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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10627 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 23.10.2025. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.39824 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. FRANCO Parte_1
CA con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
EL LL con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E
rappresentata e difesa dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_2 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 39824/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' chiedendo CP_2 Controparte_1 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 e del relativo avviso di addebito citato in premessa, per l'avvenuto compimento del termine di prescrizione per i crediti in essa contenuti.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva l' opponente che in data 20.11.2023 l' Controparte_1
aveva notificato l' intimazione di pagamento n.
[...] 09720239044769724000 per l' importo complessivo di € 5.402,12 relativa al pagamento dell' avviso di addebito n. 39720170011971256000, relativo a contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2016, spese di notifica per l'anno 2017, per l'importo complessivo di € 5.402,12 preteso dall' Parte_2
– avviso asseritamente notificato il 28.09.2017. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell' art. 3 comma 9 l. n. 335/95, in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva l' contestando quanto ex adverso dedotto, facendo rilevare CP_4 che dopo la notifica del suddetto avviso di addebito in data 28.09.2017 da parte dell' , aveva tempestivamente e legittimamente notificato i CP_2 CP_4 sottospecificati atti interruttivi:
1) Comunicazione dei carichi contenuti in cartelle/avvisi documento n. 09796201800267706000 del 2.03.2018 ;
2) avviso di intimazione di pagamento n. 09720219026587248000 notificato il 26.05.2023 ;
3) avviso di intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 notificata il 20.11.2023
Inoltre, deduceva che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso, in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
In relazione alla notificazione dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_4
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- rigettare l'istanza di sospensione formulata dal Ricorrente per insussistenza dei presupposti ex lege;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE rigettare per i motivi esposti in parte narrativa, il ricorso proposto dal Ricorrente perché dunque infondato in fatto e in diritto, e precisamente:
- tenuto conto del corretto operato di che ha notificato i sopra specificati atti CP_4 interruttivi, tenuto altresì conto della sospensione disposta dalla normativa COVID, ritenere e dichiarare che non è intervenuta alcuna prescrizione delle somme oggetto del suddetto avviso di addebito, contenuto nell'intimazione oggi impugnata;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nonché l'estraneità di alla notificazione dell'avviso di addebito in esame, nonché al rapporto CP_4 sottostante allo stesso, di esclusiva competenza dell'Ente Impositore, , nonché la CP_2 regolarità dell'attività di riscossione posta in essere da nonchè ritenere e CP_4 dichiarare manlevata e garantita dall'ente impositore nel merito, nonché CP_4 CP_2 in ordine alle spese di giudizio.
Con vittoria delle spese di lite nella misura vigente al momento del pagamento.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell' opposizione c CP_2 comunque contestando quanto ex adverso dedotto;
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile
In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Parte opponente ha sostanzialmente contestata la pretesa di cui all' atto impugnato eccependo la prescrizione quinquennale.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Risulta infatti dagli atti prodotti da che l CP_4 Controparte_1
ha provveduto in successione a notificare più atti interruttivi della
[...] prescrizione relativamente all' avviso sotteso all'intimazione oggi opposta e specificamente:
1) Comunicazione dei carichi contenuti in cartelle/avvisi documento n. 09796201800267706000 del 2.03.2018;
2) avviso di intimazione di pagamento n. 09720219026587248000 notificato il 26.05.2023, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc presso la casa comunale, come da relata prodotta, avendo provveduto l'Agente della riscossione a tutte le formalità previste per la notificazione ed il deposito presso la Casa comunale;
3) avviso di intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 notificata il 20.11.2023 oggi impugnata.
Tali documenti non sono stati contestati da parte opponente che si è limitata a rilevare che nel caso in esame non opererebbe la sospensione disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo della pandemia .
Tale impostazione non può essere accolta .
Invero, come correttamente schematizzato dall' convenuta, il decorso del CP_1 termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subito sospensioni ed interruzioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19 ed in particolare in virtù di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Occorre tener altresì conto dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 37 del dl 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per 129 giorni, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e successivamente il decreto RO (ART. 11 comma 9 D.L. n. 183 2020) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021; il tutto per complessivi 311 giorni.
Successivamente l'art 68 del dl 18/2020, è stato modificato dal D.L. Del 30.06.2021 n. 99, art. 2, che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (…) 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:(1) a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L non procede alla notifica delle Controparte_5 cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Sulla base di tali ragioni, l' eccezione di prescrizione va respinta e per l' effetto, respinta l' opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' opposizione condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenuta, in misura di € 1950,00, oltre iva e cpa.
