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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12691/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00134178 62 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21404/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 3.7.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avvero la cartella di pagamento n. 071 2025 00134178 62 000 - notificata in data 4.4.2025-con cui si esigeva il pagamento di una somma pari ad €374,63 per il mancato o irregolare pagamento della posizione tributaria per la tassa automobilistica
Regionale anno 2019 relativa all'autovettura TG. Targa_1,
Deduceva a sostegno della proposta opposizione la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione .
Concludeva chiedendo di annullare l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva DE che eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze avanzate dalla parte ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Non s costituiva la regione Campania.
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato alla regione Campania, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017).
Orbene, rilevato che nel caso di specie la resistente convenuta in giudizio è rimasta contumace, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente per far valere l'intervenuta prescrizione per mancata notifica degli atti prodromici posti in essere dalla regione convenuta.
Restano ovviamente assorbite da tale preliminare pronuncia tutte le altre doglianze avanzate da parte ricorrente.
Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di regione Campania.
Le spese di lite nei confronti di DE possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile nulla per le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12691/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00134178 62 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21404/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 3.7.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avvero la cartella di pagamento n. 071 2025 00134178 62 000 - notificata in data 4.4.2025-con cui si esigeva il pagamento di una somma pari ad €374,63 per il mancato o irregolare pagamento della posizione tributaria per la tassa automobilistica
Regionale anno 2019 relativa all'autovettura TG. Targa_1,
Deduceva a sostegno della proposta opposizione la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione .
Concludeva chiedendo di annullare l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva DE che eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze avanzate dalla parte ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Non s costituiva la regione Campania.
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato alla regione Campania, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017).
Orbene, rilevato che nel caso di specie la resistente convenuta in giudizio è rimasta contumace, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente per far valere l'intervenuta prescrizione per mancata notifica degli atti prodromici posti in essere dalla regione convenuta.
Restano ovviamente assorbite da tale preliminare pronuncia tutte le altre doglianze avanzate da parte ricorrente.
Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di regione Campania.
Le spese di lite nei confronti di DE possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile nulla per le spese