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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 261 /2025
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] Parte_1
[...] P.IVA_1
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto altresì che gli oneri di recupero pari ad euro 1.824,28 non possano porsi, sic et simpliciter, a carico dell'iscritto, attenendo ad un compenso liberamente pattuito dal creditore con un terzo che lo coadiuva nel recupero dei crediti, con ciò rappresentando tanto una spesa non necessaria quanto un esborso a cui il debitore pare del tutto estraneo;
visti gli artt. 633, 635, 641 e 642, comma 2, c.p.c., e l'art. 1, comma 13, decreto legge n. 688 del 1985, convertito dalla legge n. 11 del 1986
INGIUNGE
a (c.f. ) Controparte_1 C.F._1 di sen euro 84.960,97, oltre accessori di legge dalle scadenze al saldo ed oltre alle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 2.242,00 per compensi professionali ed euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, ed oltre le spese successive occorrende
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Gorizia, 10/06/2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] Parte_1
[...] P.IVA_1
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto altresì che gli oneri di recupero pari ad euro 1.824,28 non possano porsi, sic et simpliciter, a carico dell'iscritto, attenendo ad un compenso liberamente pattuito dal creditore con un terzo che lo coadiuva nel recupero dei crediti, con ciò rappresentando tanto una spesa non necessaria quanto un esborso a cui il debitore pare del tutto estraneo;
visti gli artt. 633, 635, 641 e 642, comma 2, c.p.c., e l'art. 1, comma 13, decreto legge n. 688 del 1985, convertito dalla legge n. 11 del 1986
INGIUNGE
a (c.f. ) Controparte_1 C.F._1 di sen euro 84.960,97, oltre accessori di legge dalle scadenze al saldo ed oltre alle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 2.242,00 per compensi professionali ed euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, ed oltre le spese successive occorrende
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Gorizia, 10/06/2025
Il Giudice
Gabriele Allieri