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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO: AFFARI FAMIGLIE, MINORI e PERSONE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA………..presidente est
Dott. DE TT …………… …………….giudice
Dott. DI RI ..………….…………….giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3237/2020 RGAC
Avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Vertente tra n. LI 6.6.1989 rapp.tata e difesa da avv. G.Coretti e avv. Parte_1
F.Staniscia ………………………..…………..……………………….ricorrente
E
LI 7.5.1987 rapp.tato e difeso da avv. a e difesa da Controparte_1
avv.M.E.Palomba e avv. G.Silvetti ……………………………....…..resistente Nonché
P.M. presso il RIunale………………………..…………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 le parti così concludevano:
Ricorrente:
in via principale:
- pronunciare la declaratoria di addebito nei confronti del sig. , per avere CP_1
unicamente con i suoi comportamenti dato causa al fallimento del matrimonio;
- stabilire un assegno di mantenimento a carico del AS in favore dei due figli complessivo di euro 700,00 (settecento,00) con decorrenza dalla data dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
- confermare la previsione della ripartizione al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
- fermo restando l'affido condiviso dei genitori confermare l'affidamento delle scelte sanitarie dei minori in via esclusiva alla madre;
in via subordinata:
- Stabilire a carico del sig. , a parziale modifica di quanto richiesto con atto CP_1
introduttivo e memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, I termine e conformemente a quanto stabilito con decreto del 27.05.2025, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 550,00 in favore dei due figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie dei figli ed assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
- Fermo restando l'affido condiviso dei genitori confermare l'affidamento delle scelte sanitarie dei minori in via esclusiva alla madre;
con vittoria di spese comprese quelle per i subprocedimenti di cui uno conclusosi con accoglimento . Resistente:
- Pronunciare la separazione dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione al coniuge , CP_1
formulata da parte avversa, perché infondata e non provata in fatto e diritto
- Confermare quale contributo al mantenimento, da porsi a carico del genitore non collocatario dei minori, cosi come modificato in corso di causa, per l'importo di euro
450,00 mensili;
il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore come da decreto del dal G.I. dott.ssa Barbalucca del 26 febbraio 2024; confermare la ripartizione dell'assegno unico nella misura del 50% tra le parti
- In ordine alle modalità di affido, confermarsi l'affido condiviso dei minori Per_1
con calendario di visite per il padre attualmente in vigore;
Per_2
- In subordine ordinare la comparizione personale delle parti al fine di valutare le circostanze rappresentate da questa difesa;
- Con vittoria di spese
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2020 premesso di aver contratto Parte_1
in data 27.6.2015 matrimonio in LI con dalla cui unione nascevano CP_1
due figli n data 9.9.2015 e in data 23.1.2017 , assumeva che detta unione Per_1 Per_2
era fallita a causa di gravi ed insormontabili incompatibilità caratteriali e del contegno del resistente incurante e distante dalla cura della famiglia;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso , previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali;
precipuamente: affido esclusivo , contributo di euro 500,00 complessivi per mantenimento dei due figli .
Al1'udienza presidenziale del 22.3.2021 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie difese e richieste;
si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione , si opponeva alla domanda di addebito , evidenziava atteggiamento ostruzionistico della ricorrente , chiedeva statuirsi affido condiviso
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
quindi adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti .
In corso di istruttoria veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 326/2022 e la procedura veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio per le ulteriori determinazioni.
L'ord. presidenziale veniva modificata in corso di istruttoria con ord ex art 709 cpc nel senso di aumentare ad euro 450,00 il contributo al mantenimento della LE a carico del AS
Veniva ammessa ed espletata prova orale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio sulle conclusioni di cui in epigrafe .
Preso atto della pronuncia sullo status ex sentenza n.326/2022 resa tra le presenti parti in causa da questo RIunale, si dà atto che come dedotto da parte ricorrente pende giudizio di divorzio tra le presenti parti in causa , proc to n. 4341/2023 RIunale LI calendarizzato per la prossima udienza dell'8.1.2026 .
A riguardo è d'uopo precisare che con l'introduzione dell'art. 709 bis, 1° comma,
c.p.c., inserito dall'art. 2, 3° comma, lett. e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, co 12, l.898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, «nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche».
L'introduzione nel giudizio di separazione della sentenza parziale sul solo status, soggetta ad appello immediato, ha accelerato di fatto i tempi per procedere all'instaurazione del giudizio di divorzio, causando, tuttavia, delicate questioni derivanti dalla sovrapposizione dei due procedimenti (quello di separazione sulle questioni accessorie e quello divorzile) e di coordinamento delle rispettive decisioni, dovendosi contemperare l'esigenza di celerità delle decisioni, particolarmente importante in una materia come quella familiare, con quella di evitare pronunce disomogenee.
È frequente, infatti, nella prassi il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status, passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio.
La sovrapposizione fra il giudizio di separazione e di divorzio è destinata a verificarsi con ancor maggiore frequenza a seguito dell'entrata in vigore della l. 6 maggio 2015,
n. 55, che ha introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di divorzio .
La contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, dunque, pone delicati problemi di coordinamento, dovuti alla struttura complessa del thema decidendum di entrambi i giudizi, costituito da pronunce sullo status tra loro pregiudiziali, questioni identiche ovvero sovrapponibili e altre solo parzialmente connesse .
Il coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione, ancora pendente, è stato, ed è tutt'ora, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale .
Sul punto va segnalata la risalente posizione assunta in alcune pronunce di merito nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divorzio, in attesa della definizione del procedimento di separazione, allo scopo di evitare pronunce disomogenee, ( cfr. RI. Milano, 29 settembre 1994) , posizione tuttavia non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre negato la sussistenza di un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tra i due istituti, sottolineando la completa autonomia delle due cause ( cfr. Cass. 16 dicembre 1985, n. 6372, Mass. Giur. it., 1985
e Cass. 9 aprile 1983, n. 2514 ). Infatti secondo le richiamate pronunce fra il giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l'autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio).
A seguito dell'entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55, diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio ed agevolare la sollecita trattazione dei giudizi contemporaneamente pendenti, anche in considerazione della possibile identità delle circostanze di fatto oggetto di entrambi i giudizi.
1. Criterio di assegnazione del fascicolo «per connessione ex lege 55/2015»
In primis, occorre segnalare il criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione in capo al medesimo giudice dei giudizi di separazione e divorzio, pendenti fra le stesse parti, al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate.
Si segnalano, fra gli altri: RIunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio
2015 che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per
«connessione ex lege 55/2015» (in base a tale criterio, le cause di divorzio iniziate a partire dal 26 maggio 2015 sono assegnate al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale, ove ancora pendente) e RIunale di Verona, provvedimento del Presidente del RIunale del 31 luglio 2015, avente per oggetto «Legge n. 55/2015 sul c.d. divorzio breve», secondo cui i procedimenti di divorzio vengono assegnati allo stesso G.I. che sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti.
2. La riunione dei giudizi
In secondo luogo, è opportuno dare conto della recente pronuncia del RIunale di
Milano che ha affermato che, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non troppo avanzata (nel caso di specie, erano stati assegnati i termini ex art. 183,
6° comma c.p.c.), il giudice può valutare l'opportunità di riunire i due procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (RI. Milano 26 febbraio 2016).
Secondo il RIunale di Milano la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
Inoltre dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile. Dunque, anche per tale aspetto appare all'evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione. Sicchè, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274, comma 1°, c.p.c., trattando di cause connesse, realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile 3. L'adozione di misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti. L'acquisizione al giudizio di divorzio dell'istruttoria esperita nel giudizio di separazione.
In terzo luogo, è opportuno dare conto di ulteriori misure processuali che, nella prassi, potrebbero essere utilizzate per una sollecita trattazione dei giudizi, come auspicato dai protocolli, già adottati in alcuni uffici giudiziari.
Ad esempio, il RIunale di Verona, con il già citato provvedimento, ha ritenuto che, ferma restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I. (per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due Contr giudizi) e della sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 (per la mancanza di un nesso pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con l'adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti.
