Art. 6.
L' articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore".
L' articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore".