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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LE RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9275/2017-9276/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
TO PO giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Abella Salernitana n. 33;
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
e (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Sarno, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio
AN n. 58;
- Opponenti–
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Iannicelli, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Iannicelli
Associati in Salerno, Via G. Vicinanza n. 11;
- Opposta –
NONCHE'
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Iannicelli, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale
Iannicelli Associati in Salerno, Via G. Vicinanza n. 11;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2017, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 2491/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 28.08.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.113.286,48, oltre interessi e spese monitorie, in favore della quale saldo debitore del c/c n. 61979 Controparte_3
intestato alla società “ presso la Filiale di Salerno, Controparte_4
sottoscritto in data 28.09.2005 ed estinto in data 14.03.2017.
Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
le condizioni contrattuali;
la nullità del contratto di conto corrente e dei successivi contratti di credito;
la nullità delle lettere/contratti di credito e/o inopponibilità delle clausole in essi contenute;
la mancata e/o errata sottoscrizione delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.; l'opposizione è fondata su ctp con la quale emergeva che il rapporto contrattuale per cui è causa era inficiato dall'inizio dal calcolo di spese trimestrali, csm ed altri addendi generici, tutte somme queste non dovute;
violazione ex legge 108/96; usura originaria;
usura sopravvenuta;
con domanda riconvenzionale;
inesistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con ordine di esibizione ex art. 119 tub di tutta la documentazione contrattuale e dei relativi estratti conto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso si fondava, negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso;
accertare e dichiarare la nullità del conto corrente n. 61979.16 del 28.09.2005 e di tutti i successivi contratti di credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso era fondato, negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; accertare anche attraverso la spiegata domanda riconvenzionale, che la società non era debitrice della Controparte_4
della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, CP_3
revocare lo stesso;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che la opposta aveva agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accogliere la domanda riconvenzionale, e per l'effetto, accertata l'erroneità ed illegittimità dei comportamenti tutti tenuti dalla Banca opposta, dichiarare tenuta, quest'ultima e, per l'effetto, condannare alla restituzione, previa CTU, delle eventuali somme corrisposte indebitamente dall'opponente; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede del recesso perfezionato dalla e delle illecite somme richieste, condannare CP_1
quest'ultima al pagamento del risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla
Cooperativa opponente, in termini anche di danno emergente e lucro cessante, derivanti dalla indisponibilità degli affidamenti bancari, dalla indicazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, dal perpetrato comportamento usuraio, anche sotto il profilo dell'immagine commerciale;
compensare i crediti risarcitori e/o restitutori – fino a concorrenza – con il credito che sarebbe dovuto risultare accertato in capo alla Banca opposta nei confronti dell'opponente; condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell'avvocato antistatario.
Che con separato atto di citazione notificato il 19.10.2017 relativo al giudizio rg
9276/2017, i sigg.ri Parte_2 Parte_5 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il medesimo D.I. n.
[...] Parte_3
2491/2017 Trib. Salerno emesso in data 28.08.2017, con il quale si ingiungeva agli stessi, in qualità di garanti, il pagamento in favore della Controparte_3
dell'importo complessivo di € 924.000,00 (nei limiti della fideiussione prestata), per ivi sentire accogliere le medesime conclusioni in merito al supposto illegittimo operare della banca, nonché, sentir accogliere in merito alla specifica qualità di fideiussori le conclusioni le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso è fondato, comunque negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutività, non sussistendone i presupposti;
in via gradata, accertare e dichiarare che le clausole fideiussorie erroneamente indicate ed approvate ex art.1341 c.c. sui contratti di fideiussione non sono opponibili ai fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne, nei loro confronti, la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso è fondato, comunque negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutività, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso, condannare la CP_1
opposta al pagamento delle spettanze e spese processuali, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Eccepivano: la nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità del contratto di conto corrente e di tutti i contratti successivi per assenza di sottoscrizione da parte della la mancata o errata sottoscrizione CP_1
delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.; la illegittimità delle condizioni applicate dall'Istituto di credito al rapporto di conto corrente;
la facoltà dei fideiussori di formulare l'exceptio dolis ac nullitatis nonché nullità dei contratti di fideiussione e inopponibilità delle clausole in esso contenute.
Con comparsa di costituzione e risposta 21.05.2018 si costituiva nel giudizio rg
9275/2017 la che contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda avversaria, concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare improcedibile l'opposizione formulata;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione spiegata, respingendo per l'effetto la domanda riconvenzionale e tutte le istanze proposte ex adverso, anche in via istruttoria;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Eccepiva: in via preliminare l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto la Banca aveva documentato analiticamente sia l'esistenza del credito azionato che il quantum dello stesso, producendo a corredo del ricorso monitorio non solo tutti i contratti sottoscritti tra le parti, ma anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c n.
61979 dalla sua accensione;
la validità dei contratti monofirma;
che in calce ai contratti la società correntista aveva sempre dichiarato di approvare espressamente
– ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. – determinati articoli, specificamente riportati, contenenti appunto le cd. clausole vessatorie;
che i tassi contrattualmente pattuiti erano fissati nei limiti di legge, non essendovi, dunque, alcuna usura originaria e stesso dicasi per l'usura sopravvenuta;
nessuna censura era ascrivibile alla condotta della Banca che - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale per cui è causa - non ha mai indebitamente percepito somme non dovute a titolo di interessi/oneri/commissioni/spese da parte della società correntista;
pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata era completamente infondata in fatto e in diritto e la non era tenuta alla restituzione di alcunché; che qualora CP_1
l'opponente avesse subito un danno sia all'immagine che monetario lo stesso andava provato;
la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualunque somma versata per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in subordine, comunque, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse solutorie intervenute sul conto nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, come da sentenza 24418/2010 SS.UU, ed in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dal ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti fosse risultato un credito della società correntista nei confronti della comparente se CP_1
ne deduceva la compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2, c.c. di quello accertato in favore della l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.; con CP_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 23.05.2018 si costituiva nel giudizio rg 9276/2017 la
[...]
ribadendo le medesime conclusioni asserite nella Controparte_1
comparsa depositata al giudizio rg 9275/2017.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 21.04.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio per cui è causa al giudizio contrassegnato dal numero di ruolo
9276/2017; che alla medesima udienza con comparsa di costituzione e risposta ex art.111 c.p.c., si costituiva la in sostituzione di CP_2 Controparte_1
a seguito di intervenuto atto di scissione parziale, con effetti giuridici
[...]
a far data dal 1.12.2020, ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Persona_1 CP_1
Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020 e pubblicata mediante avviso sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; che la seguito della suddetta operazione di scissione CP_2
diveniva società beneficiaria di un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito già vantato da BMPS nei confronti della Parte_1
.
[...]
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimessa sul ruolo ed integrata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 09.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
A) Sulla legittimazione di CP_2
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare l'eccezione tempestivamente sollevata da parte opponente inerente la legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo quale Controparte_5
cessionaria del credito azionato in via monitoria da Controparte_1 posto che secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016)
“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
L'interventrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. i rep. 39.399, racc. 20.019, Persona_1 CP_1
iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, con effetti CP_1 giuridici dal 1.12.2020 ; nell'ambito del compendio scisso rientra anche il credito vantato nei confronti della odierna opponente.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che Controparte_5
ha fornito la prova di essere munita della condizione dell'azione
[...]
della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti vi è adeguata prova documentale che dimostra in che modo abbia acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare avendo depositato l'atto di scissione, la lista dei crediti oggetto di scissione con timbro del notaio e l'atto di deposito del Notaio CP_6
infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[...]
Deve ritenersi che la abbia approntato un'adeguata, chiara e puntuale, CP_2
documentazione contrattuale, che consente di ritenere provata la legittimazione ad agire della stessa.
B) Sulla natura delle fideiussioni RG 9276/2017
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di fideiussori hanno proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dando vita la giudizio RG 9276/2017 riunito al giudizio introdotto dalla società per evidenti ragioni di connessione.
Gli opponenti nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc hanno eccepito la nullità della fideiussioni stipulate in data 31.12.2012, 30.09.2013, 30.1.2014.
Più specificamente, i garanti hanno eccepito la nullità della fideiussione oggetto del contendere per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003, dichiarato nullo limitatamente agli artt. 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di deroga al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dalla
Banca di Italia con provvedimento n. 55 del 2005, per contrarietà delle clausole emarginate all'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, che pone il divieto di costituire intese restrittive del gioco della concorrenza.
L'eccezione deve essere rigettata. In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione
a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI
2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. RA 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto sia il provvedimento n. 55 della Banca di Italia che lo schema ABI unitamente alla memoria n. 3 ex art. 183 comma VI cpc.
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus contestata dagli opponenti sono state stipulate negli anni 2012-2013-2014, ossia oltre il periodo in cui la Banca
d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza.
Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca d'Italia
e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione ad opera dei garanti.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione
(cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023,
Tribunale di Milano 17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio
2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche
Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib. Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28
Aprile 2021, secondo cui la mera riproduzione nella fideiussione prestata di clausole di analogo tenore a quelle contenute nello schema ABI 2002 – lecite in quanto di per sé non contrarie a norme imperative - non costituisce prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale) consistendo invece nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato preordinariamente coordinata (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022).
Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli opponenti non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI
2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
B) Il merito del giudizio di opposizione RG 9275/2017
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049
DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. La documentazione prodotta dalla Banca creditrice, attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti del debitore, integra prova scritta del credito valida nel procedimento monitorio ma non assume automaticamente valenza probatoria in sede di opposizione. In tale sede, infatti, il saldo di conto può assumere solo valore indiziario e la è tenuta al deposito del contratto dal quale trae origine il CP_1
rapporto, gli estratti conto con tutte le relative annotazioni di dare ed avere.
Il creditore/opposto è tenuto dunque ad allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale e dovrà assolvere a tale onere in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, caratterizzata, come è noto, da cognizione ed istruttoria sommarie.
Secondo quanto chiarito, in particolare, dalla Suprema Corte (cfr. in merito, Cass.
500/2017), in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio. In tale giudizio, la è, invece, onerata CP_1
di depositare, oltre al contratto dal quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In caso di contestazione, da parte del correntista, in ordine all'entità del credito vantato dalla banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, l'istituto di credito ha dunque l'onere di produrre, ex art. 2697 c.c., tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto. Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
21466 del 19.9.2013. Quindi nella successiva fase di cognizione la produzione documentale deve essere integrata mediante il deposito di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al fine di poter consentire la ricostruzione del saldo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Fatta questa premessa in punto di diritto e applicando i principi illustrati al caso in esame, parte opposta ha assolto in parte al proprio onere probatorio depositando la seguente documentazione: 1) Contratto di conto corrente con documento di sintesi del conto corrente n. 61979; 2) Estratti conto del conto corrente n.61979 dal 29.09.2005 al 16.03.2017: per tale conto corrente mancano gli scalari per tutta la durata del rapporto;
il saldo iniziale del conto al 29/09/2005 è zero, il saldo finale al 16.03.2017 è di euro 1.113.286,48 a debito del correntista. 3) contratto di affidamento di €
400.000,00 alle condizioni riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 30.09.2005 con validità sino al 31.03.2006; 4) Contratto di affidamento di €
450.000,00 alle condizioni riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 21.07.2006;
5) Contratto di affidamento di € 450.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 26.01.2007 con validità sino al
30.06.2007;
6) Contratto di affidamento di € 460.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 09.10.2007 con validità sino al
31.01.2008;
7) Contratto di affidamento di € 485.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 28.11.2008 con validità sino al
20.12.2008;
8) Contratto di affidamento di € 550.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 07.08.2009 con validità sino al
05.10.2009;
9) Contratto di affidamento di € 600.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 08.06.2012 con validità sino al
31.12.2012;
10) Contratto di affidamento di € 770.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 30.01.2014 con validità sino al 12.07.2014.
Gli opponenti contestano il saldo, eccependo come gli importi richiesti siano frutto di una scorretta gestione del rapporto da parte dell'Istituto di credito che, ha provveduto all'applicazione illegittima ed indebita di interessi ultralegali, anatocismo per capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, interessi usurari, nonché spese, oneri, commissione di massimo scoperto, giorni valuta non regolarmente pattuiti.
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dall'esame della documentazione allegata e delle difese svolte, si osserva che parte opposta attore in senso sostanziale ha parzialmente provveduto all'adempimento dell'onere della prova mancando gli scalari per tutta la durata del rapporto.
Ciononostante il consulente è riuscito a rielaborare il saldo.
Il contratto di conto corrente risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Dalle verifiche compiute, il CTU provvedeva a riordinare i movimenti di conto per data contabile. La soluzione che il tribunale condivide è quella individuata nella consulenza integrativa e contrassegnata al n. 1 pag. 35 secondo la quale il saldo del conto corrente è pari a – euro € 540.212,86.
Invero dalla disamina delle condizioni contrattuali emerge che la capitalizzazione degli interessi creditori non era stata prevista, avendo il contratto mancato di contemplare alcun incremento del tasso degli interessi attivi. In sostanza il tasso debitore pattuito, pari allo 0,050% è equivalente al tasso effettivo creditore anno, convenuto nella stessa misura. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte la disciplina delle clausole anatocistiche segue le decisioni ormai consolidate di cui alle pronuncia della Cass. 16 marzo 1999, n. 2374 che modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle dette clausole, siccome non fondate su di un uso normativo, ritenendole quindi in contrasto con la norma cogente di cui all'art. 1283 c.c.: tesi, quest'ultima, andatasi consolidando e sulla quale si sono infine espresse, in senso adesivo, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Osserva il Supremo consesso ( cfr. Ordinanza 18864/2023) “ L'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 242/1999, ha disposto: «II CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». L'art. 1 delib. CICR del 9 febbraio 2000 recita: «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono». Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori»… In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.”
La banca ha richiamato, per sconfessare tale orientamento, una pronuncia della Corte di Appello di Roma secondo la quale l'art. 6 della Delibera Cicr non prevede alcuna nullità in caso di mancata indicazione del valore del tasso. Tuttavia tale orientamento
è sicuramente minoritario. Questa teoria seguita da una parte minoritaria della giurisprudenza non è in linea con la tesi affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
Inoltre correttamente il consulente ha provveduto ad eliminare la cms in quanto pattuita nella misura ma non nella modalità di calcolo.
Per quanto riguarda il dedotto superamento del tasso soglia questo Giudice ha ritenuto necessario disporre una integrazione dell'attività peritale non ritenendo soddisfacente il primo elaborato che aveva del tutto omesso ogni tipo di verifica sulla scorta di motivazioni non condivisibili dal punto di vista giuridico.
Successivamente il consulente sulla scorta delle precise indicazioni del Tribunale è riuscito a verificare, facendo corretta applicazione delle indicazioni ricevute, che nel caso in esame non vi è stato superamento del tasso soglia.
Giova premettere che la Suprema Corte ha chiarito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13166 del 2023) che le Istruzioni della Banca d'Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione richiamandole nei propri quesiti integrativi - e che in via generale trovano fondamento nell'articolo 4 TUB - costituiscono elemento integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, secondo comma, L. n. 108/1996, in quanto sono proprio tali Istruzioni ad individuare i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, con riferimento ai quali i decreti ministeriali vengono ad indicare i tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e, conseguentemente, i tassi-soglia riferibili - appunto - alle distinte categorie di rapporti. Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d'Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l'interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni. In altri termini, il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee... con decreto del
Ministro del tesoro", conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati. Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l'una o l'altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto.
Pertanto facendo applicazione di questi principi e interpretado i documenti depositati corretta appare la individuazione della categoria di riferimento nel quale ricomprendere lo specifico rapporto in verifica. Corretta infine appare ad avviso del
Giudice il calcolo eseguito avendo utilizzato il CTU la formula della Banca di Italia
T.E.G. = (INTERESSI+ECCEDENZA CMS)x 365 + SPESE TEG
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Non è emersa né usura contrattuale né superamento del tasso soglia con riguardo alla cms.
C) Sull'eccezione di prescrizione
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione si osserva che la stessa ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento. Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione nel caso in esame si tratta, ad avviso di questo Giudice, di contratto avente natura affidata e il Consulente ne ha tenuto conto . Ne consegue che il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto dovendosi in ogni caso ritenere prescritte le rimesse anteriori al decennio precedente alla notifica del decreto ingiuntivo ovvero dall'accensione del conto (28.9.2005) al settembre 2007.
Alla luce delle seguenti considerazioni il saldo del conto corrente n. 61979 alla data del 16.3.2017 è pari a - € 540.212,86.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente in favore sia della parte opposta che della parte intervenuta sulla base del decisum e dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la società Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
, (C.F. e C.F._2 Parte_4 C.F._3
in solido al pagamento in favore di Parte_5 [...]
della somma di euro 540.212,86 . Controparte_2
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di e Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 14.598 Controparte_2
( euro 2304 per la fase di studio, euro 1520 per la fase introduttiva, euro 6.767 per la fase istruttoria, euro 4007 per la fase decisionale) oltre IVA e CPa come per legge .
4) Pone le spese della CTU a carico di tutte le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LE RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9275/2017-9276/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
TO PO giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Abella Salernitana n. 33;
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
e (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Sarno, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio
AN n. 58;
- Opponenti–
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Iannicelli, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Iannicelli
Associati in Salerno, Via G. Vicinanza n. 11;
- Opposta –
NONCHE'
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Iannicelli, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale
Iannicelli Associati in Salerno, Via G. Vicinanza n. 11;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2017, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 2491/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 28.08.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.113.286,48, oltre interessi e spese monitorie, in favore della quale saldo debitore del c/c n. 61979 Controparte_3
intestato alla società “ presso la Filiale di Salerno, Controparte_4
sottoscritto in data 28.09.2005 ed estinto in data 14.03.2017.
Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
le condizioni contrattuali;
la nullità del contratto di conto corrente e dei successivi contratti di credito;
la nullità delle lettere/contratti di credito e/o inopponibilità delle clausole in essi contenute;
la mancata e/o errata sottoscrizione delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.; l'opposizione è fondata su ctp con la quale emergeva che il rapporto contrattuale per cui è causa era inficiato dall'inizio dal calcolo di spese trimestrali, csm ed altri addendi generici, tutte somme queste non dovute;
violazione ex legge 108/96; usura originaria;
usura sopravvenuta;
con domanda riconvenzionale;
inesistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con ordine di esibizione ex art. 119 tub di tutta la documentazione contrattuale e dei relativi estratti conto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso si fondava, negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso;
accertare e dichiarare la nullità del conto corrente n. 61979.16 del 28.09.2005 e di tutti i successivi contratti di credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso era fondato, negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; accertare anche attraverso la spiegata domanda riconvenzionale, che la società non era debitrice della Controparte_4
della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, CP_3
revocare lo stesso;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che la opposta aveva agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
accogliere la domanda riconvenzionale, e per l'effetto, accertata l'erroneità ed illegittimità dei comportamenti tutti tenuti dalla Banca opposta, dichiarare tenuta, quest'ultima e, per l'effetto, condannare alla restituzione, previa CTU, delle eventuali somme corrisposte indebitamente dall'opponente; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata la contrarietà ai principi di correttezza e buona fede del recesso perfezionato dalla e delle illecite somme richieste, condannare CP_1
quest'ultima al pagamento del risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla
Cooperativa opponente, in termini anche di danno emergente e lucro cessante, derivanti dalla indisponibilità degli affidamenti bancari, dalla indicazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, dal perpetrato comportamento usuraio, anche sotto il profilo dell'immagine commerciale;
compensare i crediti risarcitori e/o restitutori – fino a concorrenza – con il credito che sarebbe dovuto risultare accertato in capo alla Banca opposta nei confronti dell'opponente; condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell'avvocato antistatario.
Che con separato atto di citazione notificato il 19.10.2017 relativo al giudizio rg
9276/2017, i sigg.ri Parte_2 Parte_5 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il medesimo D.I. n.
[...] Parte_3
2491/2017 Trib. Salerno emesso in data 28.08.2017, con il quale si ingiungeva agli stessi, in qualità di garanti, il pagamento in favore della Controparte_3
dell'importo complessivo di € 924.000,00 (nei limiti della fideiussione prestata), per ivi sentire accogliere le medesime conclusioni in merito al supposto illegittimo operare della banca, nonché, sentir accogliere in merito alla specifica qualità di fideiussori le conclusioni le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso è fondato, comunque negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutività, non sussistendone i presupposti;
in via gradata, accertare e dichiarare che le clausole fideiussorie erroneamente indicate ed approvate ex art.1341 c.c. sui contratti di fideiussione non sono opponibili ai fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne, nei loro confronti, la inefficacia ed inammissibilità, stante la infondatezza ed inesigibilità della pretesa, con tutta la documentazione sulla quale esso è fondato, comunque negando ogni istanza di concessione della provvisoria esecutività, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso, condannare la CP_1
opposta al pagamento delle spettanze e spese processuali, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Eccepivano: la nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità del contratto di conto corrente e di tutti i contratti successivi per assenza di sottoscrizione da parte della la mancata o errata sottoscrizione CP_1
delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.; la illegittimità delle condizioni applicate dall'Istituto di credito al rapporto di conto corrente;
la facoltà dei fideiussori di formulare l'exceptio dolis ac nullitatis nonché nullità dei contratti di fideiussione e inopponibilità delle clausole in esso contenute.
Con comparsa di costituzione e risposta 21.05.2018 si costituiva nel giudizio rg
9275/2017 la che contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda avversaria, concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare improcedibile l'opposizione formulata;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione spiegata, respingendo per l'effetto la domanda riconvenzionale e tutte le istanze proposte ex adverso, anche in via istruttoria;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Eccepiva: in via preliminare l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto la Banca aveva documentato analiticamente sia l'esistenza del credito azionato che il quantum dello stesso, producendo a corredo del ricorso monitorio non solo tutti i contratti sottoscritti tra le parti, ma anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c n.
61979 dalla sua accensione;
la validità dei contratti monofirma;
che in calce ai contratti la società correntista aveva sempre dichiarato di approvare espressamente
– ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. – determinati articoli, specificamente riportati, contenenti appunto le cd. clausole vessatorie;
che i tassi contrattualmente pattuiti erano fissati nei limiti di legge, non essendovi, dunque, alcuna usura originaria e stesso dicasi per l'usura sopravvenuta;
nessuna censura era ascrivibile alla condotta della Banca che - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale per cui è causa - non ha mai indebitamente percepito somme non dovute a titolo di interessi/oneri/commissioni/spese da parte della società correntista;
pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata era completamente infondata in fatto e in diritto e la non era tenuta alla restituzione di alcunché; che qualora CP_1
l'opponente avesse subito un danno sia all'immagine che monetario lo stesso andava provato;
la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualunque somma versata per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in subordine, comunque, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse solutorie intervenute sul conto nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, come da sentenza 24418/2010 SS.UU, ed in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dal ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti fosse risultato un credito della società correntista nei confronti della comparente se CP_1
ne deduceva la compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2, c.c. di quello accertato in favore della l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.; con CP_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 23.05.2018 si costituiva nel giudizio rg 9276/2017 la
[...]
ribadendo le medesime conclusioni asserite nella Controparte_1
comparsa depositata al giudizio rg 9275/2017.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 21.04.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio per cui è causa al giudizio contrassegnato dal numero di ruolo
9276/2017; che alla medesima udienza con comparsa di costituzione e risposta ex art.111 c.p.c., si costituiva la in sostituzione di CP_2 Controparte_1
a seguito di intervenuto atto di scissione parziale, con effetti giuridici
[...]
a far data dal 1.12.2020, ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Persona_1 CP_1
Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020 e pubblicata mediante avviso sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; che la seguito della suddetta operazione di scissione CP_2
diveniva società beneficiaria di un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito già vantato da BMPS nei confronti della Parte_1
.
[...]
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa era rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimessa sul ruolo ed integrata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 09.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
A) Sulla legittimazione di CP_2
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare l'eccezione tempestivamente sollevata da parte opponente inerente la legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo quale Controparte_5
cessionaria del credito azionato in via monitoria da Controparte_1 posto che secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016)
“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
L'interventrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. i rep. 39.399, racc. 20.019, Persona_1 CP_1
iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020, con effetti CP_1 giuridici dal 1.12.2020 ; nell'ambito del compendio scisso rientra anche il credito vantato nei confronti della odierna opponente.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che Controparte_5
ha fornito la prova di essere munita della condizione dell'azione
[...]
della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti vi è adeguata prova documentale che dimostra in che modo abbia acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare avendo depositato l'atto di scissione, la lista dei crediti oggetto di scissione con timbro del notaio e l'atto di deposito del Notaio CP_6
infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[...]
Deve ritenersi che la abbia approntato un'adeguata, chiara e puntuale, CP_2
documentazione contrattuale, che consente di ritenere provata la legittimazione ad agire della stessa.
B) Sulla natura delle fideiussioni RG 9276/2017
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di fideiussori hanno proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dando vita la giudizio RG 9276/2017 riunito al giudizio introdotto dalla società per evidenti ragioni di connessione.
Gli opponenti nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc hanno eccepito la nullità della fideiussioni stipulate in data 31.12.2012, 30.09.2013, 30.1.2014.
Più specificamente, i garanti hanno eccepito la nullità della fideiussione oggetto del contendere per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003, dichiarato nullo limitatamente agli artt. 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di deroga al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dalla
Banca di Italia con provvedimento n. 55 del 2005, per contrarietà delle clausole emarginate all'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, che pone il divieto di costituire intese restrittive del gioco della concorrenza.
L'eccezione deve essere rigettata. In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione
a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI
2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. RA 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto sia il provvedimento n. 55 della Banca di Italia che lo schema ABI unitamente alla memoria n. 3 ex art. 183 comma VI cpc.
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus contestata dagli opponenti sono state stipulate negli anni 2012-2013-2014, ossia oltre il periodo in cui la Banca
d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza.
Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca d'Italia
e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione ad opera dei garanti.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione
(cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023,
Tribunale di Milano 17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio
2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche
Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib. Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28
Aprile 2021, secondo cui la mera riproduzione nella fideiussione prestata di clausole di analogo tenore a quelle contenute nello schema ABI 2002 – lecite in quanto di per sé non contrarie a norme imperative - non costituisce prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale) consistendo invece nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato preordinariamente coordinata (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022).
Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli opponenti non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI
2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
B) Il merito del giudizio di opposizione RG 9275/2017
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049
DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. La documentazione prodotta dalla Banca creditrice, attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti del debitore, integra prova scritta del credito valida nel procedimento monitorio ma non assume automaticamente valenza probatoria in sede di opposizione. In tale sede, infatti, il saldo di conto può assumere solo valore indiziario e la è tenuta al deposito del contratto dal quale trae origine il CP_1
rapporto, gli estratti conto con tutte le relative annotazioni di dare ed avere.
Il creditore/opposto è tenuto dunque ad allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale e dovrà assolvere a tale onere in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, caratterizzata, come è noto, da cognizione ed istruttoria sommarie.
Secondo quanto chiarito, in particolare, dalla Suprema Corte (cfr. in merito, Cass.
500/2017), in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio. In tale giudizio, la è, invece, onerata CP_1
di depositare, oltre al contratto dal quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In caso di contestazione, da parte del correntista, in ordine all'entità del credito vantato dalla banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, l'istituto di credito ha dunque l'onere di produrre, ex art. 2697 c.c., tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto. Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
21466 del 19.9.2013. Quindi nella successiva fase di cognizione la produzione documentale deve essere integrata mediante il deposito di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al fine di poter consentire la ricostruzione del saldo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Fatta questa premessa in punto di diritto e applicando i principi illustrati al caso in esame, parte opposta ha assolto in parte al proprio onere probatorio depositando la seguente documentazione: 1) Contratto di conto corrente con documento di sintesi del conto corrente n. 61979; 2) Estratti conto del conto corrente n.61979 dal 29.09.2005 al 16.03.2017: per tale conto corrente mancano gli scalari per tutta la durata del rapporto;
il saldo iniziale del conto al 29/09/2005 è zero, il saldo finale al 16.03.2017 è di euro 1.113.286,48 a debito del correntista. 3) contratto di affidamento di €
400.000,00 alle condizioni riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 30.09.2005 con validità sino al 31.03.2006; 4) Contratto di affidamento di €
450.000,00 alle condizioni riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 21.07.2006;
5) Contratto di affidamento di € 450.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 26.01.2007 con validità sino al
30.06.2007;
6) Contratto di affidamento di € 460.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 09.10.2007 con validità sino al
31.01.2008;
7) Contratto di affidamento di € 485.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 28.11.2008 con validità sino al
20.12.2008;
8) Contratto di affidamento di € 550.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 07.08.2009 con validità sino al
05.10.2009;
9) Contratto di affidamento di € 600.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 08.06.2012 con validità sino al
31.12.2012;
10) Contratto di affidamento di € 770.000,00 alle condizioni analiticamente riportate nel contratto di credito sottoscritto dalla società il 30.01.2014 con validità sino al 12.07.2014.
Gli opponenti contestano il saldo, eccependo come gli importi richiesti siano frutto di una scorretta gestione del rapporto da parte dell'Istituto di credito che, ha provveduto all'applicazione illegittima ed indebita di interessi ultralegali, anatocismo per capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, interessi usurari, nonché spese, oneri, commissione di massimo scoperto, giorni valuta non regolarmente pattuiti.
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dall'esame della documentazione allegata e delle difese svolte, si osserva che parte opposta attore in senso sostanziale ha parzialmente provveduto all'adempimento dell'onere della prova mancando gli scalari per tutta la durata del rapporto.
Ciononostante il consulente è riuscito a rielaborare il saldo.
Il contratto di conto corrente risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Dalle verifiche compiute, il CTU provvedeva a riordinare i movimenti di conto per data contabile. La soluzione che il tribunale condivide è quella individuata nella consulenza integrativa e contrassegnata al n. 1 pag. 35 secondo la quale il saldo del conto corrente è pari a – euro € 540.212,86.
Invero dalla disamina delle condizioni contrattuali emerge che la capitalizzazione degli interessi creditori non era stata prevista, avendo il contratto mancato di contemplare alcun incremento del tasso degli interessi attivi. In sostanza il tasso debitore pattuito, pari allo 0,050% è equivalente al tasso effettivo creditore anno, convenuto nella stessa misura. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte la disciplina delle clausole anatocistiche segue le decisioni ormai consolidate di cui alle pronuncia della Cass. 16 marzo 1999, n. 2374 che modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle dette clausole, siccome non fondate su di un uso normativo, ritenendole quindi in contrasto con la norma cogente di cui all'art. 1283 c.c.: tesi, quest'ultima, andatasi consolidando e sulla quale si sono infine espresse, in senso adesivo, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).
Osserva il Supremo consesso ( cfr. Ordinanza 18864/2023) “ L'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 242/1999, ha disposto: «II CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». L'art. 1 delib. CICR del 9 febbraio 2000 recita: «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono». Il successivo art. 3, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori»… In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.”
La banca ha richiamato, per sconfessare tale orientamento, una pronuncia della Corte di Appello di Roma secondo la quale l'art. 6 della Delibera Cicr non prevede alcuna nullità in caso di mancata indicazione del valore del tasso. Tuttavia tale orientamento
è sicuramente minoritario. Questa teoria seguita da una parte minoritaria della giurisprudenza non è in linea con la tesi affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
Inoltre correttamente il consulente ha provveduto ad eliminare la cms in quanto pattuita nella misura ma non nella modalità di calcolo.
Per quanto riguarda il dedotto superamento del tasso soglia questo Giudice ha ritenuto necessario disporre una integrazione dell'attività peritale non ritenendo soddisfacente il primo elaborato che aveva del tutto omesso ogni tipo di verifica sulla scorta di motivazioni non condivisibili dal punto di vista giuridico.
Successivamente il consulente sulla scorta delle precise indicazioni del Tribunale è riuscito a verificare, facendo corretta applicazione delle indicazioni ricevute, che nel caso in esame non vi è stato superamento del tasso soglia.
Giova premettere che la Suprema Corte ha chiarito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13166 del 2023) che le Istruzioni della Banca d'Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione richiamandole nei propri quesiti integrativi - e che in via generale trovano fondamento nell'articolo 4 TUB - costituiscono elemento integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, secondo comma, L. n. 108/1996, in quanto sono proprio tali Istruzioni ad individuare i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, con riferimento ai quali i decreti ministeriali vengono ad indicare i tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e, conseguentemente, i tassi-soglia riferibili - appunto - alle distinte categorie di rapporti. Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d'Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l'interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni. In altri termini, il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee... con decreto del
Ministro del tesoro", conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati. Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l'una o l'altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto.
Pertanto facendo applicazione di questi principi e interpretado i documenti depositati corretta appare la individuazione della categoria di riferimento nel quale ricomprendere lo specifico rapporto in verifica. Corretta infine appare ad avviso del
Giudice il calcolo eseguito avendo utilizzato il CTU la formula della Banca di Italia
T.E.G. = (INTERESSI+ECCEDENZA CMS)x 365 + SPESE TEG
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
Non è emersa né usura contrattuale né superamento del tasso soglia con riguardo alla cms.
C) Sull'eccezione di prescrizione
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione si osserva che la stessa ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento. Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse.
Nel caso in esame deve premettersi la tempestività dell'eccezione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione nel caso in esame si tratta, ad avviso di questo Giudice, di contratto avente natura affidata e il Consulente ne ha tenuto conto . Ne consegue che il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto dovendosi in ogni caso ritenere prescritte le rimesse anteriori al decennio precedente alla notifica del decreto ingiuntivo ovvero dall'accensione del conto (28.9.2005) al settembre 2007.
Alla luce delle seguenti considerazioni il saldo del conto corrente n. 61979 alla data del 16.3.2017 è pari a - € 540.212,86.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente in favore sia della parte opposta che della parte intervenuta sulla base del decisum e dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la società Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
, (C.F. e C.F._2 Parte_4 C.F._3
in solido al pagamento in favore di Parte_5 [...]
della somma di euro 540.212,86 . Controparte_2
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di e Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 14.598 Controparte_2
( euro 2304 per la fase di studio, euro 1520 per la fase introduttiva, euro 6.767 per la fase istruttoria, euro 4007 per la fase decisionale) oltre IVA e CPa come per legge .
4) Pone le spese della CTU a carico di tutte le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno il 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE RA