In proposito, si segnala la sentenza n. 2083 del 2 febbraio 2017 del RIunale di Roma, emessa in un giudizio di divorzio, ove il RIunale, su accordo delle parti, ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione e dell'attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale procedimento per l'adozione dei provvedimenti accessori.
Nel caso di specie, il giudizio di separazione intercorso fra le parti si sovrappone con il giudizio di divorzio che pende innanzi al RIunale di LI .
Il Giudice del divorzio , in quanto giudice “subentrante” si è pronunciato sui provvedimenti riferiti alla LE avocando in sostanza a sé ogni competenza a riguardo: se così non fosse sarebbe abnorme che due Giudici Ordinari trattano la stessa questione giuridica ovvero la questione relativa alla gestione della LE .
E' dunque evidente che il Giudice del Giudizio di Separazione , ovvero il presente giudice, ha “perso” ogni competenza a riguardo, quanto meno in riferimento alle statuizioni per i figli , in esito alla pronuncia in fase presidenziale del Giudice del
VO , da intendersi , quindi, nella materia de qua il “ giudice procedente”.
Pertanto questo Giudice si ritiene investito solo della pronuncia sull'addebito e sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli la cui valenza deve intendersi riferita temporalmente dalla data di deposito della domanda di separazione sino alla data di deposito del ricorso di divorzio , a decorrere della quale ultima data sarà vigente la statuizione del RIunale LI come Giudice del VO .
Quanto alla domande di addebito svolta da parte ricorrente , il RIunale ritiene che vada rigettata
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si Pt_2
traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito il comportamento del resistente in quanto poco incline alla affectio maritalis , poco interessato alle vicende di cura della coniuge e soprattutto della LE , incurante dei doveri genitoriali.
Dalle complessive risultanze istruttorie in atti, nonché dagli esiti delle deposizioni testimoniali emerge che le parti in causa hanno avuto frequenti scontri ed alterchi dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare.
I testi escussi di parte ricorrente , e , riferiscono in modo generico di Tes_1 Tes_2
comportamenti distratti e poco presenti da parte del soprattutto nella gestione CP_1
dei figli , di situazioni come quella in cui il sarebbe venuto in clinica dopo 8 CP_1
gg dalla nascita del secondogenito;
il AS deduce ed insiste che aveva impegni di lavoro in riferimento a tale ultima circostanza . Il Teste pardo riferisce di fatti da lui appreso de relato;
il teste si riferisce in modo vago e generico al fatto che nel Tes_2
2018 il AS “ non si è mai fatto vedere” , “ nel 2019 il teste ha portato i minori su”
Alla luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti , il RIunale ritiene che il comportamento, nelle connotazioni emergenti dalle risultanze , da parte del resistente non può considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale .
In effetti dalle risultanze istruttorie emerge che le parti hanno negli ultimi anni antecedenti la separazione definitiva una fase mancante di significativa intesa e serenità nel menage;
piuttosto le parti in causa si sono spesso scontrate a causa delle evidenziate incompatibilità caratteriali che in ultima analisi sono state le vere cause della crisi, affievolendo ed annullando gradatamente la fiducia, la stima , la tolleranza reciproca;
dalle risultanze emerge che le parti hanno sicuramente generato atteggiamenti disfunzionali nella gestione della LE , che , come tali , tuttavia sono da valutarsi eventualmente sotto un diverso aspetto ovvero quello della scelta più adeguata di regime di esercizio della responsabilità genitoriale, statuizione che come già evidenziato compete al Giudice del VO
D'altra parte la lunga fase separativa , anche in termini processuali, connota una vicenda di gravi attriti , contrasti , reciproche ritorsioni, mancanza di fiducia e di stima di cui è stata costellato il legame tra le presenti parti in causa
Tali rilievi così come emergenti non giustificano l'accoglimento della domanda di addebito svolta da parte ricorrente.
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile.
Quanto alle determinazioni accessori e , specificamente ai provvedimenti di natura patrimoniale a favore dei due figli si prende atto che dalle risultanze in atti emerge che in fase presidenziale la stessa dichiarava di svolgere attività di collaboratrice domestica;
dalle risultanze testimoniali e documentali è emerso che la è stata Pt_1
prima impiegata in agenzia di servizi quindi ha svolto e svolge tutt'ora attività impiegatizia come personale ATA con introito stipendiale di circa euro 17.000,00 annui;
il AS a sua volta come accertato in fase istruttoria ( cfr ord. 29.2.2024) svolge attività di operaio all'aeroporto di Linate con stipendio di circa euro 1500,00 ,
l'AUU è percepito da ciascun genitore in parti uguali
Ebbene alla luce di tali risultanze il RIunale ritiene equo confermare la determinazione di euro 450,00 quale contributo al mantenimento dei due minori a carico del AS come statuito con ord 29.2.2024 : tale determinazione tuttavia è da reputarsi vigente sino alla data del 27.5.2025 in quanto in detta data è subentrata la statuizione del Giudice del VO
Quanto alle determinazioni circa affidamento della LE e diritto di visita paterno ci si riporta alle determinazioni del Giudice del VO in quanto giudice competente .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi , in ragione delle risultanze decisionali , per compensare le spese di lite.
PQM
Il RIunale di Nola I sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 CP_1
provvede, pronunziata la separazione dei coniugi giusta sentenza n. 326/2022 :
1) Rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) Dà atto della statuizione vigente RI LI circa il regime di affido della LE
e del diritto di visita paterno 3) determina in euro 450,00 il complessivo contributo a carico di CP_1
per il mantenimento della LE nella misura di euro 225,00 a favore di ciascun figlio da versare alla sig. entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario o vaglia postale con indicizzazione annuale IS : si precisa che tale misura deve reputarsi vigente sino al 27.5.2025 in quanto da tale data in poi è subentrata la statuizione del giudice del divorzio come documentato in atti . Dispone che ciascuna parte contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie ( mediche non coperte da SSNN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del protocollo RIunale
Nola /COA del 20.5.2021
4) Compensa le spese di lite
Così deciso in Nola addì 17 dicembre 2025
il Presidente est. Dott. Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO: AFFARI FAMIGLIE, MINORI e PERSONE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA………..presidente est
Dott. DE TT …………… …………….giudice
Dott. DI RI ..………….…………….giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3237/2020 RGAC
Avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Vertente tra n. LI 6.6.1989 rapp.tata e difesa da avv. G.Coretti e avv. Parte_1
F.Staniscia ………………………..…………..……………………….ricorrente
E
LI 7.5.1987 rapp.tato e difeso da avv. a e difesa da Controparte_1
avv.M.E.Palomba e avv. G.Silvetti ……………………………....…..resistente Nonché
P.M. presso il RIunale………………………..…………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 le parti così concludevano:
Ricorrente:
in via principale:
- pronunciare la declaratoria di addebito nei confronti del sig. , per avere CP_1
unicamente con i suoi comportamenti dato causa al fallimento del matrimonio;
- stabilire un assegno di mantenimento a carico del AS in favore dei due figli complessivo di euro 700,00 (settecento,00) con decorrenza dalla data dell'iscrizione a ruolo del ricorso;
- confermare la previsione della ripartizione al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
- fermo restando l'affido condiviso dei genitori confermare l'affidamento delle scelte sanitarie dei minori in via esclusiva alla madre;
in via subordinata:
- Stabilire a carico del sig. , a parziale modifica di quanto richiesto con atto CP_1
introduttivo e memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, I termine e conformemente a quanto stabilito con decreto del 27.05.2025, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 550,00 in favore dei due figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie dei figli ed assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
- Fermo restando l'affido condiviso dei genitori confermare l'affidamento delle scelte sanitarie dei minori in via esclusiva alla madre;
con vittoria di spese comprese quelle per i subprocedimenti di cui uno conclusosi con accoglimento . Resistente:
- Pronunciare la separazione dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione al coniuge , CP_1
formulata da parte avversa, perché infondata e non provata in fatto e diritto
- Confermare quale contributo al mantenimento, da porsi a carico del genitore non collocatario dei minori, cosi come modificato in corso di causa, per l'importo di euro
450,00 mensili;
il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore come da decreto del dal G.I. dott.ssa Barbalucca del 26 febbraio 2024; confermare la ripartizione dell'assegno unico nella misura del 50% tra le parti
- In ordine alle modalità di affido, confermarsi l'affido condiviso dei minori Per_1
con calendario di visite per il padre attualmente in vigore;
Per_2
- In subordine ordinare la comparizione personale delle parti al fine di valutare le circostanze rappresentate da questa difesa;
- Con vittoria di spese
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2020 premesso di aver contratto Parte_1
in data 27.6.2015 matrimonio in LI con dalla cui unione nascevano CP_1
due figli n data 9.9.2015 e in data 23.1.2017 , assumeva che detta unione Per_1 Per_2
era fallita a causa di gravi ed insormontabili incompatibilità caratteriali e del contegno del resistente incurante e distante dalla cura della famiglia;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso , previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali;
precipuamente: affido esclusivo , contributo di euro 500,00 complessivi per mantenimento dei due figli .
Al1'udienza presidenziale del 22.3.2021 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie difese e richieste;
si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione , si opponeva alla domanda di addebito , evidenziava atteggiamento ostruzionistico della ricorrente , chiedeva statuirsi affido condiviso
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
quindi adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti .
In corso di istruttoria veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 326/2022 e la procedura veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio per le ulteriori determinazioni.
L'ord. presidenziale veniva modificata in corso di istruttoria con ord ex art 709 cpc nel senso di aumentare ad euro 450,00 il contributo al mantenimento della LE a carico del AS
Veniva ammessa ed espletata prova orale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio sulle conclusioni di cui in epigrafe .
Preso atto della pronuncia sullo status ex sentenza n.326/2022 resa tra le presenti parti in causa da questo RIunale, si dà atto che come dedotto da parte ricorrente pende giudizio di divorzio tra le presenti parti in causa , proc to n. 4341/2023 RIunale LI calendarizzato per la prossima udienza dell'8.1.2026 .
A riguardo è d'uopo precisare che con l'introduzione dell'art. 709 bis, 1° comma,
c.p.c., inserito dall'art. 2, 3° comma, lett. e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, co 12, l.898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, «nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche».
L'introduzione nel giudizio di separazione della sentenza parziale sul solo status, soggetta ad appello immediato, ha accelerato di fatto i tempi per procedere all'instaurazione del giudizio di divorzio, causando, tuttavia, delicate questioni derivanti dalla sovrapposizione dei due procedimenti (quello di separazione sulle questioni accessorie e quello divorzile) e di coordinamento delle rispettive decisioni, dovendosi contemperare l'esigenza di celerità delle decisioni, particolarmente importante in una materia come quella familiare, con quella di evitare pronunce disomogenee.
È frequente, infatti, nella prassi il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status, passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio.
La sovrapposizione fra il giudizio di separazione e di divorzio è destinata a verificarsi con ancor maggiore frequenza a seguito dell'entrata in vigore della l. 6 maggio 2015,
n. 55, che ha introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di divorzio .
La contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, dunque, pone delicati problemi di coordinamento, dovuti alla struttura complessa del thema decidendum di entrambi i giudizi, costituito da pronunce sullo status tra loro pregiudiziali, questioni identiche ovvero sovrapponibili e altre solo parzialmente connesse .
Il coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione, ancora pendente, è stato, ed è tutt'ora, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale .
Sul punto va segnalata la risalente posizione assunta in alcune pronunce di merito nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divorzio, in attesa della definizione del procedimento di separazione, allo scopo di evitare pronunce disomogenee, ( cfr. RI. Milano, 29 settembre 1994) , posizione tuttavia non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre negato la sussistenza di un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tra i due istituti, sottolineando la completa autonomia delle due cause ( cfr. Cass. 16 dicembre 1985, n. 6372, Mass. Giur. it., 1985
e Cass. 9 aprile 1983, n. 2514 ). Infatti secondo le richiamate pronunce fra il giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l'autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio).
A seguito dell'entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55, diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio ed agevolare la sollecita trattazione dei giudizi contemporaneamente pendenti, anche in considerazione della possibile identità delle circostanze di fatto oggetto di entrambi i giudizi.
1. Criterio di assegnazione del fascicolo «per connessione ex lege 55/2015»
In primis, occorre segnalare il criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione in capo al medesimo giudice dei giudizi di separazione e divorzio, pendenti fra le stesse parti, al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate.
Si segnalano, fra gli altri: RIunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio
2015 che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per
«connessione ex lege 55/2015» (in base a tale criterio, le cause di divorzio iniziate a partire dal 26 maggio 2015 sono assegnate al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale, ove ancora pendente) e RIunale di Verona, provvedimento del Presidente del RIunale del 31 luglio 2015, avente per oggetto «Legge n. 55/2015 sul c.d. divorzio breve», secondo cui i procedimenti di divorzio vengono assegnati allo stesso G.I. che sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti.
2. La riunione dei giudizi
In secondo luogo, è opportuno dare conto della recente pronuncia del RIunale di
Milano che ha affermato che, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non troppo avanzata (nel caso di specie, erano stati assegnati i termini ex art. 183,
6° comma c.p.c.), il giudice può valutare l'opportunità di riunire i due procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (RI. Milano 26 febbraio 2016).
Secondo il RIunale di Milano la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
Inoltre dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile. Dunque, anche per tale aspetto appare all'evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione. Sicchè, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274, comma 1°, c.p.c., trattando di cause connesse, realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile 3. L'adozione di misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti. L'acquisizione al giudizio di divorzio dell'istruttoria esperita nel giudizio di separazione.
In terzo luogo, è opportuno dare conto di ulteriori misure processuali che, nella prassi, potrebbero essere utilizzate per una sollecita trattazione dei giudizi, come auspicato dai protocolli, già adottati in alcuni uffici giudiziari.
Ad esempio, il RIunale di Verona, con il già citato provvedimento, ha ritenuto che, ferma restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I. (per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due Contr giudizi) e della sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 (per la mancanza di un nesso pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con l'adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti.
In proposito, si segnala la sentenza n. 2083 del 2 febbraio 2017 del RIunale di Roma, emessa in un giudizio di divorzio, ove il RIunale, su accordo delle parti, ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione e dell'attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale procedimento per l'adozione dei provvedimenti accessori.
Nel caso di specie, il giudizio di separazione intercorso fra le parti si sovrappone con il giudizio di divorzio che pende innanzi al RIunale di LI .
Il Giudice del divorzio , in quanto giudice “subentrante” si è pronunciato sui provvedimenti riferiti alla LE avocando in sostanza a sé ogni competenza a riguardo: se così non fosse sarebbe abnorme che due Giudici Ordinari trattano la stessa questione giuridica ovvero la questione relativa alla gestione della LE .
E' dunque evidente che il Giudice del Giudizio di Separazione , ovvero il presente giudice, ha “perso” ogni competenza a riguardo, quanto meno in riferimento alle statuizioni per i figli , in esito alla pronuncia in fase presidenziale del Giudice del
VO , da intendersi , quindi, nella materia de qua il “ giudice procedente”.
Pertanto questo Giudice si ritiene investito solo della pronuncia sull'addebito e sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli la cui valenza deve intendersi riferita temporalmente dalla data di deposito della domanda di separazione sino alla data di deposito del ricorso di divorzio , a decorrere della quale ultima data sarà vigente la statuizione del RIunale LI come Giudice del VO .
Quanto alla domande di addebito svolta da parte ricorrente , il RIunale ritiene che vada rigettata
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si Pt_2
traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito il comportamento del resistente in quanto poco incline alla affectio maritalis , poco interessato alle vicende di cura della coniuge e soprattutto della LE , incurante dei doveri genitoriali.
Dalle complessive risultanze istruttorie in atti, nonché dagli esiti delle deposizioni testimoniali emerge che le parti in causa hanno avuto frequenti scontri ed alterchi dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare.
I testi escussi di parte ricorrente , e , riferiscono in modo generico di Tes_1 Tes_2
comportamenti distratti e poco presenti da parte del soprattutto nella gestione CP_1
dei figli , di situazioni come quella in cui il sarebbe venuto in clinica dopo 8 CP_1
gg dalla nascita del secondogenito;
il AS deduce ed insiste che aveva impegni di lavoro in riferimento a tale ultima circostanza . Il Teste pardo riferisce di fatti da lui appreso de relato;
il teste si riferisce in modo vago e generico al fatto che nel Tes_2
2018 il AS “ non si è mai fatto vedere” , “ nel 2019 il teste ha portato i minori su”
Alla luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti , il RIunale ritiene che il comportamento, nelle connotazioni emergenti dalle risultanze , da parte del resistente non può considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale .
In effetti dalle risultanze istruttorie emerge che le parti hanno negli ultimi anni antecedenti la separazione definitiva una fase mancante di significativa intesa e serenità nel menage;
piuttosto le parti in causa si sono spesso scontrate a causa delle evidenziate incompatibilità caratteriali che in ultima analisi sono state le vere cause della crisi, affievolendo ed annullando gradatamente la fiducia, la stima , la tolleranza reciproca;
dalle risultanze emerge che le parti hanno sicuramente generato atteggiamenti disfunzionali nella gestione della LE , che , come tali , tuttavia sono da valutarsi eventualmente sotto un diverso aspetto ovvero quello della scelta più adeguata di regime di esercizio della responsabilità genitoriale, statuizione che come già evidenziato compete al Giudice del VO
D'altra parte la lunga fase separativa , anche in termini processuali, connota una vicenda di gravi attriti , contrasti , reciproche ritorsioni, mancanza di fiducia e di stima di cui è stata costellato il legame tra le presenti parti in causa
Tali rilievi così come emergenti non giustificano l'accoglimento della domanda di addebito svolta da parte ricorrente.
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile.
Quanto alle determinazioni accessori e , specificamente ai provvedimenti di natura patrimoniale a favore dei due figli si prende atto che dalle risultanze in atti emerge che in fase presidenziale la stessa dichiarava di svolgere attività di collaboratrice domestica;
dalle risultanze testimoniali e documentali è emerso che la è stata Pt_1
prima impiegata in agenzia di servizi quindi ha svolto e svolge tutt'ora attività impiegatizia come personale ATA con introito stipendiale di circa euro 17.000,00 annui;
il AS a sua volta come accertato in fase istruttoria ( cfr ord. 29.2.2024) svolge attività di operaio all'aeroporto di Linate con stipendio di circa euro 1500,00 ,
l'AUU è percepito da ciascun genitore in parti uguali
Ebbene alla luce di tali risultanze il RIunale ritiene equo confermare la determinazione di euro 450,00 quale contributo al mantenimento dei due minori a carico del AS come statuito con ord 29.2.2024 : tale determinazione tuttavia è da reputarsi vigente sino alla data del 27.5.2025 in quanto in detta data è subentrata la statuizione del Giudice del VO
Quanto alle determinazioni circa affidamento della LE e diritto di visita paterno ci si riporta alle determinazioni del Giudice del VO in quanto giudice competente .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi , in ragione delle risultanze decisionali , per compensare le spese di lite.
PQM
Il RIunale di Nola I sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 CP_1
provvede, pronunziata la separazione dei coniugi giusta sentenza n. 326/2022 :
1) Rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) Dà atto della statuizione vigente RI LI circa il regime di affido della LE
e del diritto di visita paterno 3) determina in euro 450,00 il complessivo contributo a carico di CP_1
per il mantenimento della LE nella misura di euro 225,00 a favore di ciascun figlio da versare alla sig. entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario o vaglia postale con indicizzazione annuale IS : si precisa che tale misura deve reputarsi vigente sino al 27.5.2025 in quanto da tale data in poi è subentrata la statuizione del giudice del divorzio come documentato in atti . Dispone che ciascuna parte contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie ( mediche non coperte da SSNN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del protocollo RIunale
Nola /COA del 20.5.2021
4) Compensa le spese di lite
Così deciso in Nola addì 17 dicembre 2025
il Presidente est. Dott. Vincenza Barbalucca