Roma, 23 .10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 23.10.2025. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.39824 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. FRANCO Parte_1
CA con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
EL LL con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E
rappresentata e difesa dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_2 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 39824/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' chiedendo CP_2 Controparte_1 al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 e del relativo avviso di addebito citato in premessa, per l'avvenuto compimento del termine di prescrizione per i crediti in essa contenuti.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva l' opponente che in data 20.11.2023 l' Controparte_1
aveva notificato l' intimazione di pagamento n.
[...] 09720239044769724000 per l' importo complessivo di € 5.402,12 relativa al pagamento dell' avviso di addebito n. 39720170011971256000, relativo a contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2016, spese di notifica per l'anno 2017, per l'importo complessivo di € 5.402,12 preteso dall' Parte_2
– avviso asseritamente notificato il 28.09.2017. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell' art. 3 comma 9 l. n. 335/95, in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva l' contestando quanto ex adverso dedotto, facendo rilevare CP_4 che dopo la notifica del suddetto avviso di addebito in data 28.09.2017 da parte dell' , aveva tempestivamente e legittimamente notificato i CP_2 CP_4 sottospecificati atti interruttivi:
1) Comunicazione dei carichi contenuti in cartelle/avvisi documento n. 09796201800267706000 del 2.03.2018 ;
2) avviso di intimazione di pagamento n. 09720219026587248000 notificato il 26.05.2023 ;
3) avviso di intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 notificata il 20.11.2023
Inoltre, deduceva che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso, in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
In relazione alla notificazione dell'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_4
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- rigettare l'istanza di sospensione formulata dal Ricorrente per insussistenza dei presupposti ex lege;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE rigettare per i motivi esposti in parte narrativa, il ricorso proposto dal Ricorrente perché dunque infondato in fatto e in diritto, e precisamente:
- tenuto conto del corretto operato di che ha notificato i sopra specificati atti CP_4 interruttivi, tenuto altresì conto della sospensione disposta dalla normativa COVID, ritenere e dichiarare che non è intervenuta alcuna prescrizione delle somme oggetto del suddetto avviso di addebito, contenuto nell'intimazione oggi impugnata;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nonché l'estraneità di alla notificazione dell'avviso di addebito in esame, nonché al rapporto CP_4 sottostante allo stesso, di esclusiva competenza dell'Ente Impositore, , nonché la CP_2 regolarità dell'attività di riscossione posta in essere da nonchè ritenere e CP_4 dichiarare manlevata e garantita dall'ente impositore nel merito, nonché CP_4 CP_2 in ordine alle spese di giudizio.
Con vittoria delle spese di lite nella misura vigente al momento del pagamento.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell' opposizione c CP_2 comunque contestando quanto ex adverso dedotto;
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile
In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Parte opponente ha sostanzialmente contestata la pretesa di cui all' atto impugnato eccependo la prescrizione quinquennale.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Risulta infatti dagli atti prodotti da che l CP_4 Controparte_1
ha provveduto in successione a notificare più atti interruttivi della
[...] prescrizione relativamente all' avviso sotteso all'intimazione oggi opposta e specificamente:
1) Comunicazione dei carichi contenuti in cartelle/avvisi documento n. 09796201800267706000 del 2.03.2018;
2) avviso di intimazione di pagamento n. 09720219026587248000 notificato il 26.05.2023, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc presso la casa comunale, come da relata prodotta, avendo provveduto l'Agente della riscossione a tutte le formalità previste per la notificazione ed il deposito presso la Casa comunale;
3) avviso di intimazione di pagamento n. 09720239044769724000 notificata il 20.11.2023 oggi impugnata.
Tali documenti non sono stati contestati da parte opponente che si è limitata a rilevare che nel caso in esame non opererebbe la sospensione disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo della pandemia .
Tale impostazione non può essere accolta .
Invero, come correttamente schematizzato dall' convenuta, il decorso del CP_1 termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subito sospensioni ed interruzioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19 ed in particolare in virtù di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Occorre tener altresì conto dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 37 del dl 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per 129 giorni, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e successivamente il decreto RO (ART. 11 comma 9 D.L. n. 183 2020) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021; il tutto per complessivi 311 giorni.
Successivamente l'art 68 del dl 18/2020, è stato modificato dal D.L. Del 30.06.2021 n. 99, art. 2, che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (…) 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:(1) a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L non procede alla notifica delle Controparte_5 cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Sulla base di tali ragioni, l' eccezione di prescrizione va respinta e per l' effetto, respinta l' opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' opposizione condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenuta, in misura di € 1950,00, oltre iva e cpa.
Roma, 23 .10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini