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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/06/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 28.5.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1224/2021 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1400/2020 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni”, pendente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Gaetano Santoriello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Marconi, n. 53;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, dall'Avv. Sabato Salvati, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel San Giorgio alla Via L. Guerrasio, n. 35;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, ; CP_2 Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 28.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 1 di 8 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , proprietario del motociclo Honda Parte_1 tg. ED03394, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni la compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA del proprio veicolo, la sig.ra , Controparte_4 CP_2
asserita proprietaria della vettura tg. AH029HR, nonché il sig. conducente del Controparte_3 veicolo da ultimo citato, onde sentir “condannare la compagnia assicurativa , al risarcimento CP_1
dei danni materiali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 5.000,00 – asseritamente subiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data 7.6.17, intorno alle ore 14:30, nel
Comune di Cava de' Tirreni. Segnatamente, la difesa del sig. aveva dedotto: che il motociclo di Pt_1 proprietà di quest'ultimo, mentre sarebbe stato intento a procedere via G. Cinque, sarebbe stato improvvisamente attinto alla fiancata laterale destra dall'automobile di proprietà della sig.ra CP_2
nel frangente condotta dal sig. che sarebbe ripartita da una sosta “senza
[...] Controparte_3 concedere la dovuta precedenza” al sopraggiungente motociclo;
che, per l'effetto del testé descritto urto, il veicolo dell'allora attore avrebbe “impattato anche un marciapiede posto sempre sulla parte sinistra”; che, in conseguenza del sinistro, il motociclo del sig. avrebbe riportato “ingenti danni” Pt_1 alla fiancata sinistra, “con particolare interessamento di carena, coprimotore, leva, pedalino, sottoscocca”, per la riparazione dei quali sarebbe occorso sborsare la somma di euro 5.000,00; che il fiduciario dell'impresa avrebbe provveduto ad ispezionare il motociclo, quantificando i danni CP_1 dallo stesso subiti nell'importo di euro 5.508,76; che, tuttavia, la dianzi menzionata compagnia non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente della vettura di proprietà della sig.ra il quale, “omettendo la dovuta CP_2
precedenza, urtava il motociclo Honda in regolare transito facendolo rovinare violentemente a terra e cagionando danni allo stesso”.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.9.18, si era costituita nel giudizio di primo grado la compagnia invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del Controparte_4
preteso rigetto, detta convenuta aveva in limine formulato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. Quanto al merito, aveva contestato l'effettiva pagina 2 di 8 verificazione dell'incidente, assumendo che i danni lamentati dal sig. non sarebbero compatibili Pt_1 con la dinamica dell'incidente prospettata nel corpo dell'atto di citazione: in particolare, aveva sostenuto che il presunto danno da urto diretto, che sarebbe sostanziatosi “in tranciatura per metà del pedale poggiapiede posteriore destro”, non avrebbe potuto esser stato “provocato né dal paraurti anteriore lato sinistro dell'autovettura, né da altri particolari della stessa”.
Inoltre, aveva dedotto che, in ogni caso, la responsabilità per l'evento dannoso avrebbe dovuto essere imputata – quantomeno in parte – al conducente del motociclo, il quale sarebbe stato intento a procedere a “velocità notevole e certamente non commisurata ai luoghi ed al traffico”.
Ad onta della rituale notificazione del libello introduttivo, i sig.ri e non CP_2 Controparte_3
avevano provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure.
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, era stato disposto l'espletamento di una CTU preordinata a valutare la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro ed i danni subiti dai veicoli coinvolti nello stesso;
all'esito dell'attività peritale, nel corso della quale era per la prima volta emerso che anteriormente all'instaurazione del giudizio di prime cure fosse avvenuta la cessazione della circolazione del motociclo di proprietà del sig. per esportazione dello stesso all'estero, la causa, Pt_1
essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza;
successivamente, la causa era stata rimessa sul ruolo istruttorio affinché il CTU rendesse chiarimenti ed era stata formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa;
attesa la mancata accettazione della predetta proposta, la causa era stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 23.10.20.
Con sentenza n. 1400/20 il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, affermata la proponibilità della domanda, ha integralmente rigettato la pretesa attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale la ricostruzione offerta dal sig. fosse stata infirmata dalle risultanze dell'espletata CTU, avendo Pt_1 dato atto che il nominato perito avesse escluso che “il danno al pedalino anteriore destro del motoveicolo attoreo” fosse compatibile con “i danni riscontrabili sul paraurti anteriore parte anteriore laterale sinistra della vettura”. Ad ulteriore suffragio della reiezione, il primo giudicante ha affermato che l'attore non avesse fornito adeguata prova dei lamentati pregiudizi, avendo ritenuto che tali non potessero essere reputate “la sola documentazione fotografica e le generiche dichiarazioni dei testi”, tenuto conto che il sig. avesse omesso di mettere a disposizione del nominato CTU il veicolo Pt_1 danneggiato, avendo “venduto/rottamato” lo stesso senza essersi previamente avvalso “dei mezzi di conservazione della prova garantiti dal codice di rito”.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo sostanzialmente in Parte_1
pagina 3 di 8 due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante si è doluto sostanzialmente della violazione e della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante avrebbe “fondato la propria decisione su errate valutazioni delle testimonianze rese rispetto soprattutto ai punti d'urto” tra i veicoli coinvolti nell'incidente, nonché sull'errata valutazione delle risultanze dell'espletata CTU: con specifico riguardo al primo profilo, il sig. ha sostenuto che, ad onta di quanto affermato dal Pt_1 giudice di prime cure, nessuno dei testi escussi avrebbe riferito che “l'urto diretto si fosse verificato contro il pedalino destro”, evidenziando, segnatamente, da un lato, che il teste Testimone_1 si sarebbe limitato a dichiarare che “la moto sul lato destro presentava il pedalino piegato o tranciato”, senza aver aggiunto che tale danno fosse stato conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa;
dall'altro, che il teste , lungi dall'aver affermato che la vettura di proprietà della Testimone_2 sig.ra avesse urtato il pedalino di cui si discorre, avrebbe soltanto riferito che l'impatto fosse CP_2 avvenuto “all'altezza del pedalino”.
In relazione, poi, alla CTU, l'odierno istante ha dedotto che il nominato perito, contrariamente a quanto asserito nell'impugnato arresto, avrebbe ritenuto “verosimilmente compatibili” i danni “al pedalino poggiapiedi posteriore destro ed al terminale di scarico della moto attorea” con quelli “presenti sul paraurti anteriore zona laterale sinistra ed al parafango anteriore sinistro parte anteriore del veicolo di controparte”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostanzialmente lamentato la violazione dell'art.132, n. 4, c.p.c., deducendo che il primo giudicante non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere le conclusioni del nominato CTU;
inoltre, ha sostenuto che sarebbe stato illogico il “comportamento del Giudice di Pace, il quale dapprima invitava le parti a raggiungere un accordo transattivo/conciliativo ex art.185 bis c.p.c. proponendo alla parte attrice il pagamento, da parte della compagnia convenuta, della somma di € 2.800,00 a titolo di risarcimento del danno, ritenendo pertanto di accogliere, seppure parzialmente, la domanda attorea, e poi, in maniera del tutto inspiegabile, senza ulteriori elementi, rigetta la domanda stessa”.
Con comparsa di risposta depositata 19.5.21, si è costituita in giudizio la compagnia CP_4 chiedendo il rigetto del proposto appello. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa della testé citata società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – supposta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; venendo al merito, ha sostenuto l'irreprensibilità dell'apparato motivazione dell'appellata sentenza, evidenziando;
per un verso, che plurime sarebbero le contraddizioni inficianti l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi escussi;
per l'altro, che “la circostanza per la quale l'attore, pur in presenza di mancata offerta risarcitoria da parte della Compagnia, ha preferito vendere il motociclo e, pagina 4 di 8 per di più, farlo esportare addirittura all'estero, così evitando ogni possibilità che lo stesso fosse sottoposto a CTU anche presso un terzo acquirente, senza nemmeno essersi avvalso di accertamento tecnico preventivo”, costituirebbe “un comportamento non collaborativo ai fini dell'assolvimento dell'onere di provare il danno, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata che ne ha tratto un argomento fondante della decisione”.
All'esito dell'udienza celebrata in data 24.6.21, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia dei sig.ri e , i quali, pur se ritualmente evocati in giudizio, CP_2 Controparte_3
non hanno provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, occorre scrutinare il proposto gravame, esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, a fronte delle recise contestazioni dell'impresa assicuratrice circa l'effettiva verificazione pagina 5 di 8 dell'evento dannoso di cui si discorre, l'odierno istante ha addotto a suffragio della propria prospettazione le deposizioni rese dai due testi che aveva chiesto di interrogare sugli articolati capi di prova: muovendo da quella del sig. , questi, premesso che tra le 14:00 e le Testimone_1
14:30 si trovasse in via Cinque, “davanti ad un bar”, in compagnia del sig. , ha Testimone_2 riferito che un'automobile Renault Twingo “di colore azzurro”, ferma in sosta “sul lato destro della strada”, nell'immettersi nella circolazione veicolare avesse urtato con “il proprio paraurti anteriore – lato sinistro” il “lato posteriore destro di un motociclo Honda di vari colori”, aggiungendo che, per l'effetto della descritta collisione, siffatto motociclo, “con a bordo il solo conducente”, fosse caduto
“sul proprio lato sinistro”; inoltre, ha dichiarato che il veicolo del sig. “sul lato destro Pt_1 presentava il pedalino piegato o tranciato, mentre sul lato sinistro era tutto danneggiato”; ancora, ha affermato che il conducente del motociclo, pur avendo “molti graffi dopo l'incidente”, si fosse “alzato senza gravi problemi”, precisando di non sapere se fosse stato “condotto o meno in ospedale”; infine, ha riconosciuto che nei rilievi fotografici prodotti dalle parti fosse immortalata “la moto con i danni visibili che presentava dopo l'incidente”.
Di tenore non completamente sovrapponibile la deposizione resa dall'ulteriore teste escusso, sig.
, il quale, preliminarmente evidenziato che tra le 14:00 e le 14:30 fosse in via Testimone_2
Cinque, “insieme all'amico ”, davanti ad un bar, ha dichiarato che una “Renault Twingo di Tes_2 colore celeste”, “parcheggiata sulla destra” della carreggiata, nel ripartire da una sosta, avesse attinto la sopraggiungente “moto di più colori”, nel frangente intenta a procedere verso “Cava centro”, precisando che detto impatto fosse avvenuto tra “il lato posteriore destro della moto, altezza pedalino,” ed “il paraurti anteriore – lato sinistro” della predetta automobile;
inoltre, ha riferito che il motociclo, per l'effetto della collisione, “fosse caduto in terra sul proprio lato sinistro” ed avesse scarrocciato sul manto stradale per circa 20 metri, “fino a fermarsi contro il marciapiede sulla propria sinistra”, aggiungendo che avesse subito diversi danni alla fiancata sinistra, “mentre sul lato destro aveva subito solo l'urto senza danni”; infine, ha asserito che il conducente della moto fosse stato trasportato in ospedale da un amico dello stesso, medio tempore sopraggiunto sul posto, puntualizzando di aver lasciato le proprie generalità al conducente della moto e di essersi allontanato dal luogo ove era occorso il sinistro “quando era ancora presente […] ”. Testimone_1
Come può evincersi da un attento esame delle stesse, le narrazioni offerte dai due testi escussi non sono tra loro pienamente coerenti e altresì confliggono con altre emergenze probatorie.
Con riguardo al primo profilo, non può tacersi che il teste ha riferito che la Testimone_1
Renault Twingo fosse di colore azzurro, mentre l'altro teste ha dichiarato che detta vettura fosse di pagina 6 di 8 colore celeste;
inoltre, se il teste , nel descrivere i pregiudizi riportati dal Testimone_1
motociclo – prima di aver chiarito che la fiancata sinistra del summenzionato veicolo “era tutta danneggiata” –, ha affermato che “sul lato destro presentava il pedalino piegato o tranciato”, il teste ha dato claris litteris atto che il motociclo “sul lato destro aveva subito solo l'urto Testimone_2 senza danni”; infine, il teste ha riferito di non sapere se il guidatore del Testimone_1 motociclo fosse stato “condotto o meno in ospedale” dopo l'incidente, ancorché questi, secondo quanto espressamente dichiarato dall'altro teste, ancora si trovasse presso il luogo teatro del sinistro quando il conducente del motociclo era stato trasportato – come narrato dal teste – in ospedale Testimone_2
da un amico dello stesso centauro, sopraggiunto sul posto, della cui presenza, peraltro, il sig.
giammai ha fatto menzione in sede di escussione testimoniale. Tes_1
Di là dalle dianzi evidenziate contraddizioni, l'attendibilità delle deposizioni dei testi è stata de facto infirmata da alcuni dei rilievi posti in essere dal CTU – peraltro, sulla base delle fotografie prodotte dalle parti e riconosciute dai testi escussi, non avendo detto perito avuto modo di ispezionare i veicoli coinvolti nell'incidente – nominato nel giudizio di prime cure. In primis, il summenzionato perito ha osservato che dal punto ove i testi hanno riferito di aver assistito alla verificazione del sinistro non vi fosse una “visuale per poter riscontrare con certezza quali particolari dei veicoli venivano in collisione”: ebbene, tale rilievo stride con le narrazioni offerte dai testi, avendo questi descritto con precisione i punti d'impatto tra i veicoli.
In secondo luogo, il CTU ha recisamente escluso la compatibilità causale tra “il danno al pedalino anteriore destro del motoveicolo”, menzionato dal teste nel corso della Testimone_1
descrizione dei pregiudizi subiti dal motociclo del sig. , che ha precisato che siffatto pedalino Pt_1 fosse “piegato o tranciato”, e quelli “riscontrabili sul paraurti anteriore” dell'automobile.
Da ultimo, la presenza sul “pedalino appoggiapiedi posteriore” destro del motociclo – oltre che di
“abrasioni”, anche – “di vernice azzurra”, riscontrata dal nominato perito esaminando le fotografie prodotte, non appare compatibile con la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi, i quali non soltanto hanno riferito che l'automobile avesse urtato con “il proprio paraurti anteriore” (di colore non già azzurro, come quello della carrozzeria, bensì nero) il “lato posteriore destro di un motociclo Honda di vari colori”, ma hanno anche indicato quale danno subito dalla vettura de qua in conseguenza del sinistro per cui è disputa esclusivamente quello alla parte sinistra del paraurti anteriore, mai facendo menzione di abrasioni alla carrozzeria (di colore azzurro) dell'automobile, che avrebbero giustificato la presenza delle riscontrate tracce “di vernice azzurra” in corrispondenza della fiancata destra del motociclo.
pagina 7 di 8 Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n. 26926/09), deve concludersi che il sig. non abbia fornito adeguata dimostrazione dell'effettiva verificazione Pt_1
del sinistro stradale.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'appellante e l'impresa assicuratrice, devono essere, in ossequio al principio della soccombenza, poste a carico del sig. . Pt_1
In relazione, infine, al rapporto processuale intercorso fra l'appellante ed i contumaci, nulla deve essere disposto, non risultando i medesimi soccombenti nel presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di , CP_2 Controparte_3
2. Rigetta il proposto appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. Nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti rimaste contumaci;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore, 17.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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