui. Non sono a conoscenza del valore economico della chiave.
Quando mi sono recato presso la ditta , ero in compagnia di mio EL , il CP_1 Persona_3 quale è rimasto in macchina perché presso la sede della ditta è difficile trovare parcheggio. Mio EL non ha assistito ai fatti che si sono svolti presso la ditta . Dopo l'incontro avuto Controparte_1 con il presso la , non mi sono più recato presso la ditta per Pt_1 CP_4 Controparte_1
l'acquisto del quadro di accensione. Non ricordo che fosse presente qualcun altro quando mi sono recato presso la ditta ed il mi ha consegnato il pezzo di ricambio, incassando CP_1 Pt_1
l'acconto. Quando ho rivisto il presso la ditta , lo conoscevo già da circa sette/otto anni Pt_1 CP_1 in quanto mi rivolgevo alla ditta Piacente per l'acquisto di pezzi di ricambio perché si trattava di una ditta più fornita. Nel mese di aprile 2022 mi sono recato presso la ditta in quanto Controparte_1 concessionaria visto che il trattore per il quale mi occorrevano i pezzi di ricambio era di marca CP_5
Preciso che con il ci siamo visti al per evitare a me di arrivare fino alla CP_5 Pt_1 CP_4 sede della ditta . Non mi risulta che mio EL fosse cliente della ditta . CP_1 Persona_3 CP_1
pagina 6 di 12 Se occorreva qualche pezzo di ricambio, ci pensavo sempre io. Lo scontrino emesso dal era Pt_1 di importo superiore ad € 100,00 ma non ricordo esattamente. Con il ci davamo del tu.”. Pt_1
Il teste di parte resistente ha dichiarato;
“sono commercialista e consulente del Persona_2 lavoro della ditta;
la ditta è una mia cliente dal 2007, ovvero da Controparte_1 Controparte_1 quando mi sono abilitato all'esercizio della professione, in quanto in precedenza era cliente dello studio di mio padre. Confermo che dal 20.04.2015 fino al licenziamento il ricorrente è stato l'unico dipendente della ditta con la qualifica di impiegato addetto alle vendite ed al Controparte_1 magazzino. Confermo che le vendite al banco sono state curate anche dal titolare . Per Controparte_1 motivi fiscali il doveva emettere il DDT o emettere lo scontrino per poi eventualmente stornarlo, CP_1 nell'ipotesi in cui fosse stata consentita la fuoriuscita dalla rivendita di pezzi di ricambio in prova. Più volte avevamo parlato di come gestire questa eventualità. Sono stato contattato da , il Controparte_1 quale mi ha riferito di aver scoperto che il aveva rubato un pezzo di ricambio. Il mi Pt_1 CP_1 aveva detto di aver visto le immagini registrate dalle telecamere. In precedenza il mi aveva già CP_1 raccontato di essere venuto a sapere che il vendeva pezzi di ricambio al di fuori del negozio. Pt_1
Il voleva licenziare Io avevo suggerito al di non essere precipitoso e mi sono CP_1 Pt_1 CP_1 offerto di parlare personalmente con il per tentare di trovare una soluzione. Ho convocato il
Pt_1 presso il mio studio e gli ho chiesto cosa avesse combinato. Il ha allargato le
Pt_1 Pt_1 braccia, senza aggiungere nulla rispetto a quello che era successo, e mi ha riferito di aver parlato con il e con la IE di questi. Il mi ha detto di essere disposto ad incontrare nuovamente CP_1 Pt_1 il datore di lavoro e a chiedere scusa per l'accaduto. In quella occasione il mi era sembrato
Pt_1 pentito per quello che aveva fatto. Il ha detto che il pezzo valeva solo € 50,00 ma non ha
Pt_1 riferito di aver emesso uno scontrino, né ha dato una spiegazione alternativa del fatto per cui era stato convocato. Ho, quindi, riconvocato le parti nel mio studio. Sono giunti dapprima i fratelli
[...]
e e poi è venuto il In un primo momento ho fatto accomodare il CP_1 CP_2 Pt_1 Pt_1 nella mia stanza, mentre i miei collaboratori intrattenevano i signori in un'altra stanza. Ho, CP_1 quindi, parlato di nuovo con il ed ho avuto l'impressione di avere davanti un'altra persona;
Pt_1 mi è sembrato che il ricorrente fosse stato indottrinato a non chiedere scusa e a non ammettere ciò che era accaduto. Il mi disse: “Se mi licenziano, io li rovino e mi faccio pagare tutto.”. Il Pt_1 aveva ragioni di risentimento anche nei confronti della IE del . Al momento Pt_1 CP_1 dell'incontro tra i fratelli ed il ricorrente, dopo qualche minuto di silenzio, ho stimolato CP_1
l'intervento dei . Il datore di lavoro chiese a se avesse qualcosa da dire. Il si è CP_1 Pt_1 Pt_1 rifiutato di chiedere scusa. Avevo anche proposto ai di mettere una pietra sopra l'accaduto, se il CP_1 avesse chiesto scusa. si è limitato ad ascoltare. ha detto al Pt_1 CP_2 Controparte_1 di dimettersi perché altrimenti sarebbe stato licenziato. Il minacciava il di Pt_1 Pt_1 CP_1 rovinarlo se lo avessero licenziato. Durante tale incontro il ha ribadito che il pezzo di Pt_1 ricambio era di modico valore ma non ha mai fatto cenno alla prassi aziendale che prevedeva il versamento di un deposito cauzionale. Il ha riferito al di aver appreso che in altre CP_1 Pt_1 occasioni il ricorrente aveva preso dei pezzi di ricambio. All'esito di tale incontro, è stato adottato il pagina 7 di 12 provvedimento di contestazione disciplinare. non ha mai fatto cenno all'emissione di uno Pt_1 scontrino e non è stata mai effettuata alcuna verifica in merito perché a fine giornata si fa un totale degli incassi. I mi avevano riferito che il aveva preso dei soldi e che c'erano i filmati. CP_1 Pt_1
Il mi aveva detto che il valore del pezzo non era di € 200,00, come sostenevano i , ma di Pt_1 CP_1
€ 50,00. Successivamente all'incontro tra il ed i , ho avuto modo di visionare i filmati Pt_1 CP_1 della telecamera, che inquadrava il bancone ed il registratore di cassa, e non ho visto il ricorrente emettere lo scontrino. Dal video si vedeva che il metteva i soldi ricevuti dal cliente in tasca.”. Pt_1
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “Sono stato dipendente di Testimone_1 [...]
dal 2011 al 2019 e svolgevo le mansioni di meccanico. Il rapporto di lavoro è cessato a CP_1 seguito di licenziamento per giusta causa. Con riferimento al capitolo 8 del ricorso, non mi risulta l'esistenza della prassi descritta nel capitolo di prova in quanto io lavoravo in officina. Nulla so sulle circostanze indicate nel capitolo di prova 9. Quando il mezzo veniva portato in officina per la riparazione, se il pezzo non andava bene, veniva cambiato.”.
, IE di in regime di separazione dei beni, ha Controparte_6 Controparte_1 riferito: “Confermo che era l'unico dipendente, con qualifica di impiegato, addetto Parte_1 alle vendite ed al magazzino nel periodo dal 20.04.2015 fino al suo licenziamento. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto lavoro per l'impresa di mio marito e mi occupo della parte amministrativa. Confermo che le vendite al bancone venivano curate anche da mio marito
[...]
. In casi eccezionali, quando si consentiva al cliente di portare fuori dalla rivendita il pezzo CP_1 di ricambio per provarlo, prima dell'acquisto definitivo, veniva emesso un documento di trasporto o, se si conosceva il cliente, un buono sottoscritto dal titolare e dallo stesso cliente. Poiché mi ero resa conto di alcuni ammanchi di magazzino ed avendo dei sospetti sul comportamento del mai Pt_1 avremmo autorizzato la fuoriuscita di un pezzo di ricambio senza la dovuta documentazione di accompagnamento;
diversamente, non avremmo potuto avere contezza della merce entrata ed uscita del magazzino. A tale proposito preciso che utilizziamo un programma informatico per gestire il carico e lo scarico della merce. Confermo il capitolo 9 del ricorso e preciso di aver appreso tale circostanza da mio marito. Mio marito mi riferì di aver visto con i suoi occhi le condotte descritte nel capitolo di prova 9. Confermo il capitolo 10 del ricorso. Confermo di aver visto il prendere la banconota Pt_1 da € 50,00 e mettersela in tasca, nonché consegnare il pezzo al cliente, il quale usciva occultando il pezzo di ricambio ricevuto. Il non aveva emesso alcuno scontrino fiscale, né documento di Pt_1 trasporto, né aveva compilato e fatto sottoscrivere al cliente alcun buono. Con riferimento al capitolo
11, preciso di essere stata presente all'incontro svoltosi in data 2.05.2022 dal con mio Pt_1 marito. Il non disse nulla. Confermo il capitolo 12 del ricorso. Il Dott. mi riferì che, Pt_1 Per_2 durante l'incontro svoltosi presso il suo studio, il era stato abbastanza calmo e non aveva Pt_1 negato le condotte che le erano state contestate. Confermo il capitolo 13 e preciso che quanto indicato nel capitolo di prova corrisponde a ciò che mi è stato riferito. Preciso che presso l'azienda è affisso il pagina 8 di 12 Codice disciplinare. Il Codice disciplinare si trova in officina vicino allo spogliatoio dei dipendenti. Il codice disciplinare è stato sempre affisso nello stesso luogo, anche all'epoca dei fatti. Mio marito è addetto alla vendita, mentre il EL lavora in officina. Mio marito lavora al banco ma CP_2 può capitare che si sposti dal bancone per far visionare delle attrezzature ai clienti sul piazzale o per venire in ufficio. Il magazzino, in cui si trovano i pezzi di ricambio, è aperto e si trova dietro il bancone. Preciso che nel corso dell'incontro svoltosi il 2.05.2022 si è parlato soltanto di quanto era emerso dalla visione dei filmati delle telecamere. Preciso che il pezzo di ricambio consegnato dal al cliente riguardava la parte elettrica del mezzo. In relazione alla parte elettrica non Pt_1 consentiamo mai la consegna del pezzo in prova perché può capitare che durante la prova il pezzo si bruci. Se il cliente lo restituisce, non abbiamo modo di accorgerci che il pezzo restituito è bruciato. In caso di pezzi elettrici, il cliente porta in negozio quello vecchio e noi lo verifichiamo prima di dargli quello di ricambio.”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono cliente della ditta e mi Tes_2 Controparte_1 sono recato presso l'azienda per l'acquisto di attrezzi (motosega, decespugliatore). Conosco il ricorrente in quanto era un dipendente della ditta . Quando mi sono recato presso la Controparte_1 ditta , ho sempre acquistato e pagato la merce acquistata, senza mai portare a casa Controparte_1 qualcosa in prova.”.
Infine, il teste di parte resistente ha riferito: “Sono stato dipendente di Testimone_3 [...]
dal 2011 al 2022. Successivamente mi sono dimesso e sono stato nuovamente assunto CP_1 nell'anno 2024. Svolgo le mansioni di meccanico. Conosco in quanto siamo stati Parte_1 colleghi di lavoro. Nel periodo in cui il ha lavorato alle dipendenze della ditta Pt_1 [...]
, le attività di vendita e di magazzino venivano svolte sia da sia dal titolare CP_1 Pt_1 [...]
. Confermo che il non ha mai consentito la fuoriuscita di pezzi di ricambio dalla CP_1 CP_1 rivendita senza emissione di scontrino o fattura o senza il rilascio di una bolla, ovvero una ricevuta, nel caso in cui il pezzo venisse consegnato al cliente in prova. Sono a conoscenza che il abbia CP_1 consentito ad alcuni clienti di portare via il pezzo da provare ma rilasciando una bolla. Non ho mai assistito a situazioni di questo tipo perché lavoro in officina. Confermo che il codice disciplinare era presente in azienda e, in particolare che vi erano dei fogli affissi sul muro del locale in cui erano ubicati gli spogliatoi. Attualmente il codice disciplinare è affisso nello stesso locale in cui sono presenti gli spogliatoi. Il codice disciplinare è stato sempre lì, anche nel periodo in cui ha lavorato il
Quando il è stato licenziato, ero assente per malattia. Se il pezzo veniva acquistato Pt_1 Pt_1 definitivamente, venivano emessi lo scontrino o la fattura;
se il pezzo veniva consegnato in prova, veniva emessa una bolla di consegna del pezzo. Non so dire cosa venisse scritto sulla bolla di consegna.”.
6. Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che gli assunti contenuti nella memoria difensiva sono stati pienamente confermati dai testi addotti dal resistente, i quali hanno, innanzitutto, pagina 9 di 12 dichiarato che nell'ipotesi di fuoriuscita di un pezzo di ricambio dai locali aziendali era previsto sia il versamento di un acconto a titolo di deposito cauzionale, sia soprattutto l'emissione di uno scontrino o di un documento di trasporto o di un buono di consegna;
questa prassi consentiva di tracciare la movimentazione del pezzo di ricambio e di effettuare la verifica della corrispondenza tra la merce in entrata e quella in uscita.
E' stata, inoltre, confermata la ricostruzione del fatto oggetto della contestazione disciplinare, posto che i testi , e hanno dichiarato di aver preso visione CP_2 Controparte_6 Persona_2 dei filmati della telecamera di sorveglianza e di aver, quindi, potuto constatare che il ricorrente si era fatto consegnare dal cliente una banconota da € 50,00, che aveva riposto in tasca, senza emettere alcuno scontrino o compilare e consegnare al cliente alcun documento di trasporto.
Ha, poi, trovato riscontro la prospettazione di parte resistente secondo cui il in un primo Pt_1 momento, si sarebbe manifestato pentito per l'accaduto e non avrebbe fornito alcuna spiegazione alternativa relativamente alla fuoriuscita del pezzo di ricambio, mentre, successivamente, al momento del terzo incontro tenutosi presso lo studio commerciale nel contraddittorio con il titolare ed i familiari di questi, il lavoratore avrebbe negato ogni addebito, assumendo un atteggiamento minatorio.
E' stato, inoltre, dichiarato dai testi di parte resistente che il codice disciplinare era stato sempre presente in azienda ed accessibile ai dipendenti in quanto affisso nel locale in cui si trovano gli spogliatoi.
Viceversa, le deposizioni rese dai testi citati dal non sono risultate idonee a supportare le Pt_1 argomentazioni difensive contenute nel ricorso e a scalfire la diversa versione dei fatti offerta dalla controparte.
Ed invero, di alcuna utilità ai fini della decisione appare la dichiarazione resa dal il quale ha Tes_4 riferito di aver sempre acquistato e pagato la merce acquistata senza portare a casa qualcosa in prova.
Il teste ha riferito di non essere a conoscenza della prassi descritta al capitolo 8 del ricorso per Tes_1 aver sempre lavorato in officina.
Da ultimo, il teste , ovvero il cliente al quale il ha consegnato il pezzo di Parte_2 Pt_1 ricambio in data 30.04.2022, ha affermato di aver corrisposto la somma di € 50,00 in contanti e che il ricorrente gli aveva rilasciato uno scontrino, che comprendeva sia il prezzo del pezzo già acquistato sia l'acconto corrisposto per l'altro pezzo dato in prova;
tuttavia, dalla deposizione del è emerso, Pt_2 inoltre, che nel corso di un incontro tenutosi al di fuori dei locali aziendali, il ricorrente gli aveva restituito la banconota di € 50,00, precedentemente incassata a titolo di acconto, consentendogli di trattenere la chiave di accensione del quadro del trattore e chiedendo la restituzione del pezzo restante;
di fatto, il teste ha confermato la fuoriuscita del pezzo di ricambio dalla sede aziendale senza incasso del corrispettivo dovuto, nonché la restituzione del pezzo di ricambio al il quale, infatti, lo ha Pt_1 riconsegnato al suo ex datore di lavoro soltanto nel corso della prima udienza.
pagina 10 di 12 7. Alla luce delle dichiarazioni acquisite, va ritenuta la fondatezza dell'addebito contestato sia sotto il profilo dell'effettiva sussistenza della condotta illecita, sia sul piano della rilevanza disciplinare della stessa.
La prova testimoniale espletata in corso di causa ha, infatti, consentito di accertare la violazione, da parte del della prassi aziendale seguita nell'ipotesi di consegna “in prova” di un pezzo di Pt_1 ricambio, nonché la mancata registrazione e conseguente appropriazione dell'acconto versato dal cliente in occasione della transazione del 30.04.2022.
Va, inoltre, valorizzato il comportamento assunto dal ricorrente a fronte delle contestazioni sollevate dal datore di lavoro in ordine all'episodio accaduto il 30.04.2022, che ha determinato il venir meno del vincolo fiduciario necessariamente sotteso al rapporto di lavoro, soprattutto nell'ambito di contesti aziendali di modeste dimensioni, caratterizzati da una gestione di tipo familiare.
La ravvisata sussistenza della giusta causa di recesso conduce, poi, ad escludere la natura ritorsiva del licenziamento, di cui, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria.
Al riguardo giova evidenziare che soltanto in epoca successiva alla ricezione della comunicazione di recesso, il per il tramite del precedente difensore costituito, ha chiesto il pagamento di Pt_1 asserite differenze retributive, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale relativamente al periodo da ottobre 2013 al 19.04.2015.
E' rimasto, pertanto, sfornito di prova l'assunto secondo cui il provvedimento espulsivo avrebbe costituito la reazione datoriale alle continue rivendicazioni economiche avanzate dal lavoratore.
Né è emerso in questo giudizio l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo antecedente all'assunzione in quanto la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa per genericità dei relativi capitoli.
8. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 1 della L. n. 300/1970, l'istruttoria orale ha consentito di accertare che il codice disciplinare è sempre stato presente in azienda e, precisamente, affisso nel locale adibito a spogliatoio.
Si rammenta, in ogni caso, che “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda)” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 11584 del 2.05.2025).
9. Per tutti i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 11 di 12 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e - in considerazione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate - si liquidano in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.628,50 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 9.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI NO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa RI NO, in funzione del Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1317/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 85 presso lo studio dell'Avv. Daniela Tolomeo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Pileggi e Angela Cristaudo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Magenta n. 5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.11.2022 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di , titolare dell'omonima ditta individuale, dal mese di ottobre 2013 ma di Controparte_1 essere stato formalmente assunto in data 20.04.2015 e di essere stato inquadrato nel 6° livello del
CCNL Metalmeccanici con la qualifica di impiegato, esponeva che il rapporto di lavoro era regolarmente proseguito fino al 4.05.2022, data in cui gli era pervenuta una lettera di contestazione disciplinare con contestuale sospensione dal servizio per tutta la durata del procedimento, di avere in più occasioni, nell'immediatezza del fatto addebitato, fornito una diversa ricostruzione della vicenda e, in particolare, di aver riferito che nella mattinata del 30.04.2022 , cliente abituale Parte_2 dell'azienda, dopo aver effettuato un acquisto di ricambi per un valore di € 200,00, aveva chiesto di acquistare un quadro di accensione per un trattore, del valore di circa € 80,00, che la vendita non era stata perfezionata in quel momento poiché il cliente non era stato in grado di fornire i dettagli indispensabili per l'individuazione del pezzo che gli occorreva e che, pertanto, egli gli aveva consegnato uno dei due ricambi disponibili in magazzino, previo versamento di un deposito cauzionale pagina 1 di 12 in contanti di € 50,00, rimasto sempre nei cassetti aziendali, e che, secondo la prassi normalmente seguita in azienda, il cliente avrebbe dovuto corrispondere la restante somma dovuta una volta perfezionato l'acquisto o, in alternativa, avrebbe dovuto restituire il pezzo facendosi rimborsare il deposito cauzionale precedentemente versato;
deduceva che le giustificazioni addotte non erano state ritenute valide e che, pertanto, il datore di lavoro gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa con comunicazione del 25.05.2022.
Ciò premesso, lamentava, innanzitutto, la natura ritorsiva del recesso, sostenendo che quest'ultimo, benché formalmente intimato per giusta causa, costituisse in realtà una reazione alle continue rivendicazioni avanzate al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva ed il giusto trattamento retributivo per il periodo di lavoro in nero;
deduceva, inoltre, l'illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato e per mancanza della giusta causa o del giustificato motivo, sostenendo di aver agito in conformità ad una prassi aziendale conosciuta ed autorizzata dal datore di lavoro e che nel caso di specie non era configurabile un inadempimento contrattuale idoneo a giustificare il recesso datoriale;
infine, lamentava la mancata affissione in azienda del codice disciplinare.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità del licenziamento intimatogli con nota del 27.05.2022 e che, per l'effetto, venisse condannato, ai sensi dell'art. 18, Controparte_1 comma 1 della L. n. 300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per mancanza di giusta causa/giustificato motivo e che, per l'effetto, la parte resistente venisse condannata alla riassunzione entro il termine di 3 giorni o, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla L. n.
108/1990.
2. Nel costituirsi in giudizio negava, in via preliminare, che il rapporto di lavoro Controparte_1 con il avesse avuto inizio nel mese di ottobre 2013, affermando l'applicabilità della disciplina Pt_1 di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015 e precisando che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente era stato l'unico dipendente della ditta con qualifica di impiegato addetto alle vendite ed al magazzino e che le vendite al bancone erano state sempre curate anche dal titolare;
affermava, inoltre, che il clima all'interno dell'ambiente lavorativo si era deteriorato a partire dal 2021, ovvero da quando egli aveva riscontrato alcuni ammanchi di magazzino ed aveva appreso da alcuni clienti che il ricorrente era stato visto effettuare vendite di ricambi al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, nonché sul luogo di lavoro ma senza effettuare la relativa fatturazione, che per tale ragione egli aveva iniziato a monitorare costantemente i movimenti del ricorrente all'interno dei locali aziendali, con l'ausilio del EL CP_2
e della IE , entrambi sempre presenti in azienda perché addetti
[...] Persona_1 rispettivamente all'officina ed a mansioni di tipo amministrativo;
quanto all'episodio oggetto della contestazione disciplinare, eccepiva che in data 30.04.2022, intorno alle ore 11.00, il aveva Pt_1 pagina 2 di 12 servito un cliente, dal quale si era fatto consegnare una banconota da € 50,00 senza versarlo nella cassa e facendone perdere le tracce, aveva prelevato dal magazzino un pezzo di ricambio del valore di €
200,00 ed aveva consegnato il pezzo ad un cliente senza emettere lo scontrino o altro documento di accompagnamento e che il cliente era andato via occultando il pezzo;
aggiungeva che alla fine della giornata aveva visionato le registrazioni della telecamera puntata sul bancone in compagnia della IE e del EL, i quali avevano potuto così verificare quanto riferito dal titolare, che, invece, lo aveva constatato personalmente, di aver convocato il dipendente in data 2.05.2022 per redarguirlo, che il predetto non aveva negato l'addebito rimanendo silenzioso, che il non aveva negato Pt_1
l'accaduto neppure in occasione del colloquio avuto con il commercialista dell'azienda, Dott. Per_2
, mentre nel corso dell'ulteriore incontro tenutosi presso lo studio del commercialista, alla
[...] presenza di quest'ultimo, di , della IE e del EL del titolare, il ricorrente aveva Controparte_1 assunto un atteggiamento nervoso e minatorio;
sosteneva che la fuoriuscita di pezzi di ricambio dalla rivendita senza documento accompagnatorio e senza registrazione degli acconti versati dai clienti costituiva una grave violazione dei doveri del dipendente e delle direttive ricevute dal datore di lavoro in quanto rendeva impossibile verificare la reale consistenza del magazzino ed esponeva la ditta a numerosi rischi dal punto di vista fiscale;
affermava la sussistenza della giusta causa di recesso, evidenziando che il non aveva mai fornito spiegazioni alternative dell'accaduto ed aveva Pt_1 dedotto, soltanto nell'atto introduttivo che il comportamento tenuto in data 30.04.2022 rispondeva ad un'asserita prassi aziendale;
eccepiva, ancora, che il pezzo consegnato in prova non era mai stato restituito e che il cliente non aveva versato la differenza dovuta a titolo di corrispettivo, che gli ammanchi di magazzino accertati alla data del 31.03.2022 ammontavano a circa € 5.000,00 e che il codice disciplinare era stato sempre affisso in azienda.
3. Alla prima udienza del 23.03.2023 il Tribunale dava atto della consegna banco iudicis, a mani del resistente , del pezzo di ricambio al quale si fa riferimento nella contestazione Controparte_1 disciplinare.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 20.04.2015 ed è stato inquadrato con la qualifica di impiegato di
6° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiano, addetto ad attività di servizi vendita e magazzino.
Con lettera datata 4.05.2022, spedita a mezzo di raccomandata a/r, ha contestato al Controparte_1 ricorrente quanto segue: “Lo scorso 30/04/2022 alle ore 11:50 circa Lei ha posto in essere le seguenti azioni: ha servito un cliente, evidentemente di sua vecchia conoscenza, dal quale si è fatto consegnare un biglietto da € 50,00 senza versarlo nella cassa anzi, facendone perdere le tracce, dopo si è recato sul retro in magazzino ed ha prelevato un pezzo di ricambio del valore di circa 200,00, per poi consegnarlo al cliente che, prima lo ha fatto vedere ad una persona che l'accompagnava e, successivamente, lo ha occultato in una tasca portandoselo via. pagina 3 di 12 Con tali condotte, che purtroppo non risultano essere nemmeno sporadiche, Lei ha dimostrato una pessima considerazione per l'azienda e per il Suo datore di lavoro oltre che un evidente disinteresse per il Suo stesso lavoro.
Redarguito sul punto dal sottoscritto in data 02/05/2022 sui fatti che nel frattempo erano stati accertati con indagini interne, Lei non ha negato quanto Le è stato contestato.”; con la medesima lettera di contestazione disciplinare al ricorrente è stata comunicata la sospensione cautelare dal servizio per tutta la durata del procedimento disciplinare.
Il ricorrente ha contestato la fondatezza degli addebiti disciplinari, precisando di non aver mai sottratto beni o somme di pertinenza aziendale, ed ha chiesto l'immediata revoca della sospensione cautelare dal servizio.
Non ritenendo idonee le giustificazioni fornite dal lavoratore, con lettera raccomandata a/r del
25.05.2022 la ditta convenuta ha intimato il licenziamento per giusta causa.
Il rapporto risulta cessato a decorrere dal 27.05.2022, data in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
All'impugnazione stragiudiziale del recesso ha fatto seguito l'atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo p.e.c. in data 22.06.2022, con il quale il ricorrente ha rivendicato il pagamento delle spettanze retributive maturate a vario titolo, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo da ottobre 2013 al 19.04.2015.
5. Dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso, invece, quanto segue.
In sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “Non corrisponde al vero la Controparte_1 circostanza di cui al capitolo 8 del ricorso. Nego che quella descritta sia una prassi utilizzata presso la mia azienda e da me autorizzata. Diversamente per me sarebbe impossibile tenere la contabilità.
Preciso meglio che è consentito al cliente di portare via il pezzo di ricambio per verificarne il funzionamento prima dell'acquisto definitivo, a condizione che venga emessa la bolla di consegna e previo versamento di un acconto. La bolla va firmata dal cliente che riceve il pezzo e va annotato l'acconto versato dal cliente. Se l'acquisto si perfeziona, il cliente paga la restante parte del prezzo;
in caso contrario, si sostituisce il pezzo di ricambio con quello giusto o, se l'acquisto non si perfeziona, il cliente restituisce il pezzo e noi lo rimborsiamo restituendogli l'acconto. In ordine al capitolo 11 del ricorso, preciso che c'è stato un primo incontro in azienda, il primo giorno utile dopo l'accaduto, di lunedì mattina. Eravamo presenti io, mio EL e mia IE . In CP_2 Persona_1 quell'occasione ho spiegato al ricorrente ciò che avevo visto il sabato precedente;
il ricorrente abbassava la testa ed annuiva. C'è stato un altro incontro tra il ed il mio commercialista. Pt_1
Dott. . A questo secondo incontro erano presenti soltanto il ricorrente ed il Persona_2 commercialista. Il commercialista mi ha riferito che il ricorrente non aveva negato ciò che era successo e mi ha consigliato di organizzare un ulteriore incontro alla mia presenza. C'è stato, quindi, un terzo incontro tra il ricorrente, me, mio EL ed il commercialista. In quest'ultimo incontro il ricorrente era nervoso ed ha negato tutti gli addebiti, dicendo che ci avrebbe denunciato e ci avrebbe portato in Tribunale. A seguito di questo atteggiamento, ci siamo consultati con il commercialista ed pagina 4 di 12 abbiamo preso la decisione di licenziare il ricorrente. Nel corso dell'incontro presso lo studio del commercialista il si è limitato a negare gli addebiti, sostenendo di non aver fatto nulla. Nego Pt_1 che il abbia fornito la propria versione dei fatti come descritta nei capitoli di prova da 2) a Pt_1
7). Io ho visto la scena nella quale il si metteva in tasca i soldi che gli erano stati consegnati Pt_1 dal cliente a titolo di deposito cauzionale. In quella occasione il non aveva Parte_2 Pt_1 emesso alcuna bolla di consegna. Inoltre, i ricambi elettrici non si possono dare in prova. Peraltro, avevamo notato che da qualche tempo vi erano stati degli ammanchi di magazzino e, quindi, il ricorrente era stato attenzionato. Io sono sempre presente in magazzino. La banconota che il Pt_1 ha messo in tasca era del valore di € 50,00. Il valore del pezzo di ricambio consegnato al cliente era di circa € 80,00.”
, EL del resistente, nonché meccanico della ditta, ha riferito: “Presto attività CP_2 lavorativa presso la ditta di in qualità di collaboratore familiare. Percepisco degli Controparte_1 utili da questa attività. In particolare, sono il meccanico della ditta e mi occupo dell'attività di assistenza. Collaboro con mio EL da quando è stata costituita la ditta di Controparte_1
Confermo che il è stato l'unico dipendente addetto alla vendita ed al magazzino dal 2015 alla Pt_1 data del licenziamento. Confermo che le vendite al banco sono state curate anche personalmente da mio EL . Se veniva consentito al cliente di portare via un pezzo in prova, veniva Controparte_1 rilasciato un documento sul quale erano annotati il tipo di pezzo consegnato, il prezzo e l'importo che il cliente doveva lasciare a titolo di acconto. Il documento veniva sottoscritto dal cliente. Con riferimento al capitolo 9 della memoria difensiva, preciso di aver visionato le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e confermo che i fatti si sono svolti così come descritto nel capitolo di prova. Mio EL ha assistito all'episodio di persona. Confermo il capitolo 10 e preciso che anche mia cognata ha visionato i filmati registrati dalle telecamere. Confermo il capitolo Persona_1
11 e preciso che il non ha negato il fatto contestato ma ha abbassato lo sguardo. Avevamo
Pt_1 notato degli ammanchi di magazzino e mio EL aveva già fatto presente verbalmente al
Pt_1 che erano stati riscontrati degli ammanchi di merce dal magazzino. Confermo il capitolo 12 e preciso di aver appreso la circostanza dal commercialista Dott. . Confermo il capitolo 13 e Persona_2 preciso che durante l'incontro tenutosi presso lo studio del commercialista il ricorrente ha cambiato atteggiamento, non ha negato l'episodio ma ha minacciato di portarci in Tribunale. Nel precedente incontro presso lo studio del commercialista il si era dimostrato pentito, tanto è vero che
Pt_1 volevamo tentare con lui una mediazione. La decisione di licenziarlo è scaturita anche dall'atteggiamento che il ha assunto in tale ultimo incontro. Peraltro, si erano già verificati
Pt_1 gli ammanchi di magazzino e l'episodio del 30.04.2022. Confermo che in azienda è affisso il codice disciplinare negli spogliatoi. Il titolare era presente al momento in cui il ha intascato la
Pt_1 banconota ma non è intervenuto. L'unico dipendente che aveva accesso al magazzino era il
Pt_1 mentre gli altri dipendenti erano meccanici. Se occorreva del materiale per l'officina, i meccanici si recavano presso il banco a ritirarlo. Il prelevava il materiale dal magazzino e lo portava al
Pt_1 banco.”. pagina 5 di 12 Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Preciso che alla fine di aprile 2022 mi Parte_2 sono recato per la prima volta presso la ditta per effettuare un acquisto. In passato mi Controparte_1 era capitato una solta volta di chiedere alla ditta dei preventivi ed il era venuto presso CP_1 CP_1
l'azienda di mio padre, che si chiamava , per effettuare una riparazione. Quella Controparte_3 mattina mi ero recato presso la ditta per acquistare un pulsante per la presa di forza Controparte_1 per un trattore. In quella occasione mi sono rivolto a . Conoscevo il in Parte_1 Pt_1 quanto lo stesso aveva lavorato presso la ditta Piacente. Non ero al corrente che il lavorasse Pt_1 presso la ditta . Non ricordo quanto costava il pezzo al quale mi sono prima riferito. Controparte_1
Dopo aver acquistato il pulsante per la presa di forza per un trattore, ho chiesto al se Pt_1 avevano anche il quadro del trattore completo di chiave ed il ricorrente, dopo aver controllato sul computer, mi ha risposto che avevano due tipologie di quadro e me ne ha consegnato uno, dicendomi di provarlo. Se il pezzo fosse andato bene, avrei potuto tenerlo;
quando ho preso il pezzo per provarlo,
l'ho pagato in contanti. Il non me lo voleva far pagare;
io ho lasciato € 50,00 a titolo di
Pt_1 acconto. Il mi ha rilasciato uno scontrino, che comprendeva sia il prezzo del pulsante che
Pt_1 avevo già acquistato, sia l'acconto corrisposto per l'altro pezzo che mi era stato dato in prova. Se non ricordo male, il valore del quadro era di circa € 80,00/84,00. Quando sono rientrato in azienda, ho provato ad inserire la chiave e ci sono riuscito. Ho verificato che la chiave girava. In quel momento non ho provato ad installare tutto il pezzo perché temevo che si potesse rompere, non essendo un elettrauto. Ho chiamato il per informarlo e lo stesso mi ha detto di tenere la chiave e
Pt_1 restituirgli il pezzo restante, assicurandomi che per la chiave se la sarebbe vista lui. Dopo circa una settimana/dieci giorni ho preso appuntamento con il presso il distributore di carburante
Pt_1
su Via Del Progresso di Lamezia Terme ed in quella occasione gli ho restituito il quadro CP_4 senza la chiave. In quella stessa occasione il mi ha restituito la somma che avevo corrisposto Pt_1
a titolo di acconto, € 50,00. Ho trattenuto la chiave del quadro senza pagarla perché il mi Pt_1 aveva detto che se la sarebbe vista lui. Non sono a conoscenza del valore economico della chiave.
Quando mi sono recato presso la ditta , ero in compagnia di mio EL , il CP_1 Persona_3 quale è rimasto in macchina perché presso la sede della ditta è difficile trovare parcheggio. Mio EL non ha assistito ai fatti che si sono svolti presso la ditta . Dopo l'incontro avuto Controparte_1 con il presso la , non mi sono più recato presso la ditta per Pt_1 CP_4 Controparte_1
l'acquisto del quadro di accensione. Non ricordo che fosse presente qualcun altro quando mi sono recato presso la ditta ed il mi ha consegnato il pezzo di ricambio, incassando CP_1 Pt_1
l'acconto. Quando ho rivisto il presso la ditta , lo conoscevo già da circa sette/otto anni Pt_1 CP_1 in quanto mi rivolgevo alla ditta Piacente per l'acquisto di pezzi di ricambio perché si trattava di una ditta più fornita. Nel mese di aprile 2022 mi sono recato presso la ditta in quanto Controparte_1 concessionaria visto che il trattore per il quale mi occorrevano i pezzi di ricambio era di marca CP_5
Preciso che con il ci siamo visti al per evitare a me di arrivare fino alla CP_5 Pt_1 CP_4 sede della ditta . Non mi risulta che mio EL fosse cliente della ditta . CP_1 Persona_3 CP_1
pagina 6 di 12 Se occorreva qualche pezzo di ricambio, ci pensavo sempre io. Lo scontrino emesso dal era Pt_1 di importo superiore ad € 100,00 ma non ricordo esattamente. Con il ci davamo del tu.”. Pt_1
Il teste di parte resistente ha dichiarato;
“sono commercialista e consulente del Persona_2 lavoro della ditta;
la ditta è una mia cliente dal 2007, ovvero da Controparte_1 Controparte_1 quando mi sono abilitato all'esercizio della professione, in quanto in precedenza era cliente dello studio di mio padre. Confermo che dal 20.04.2015 fino al licenziamento il ricorrente è stato l'unico dipendente della ditta con la qualifica di impiegato addetto alle vendite ed al Controparte_1 magazzino. Confermo che le vendite al banco sono state curate anche dal titolare . Per Controparte_1 motivi fiscali il doveva emettere il DDT o emettere lo scontrino per poi eventualmente stornarlo, CP_1 nell'ipotesi in cui fosse stata consentita la fuoriuscita dalla rivendita di pezzi di ricambio in prova. Più volte avevamo parlato di come gestire questa eventualità. Sono stato contattato da , il Controparte_1 quale mi ha riferito di aver scoperto che il aveva rubato un pezzo di ricambio. Il mi Pt_1 CP_1 aveva detto di aver visto le immagini registrate dalle telecamere. In precedenza il mi aveva già CP_1 raccontato di essere venuto a sapere che il vendeva pezzi di ricambio al di fuori del negozio. Pt_1
Il voleva licenziare Io avevo suggerito al di non essere precipitoso e mi sono CP_1 Pt_1 CP_1 offerto di parlare personalmente con il per tentare di trovare una soluzione. Ho convocato il
Pt_1 presso il mio studio e gli ho chiesto cosa avesse combinato. Il ha allargato le
Pt_1 Pt_1 braccia, senza aggiungere nulla rispetto a quello che era successo, e mi ha riferito di aver parlato con il e con la IE di questi. Il mi ha detto di essere disposto ad incontrare nuovamente CP_1 Pt_1 il datore di lavoro e a chiedere scusa per l'accaduto. In quella occasione il mi era sembrato
Pt_1 pentito per quello che aveva fatto. Il ha detto che il pezzo valeva solo € 50,00 ma non ha
Pt_1 riferito di aver emesso uno scontrino, né ha dato una spiegazione alternativa del fatto per cui era stato convocato. Ho, quindi, riconvocato le parti nel mio studio. Sono giunti dapprima i fratelli
[...]
e e poi è venuto il In un primo momento ho fatto accomodare il CP_1 CP_2 Pt_1 Pt_1 nella mia stanza, mentre i miei collaboratori intrattenevano i signori in un'altra stanza. Ho, CP_1 quindi, parlato di nuovo con il ed ho avuto l'impressione di avere davanti un'altra persona;
Pt_1 mi è sembrato che il ricorrente fosse stato indottrinato a non chiedere scusa e a non ammettere ciò che era accaduto. Il mi disse: “Se mi licenziano, io li rovino e mi faccio pagare tutto.”. Il Pt_1 aveva ragioni di risentimento anche nei confronti della IE del . Al momento Pt_1 CP_1 dell'incontro tra i fratelli ed il ricorrente, dopo qualche minuto di silenzio, ho stimolato CP_1
l'intervento dei . Il datore di lavoro chiese a se avesse qualcosa da dire. Il si è CP_1 Pt_1 Pt_1 rifiutato di chiedere scusa. Avevo anche proposto ai di mettere una pietra sopra l'accaduto, se il CP_1 avesse chiesto scusa. si è limitato ad ascoltare. ha detto al Pt_1 CP_2 Controparte_1 di dimettersi perché altrimenti sarebbe stato licenziato. Il minacciava il di Pt_1 Pt_1 CP_1 rovinarlo se lo avessero licenziato. Durante tale incontro il ha ribadito che il pezzo di Pt_1 ricambio era di modico valore ma non ha mai fatto cenno alla prassi aziendale che prevedeva il versamento di un deposito cauzionale. Il ha riferito al di aver appreso che in altre CP_1 Pt_1 occasioni il ricorrente aveva preso dei pezzi di ricambio. All'esito di tale incontro, è stato adottato il pagina 7 di 12 provvedimento di contestazione disciplinare. non ha mai fatto cenno all'emissione di uno Pt_1 scontrino e non è stata mai effettuata alcuna verifica in merito perché a fine giornata si fa un totale degli incassi. I mi avevano riferito che il aveva preso dei soldi e che c'erano i filmati. CP_1 Pt_1
Il mi aveva detto che il valore del pezzo non era di € 200,00, come sostenevano i , ma di Pt_1 CP_1
€ 50,00. Successivamente all'incontro tra il ed i , ho avuto modo di visionare i filmati Pt_1 CP_1 della telecamera, che inquadrava il bancone ed il registratore di cassa, e non ho visto il ricorrente emettere lo scontrino. Dal video si vedeva che il metteva i soldi ricevuti dal cliente in tasca.”. Pt_1
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “Sono stato dipendente di Testimone_1 [...]
dal 2011 al 2019 e svolgevo le mansioni di meccanico. Il rapporto di lavoro è cessato a CP_1 seguito di licenziamento per giusta causa. Con riferimento al capitolo 8 del ricorso, non mi risulta l'esistenza della prassi descritta nel capitolo di prova in quanto io lavoravo in officina. Nulla so sulle circostanze indicate nel capitolo di prova 9. Quando il mezzo veniva portato in officina per la riparazione, se il pezzo non andava bene, veniva cambiato.”.
, IE di in regime di separazione dei beni, ha Controparte_6 Controparte_1 riferito: “Confermo che era l'unico dipendente, con qualifica di impiegato, addetto Parte_1 alle vendite ed al magazzino nel periodo dal 20.04.2015 fino al suo licenziamento. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto lavoro per l'impresa di mio marito e mi occupo della parte amministrativa. Confermo che le vendite al bancone venivano curate anche da mio marito
[...]
. In casi eccezionali, quando si consentiva al cliente di portare fuori dalla rivendita il pezzo CP_1 di ricambio per provarlo, prima dell'acquisto definitivo, veniva emesso un documento di trasporto o, se si conosceva il cliente, un buono sottoscritto dal titolare e dallo stesso cliente. Poiché mi ero resa conto di alcuni ammanchi di magazzino ed avendo dei sospetti sul comportamento del mai Pt_1 avremmo autorizzato la fuoriuscita di un pezzo di ricambio senza la dovuta documentazione di accompagnamento;
diversamente, non avremmo potuto avere contezza della merce entrata ed uscita del magazzino. A tale proposito preciso che utilizziamo un programma informatico per gestire il carico e lo scarico della merce. Confermo il capitolo 9 del ricorso e preciso di aver appreso tale circostanza da mio marito. Mio marito mi riferì di aver visto con i suoi occhi le condotte descritte nel capitolo di prova 9. Confermo il capitolo 10 del ricorso. Confermo di aver visto il prendere la banconota Pt_1 da € 50,00 e mettersela in tasca, nonché consegnare il pezzo al cliente, il quale usciva occultando il pezzo di ricambio ricevuto. Il non aveva emesso alcuno scontrino fiscale, né documento di Pt_1 trasporto, né aveva compilato e fatto sottoscrivere al cliente alcun buono. Con riferimento al capitolo
11, preciso di essere stata presente all'incontro svoltosi in data 2.05.2022 dal con mio Pt_1 marito. Il non disse nulla. Confermo il capitolo 12 del ricorso. Il Dott. mi riferì che, Pt_1 Per_2 durante l'incontro svoltosi presso il suo studio, il era stato abbastanza calmo e non aveva Pt_1 negato le condotte che le erano state contestate. Confermo il capitolo 13 e preciso che quanto indicato nel capitolo di prova corrisponde a ciò che mi è stato riferito. Preciso che presso l'azienda è affisso il pagina 8 di 12 Codice disciplinare. Il Codice disciplinare si trova in officina vicino allo spogliatoio dei dipendenti. Il codice disciplinare è stato sempre affisso nello stesso luogo, anche all'epoca dei fatti. Mio marito è addetto alla vendita, mentre il EL lavora in officina. Mio marito lavora al banco ma CP_2 può capitare che si sposti dal bancone per far visionare delle attrezzature ai clienti sul piazzale o per venire in ufficio. Il magazzino, in cui si trovano i pezzi di ricambio, è aperto e si trova dietro il bancone. Preciso che nel corso dell'incontro svoltosi il 2.05.2022 si è parlato soltanto di quanto era emerso dalla visione dei filmati delle telecamere. Preciso che il pezzo di ricambio consegnato dal al cliente riguardava la parte elettrica del mezzo. In relazione alla parte elettrica non Pt_1 consentiamo mai la consegna del pezzo in prova perché può capitare che durante la prova il pezzo si bruci. Se il cliente lo restituisce, non abbiamo modo di accorgerci che il pezzo restituito è bruciato. In caso di pezzi elettrici, il cliente porta in negozio quello vecchio e noi lo verifichiamo prima di dargli quello di ricambio.”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono cliente della ditta e mi Tes_2 Controparte_1 sono recato presso l'azienda per l'acquisto di attrezzi (motosega, decespugliatore). Conosco il ricorrente in quanto era un dipendente della ditta . Quando mi sono recato presso la Controparte_1 ditta , ho sempre acquistato e pagato la merce acquistata, senza mai portare a casa Controparte_1 qualcosa in prova.”.
Infine, il teste di parte resistente ha riferito: “Sono stato dipendente di Testimone_3 [...]
dal 2011 al 2022. Successivamente mi sono dimesso e sono stato nuovamente assunto CP_1 nell'anno 2024. Svolgo le mansioni di meccanico. Conosco in quanto siamo stati Parte_1 colleghi di lavoro. Nel periodo in cui il ha lavorato alle dipendenze della ditta Pt_1 [...]
, le attività di vendita e di magazzino venivano svolte sia da sia dal titolare CP_1 Pt_1 [...]
. Confermo che il non ha mai consentito la fuoriuscita di pezzi di ricambio dalla CP_1 CP_1 rivendita senza emissione di scontrino o fattura o senza il rilascio di una bolla, ovvero una ricevuta, nel caso in cui il pezzo venisse consegnato al cliente in prova. Sono a conoscenza che il abbia CP_1 consentito ad alcuni clienti di portare via il pezzo da provare ma rilasciando una bolla. Non ho mai assistito a situazioni di questo tipo perché lavoro in officina. Confermo che il codice disciplinare era presente in azienda e, in particolare che vi erano dei fogli affissi sul muro del locale in cui erano ubicati gli spogliatoi. Attualmente il codice disciplinare è affisso nello stesso locale in cui sono presenti gli spogliatoi. Il codice disciplinare è stato sempre lì, anche nel periodo in cui ha lavorato il
Quando il è stato licenziato, ero assente per malattia. Se il pezzo veniva acquistato Pt_1 Pt_1 definitivamente, venivano emessi lo scontrino o la fattura;
se il pezzo veniva consegnato in prova, veniva emessa una bolla di consegna del pezzo. Non so dire cosa venisse scritto sulla bolla di consegna.”.
6. Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che gli assunti contenuti nella memoria difensiva sono stati pienamente confermati dai testi addotti dal resistente, i quali hanno, innanzitutto, pagina 9 di 12 dichiarato che nell'ipotesi di fuoriuscita di un pezzo di ricambio dai locali aziendali era previsto sia il versamento di un acconto a titolo di deposito cauzionale, sia soprattutto l'emissione di uno scontrino o di un documento di trasporto o di un buono di consegna;
questa prassi consentiva di tracciare la movimentazione del pezzo di ricambio e di effettuare la verifica della corrispondenza tra la merce in entrata e quella in uscita.
E' stata, inoltre, confermata la ricostruzione del fatto oggetto della contestazione disciplinare, posto che i testi , e hanno dichiarato di aver preso visione CP_2 Controparte_6 Persona_2 dei filmati della telecamera di sorveglianza e di aver, quindi, potuto constatare che il ricorrente si era fatto consegnare dal cliente una banconota da € 50,00, che aveva riposto in tasca, senza emettere alcuno scontrino o compilare e consegnare al cliente alcun documento di trasporto.
Ha, poi, trovato riscontro la prospettazione di parte resistente secondo cui il in un primo Pt_1 momento, si sarebbe manifestato pentito per l'accaduto e non avrebbe fornito alcuna spiegazione alternativa relativamente alla fuoriuscita del pezzo di ricambio, mentre, successivamente, al momento del terzo incontro tenutosi presso lo studio commerciale nel contraddittorio con il titolare ed i familiari di questi, il lavoratore avrebbe negato ogni addebito, assumendo un atteggiamento minatorio.
E' stato, inoltre, dichiarato dai testi di parte resistente che il codice disciplinare era stato sempre presente in azienda ed accessibile ai dipendenti in quanto affisso nel locale in cui si trovano gli spogliatoi.
Viceversa, le deposizioni rese dai testi citati dal non sono risultate idonee a supportare le Pt_1 argomentazioni difensive contenute nel ricorso e a scalfire la diversa versione dei fatti offerta dalla controparte.
Ed invero, di alcuna utilità ai fini della decisione appare la dichiarazione resa dal il quale ha Tes_4 riferito di aver sempre acquistato e pagato la merce acquistata senza portare a casa qualcosa in prova.
Il teste ha riferito di non essere a conoscenza della prassi descritta al capitolo 8 del ricorso per Tes_1 aver sempre lavorato in officina.
Da ultimo, il teste , ovvero il cliente al quale il ha consegnato il pezzo di Parte_2 Pt_1 ricambio in data 30.04.2022, ha affermato di aver corrisposto la somma di € 50,00 in contanti e che il ricorrente gli aveva rilasciato uno scontrino, che comprendeva sia il prezzo del pezzo già acquistato sia l'acconto corrisposto per l'altro pezzo dato in prova;
tuttavia, dalla deposizione del è emerso, Pt_2 inoltre, che nel corso di un incontro tenutosi al di fuori dei locali aziendali, il ricorrente gli aveva restituito la banconota di € 50,00, precedentemente incassata a titolo di acconto, consentendogli di trattenere la chiave di accensione del quadro del trattore e chiedendo la restituzione del pezzo restante;
di fatto, il teste ha confermato la fuoriuscita del pezzo di ricambio dalla sede aziendale senza incasso del corrispettivo dovuto, nonché la restituzione del pezzo di ricambio al il quale, infatti, lo ha Pt_1 riconsegnato al suo ex datore di lavoro soltanto nel corso della prima udienza.
pagina 10 di 12 7. Alla luce delle dichiarazioni acquisite, va ritenuta la fondatezza dell'addebito contestato sia sotto il profilo dell'effettiva sussistenza della condotta illecita, sia sul piano della rilevanza disciplinare della stessa.
La prova testimoniale espletata in corso di causa ha, infatti, consentito di accertare la violazione, da parte del della prassi aziendale seguita nell'ipotesi di consegna “in prova” di un pezzo di Pt_1 ricambio, nonché la mancata registrazione e conseguente appropriazione dell'acconto versato dal cliente in occasione della transazione del 30.04.2022.
Va, inoltre, valorizzato il comportamento assunto dal ricorrente a fronte delle contestazioni sollevate dal datore di lavoro in ordine all'episodio accaduto il 30.04.2022, che ha determinato il venir meno del vincolo fiduciario necessariamente sotteso al rapporto di lavoro, soprattutto nell'ambito di contesti aziendali di modeste dimensioni, caratterizzati da una gestione di tipo familiare.
La ravvisata sussistenza della giusta causa di recesso conduce, poi, ad escludere la natura ritorsiva del licenziamento, di cui, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria.
Al riguardo giova evidenziare che soltanto in epoca successiva alla ricezione della comunicazione di recesso, il per il tramite del precedente difensore costituito, ha chiesto il pagamento di Pt_1 asserite differenze retributive, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale relativamente al periodo da ottobre 2013 al 19.04.2015.
E' rimasto, pertanto, sfornito di prova l'assunto secondo cui il provvedimento espulsivo avrebbe costituito la reazione datoriale alle continue rivendicazioni economiche avanzate dal lavoratore.
Né è emerso in questo giudizio l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo antecedente all'assunzione in quanto la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa per genericità dei relativi capitoli.
8. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 1 della L. n. 300/1970, l'istruttoria orale ha consentito di accertare che il codice disciplinare è sempre stato presente in azienda e, precisamente, affisso nel locale adibito a spogliatoio.
Si rammenta, in ogni caso, che “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda)” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 11584 del 2.05.2025).
9. Per tutti i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
pagina 11 di 12 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e - in considerazione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate - si liquidano in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.628,50 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 9.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI NO
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